SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 238 2026 – N. R.G. 00000255 2022 DEPOSITO MINUTA 15 01 2026 PUBBLICAZIONE 15 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO P.
APPELLANTE/I
nei confronti di
(CF
con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO
COGNOME NOME (CF
)
APPELLATO/I
avverso
la sentenza n. 36/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 13/01/2022
P.
C.F.
CONCLUSIONI
In data 4-25.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: ‘ In via principale, accogliere per i motivi tutti deAVV_NOTAIOi in narrativa, il proposto appello, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 36/ 2022, nrg 3714/2021 emessa da Tribunale di Pisa in data 13.1.2022, Giudice AVV_NOTAIO COGNOME NOME, dichiarare la giurisdizione del Giudice italiano adito a trattare e conoscere la presente controversia e per l’effetto rimandare le parti davanti al primo giudice. 2) Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall’appellata dinanzi al Tribunale per i motivi esposti nel presente atto. 3) Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio ‘.
Per parte appellata: ‘ Voglia l’Ill.ma Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria: in via principale nel merito: rigettare, per i motivi di cui alle pregresse difese, l’atto di appello incardinato da in quanto infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. emessa dal Tribunale di Pisa in data 13.01.2022, pubblicata in data 14.01.22. Con vittoria di spese, rimborsi e compensi professionali anche del presente grado di giudizio ‘.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito, per brevità, anche solo conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, (di seguito anche solo ), proponendo gravame avverso la sentenza n. 36/2022, emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 13/01/2022, che, in accoglimento dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da , aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 1307/2021, con integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite. Cont Con
1 -Il giudizio di primo grado.
1.1. -Con ricorso per ingiunzione di pagamento Debs aveva adito il Tribunale di Pisa, esponendo:
-) di aver sottoscritto, in data 6.4.2021, con un contratto avente ad oggetto l’acquisto di una quantità considerevole di ‘scatole di pollo con sacchetto interno’; Cont
-) il contratto prevedeva la corresponsione, da parte della medesima di un acconto di € 93.896,88, pari al 30% del prezzo totale, all’atto della sottoscrizione e la spedizione della merce ordinata entro un termine massimo di 30 giorni dall’acconto ricevuto;
-) che la ricorrente, conseguentemente, aveva corrisposto, in data 13.4.2021, la somma di € 93.896,88, con bonifico bancario intestato alla società venditrice;
-) che, tuttavia, la merce non veniva mai spedita, sicché con missiva a mezzo pec del suo legale, comunicava, in data 19.7.2021, la risoluzione del contratto, con richiesta di restituzione dell’importo ricevuto;
-) che tale richiesta rimaneva priva di riscontro, il che rendeva necessario il ricorso al procedimento monitorio.
1.2. -Avverso il decreto ingiuntivo n. 1307/2021, emesso con clausola di provvisoria esecutorietà, proponeva opposizione TARGA_VEICOLO, la quale eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, dal momento che il contratto inter partes stipulato conteneva una clausola di arbitrato estero a favore della RAGIONE_SOCIALE.
Nel merito, negava il proprio inadempimento, sia perché il rapporto non era disciplinato dalla legge nazionale italiana bensì dalle norme della RAGIONE_SOCIALE, sia perché era stata a disattendere gli impegni contrattuali.
