Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28730 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28730 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 27860/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, domiciliataria ex lege presso gli uffici in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO, controricorrente avverso la sentenza n. 692/2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bari depositata il 4-5-2022,
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 1610-2024 dal consigliere NOME COGNOME
OGGETTO:
sanzioni amministrative classificazione ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘
R.G. 27860/2022
C.C. 16-10-2024
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME ha proposto unica opposizione alle ordinanzeingiunzione n. 2373/2012 e n. 2379/2012 a lei notificate il 6-12-2012, con le quali il RAGIONE_SOCIALE le aveva ingiunto il pagamento rispettivamente di Euro 30.960,00 e di Euro 25.800,00 a titolo di sanzione per la violazione degli artt. 5 e 8 legge 1407/1960, con riferimento ai campioni di cui ai verbali di prelevamento del 23-9-2008 relativi a RAGIONE_SOCIALE detenuto per la vendita, in quanto non posRAGIONE_SOCIALEvano le caratteristiche dichiarate di ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE‘.
Il Tribunale di Trani con sentenza n. 1662/2020 depositata il 30102020 ha accolto l’opposizione e ha annullato le ordinanze -ingiunzioni opposte, sulla base RAGIONE_SOCIALEa contraddittorietà degli esiti RAGIONE_SOCIALE analisi effettuate sui campioni, che non consentiva di r itenere che l’RAGIONE_SOCIALE non avesse le caratteristiche prescritte dall’art. 1 legge 1407/1960.
2.Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, che la Corte d’appello di Bari ha accolto con sentenza n. 692/2022 depositata il 4-5-2022 , rigettando l’appello incidentale, riformando la sentenza impugnata e rigettando l’opposizione alle ordinanze-ingiunzione, nonché condannando l’opponente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite di entrambi i gradi.
La sentenza ha rilevato che il regolamento CE n. 2568/91 definiva le caratteristiche degli oli di RAGIONE_SOCIALE e disciplinava i metodi di analisi, rimettendo agli Stati membri la disciplina RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative qualora risultasse che le caratteristiche di un RAGIONE_SOCIALE fossero diverse da quella proprie RAGIONE_SOCIALEa sua denominazione; ha dichiarato che nell’ordinamento italiano veniva in rilievo la legge 1407/1960, che fissava all’art. 5 le disposizioni per la commercializzazione e in particolare vietava di vendere e detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare oli che non
avessero le caratteristiche prescritte dagli artt. 1, 2 e 3 e all’art. 8 prevedeva la sanzione in caso di violazione. Ha dichiarato che, al fine di stabilire la conformità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE alla categoria merceologica dichiarata , doveva farsi riferimento all’art. 2 par. 2 del regolamento CE 2568/1991, secondo cui ‘le caratteristiche organolettiche di un RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE vergine si considerano conformi alla categoria di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dichiarata qualora il panel di assaggiatori riconosciuto dallo RAGIONE_SOCIALE membro ne conformi la classificazione. Qualora il panel non confermi la dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa categoria di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE sue caratteristiche organolettiche, a richiesta RAGIONE_SOCIALE‘interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare due controanalisi, di cui almeno una deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo RAGIONE_SOCIALE membro di produzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi ne confermano la classificazione. Nel caso contrario, il costo RAGIONE_SOCIALE controanalisi, e fatte salve le sanzioni comminate, sono a carico RAGIONE_SOCIALE‘interessato’. Ha considerato che nel caso di specie, per il primo campione di RAGIONE_SOCIALE prelevato dal serbatoio n.14 recante la denominazione ‘RAGIONE_SOCIALE‘, le analisi di prima istanza avevano dato il risultato di ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE lampante’; a seguito di richiesta di revisione, erano effettuati due controanalisi da parte di panel riconosciuti, i cui esiti non avevano confermato la classificazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE data dalla ditta, perché il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE aveva classificato l’RAGIONE_SOCIALE come ‘RAGIONE_SOCIALE vergine di RAGIONE_SOCIALE ‘ e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Città di S. Angelo aveva classificato l’RAGIONE_SOCIALE come ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE lampante’. Per il secondo campione prelevato dal serbatoio n. 17 recante la denominazione ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘, le prime analisi avevano dato il risultato di ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE vergine’ e, a seguito di richiesta di revisione, le controanalisi eseguite dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avevano classificato l’RAGIONE_SOCIALE come ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘ e le controanalisi eseguite dal RAGIONE_SOCIALE avevano classificato l’RAGIONE_SOCIALE come ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE vergine’. Quindi, la diversità degli esiti RAGIONE_SOCIALE controanalisi giustificava l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 legge 1407/1960.
