Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7969 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7969 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23892-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 60/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 01/02/2019 R.G.N. 921/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rep.
Ud. 16/01/2024
CC
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 14.12.18, la corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa sede del 2016, ha disposto l’iscrizione della lavoratrice in epigrafe nell’elenco dei lavoratori agricoli per il 2012 per 102 giornate e condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola.
In particolare, la corte del territoriale ha rilevato che la sentenza di primo grado aveva accolto la domanda di reiscrizione ma non aveva provveduto sulla domanda della prestazione, che la cancellazione era stata disposta non per ineffettività del lavoro ma per la natura non agricola del datore di lavoro e che il provvedimento di variazione non poteva avere effetto retroattivo; tanto premesso, la corte riconosceva unitamente al diritto alla reiscrizione negli elenchi anche la prestazione richiesta, condannando l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento della stessa.
Ricorre avverso tale sentenza l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per un motivo, cui resiste la lavoratrice con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.3, co.8 l. n.335/95, degli artt.1, 2, 3, 4 l. n.352/78 e 44-bis d.l. n.69/03, conv. con mod. dalla l. n.326/03, per avere la Corte d’appello negato effetto retroattivo dell’inquadramento nel settore industriale, a fronte dell’accertamento ispettivo relativo all’omessa comunicazione di circostante attinenti al mutamento dell’attività aziendale in origine agricola. Sostiene l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che anche tale ipotesi andava ricondotta alla retroattività voluta dall’art.3, co.8 l. n.335/95.
Il motivo è infondato.
L’orientamento ormai costante di questa Corte (Cass.568/22, Cass.5541/21, Cass.14257/19, Cass.3460/18, Cass.4521/06), cui va data continuità, e che ha superato il precedente di Cass.8558/14, afferma che la regola generale posta dall’art.3, co.8 l. n.335/95 è quella per cui i provvedimenti dell’RAGIONE_SOCIALE di variazione della classificazione ai sensi dell’art.49 l. n.88/89 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione; tale regola vale quand’anche la riclassificazione sia svolta d’ufficio dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività; la retroattività è limitata, secondo la lettera della norma, alla sola ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.
L’orientamento appena citato resiste alle critiche avanzate col motivo di ricorso, poiché, come già rilevato da Cass.568/22, la predetta lettura dell’art.3, co.8 l. n.335/95 meglio si giustifica alla luce della ratio della norma, tesa a favorire la certezza nel rapporto contributivo, che ha ripercussioni sul bilancio dell’istituto e sulle posizioni previdenziali dei singoli lavoratori. La retrodatazione degli effetti del nuovo inquadramento, inoltre, deve essere controbilanciata dall’esigenza dell’impresa a non essere soggetta a obbligazioni per periodi ormai passati.
Per altro verso, dagli atti risulta che la lavoratrice era iscritta in relazione all’attività lavorativa pacificamente compiuta ed in relazione a datore di lavoro all’epoca classificato come agricolo (legittimamente, come accertato dalla corte d’appello). Né il motivo deduce che la cancellazione era stata disposta per il motivo poi fatto valere nel ricorso per cassazione. Dalla violazione di eventuali obblighi datoriali di comunicazione di dati, del resto, possono derivare
responsabilità risarcitorie a carico dello stesso e perfino sanzioni amministrative, ma non anche riflessi della responsabilità civile ed amministrativa datoriale sulla posizione della lavoratrice che era ritualmente iscritta negli elenchi in relazione alla effettiva attività lavorativa prestata ed alla iscrizione formale del datore quale datore di lavoro agricolo.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 16