Difatti, in data 27.7.2021, aveva proposto, nei confronti di un giudizio dinanzi al Tribunale della Florida avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni pari ad € 1.221.263,00, in quanto ‘ la società ha negligentemente ignorato i protocolli ed ha instaurato un contatto non autorizzato con la compagnia assicurativa del ricorrente ( rilasciando informazioni riservate e/o false. Tale conAVV_NOTAIOa ha portato alla cancellazione della polizza per conAVV_NOTAIOa sospetta del convenuto; conseguentemente, non sono stati rimborsati premi in denaro e i fornitori della merce (oggetto del contratto sottoscritto in data 06.04.2021) hanno appreso la situazione così provocando danni non rimborsabili e mancato guadagno ‘ (cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 4). Con
In data 12.8.2021, aveva depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, pur essendo consapevole della violazione contrattuale commessa e della fondatezza della richiesta di risarcimento danni avanzata da . Con
Concludeva, quindi, chiedendo: ‘ Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria: in via principale/preliminare di rito: dichiarare, per i motivi di cui alla narrativa che precede, il difetto di giurisdizione del giudice italiano adito, riconoscendo la giurisdizione a conoscere la presente controversia in capo alla RAGIONE_SOCIALE) in forza di quanto pattuito fra le parti nel contratto sottoscritto in data 06.04.2021 e, conseguentemente, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposton.1307/21 -R.G. 3198/21; sempre in via principale/preliminare di rito: previo accertamento, per i motivi di cui alla narrativa che precede, della efficacia e operatività della clausola arbitrale pattuita nel contratto sottoscritto in data 06.04.2021 dichiarare, in ogni caso, l’incompetenza del Giudice ordinario italiano a conoscere della presente controversia per essere tale cognizione devoluta alla RAGIONE_SOCIALE) e, conseguentemente, dichiarare l’improcedibilità della domanda avanzata in sede monitoria e, conseguentemente, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.1307/21, R.G. 3198/21; sempre in via preliminare: in denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza di cui ai punti precedenti, sospendere inaudita altera parte, per i motivi di cui alla narrativa che precede, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. NUMERO_DOCUMENTO21, R.NUMERO_DOCUMENTO. 3198/21, per insussistenza dei presupposti di legge e, comunque, in quanto l’opposizione è fondata su prova scritta e su prove circostanziate e/o comunque, di non facile o pronta soluzione; nel merito: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n.1307/21, R.G. 3198/21 per i motivi tutti di cui alla narrativa che precede, in quanto infondato in fatto e in diritto; in via riconvenzionale: previo accertamento, per i motivi di cui alla narrativa che precede, della violazione contrattuale ad opera
della società in persona del legale rappresentante p.t., dichiarare tenuta e condannare la società in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti, nessuno escluso, dalla in persona del legale rappresentante p.t., quanto meno nella misura pari ad € 150.000,00=(somma pignorata) o comunque quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia oppure quella che risulterà all’esito della espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria. in via subordinata nel merito: in denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato un qualche credito della società nei confronti della società dichiarare la compensazione tra le somme dovute a qualsiasi titolo dalla alla con quelle dovute da quest’ultima alla società Con vittoria di spese, rimborsi 15% e onorari ‘.
1.3. -Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando integralmente l’opposizione di cui chiedeva il rigetto, con condanna dell’opponente ex art. 96 c.p.c.; nello specifico, l’opposta rilevava che:
-) non vi era stata alcuna consegna della merce acquistata da essa ragion per cui l’opposizione aveva uno scopo esclusivamente dilatorio;
-) l’eccezione di giurisdizione era infondata, in quanto, nella specie, a venire in rilievo era solo l’appropriazione indebita di somme da parte di ; Con
-) in ogni caso, la clausola di arbitrato estero non era stata specificamente approvata per iscritto, mediante doppia sottoscrizione, ex art. 1341 c.c.;
-) quanto alla legge da applicare, la stessa non poteva che essere quella italiana, coincidente con il luogo di residenza del venditore, dal momento che la controversia non riguardava l’interpretazione di clausole contrattuali ma solo ‘ un semplice ed incontestato inadempimento ‘ (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 4);
-) non vi era, poi, prova dell’instaurazione, da parte di , di alcun giudizio dinanzi al Tribunale della Florida; Con
-) pertanto, la conAVV_NOTAIOa di si poneva in contrasto con il principio di buona fede e correttezza contrattuale, integrando un vero e proprio abuso del diritto. Con
1.4. -Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita con prove documentali.
