Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29177 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29177 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 26885/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante della RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore; NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende, unit amente all’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in atti;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1686/2021 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, depositata il 22.07.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
La Corte osserva
RAGIONE_SOCIALE (incorporante la RAGIONE_SOCIALE), il Presidente del Consiglio di amministrazione NOME COGNOME e l’amministratore delegato NOME COGNOME proposer o opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione, con la quale il Dirigente del Settore Acque e Ambiente della Provincia di Belluno aveva intimato loro il pagamento solidale della somma di € 15.500,00, quale sanzione per l’incompleta tenuta del registro di ca rico e scarico di rifiuti speciali pericolosi (previsione di cui all’rt. 190 e sanzione di cui all’art. 258 del d. lgs. n. 152/2006).
Il Tribunale rigettò l’opposizione dei sanzionati.
Avverso la decisione di primo grado i soccombenti proposero impugnazion e, che la Corte d’appello di Venezia disattese.
In particolare gli appellanti avevano prospettato, già in primo grado, che il rifiuto (costituito da ‘calze filtranti’ per il trattamento delle polveri leggere durante la lavorazione del calcestruzzo) non pot eva considerarsi pericoloso. Secondo l’assunto le ‘calze’ di cui si discute provenivano da altro stabilimento, al fine di verificare la possibilità di rammendarle e solo successivamente, verificata la non economicità dell’operazione, per errore, le calze e rano state smaltite insieme a rifiuti pericolosi. In secondo grado avevano insistito nella difesa: erano semplici filtri, che si erano accidentalmente contaminati solo allorquando erano venuti in contatto con i rifiuti pericolosi, ai quali ultimi era stato attribuito correttamente il codice CER 15.02.20. Codice che al materiale di cui si discute non avrebbe potuto essere assegnato in entrata, in quanto non contaminato.
La Corte veneta disattese l’impugnazione evidenziando, in sintesi:
dai documenti forniti dagli stessi appellanti constava che il produttore al momento dell’operazione di manutenzione dell’impianto di abbattimento delle polveri dello stabilimento di Cesiomaggiore, in data 15/3/2013, aveva deciso la sostituzione dei filtri, i quali, pertanto, dovevano considerarsi rifiuti, ex art. 183, co. 1, lett. a), d. lgs. n. 152/2006;
-non era provato che le ‘calze filtranti’ sarebbero state temporaneamente asportate dal silos dell’impianto di Cesiomaggiore e trasportate presso la sede di Ponte Nelle Alpi, né era stata avanzata richiesta di prova in tal senso;
-la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore, il quale deve del pari assegnargli il pertinente codice CER e, nella specie, l’impresa aveva assegnato al materiale di cui si discute il codice CER NUMERO_DOCUMENTO, di cui alla classificazione prevista dall’art. 1, lett. a) della direttiva 75/442/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (art. 1, § 4, direttiva 91/689/CEE), siccome alla decisione della Commissione 2000/532/CE, 3/5/2000, e alla direttiva del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 9/4/2002 (‘assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze e pericolose’);
i predetti rifiuti non risultavano essere stati annotati in entrata nel previsto registro di carico e scarico dello stabilimento di Cesiomaggiore, peraltro dotato di un unico registro esclusivamente per l’attività di recupero delle ceneri leggere;
-ne era conseguita la violazione dell’art. 190 del citato d. lgs., in quanto i rifiuti non erano stati annotati entro dieci giorni dal loro ingresso, così impedendone la tracciabilità.
Avverso la decisione d’appello i sanzionati ricorrono sulla base di un motivo.
Resiste con controricorso la Provincia di Belluno.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
I ricorrenti denunciano violazione degli artt. 183, comma 1, lett. b), 184, co. 4 e 5, 190, co. 1 2 258, d. lgs. n. 152/2006, 115 cod. proc. civ.
I ricorrenti assumono che le ‘ calze ‘ erano composte da poliestere, il che non le rendeva pericolose, aventi solo la funzione di trattener le polveri derivanti dalla lavorazione del calcestruzzo e neppure tali polveri costituivano rifiuto pericoloso a mente della disciplina richiamata: di conseguenza, al momento dal loro asporto dall’unità produttiva di Cesiomaggiore non potevano considerarsi rifiuti pericolosi, poiché non erano ancora entrati in contatto con alcuna sostanza pericolosa. Solo il loro erroneo mescolamento con altri rifiuti ne procurò l’inquinamento. Di cons eguenza, la violazione sanzionabile era solo quella di omessa registrazione di rifiuto non pericoloso (art. 258, co. 2, d. lgs. n. 152/2006).
1.1. Il motivo è inammissibile.
La doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso il richiamo fatto a ll’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria
(come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037-02). E inoltre che per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Rv. 659037-01).
È del tutto palese che attraverso la denunzia di violazione di legge i ricorrenti sollecitano – non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente – un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).
Appare dirimente la circostanza che non è oggetto di contestazione l’affermazione della sentenza impugnata, la quale ha escluso che vi fosse in atti la prova che le ‘ calze ‘ (sorta di maniche di filtraggio) fossero quelle provenienti dall’altro stabilimento. Per
contro
è certo e non smentito che ai rifiuti di cui si discute il produttore ebbe ad assegnare il codice di rifiuto pericoloso, senza che possa tracciarsi l’ingresso di esso rifiuto, a cagione della mancata annotazione sul registro di carico e scarico.
Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis cod. proc. civ. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 27 settembre 2023