La sentenza ha altresì rigettato l’appello incidentale, con il quale l’opponente chiedeva l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa propria estraneità alla violazione, per il fatto che l’RAGIONE_SOCIALE era stato acquistato da terzi e depositato nei silos in attesa RAGIONE_SOCIALE verifiche tecniche; richiamato il principio posto dall’art. 3 legge 689/1981 sulla presunzione di colpa in capo al trasgressore, ha dichiarato che, in attesa dei controlli, dei quali non vi era prova documentale ma solo la dichiarazione del teste COGNOME, la ditta non av rebbe dovuto apporre la denominazione di ‘RAGIONE_SOCIALE‘; inoltre sul silos 17 era apposta etichetta adesiva riferibile alla ditta RAGIONE_SOCIALE, riportante la qualità di RAGIONE_SOCIALE e ciò induceva a ritenere, in mancanza di prova contraria, che la ditta avesse già vagliato la qualità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, al punto di apporvi la propria etichetta.
3.Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del 16-10-2024 la Corte ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. del Regolamento Comunitario n. 2568/1991, per essere stato applicato l’art. 2 del Regolamento, vigente fino al 2002 e modificato a decorrere dal 2002, ai controlli avvenuti nel 2008 e alle ordinanze-ingiunzione emesse nel 2012. Rileva che l’art. 2 co. 2 del Regolamento n. 2568/1991 era stato modificato dal Reg. CE n. 796/2002, imponendo che il panel test fosse composto da un gruppo di assaggiatori e non da un solo assaggiatore, come avvenuto nella fattispecie; aggiunge che, in forza RAGIONE_SOCIALE modifiche, le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non possono essere determinate solo con test organolettico avulso dalle analisi RAGIONE_SOCIALEfisiche RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ma devono essere verificate congiuntamente.
1.1.Il motivo è inammissibile perché le deduzioni RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, senza intercettare alcuna violazione di legge nella sentenza impugnata, adducono questioni di fatto nuove, in quanto non esaminate dalla sentenza impugnata, senza che la ricorrente deduca in quali termini le avesse poste nel giudizio di appello.
In primo luogo, la circostanza che gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzione facciano riferimento al Regolamento CE n. 2568/1991 presuppone, così come già ritenuto anche dalla sentenza impugnata, che il riferimento sia stato eseguito alle disposizioni del regolamento come vigenti al momento dei fatti, e perciò secondo le modifiche intervenute nel tempo e specificamente indicate dal RAGIONE_SOCIALE controricorrente, comprese le modifiche introdotte dal Reg. CE 796/2002 alle quali fa riferimento la ricorrente. Non rilevano le deduzioni RAGIONE_SOCIALEa ricorrente sul la mancata applicazione nell’accertamento RAGIONE_SOCIALE disposizioni in ordine alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALE analisi da parte di un panel e non di un singolo assaggiatore; ciò perché la sentenza impugnata ha accertato in fatto che le controanalisi erano
eseguite da panel riconosciuti, e perciò da gruppi di assaggiatori che svolgevano le funzioni a essi assegnate secondo le disposizioni all’epoca vigenti, specificamente per il campione prelevato dal serbatoio n. 14 dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE di Città di S. Angelo e per il campione prelevato dal se rbatoio n. 17 dall’RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE. La ricorrente non può cercare di ottenere una diverso accertamento dei fatti deducendo il vizio di violazione di legge, senza indicare in quali termini in appello avesse dedotto il vizio riferito al fatto che le analisi non erano state eseguite da un panel di assaggiatori ma da un unico assaggiatore e senza considerare neppure il contenuto dei certificati di analisi valorizzato dal RAGIONE_SOCIALE, in ordine al dato che i certificati medesimi, facendo riferimento alle ‘mediane’ per i vizi accertati, aveva no riportato i risultati degli assaggiatori componenti il panel .