All’esito, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti considerazioni:
-) l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano era fondata, in quanto la lettera del contratto consentiva di ritenere che le parti avevano voluto individuare sia il giudice (e, cioè, un
arbitro straniero) e che la legge da applicare (norme della RAGIONE_SOCIALE) per le controversie nascenti dal rapporto;
-) in proposito, non rilevava che tale clausola non fosse munita di doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.;
-) premesso che dalla lettura del contratto non si evinceva, in modo univoco, che le condizioni generali fossero state predisposte dalla sola venditrice (PCX), anche a voler ammettere tale circostanza con conseguente applicazione dell’art. 1341 c.c., bisognava tener conto dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui ‘ ai fini dell’accertamento della validità ed efficacia della clausola compromissoria che deroga la giurisdizione in favore di arbitri stranieri, occorre anzitutto stabilire quali siano le norme che il Giudice debba applicare per tale esame ‘ (Cass. Civ., Sez. Un., ord. 36374/2021; Cass. civ., ord. n. 24153/2013);
-) nella specie, a venire in rilievo erano le norme della RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che a tale normativa, e non alla legge italiana, era necessario far riferimento per accertare la validità della clausola compromissoria, il che escludeva la necessità della doppia sottoscrizione;
-) inoltre, concernendo la clausola compromissoria tutte le controversie sorte ‘ in riferimento al contratto ‘ (ivi comprese quelle derivanti da inadempimento contrattuale), si imponeva la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del RAGIONE_SOCIALE arbitrale estero.
-) sussistevano i presupposti per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, dal momento che la pattuizione della clausola compromissoria non escludeva la competenza del giudice nazionale ad emettere il decreto ingiuntivo.
2 -Il giudizio di secondo grado.
2.1. -Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi:
con il primo, denunciava il ‘difetto assoluto’ di motivazione (cfr. atto di appello, pag. 3) della decisione impugnata, per aver rigettato le conclusioni rassegnate dall’originaria opposta nella comparsa di costituzione e risposta senza alcun esame RAGIONE_SOCIALE argomentazioni ivi esposte.
con il secondo, censurava la sentenza gravata per non aver rilevato la vessatorietà della clausola compromissoria, nonostante la stessa non fosse stata preceduta da una trattativa intercorsa tra le parti.
In particolare, il primo giudice non aveva considerato che il contratto era stato predisposto esclusivamente da PCX, senza possibilità per la società appellante di intervenire e di modificarne il contenuto, come dimostrava il fatto che lo stesso era stato redatto su carta intestata di PCX.
La fattispecie in questione, infatti, era assimilabile a quella del contratto ‘a distanza’ che vede, da un lato, un contraente forte (PCX), che offre i propri servizi a condizioni predeterminate, e, dall’altro, il consumatore che si limita ad aderire automaticamente alla sottoscrizione.
La clausola compromissoria necessitava, quindi, di una doppia sottoscrizione alla stregua della legge italiana (art. 1341 c.c.), che era l’unica che disciplinava il rapporto.
Inoltre, il giudice di prime cure aveva totalmente omesso di accertare che una simile clausola violava il principio di buona fede contrattuale, perché consentiva a di scegliersi il ‘foro più conveniente’ (cfr. atto di appello, pag. 12), al solo fine di arrecare danno alla società appellante, a cui, in tal modo, era stato impedito di recuperare il proprio credito. Cont
Per tali ragioni è stata formulata dall’appellante, richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento RAGIONE_SOCIALE conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. -Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria RAGIONE_SOCIALE spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. -La causa veniva trattenuta in decisione in data 12.4.2023, con i termini di legge per il deposito RAGIONE_SOCIALE comparse conclusionali e RAGIONE_SOCIALE memorie di replica.
2.4. -Con ordinanza del 24.5.2023, veniva rimessa sul ruolo, a causa della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del collegio.
2.5. -Indi, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione in data 4-25.6.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
3 -L’esame del gravame .
3.1. -I motivi d’appello, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro, sono infondati.
3.1.1. -In primo luogo, giova considerare come non sussista il lamentato difetto di motivazione della sentenza impugnata la quale, al contrario, reca in modo puntuale gli elementi posti a base del proprio percorso argomentativo.
D’altra parte, come affermato dalla Suprema Corte: ‘ al fine di adempiere all’obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui
quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione aAVV_NOTAIOata ‘ (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 15.4.2011, n. 8767).
Pertanto, il giudice di prime cure non era in alcun modo tenuto ad esaminare tutte le argomentazioni RAGIONE_SOCIALE parti, ma solo ad esporre il ragionamento logico-giuridico che lo ha conAVV_NOTAIOo alla decisione, con la conseguenza che le difese incompatibili con l’assetto motivazionale della sentenza devono ritenersi implicitamente disattese.
