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Clausola a prima richiesta: non è garanzia autonoma

Una banca ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che una garanzia con clausola a prima richiesta dovesse essere qualificata come contratto autonomo di garanzia, e non come fideiussione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. La Corte ha ribadito che, nonostante la presenza della clausola a prima richiesta, è necessario valutare l’intero contenuto del contratto per determinarne la natura, e che tale clausola non esclude automaticamente l’applicazione delle tutele previste per il fideiussore, come l’art. 1957 c.c.

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Pubblicato il 9 ottobre 2025 in Diritto Bancario, Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

Clausola a prima richiesta: la Cassazione fa chiarezza tra fideiussione e garanzia autonoma

L’inserimento di una clausola a prima richiesta all’interno di un contratto di garanzia è da tempo al centro di un acceso dibattito giuridico. Tale clausola trasforma automaticamente la garanzia in un contratto autonomo, svincolato dal debito principale, o può coesistere con la natura accessoria di una fideiussione? Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna sul tema, offrendo un’interpretazione equilibrata che tutela la figura del garante.

I Fatti di Causa

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso da un istituto di credito nei confronti di una persona fisica che aveva prestato garanzia per una società cooperativa. Dopo il fallimento di quest’ultima, la banca aveva richiesto al garante il pagamento del debito residuo.

Il garante si opponeva al decreto, sostenendo che la banca avesse agito tardivamente, oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c. per le fideiussioni. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello accoglievano l’opposizione, qualificando il contratto come fideiussione nonostante la presenza di una clausola a prima richiesta.

L’istituto di credito, non soddisfatto, ricorreva in Cassazione, sostenendo che proprio quella clausola avrebbe dovuto far qualificare il contratto come autonomo di garanzia, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 1957 c.c.

La qualificazione del contratto e la clausola a prima richiesta

Il cuore del problema risiede nella distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia. La prima è accessoria: il fideiussore può opporre al creditore le stesse eccezioni che potrebbe opporre il debitore principale. La seconda è, appunto, autonoma: il garante paga ‘a prima richiesta’ e non può sollevare eccezioni relative al rapporto sottostante.

I giudici di merito avevano concluso che, nonostante il tenore letterale della clausola, l’intero impianto contrattuale dimostrava una stretta connessione tra la garanzia e l’obbligazione principale, configurando così una responsabilità solidale tipica della fideiussione. Questa interpretazione ha aperto la strada all’applicazione delle tutele previste per il fideiussore.

Le Motivazioni della Cassazione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso della banca inammissibile, confermando la validità del ragionamento dei giudici di merito. Le motivazioni si fondano su due principi consolidati:

1. Il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 3947/2010): L’inserimento di una clausola ‘a prima richiesta e senza eccezioni’ è l’elemento che, di regola, distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione. Tuttavia, questa regola non è assoluta. Se emerge una ‘evidente discrasia’ rispetto all’intero contenuto dell’accordo, che invece palesa un chiaro vincolo di accessorietà, il contratto deve essere qualificato come fideiussione.

2. L’interpretazione della volontà delle parti (sent. n. 16825/2016): La Cassazione ha ulteriormente precisato che la deroga all’art. 1957 c.c. non può essere considerata implicita solo per la presenza della clausola a prima richiesta. Tale clausola può avere scopi diversi, come quello di esonerare il creditore dall’onere di avviare un’azione giudiziaria prima di escutere la garanzia, ma non necessariamente quello di eliminare i termini di decadenza. Spetta al giudice di merito accertare, attraverso un’analisi complessiva del contratto, quale fosse la concreta volontà delle parti.

Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva compiuto proprio questa analisi, e la sua valutazione, essendo una ricostruzione in fatto, non è sindacabile in sede di legittimità.

Le Conclusioni

L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale a tutela dei garanti: la presenza di formule standardizzate come la clausola a prima richiesta non è sufficiente a stravolgere la natura di un contratto. I giudici devono sempre guardare alla sostanza dell’accordo e alla reale intenzione delle parti. Questa decisione rafforza la posizione del garante, impedendo che le tutele legali, come quelle previste dall’art. 1957 c.c., vengano eluse attraverso l’uso automatico di clausole che, se non correttamente contestualizzate, possono alterare l’equilibrio contrattuale a svantaggio della parte più debole.

La presenza di una ‘clausola a prima richiesta’ in un contratto di garanzia lo qualifica automaticamente come contratto autonomo di garanzia?
No. Secondo la Corte, questa clausola non è di per sé decisiva. È necessario analizzare l’intero contenuto della convenzione negoziale per comprendere la reale volontà delle parti e verificare se esista un’evidente discrasia che riconduca il contratto alla fideiussione.

Una ‘clausola a prima richiesta’ esclude sempre l’applicazione dell’art. 1957 del codice civile, che tutela il fideiussore?
No. La Corte ha stabilito che la deroga all’art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita. Tale clausola può avere lo scopo di esonerare il creditore solo dall’onere di proporre un’azione giudiziaria prima di chiedere il pagamento al garante, ma non necessariamente di derogare ai termini di decadenza previsti dalla norma.

Cosa significa ‘evidente discrasia’ nel contesto di una garanzia con clausola a prima richiesta?
Significa che, nonostante la presenza della clausola, il resto del testo contrattuale mostra in modo chiaro che le parti intendevano creare una garanzia accessoria al debito principale (fideiussione) e non una garanzia svincolata da esso. In tal caso, il contratto viene qualificato come fideiussione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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