Non rilevano neppure le deduzioni sulla necessità RAGIONE_SOCIALE‘analisi chimica del campione, perché la violazione contestata è relativa alla mancata corrispondenza alle caratteristiche organolettiche del prodotto ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ e le disposizioni prevedono che la verifica RAGIONE_SOCIALE caratteristiche organolettiche di un RAGIONE_SOCIALE sia eseguita dal panel di assaggiatori e non attraverso l’analisi chimica .
2.Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 5 e 8 legge 1407/1960 come modificati dalla legge 4/2011, in quanto sostiene che la legge 1407/1960 non disciplina le caratteristiche organolettiche di un RAGIONE_SOCIALE e non prevede sanzioni per un RAGIONE_SOCIALE che ha le caratteristiche RAGIONE_SOCIALEfisiche conformi a quelle di legge ma organolettiche diverse. Aggiunge che, anche nel caso in cui il fatto fosse sanzionabile ex art. 8 legge 1407/1960, la sanzione sarebbe stata illegittimamente irrogata
nell’importo di Euro 1.032,00 per ogni quintale di RAGIONE_SOCIALE, perché l’art. 8 co.1 prevede una sanzione di Euro 400,00 al quintale. Rileva altresì che si tratterebbe di caso di lieve entità per il quale l’art. 8 co. 2 prevede sanzione ridotta, di Euro 200,00 al quintale, in quanto l’RAGIONE_SOCIALE aveva le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE-fisiche previste e cioè rispondeva ai parametri previsti, non avendo soltanto le caratteristiche di ‘assaggio’.
2.1.Il motivo è infondato.
2.1.1.In primo luogo si considera che l ‘art. 1 legge 13 novembre 1960 n. 1407, mai modificato, dispone al primo comma: ‘E’ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE commestibile l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che contiene non più del 4 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico e che, all’esame organolettico, non rilevi odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili ‘. Il secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art.1 dis ciplina le classificazioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE commestibile -e perciò RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE avente le caratteristiche anche organolettiche indicate nel primo comma-, secondo le denominazioni di RAGIONE_SOCIALE extra vergine di RAGIONE_SOCIALE (‘riservata all’RAGIONE_SOCIALE che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, che non contenga più RAGIONE_SOCIALE‘1 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico senza tolleranza alcuna’) , di RAGIONE_SOCIALE sopraffino vergine di RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_SOCIALE fino vergine di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE vergine di RAGIONE_SOCIALE. L’art. 4 , mai modificato, dispone: ‘Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALE denominazioni di ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE rettificato’ e di ‘ RAGIONE_SOCIALE di sansa di RAGIONE_SOCIALE rettificato ‘ si intendono: a)per RAGIONE_SOCIALE lampante l’RAGIONE_SOCIALE ottenuto meccanicamente dalle olive, il quale non abbia subito manipolazioni chimiche ed all’esame organolettico riveli odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili, oppure contenga più del 4 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico; b)per RAGIONE_SOCIALE lavato l’RAGIONE_SOCIALE ottenuto dal lavaggio con ac qua dalla sansa di RAGIONE_SOCIALE; c)per RAGIONE_SOCIALE estratto con solventi l’RAGIONE_SOCIALE ottenuto dal
trattamento RAGIONE_SOCIALEa sansa di RAGIONE_SOCIALE con solventi’ (sottolineature aggiunte). Quindi, in base a queste disposizioni, l’esame organolettico è necessario sia ai fini RAGIONE_SOCIALEa qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE commestibile e di conseguenza RAGIONE_SOCIALEa denominazione di RAGIONE_SOCIALE extra vergine di RAGIONE_SOCIALE, sia ai fini RAGIONE_SOCIALEa denominazione di RAGIONE_SOCIALE lampante. Il regolamento CE n. 2568/1991 con le sue successive modificazioni rilevano in quanto pongono le regole per valutare le caratteristiche organolettiche RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE vergine, d isponendo che la dichiarazione di categoria debba essere confermata dal panel di assaggiatori riconosciuto dallo RAGIONE_SOCIALE membro e, in mancanza di tale conferma, da due controanalisi conformi da parte di altri panel riconosciuti. L’art. 5 legge 1407/1960 , mai modificato, vieta di ‘vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per il consumo alimentare, gli oli che non posseggano le caratteristiche prescritte dagli artt. 1, 2 e 3 o che all’analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, o vvero diano reazioni o posseggano costanti RAGIONE_SOCIALE-fisiche atte ad indicare la presenza di RAGIONE_SOCIALE estraneo o di composizione anomala’ . L ‘art. 5, facendo riferimento alle caratteristiche prescritte dall’art. 1, fa riferimento anche alle caratteristiche organolettiche RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e vieta l’immissione in commercio del prodotto che non sia conforme anche soltanto dal punto di vista organolettico, in quanto prevede i distinti casi del prodotto non avente le caratteristiche prescritte o che all’analisi non risulti co nforme; l’art. 5 disciplina le ipotesi come alternative e non richiede i requisiti RAGIONE_SOCIALEa non conformità organolettica e RAGIONE_SOCIALEa non conformità all’analisi chimica come cumulative. La violazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 comporta, se il fatto non costituisce reato, l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa prevista da ll’art. 8, come esattamente avvenuto nella fattispecie perché, in base alle analisi, il prodotto non aveva le caratteristiche organolettiche del prodotto ‘RAGIONE_SOCIALE extra vergine di RAGIONE_SOCIALE‘.