Del tutto errato è, dunque, il riferimento, da parte dell’appellante, alla c.d. ‘motivazione apparente’ la quale si configura quando: ‘ pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta RAGIONE_SOCIALE norme che regola la fattispecie deAVV_NOTAIOa in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. ‘ (cfr. Cass. civ., n. 13248 del 30/06/2020).
Al riguardo, infatti, mette conto di evidenziare come il tribunale abbia dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che lo hanno portato a revocare il decreto ingiuntivo, con specifico riferimento: 1) alla legge applicabile al rapporto contrattuale, individuata non in quella italiana bensì nelle norme della RAGIONE_SOCIALE; 2) alla conseguente esclusione che la clausola compromissoria necessitasse di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c., norma ritenuta non utilmente invocabile da sia perché non vi era prova dell’unilaterale predisposizione RAGIONE_SOCIALE condizioni generali di contratto da parte di PCX, sia perché alla fattispecie deAVV_NOTAIOa in causa non era applicabile la legge nazionale; 3) al rientrare la causa nel campo di applicazione della predetta clausola, in quanto quest’ultima concerneva tutte le controversie relative al contratto.
Come si vede, si tratta di un percorso argomentativo certamente idoneo a sorreggere la decisione, il che esclude qualsiasi vizio di difetto di motivazione e/o di omessa pronuncia, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante.
3.1.2. -Per converso, è proprio l’atto di appello che non si confronta compiutamente con la sentenza impugnata, dando quasi per scontata l’applicazione, al contratto de quo , della legge italiana, così omettendo di confutare le ragioni che hanno portato il primo giudice a ritenere, invece, applicabili le norme della RAGIONE_SOCIALE.
L’appello, dunque, appare difettare di un’apprezzabile parte critica, il che pone lo stesso ai limiti dell’inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: ‘ l’art. 342 c.p.c., come novellato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso aAVV_NOTAIOato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata ‘ (cfr. ex plurimis Cassazione civile, n. 21336 del 14/09/2017).
3.1.2.a. -In ogni caso, giova considerare come il primo giudice, correttamente, abbia dato atto dell’orientamento giurisprudenziale del tutto trascurato, invece, nell’atto di appello secondo cui ‘ In tema di arbitrato, ai fini dell’accertamento della validità ed efficacia della clausola compromissoria che deroga la giurisdizione in favore di arbitri stranieri, occorre preliminarmente stabilire quali siano le norme che il giudice deve applicare, e quindi se tale esame debba essere conAVV_NOTAIOo secondo la legge italiana ovvero secondo la legge di un altro Stato. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore dell’arbitrato estero, in quanto il contratto era stato sottoposto per volontà RAGIONE_SOCIALE parti alle leggi della Repubblica ceca, sicché la questione dell’assoggettabilità alla doppia firma della clausola derogatoria della giurisdizione, inserita in un contratto per adesione, non poteva essere valutata ex art. 1341 c.c.) ‘.
Principio, peraltro, già affermato da Cass. civ., S.U. n. 24153/2014, dove è stato osservato che « ai fini dell’accertamento della validità ed efficacia della clausola compromissoria che deroga la giurisdizione in favore di arbitri stranieri, occorre anzitutto stabilire quali siano le norme che il giudice debba applicare per tale esame »; occorre, cioè, stabilire se la validità vada scrutinata secondo la legge italiana ovvero secondo la legge di un altro Stato.
Come noto, l’art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218, con cui è stato riformato il sistema italiano di diritto RAGIONE_SOCIALE privato, con riferimento alle obbligazioni contrattuali sorte tra soggetti appartenenti a Stati diversi, stabilisce che queste sono ‘ in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 ‘, resa esecutiva in Italia con legge 18 dicembre 1984, n. 975.
Questa disposizione opera, quindi, un rinvio ricettizio o materiale alla normativa convenzionale, ampliandone l’ambito di applicazione in modo da estenderne l’efficacia anche alle fattispecie di contratti che essa, in base al suo art. 1, comma 2, non regola.
