Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31568 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 31568 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
Oggetto
Premi Inail
R.G.N. 29909/2018
COGNOME
Rep.
Ud. 15/05/2024
PU
SENTENZA
sul ricorso 29909-2018 proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE -ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati
NOME COGNOME, NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 132/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/04/2018 R.G.N. 492/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME NOME COGNOME per udito l’avvocato delega verbale avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso un atto di accertamento emesso dall’Inail in forza del quale era stata inquadrata nella voce 0712 non solo l’attività di vigilanza privata, ma anche quella di conta del denaro affidato; per contro, la società riteneva dovesse essere ricondotta alla voce 0722.
Secondo la Corte, l’attività di conta del denaro affidato in custodia alla RAGIONE_SOCIALE era complementare a quella di vigilanza privata, e dunque da attrarre alla voce 0712 propria dell’attività principale.
Avverso la sentenza ricorre RAGIONE_SOCIALE per tre motivi, illustrati da memoria.
NOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
L’ufficio della Procura Generale ha concluso in udienza per il rigetto del ricorso.
In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce nullità della sentenza per violazione degli artt.132 c.p.c., 118 d.a. c.p.c. e 111, co.6 Cost. La Corte avrebbe asserito la complementarietà dell’attività di conta senza alcuna motivazione, non considerando gli elementi istruttori addotti dalla società e semplicemente richiamando altri precedenti di merito.
Con il secondo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt.4, 5, 6 d.m. 12.12.2000, per avere la Corte ritenuto complementare l’attività di conta, quando essa doveva invece ritenersi autonoma.
Con il terzo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce nullità della sentenza ex art.112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata avanzata in primo grado e oggetto di motivo d’appello, con cui si chiedeva che la variazione di classificazione avesse effetto non retroattivo.
Il primo motivo è infondato.
Premesso che il vizio di nullità ex art.132 c.p.c. si ha solo in caso di motivazione assente, apparente o intrinsecamente contraddittoria, risultante dal testo della
pronuncia (Cass. S.U. 8053/14), emerge dal testo della sentenza impugnata che, al contrario, la Corte ha motivato le ragioni per cui ha ritenuto l’attività di conta del denaro complementare a quella principale di vigilanza privata. Il collegio d’appello h a spiegato che: l’attività di conta rientra nel novero dei servizi di sicurezza privata offerti dalla RAGIONE_SOCIALE ai propri clienti, tra cui figura anche il deposito con custodia di denaro; tale servizio comprende il ritiro del denaro e dei titoli presso i clienti, il loro trasporto presso i locali della società; la conta del denaro, in apposita sala dedicata, è attività strumentale e necessaria alla buona esecuzione del servizio, poiché garantisce che RAGIONE_SOCIALE risponda verso i clienti solo di quanto effettivamente ricevuto e oggetto di custodia, essendo questa ‘lo scopo esclusivo dell’intero processo di lavorazione nonché l’oggetto dell’appalto’; la conta -prosegue la motivazione -è essenziale per la verifica di quanto preso in custodia e di quando andrà restituito al cliente; in definitiva, la fase di conta non può essere estrapolata dalla custodia del danaro, che è l’oggetto del contratto tra le parti.
Il secondo motivo è infondato. Questa Corte (Cass.21426/19, Cass.33633/23) ha già deciso analoghe controversie promosse da RAGIONE_SOCIALE e aventi ad oggetto l’attività di conta del danaro, affermando che tale attività va qualificata come complementare a quella principale di custodia del danaro e titoli affidati dai clienti. In particolare, è stato sottolineato che, entro il servizio di custodia di denaro e valori, l’operazione intermedia di “contazione del denaro”, successiva al trasporto presso i locali della società, è essenziale sia per
la verifica di ciò che viene preso in custodia, sia per la conseguente restituzione al cliente. Rettamente quindi, la Corte d’appello ha concluso che era da escludere il carattere autonomo dell’attività oggetto di causa e che per l’individuazione della voce di tariffa applicabile ci si doveva riferire alla lavorazione principale, considerando che nel concetto di lavorazione vanno comprese le operazioni complementari e sussidiarie svolte dal datore di lavoro in connessione operativa con l’attività principale.
Occorre in proposito aggiungere che alcuni degli elementi addotti dal motivo a sostegno dell’autonomia della lavorazione -la conta non sarebbe attività ineliminabile poiché viene effettuata solo se richiesta espressamente dal cliente, ed è oggetto di un servizio venduto separatamente da quello di custodia dei valori -veicolano questioni di fatto che esulano dalla violazione di legge. Si tratta di elementi di fatto, asseritamente non considerati dalla pronuncia, e tesi a confutare l’accertamento compiuto d alla Corte sulla modalità e natura dell’attività di conta; elementi di fatto che dovevano semmai essere posti a sostegno di una censura basata sull’omesso accertamento di fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.
Il terzo motivo è fondato.
Dalla sentenza non è dato evincere in alcun modo che sia stata presa in considerazione la domanda subordinata avanzata in primo grado e fatta oggetto del quarto motivo d’appello , con la quale si chiedeva che la variazione di classificazione dell’attività non venisse fatta
retroagire al 24.10.08, ma avesse effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione.
La sentenza va dunque cassata in accoglimento del terzo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia per la pronuncia sulla domanda subordinata, e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del