2.1.2.Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non si trattava di fattispecie sanzionata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 109 , all’epoca vigente, per la violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto sulla denominazione di vendita. L ‘art. 4 nell’ultimo testo vigente qualificava la denominazione di vendita di un prodotto alimentare in primo luogo come ‘la denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni RAGIONE_SOCIALEa Comunità europea ad esso applicabili’ e poneva u na serie di previsioni relative a tale denominazione, riferite al fatto che la denominazione non poteva essere sostituita da marchi di fabbrica o di commercio o da denominazioni di fantasia, comportava una indicazione relativa allo stato fisico del prodott o, ecc…Quindi, la violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni sulla denominazione di vendita si pone su di un piano diverso rispetto alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 legge 1407/1960, perché presuppone che al prodotto -e cioè al prodotto avente le caratteristiche previste per quel determinato prodotto- sia attribuita una denominazione non rispettosa RAGIONE_SOCIALE‘art. 4.
2.1.3. E’ infondata anche la tesi secondo la quale la sanzione di Euro 1.032,00 al quintale sarebbe stata illegittimamente applicata. Infatti, la sanzione è stata esattamente determinata nell’importo predetto in quanto l’originario importo RAGIONE_SOCIALEa multa di £.200.000 al quintale prevista dall’art. 8 co.1 legge 1407/1960 è stato prima moltiplicato per cinque dall’art. 113 co.2 legge 24 novembre 1981 n. 689 e, a seguito RAGIONE_SOCIALEa depenalizzazione, la pena pecuniaria è stata raddoppiata dall’art. 2 co. 2 lett. c) d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507.
Diversamente, al fine di sostenere che si applichi la sanzione di Euro 400,00 al quintale il ricorrente fa riferimento al testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 co.1 legge 1407/1960 come modificato dall’art. 3 co. 4 legge 3 febbraio 2011 n. 4, che però è in vigore soltanto dal 6-3-2011. Quindi, tale disposizione non si applica agli illeciti in discussione, perché tali illeciti
sono stati commessi nel 2008 e in tema di illecito amministrativo l’adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia di cui all’art. 1 legge 689/1981 comporta l’assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con la conseguente inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa disciplina posteriore più favorevole (Cass. Sez. L 22-1-2016 n. 1187 Rv. 638517-01, per tutte); non vale il principio RAGIONE_SOCIALE ‘applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALEa legge più favorevole, in quanto tale applicazione retroattiva non è stata prevista dalla legge n. 4/2011 e la sanzione non presenta grado di afflittività assimilabile a quello proprio RAGIONE_SOCIALE sanzioni penali che imponga l’applicazione dei medesimi principi , compreso quello RAGIONE_SOCIALEa retroattività RAGIONE_SOCIALEa lex mitior, secondo l ‘elaborazione RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU.
2.1.4.Infine, le deduzioni d ella ricorrente in ordine all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 co.2 legge 1407/1960 relativo al fatto di lieve entità sono inammissibili sotto distinti profili.