Le norme convenzionali divengono, dunque, il diritto comune in materia di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
Orbene, secondo l’art. 3 della l.n. 975/1984, il contratto tra soggetti appartenenti a Stati diversi deve essere regolato dalla legge statale scelta dalle parti.
3.1.2.b. -Nel caso in esame, il contratto inter partes stipulato, in data 6.4.2021, stabilisce: ‘ LEGGE GOVERNATIVA: il presente contratto sarà governato e interpretato in conformità con la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE ‘ e ‘LEGGI E DEFINIZIONI APPLICABILI: il presente contratto sarà regolato e eseguito secondo le norme della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) e soggetto all’interpretazione degli INCOTERMS edizione 2010 ‘.
È evidente, allora, come le parti abbiano espressamente individuato la legge applicabile al rapporto, facendo specifico riferimento alle norme della RAGIONE_SOCIALE.
Ebbene, in ordine a tale aspetto, il gravame omette completamente di prendere posizione, con la conseguenza che l’individuazione della fonte di disciplina del rapporto deve ritenersi incontestata.
Ne deriva, allora, l’inapplicabilità della legge nazionale al caso di specie (e, quindi, dell’art. 1341 c.c.), il che esclude che la clausola compromissoria necessitasse di specifica approvazione per iscritto.
3.1.2.c. -Ad ogni modo, le Sezioni RAGIONE_SOCIALE, in ordine alla questione dell’assoggettabilità al regime della doppia firma RAGIONE_SOCIALE clausole derogatorie della giurisdizione in favore di un arbitrato RAGIONE_SOCIALE, hanno più volte affermato che il requisito della forma scritta è soddisfatto dall’inserimento della clausola medesima in un accordo sottoscritto dalle parti, senza che sia necessaria la specifica approvazione prevista dall’art. 1341, secondo comma, cod. civ. (così le sentenze 11 settembre 1979, n. 4746, 19 novembre 1987, n. 8499, 16 novembre 1992, n. 12268, e 22 maggio 1995, n. 5601; in senso conforme anche Cass., n. 36374/21 cit.).
Quindi, anche a voler ritenere applicabile la legge nazionale (e, segnatamente, l’art. 1341 c.c.) ed anche a voler ipotizzare -come sostenuto dall’appellante che le condizioni generali di contratto siano state unilateralmente predisposte da PCX, la conclusione non cambierebbe, essendo sufficiente il rispetto della forma scritta.
3.1.2.d. -Pur trattandosi di questione non affrontata nel gravame, bisogna rimarcare che, correttamente, il tribunale ha ritenuto applicabile la clausola compromissoria al caso che impegna. Difatti, tale clausola risulta del seguente tenore letterale: ‘ ARBITRATO: il venditore e l’acquirente cercheranno di risolvere tutte le controversie in modo amichevole. Entrambe le parti possono notificare all’altra chiedendo che una controversia sia risolta entro 30 giorni dopo tale avviso e, se non risolta, fare riferimento all’arbitrato secondo il presente contratto. Nel caso in cui la soluzione dei problemi non possa essere effettuata in modo amabile, entrambe le parti concordano di
consentire la soluzione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE Chamber, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; in caso di controversie o reclami derivanti da o relativi al presente contratto o alla violazione, la risoluzione o l’invalidità saranno risolte mediante arbitrato secondo le norme di arbitrato di RAGIONE_SOCIALE della CCI come attualmente in vigore ‘.
Ora, il decreto ingiuntivo n. 1307/2021 è stato emesso sulla base dell’intervenuta risoluzione del contratto per l’inadempimento di all’obbligazione di consegna della merce (il cui prezzo era stato, in parte, corrisposto da , inadempimento contestato nell’atto di citazione in opposizione da , che ha negato l’esistenza dei presupposti per la risoluzione ex art. 1453 c.c. per fatto ad essa imputabile ; l’opponente ha deAVV_NOTAIOo , a sua volta, la violazione degli impegni contrattuali da parte di violazione di cui ha richiesto, in via riconvenzionale, l’accertamento, con conseguente condanna della controparte al risarcimento dei danni. Con Con
La controversia, dunque, verteva in tema di responsabilità contrattuale, di talché essa rientrava certamente nel campo di applicazione della clausola compromissoria.
