Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20063 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20063 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 3960 – 2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -c.f. 80078750587 -in persona del Direttore Centrale RAGIONE_SOCIALE, dottor NOME COGNOME, in virtù di determinazione n. 183 del 3.11.2022 del Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso, disgiuntamente e congiuntamente dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso la sede RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propria Avvocatura centrale.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE / p.i.v.a. P_IVA – in persona dei legali rappresentanti pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e
dell’AVV_NOTAIO che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE
e
COMMISSARIO GIUDIZIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE procedura di concordato preventivo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del l’AVV_NOTAIO.
INTIMATO
avverso il decreto n. 15/2023 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 22 aprile 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 161, 6° co., l.fall. la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE domandava al Tribunale di Roma l’ammissione ‘con riserva’ alla procedura di concordato preventivo.
In data 6.4.2020 la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE attendeva al deposito del piano, oltre che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proposta, contemplante, peraltro, la degradazione al chirografo dei crediti tributari e previdenziali -questi ultimi, nei confronti dell’I.N.P.S. e dell’I.N.P.G.I. -con collocazione in un’unica classe , la classe n. 1, e con una percentuale di pagamento del 18,10%. Nel piano si puntualizzava, inoltre, che la percentuale di soddisfazione assicurata ai crediti tributari e previdenziali era superiore sia alla percentuale, pari al 16,53%, assicurata ai crediti ab origine chirografari, collocati nella classe n. 3, sia alla percentuale, pari al 15,71%, assicurata ai crediti bancari chirografari, collocati nella classe n. 2.
Il tribunale ammetteva la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla procedura di concordato.
Nel corso dell ‘ adunanza si registrava il voto favorevole RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE maggioranza dei crediti ammessi al voto in ciascuna RAGIONE_SOCIALE tre class i all’uopo formate; segnatamente nella classe n. 1 il voto favorev ole dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, titolare di un credito pari ad euro 1.922.154,14, ed il voto contrario dell’I.N.P.S. e dell’I.N.P.G.I., titolari, rispettivamente, di un credito di euro 78.816,00 e di un credito di euro 1.083.996,00.
All’esito dell’adunanza il tribunale fissava l’udienza in camera di consiglio; l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , creditori dissenzienti, si costituivano e si opponevano all’omol ogazione.
Con decreto del 28.6.2021 il tribunale rigettava le opposizioni ed omologava il concordato.
L ‘I.N.P.S. e l’I.N.P.G.I. proponevano reclamo.
Resisteva la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
L a Corte d’Appello di Roma con decreto n. 15 del 2.1.2023 rigettava i reclami e condannava i reclamanti alle spese.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso l ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ; ne ha chiesto, in base a due motivi, la cassazione con ogni conseguente statuizione.
La RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo; in via preliminare, ha chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell’I.N.P.S. in relazione ai crediti dell’I.N.P.G.I. maturati in epoca antecedente all’ 1.7.2022; altresì, ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso; infine, in ipotesi di accoglimento del ricorso, ha chiesto accogliersi il ricorso incidentale; in ogni caso, con il favore RAGIONE_SOCIALE spese.
La controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 160, 1° co., lett. c), 180, 4° co., e 182 ter , 1° co., l.fall.
Deduce che ha errato la Corte di Roma a ritenere legittima la collocazione nella stessa classe dei crediti previdenziali e tributari.
Deduce invero che la necessità di collocazione dei crediti previdenziali in un’apposita classe, distinta dalla classe in cui sono collocati i crediti tributari, trarrebbe origine dalla previsione del secondo periodo del 4° co. dell’art. 180 l.fall., a tenor RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE quale, se un creditore dissenziente contesta la convenienza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proposta di concordato, il tribunale può nondimeno omologarla, qualora ritenga che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore alle alternative concretamente praticabili.
Deduce inoltre che ‘la previsione contenuta nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 182 ter intende rafforzare la tutela dei soggetti pubblici e, a tale fine, impone la costituzione di un’apposita classe per ciascuno di loro’ .
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.
Va premesso che la Corte di Roma, allorché ha respinto il primo motivo del reclamo dell ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che lamentava l’illegittima collocazione in un’unica classe dei crediti tributari e dei crediti previdenziali, ha puntualizzato che l’istituto reclamante non aveva ‘ sufficientemente contrastato quanto correttamente rilevato dal Tribunale ‘ .