In primo luogo, si tratta di problematica non esaminata in alcun modo dalla sentenza impugnata; quindi la ricorrente avrebbe dovuto dedurre in quali atti e in quali termini avesse sollevato la questione relativa alla qualificazione degli illeciti come fatti di lieve entità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 co.2 legge 1407/1960 , trattandosi di questione che involge i profili di fatto, relativamente alle caratteristiche RAGIONE_SOCIALEa condotta e alla sua gravità, che avrebbero dovuto essere valutati dal giudice di merito. Tale apprezzamento di tutte le circostanze di fatto, riservato al giudice di merito, può essere oggetto di censura in RAGIONE_SOCIALE di legittimità esclusivamente attraverso la proposizione di motivo ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ.; non ricorrono i presupposti per riqualificare in tal senso il motivo, perché gli argomenti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente non sono utili a individuare il fatto decisivo di cui la sentenza impugnata abbia omesso l’esame, in quanto la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 co.2 non pone alcuna
equazione tra mancanza corrispondenza solo RAGIONE_SOCIALE caratteristiche organolettiche del prodotto e lieve entità del fatto.
3.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. per l’omessa pronuncia sulle specifiche difese ed eccezioni sollevate in comparsa di risposta in appello; dichiara che in appello aveva riproposto l’eccezione, già sollevata nell’opposizione, sulla nullità RAGIONE_SOCIALE analisi per la violazione RAGIONE_SOCIALE procedure previste dal Reg. CE 2658/1991 e per la violazione del termine di quattro mesi per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE analisi di revisione. Rileva che dalla documentazione disponibile non è possibile valutare le modalità osservate per il trasporto e la conservazione del campione, non è possibile conoscere la data in cui il campione è giunto presso il laboratorio di analisi e quindi se sia stato rispettato il termine di cinque giorni previsti dall’art. 2 del Regolamento CE; aggiunge che dal rapporto di prova del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che ha eseguito la prima analisi risulta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘All. XII Reg. CE 2568/91, per essere stata l’analisi eseguita una s ola volta in un solo giorno; d educe altresì la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 punto 4 del Reg. CE 2568/91, laddove dispone che le controanalisi previste dalle disposizioni nazionali siano eseguite entro e non oltre il quarto mese successivo alla data del prelievo. Quindi lamenta l’omessa pronuncia sull’insufficienza RAGIONE_SOCIALE sole analisi di assaggio per determinare le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , sia per la contraddittorietà tra le stesse sia per le caratteristiche del panel test, inidoneo a fornire la certezza necessaria a irrogare sanzione.
3.1. Il motivo è infondato laddove lamenta l’omessa pronuncia sull’insufficienza RAGIONE_SOCIALE sole analisi di assaggio perché la sentenza impugnata, riformando sul punto la sentenza di primo grado che aveva in sostanza accolto gli argomenti RAGIONE_SOCIALE‘opponente attuale rico rrente, ha esaminato la questione. Specificamente, la sentenza ha dichiarato
(pag. 5) che il rigoroso procedimento disciplinato dal regolamento europeo, nel prevedere lo svolgimento di due successive controanalisi qualora le prime analisi non confermino la dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa categoria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, mira a garantire un più al to grado di attendibilità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, con meccanismo vincolante perché è necessario che entrambe le controanalisi conducano allo stesso risultato per potere considerare l’RAGIONE_SOCIALE analizzato conforme alla classificazione dichiarata, con la conseguenza c he in mancanza di tale doppia conferma l’RAGIONE_SOCIALE non può considerarsi corrispondente alla categoria dichiarata e ciò comporta l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 legge 1407/1960. Gli argomenti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, laddove sono volti a sos tenere la soggettività RAGIONE_SOCIALE‘analisi organolettica, non sono utili a ritenere la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ . e sono infondati per le ragioni già svolte al punto 2.1.1.
3.1.1.In ordine alla lamentata omessa pronuncia sui vizi RAGIONE_SOCIALE analisi, il motivo è per alcuni profili infondato e per il resto inammissibile.
Si deve fare applicazione del principio secondo il quale, poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto; ciò si verifica quando il giudice o non decide su alcuni capi RAGIONE_SOCIALEa domanda o sulle eccezioni proposte, mentre il mancato o insufficiente esame RAGIONE_SOCIALE argomentazioni RAGIONE_SOCIALE parti può eventualmente integrare vizio di natura diversa, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. Sez. 1 18-2-2005 n. 3388 Rv. 579433-01, Cass. Sez. 6-1 3-3-2020 n. 5730 Rv. 65756001).