3.1.2.e. -Del tutto inconferente è, poi, il riferimento, fatto dall’appellante in comparsa conclusionale, all’art. 5, n.1 lett. a), del regolamento (CE) n. 44/2001, così come alla sentenza della Corte di Giustizia UE sez. I, sentenza 20 aprile 2016, C-366/13, in quanto il presente giudizio non verte tra due imprese comunitarie, bensì tra una italiana ed un’altra extra UE (avendo Debs sede negli Stati Uniti), con conseguente impossibilità di applicazione del diritto dell’Unione Europea.
Per lo stesso motivo, non pertinente è pure il richiamo, da parte della società impugnante, nelle note di trattazione scritta depositate il 27.3.2023, a Cass. civ. n. 361/2023 (secondo cui ‘ qualora, nell’ambito di un contratto di compraRAGIONE_SOCIALE tra un’impresa italiana ed una straniera, la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati membri – per la quale l’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e, in seguito, l’art. 23 del Regolamento (CE) n. 44 del 2001 e l’art. 25 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, prescrivono il requisito della forma scritta – sia inserita tra le condizioni generali di contratto, non sottoscritte, e ad essa sia fatto riferimento soltanto mediante un rinvio, nell’indice del contratto sottoscritto, al capitolo recante le condizioni generali, si deve escludere che la clausola attributiva della giurisdizione sia stata effettivamente oggetto di una pattuizione manifestata, in modo chiaro e preciso, tra le parti e che pertanto il suddetto requisito sia stato rispettato ‘), in quanto, anche in quel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, a venire in rilievo era esclusivamente la normativa comunitaria.
3.2.2. -Completamente infondato è, infine, il riferimento, da parte dell’appellante, al principio di buona fede contrattuale.
Al riguardo, è sufficiente rilevare come il rinvio alle disposizioni della RAGIONE_SOCIALE sia ripetuto, per ben quattro volte, all’interno del testo contrattuale (sotto le voci ‘ arbitrato ‘, ‘ legge governativa ‘, ‘ non elusione e divulgazione ‘ e ‘ leggi e definizioni applicabili ‘).
Lo stesso è a dirsi anche per quanto concerne la clausola compromissoria, espressamente riportata sotto le voci ‘ arbitrato ‘ e ‘ infrazione del contratto e avviso di risoluzione ‘.
Insomma, era sicuramente in condizione di comprendere la portata RAGIONE_SOCIALE citate disposizioni contrattuali, tanto più se si considera che essa è un operatore commerciale attivo sui mercati internazionali (e, quindi, un soggetto professionalmente qualificato), come tale sicuramente in grado di rendersi conto del contenuto degli impegni assunti con la sottoscrizione di un contratto.
In proposito, del tutto inappropriato è il riferimento alla disciplina dei ‘ contratti a distanza ‘, non constando in alcun modo l’assimilabilità di alla categoria del consumatore.
Senza pretermettere che indimostrata è rimasta la tesi secondo cui si sarebbe scelta il foro ‘più conveniente’ per ostacolare il recupero del credito da parte di non essendo stato neanche allegato quali particolari svantaggi, per quest’ultima, presenterebbe la procedura arbitrale estera, e ciò rende ultroneo anche il riferimento alla figura dell’abuso del diritto. Cont
4
–
Per quanto esposto, si impone il rigetto dell’appello.
4.1. -Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il presente computo ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore da 52.001-260.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 2.163,00
Fase decisionale (valore minimo): € 2.552,00
Compenso tabellare: € 9.603,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione e per quella decisionale, stante la riAVV_NOTAIOa attività difensiva espletata ed il carattere ripetitivo RAGIONE_SOCIALE difese esposte in comparsa conclusionale (unico libello ex art. 190 c.p.c. depositato).
4.2. -Ai sensi dell’art. 13 comma 1 – quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13, se dovuto.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull’appello proposto da avverso la sentenza n. 36/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 13/01/2022, così provvede:
rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna parte appellante al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio che liquida in € 9.603,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell’appellante ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 5.11.2025
Il Consigliere relatore ed estensore AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO COGNOME
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.