Nella fattispecie la sentenza impugnata ha esaminato le analisi (pag. 4), dando atto che erano state eseguite da panel riconosciuti e
non avevano confermato la classificazione dichiarata dalla ditta, per cui non può ritenersi mancante il momento decisorio riferito all’idoneità RAGIONE_SOCIALE analisi a essere utilizzate al fine RAGIONE_SOCIALE‘accertamento dei fatti .
Si esclude che le deduzioni RAGIONE_SOCIALEa ricorrente in ordine ai vizi RAGIONE_SOCIALE prime analisi richiedessero ulteriore esplicita pronuncia, perché i vizi RAGIONE_SOCIALE prime analisi erano ininfluenti a fronte RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALE analisi di revisione, in quanto è sui risultati RAGIONE_SOCIALE analisi di revisione che si è fondato l’accertamento . Con riguardo alle analisi di revisione, l ‘unica doglianza svolta dalla ricorrente con il terzo motivo di ricorso che, secondo le sue deduzioni e la relativa verifica del contenuto RAGIONE_SOCIALEa comparsa di costituzione in appello, era già stata espressamente svolta nella comparsa di risposta in appello, è quella relativa al mancato svolgimento RAGIONE_SOCIALE analisi di revisione entro il termine di quattro mesi dal prelievo. Però si tratta di allegazione in sé insufficiente a ritenere che la Corte d’appello dovesse pronunciare in ordine all’ utilizzabilità o inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE analisi prendendo specificamente in esame tale deduzione, così da fare emergere una omessa pronuncia. Ciò in quanto, come già statuito da questa Corte (Cass, Sez. 5 6 marzo 2023 n. 5518 -5526, Cass. Sez. 5 9-5-2023 n. 12572, non massimate), il Reg. CE 2568/1991 all’art. 2 par. 4 impone che le controanalisi siano eseguite entro il termine di quattro mesi dal prelievo solo per i prelievi effettuati in prossimità RAGIONE_SOCIALEa data di durata minima degli oli, che rappresenta il limite fisico per lo svolgimento di attendibili analisi organolettiche da parte del laboratorio; invece, laddove non ci si trovi in prossimità di questa data di scadenza, tale termine di quattro mesi non si applica. Quindi, poiché non risulta che la ricorrente avesse allegato nella sua comparsa di risposta in appello che il prelievo dei campioni fosse avvenuto a meno di quattro mesi dalla data di durata minima RAGIONE_SOCIALEa partita -tale allegazione non è eseguita neppure nel ricorso per cassazione- non sussistono i presupposti per ritenere che la Corte
d’appello dovesse esaminare la questione RAGIONE_SOCIALE‘inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE analisi di revisione sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa mancata esecuzione entro quattro mesi dal prelievo.
4.Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 legge 1407/1960 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 legge 689/1981, la violazione ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame del contenuto RAGIONE_SOCIALEa testimonianza di NOME COGNOME, la violazione ex art 360 co. 1 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE‘art. 210 cod. proc. civ. in relazione alle conseguenze RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esibizione non ottemperato e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. sull’onere RAGIONE_SOCIALEa prova.
In primo luogo la ricorrente rileva che la sentenza impugnata ha ritenuto che sul silos 17 vi fosse etichetta RAGIONE_SOCIALEa ditta RAGIONE_SOCIALE, commettendo errore nell’interpretazione dei documenti, in quanto il verbale del 23-92008 riportava che l’etichetta RAGIONE_SOCIALEa dit ta COGNOME era allegata in fotocopia al verbale, ma non vi era la fotocopia allegata; evidenzia che era stato emesso ordine di esibizione relativo a tale copia RAGIONE_SOCIALE‘etichetta e che a tale ordine l’Amministrazione non aveva ottemperato, per cui la parte che non aveva prodotto il documento oggetto RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esibizione non poteva giovarsi del contenuto del documento; sostiene perciò l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa decisione per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 210 cod. civ., in quanto per l a sentenza impugnata l’unica prova RAGIONE_SOCIALEa responsabilità era legata al cartello e la condotta di stoccaggio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in attesa di verifica e del posizionamento nei recipienti necessari per la vendita non è sanzionata; aggiunge che il soggetto che acquista il prodotto da terzi, prima di commerciar e l’RAGIONE_SOCIALE ponendolo nei suoi recipienti, non può che posizionarlo nei silos riportando la qualità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE acquistato da l terzo, in attesa RAGIONE_SOCIALE analisi del prodotto. Lamenta altresì che sia stata omessa la valutazione RAGIONE_SOCIALEa testimonianza di NOME COGNOME, il
quale aveva dichiarato che l’RAGIONE_SOCIALE era classificato in base ai documenti RAGIONE_SOCIALEa ditta venditrice e sarebbe stato posto in commercio dalla ditta RAGIONE_SOCIALE dopo essere stato immesso in lattine e bottiglie all’esito RAGIONE_SOCIALE analisi eseguite.
4.1.Il motivo è inammissibile in quanto è esclusivamente finalizzato a ottenere una diverso accertamento dei fatti, in termini estranei al giudizio di legittimità.
In ordine alla mancata ottemperanza all’ordine di esibizione, si deve dare continuità al principio secondo il quale l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esibizione di documenti integra un comportamento d al quale il giudice può , nell’esercizio d ei suoi poteri discrezionali, desumere argomenti di prova a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 co. 2 cod. proc. civ.; di conseguenza non è censurabile in RAGIONE_SOCIALE di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘ordine ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione di merito (Cass. Sez. 1 13-8-2004 n. 15768 Rv. 575567-01, Cass. Sez. L 27-1-2017 n. 2148 Rv. 64286801). Nella fattispecie la Corte d’appello, svolgendo l’accertamento in fatto a essa riservato, ha ritenuto dimostrato che sul silos n. 17 era apposta etichetta riferibile alla ditta RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa cui esistenza dava atto il verbale di accertamento, anche se non era stata poi allegata al verbale la copia RAGIONE_SOCIALE‘etichetta medesima.
Non è configurabile vizio ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. in relazione all’omesso esame RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del testimone COGNOME, perché la sentenza impugnata ha dato atto che il testimone aveva dichiarato che il prodotto era in attesa dei controlli, ma ha rilevato che non vi era prova documentale di tali controlli; quindi, la sentenza ha preso in esame le dichiarazioni del testimone e, evidenziando che non avev ano supporto documentale, ne ha eseguito l’apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in questa RAGIONE_SOCIALE, ritenendo le dichiarazioni testimoniali insufficienti a dimostrare che
l’RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato sottoposto a ulteriori controlli prima di essere venduto. Inoltre, la sentenza ha aggiunto che, comunque, in attesa degli esiti di tali controlli, la ditta non avrebbe dovuto utilizzare la denominazione di ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in quanto non vi era certezza sulla reale qualità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in questione; in questo modo la sentenza ha accertato in fatto che l’RAGIONE_SOCIALE era detenuto per la vendita e messo in commercio e che perciò era integrata la condotta vietata dall’art. 5 legge 1407/1960, dopo avere considerato (pag. 3) che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 si considerano messi in commercio gli oli che si trovano nei magazzini di vendita. Quindi, non è utile neppure l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, secondo la quale la denominazione era stata apposta dal venditore, perché la sentenza ha ritenuto in fatto che l’acquirente, anche se era in attesa dei controlli, aveva recepito la denominazione del venditore, e ciò non escludeva la sua responsabilità ex art. 3 legge 689/1981. La deduzione è insindacabile in questa RAGIONE_SOCIALE, perché il giudice di merito ha accertato non solo l’elemento oggettivo RAGIONE_SOCIALE‘illecito ma ha anche valutato, con apprezzamento in fatto esente da vizi logici e giuridici, che la ricorrente non aveva offerto gli elementi probatori necessari a superare la presunzione di colpa posta dall’art. 3 legge 2411-1981 n.68 9 (sulla presunzione di colpa posta dall’art. 3 legge 689/1981, per tutte, Cass. Sez. 6-2 18-6-2020 n. 11777 Rv. 65821201).
5.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione a favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate.
In considerazione RAGIONE_SOCIALE‘esito del ricorso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 co . 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente,
di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione a favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda sezione