Ovvero non aveva contestato, in primo luogo, il rilievo per cui il limite era costituito dal divieto -non violato nella specie -di cui all’ultima parte del 2° co. dell’art. 160 l.fall. , per cui ‘la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti
ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli RAGIONE_SOCIALE agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie’ ( così decreto impugnato, pag. 8, ove si legge ulteriormente: ‘così come affermato dal Tribunale per i debiti previdenziali come per quelli fiscali/tributari il parametro di riferimento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE falcidia non è dato dal divieto di modificare l’ordine RAGIONE_SOCIALE cause di prelazione ma dal divieto di offrire un trattamento inferiore a quello dei crediti di rango inferiore’ ) .
Ovvero non aveva contestato, in secondo luogo, il rilievo per cui, ‘anche ipotizzando una classe dissenziente formata soltanto dagli enti previdenziali, non si supererebbe la prova di resistenza rispetto all’esito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE votazione, essendo stata la proposta votata favorevolmente sia dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sia dai creditori inclusi nelle altre classi’ .
Ossia – a tal ultimo riguardo -che, pur in ipotesi di collocazione dell’IRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. e dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in una classa distinta ed autonoma, aggiuntiva rispetto alle tre classi all’uopo formate, la maggioranza sarebbe stata , in ogni caso, registrata in tre classi su quattro.
Ebbene, con il mezzo di impugnazione in disamina, il ricorrente non ha censurato i surriferiti rilievi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE corte d’appello , ciascuno dei quali integrante -pur evidentemente il secondo un’autonoma ‘ ratio decidendi ‘ ai fini RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE reiezione del primo motivo del reclamo.
Ovviamente, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ratio decidendi’ posta a fondamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso
per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata) .
Più esattamente, il ricorrente si è limitato a ribadire che la necessità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE collocazione dei crediti previdenziali e dei crediti tributari in classi diverse discende dalla loro sostanziale differenza, di cui è riverbero la diversità di grado dei privilegi che li assistono.
Più esattamente, il ricorrente si è limitato a prospettare che la collocazione dei crediti previdenziali in un’apposita classe è volta a non pregiudicare la possibilità di contestare autonomamente la convenienza del co ncordato ‘senza dover a tal fine contare sul sostegno di altri creditori RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE medesima classe’.
15. Ben vero, tal ultima prospettazione -integrante in verità un profilo nuovo in questa sede, siccome per nulla riflesso dai motivi di reclamo che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha in precedenza esperito – è viepiù vana, siccome la Corte di Roma ha altresì respinto il quarto motivo del reclamo dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con il quale il medesimo istituto previdenziale aveva sostenuto ‘la non convenienza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proposta ‘.
A tal riguardo la corte di merito ha condiviso i rilievi del tribunale, tra i quali il rilievo per cui, ‘non risultando in concreto classi dissenzienti (…), è preclusa ai deducenti ogni contestazione sulla convenienza ai sensi dell’art. 180 co. 4 L.F.’ ed il rilievo p er cui, in ogni cas o, la ‘convenienza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proposta concordataria per i creditori rispetto ai possibili scenari alternativi (…) è stata ritenuta sussistente sia dall’ attestatore che dall’esperto (…) sia dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 172 L.F. e nel parere emesso ex art. 180 co. 2 L.F.’ (cfr. decreto impugnato, pagg. 10 – 11) .
Da ultimo, non può non rimarcarsi che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è titolare di un credito di ammontare -euro 78.816,00 -di certo non significativo. Né, d’altro canto, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è costituita anche in nome e per conto dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (che non ha proposto ricorso per cassazione) o ha dichiarato di essere succeduto nella gestione dei crediti a detto istituto.
17. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione de ll’ art. 180, 4° co., ultima parte, l.fall., come dapprima modificato con il d.l. n. 125/2020, convertito nella legge n. 159/2020 e come poi modificato con il d.l. n. 118/2021, convertito nella legge n. 147/2021, in relazione agli artt. 10 e 11 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE direttiva U.E. 2019/1023.
Deduce – acclarata la necessità, alla stregua dei rilievi veicolati dal primo motivo, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE collocazione dei creditori previdenziali in un’unica a utonoma classe -che si applica senz’altro nella specie la novella previsione del 4° co. dell’art. 180 l.fall. (‘ Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento RAGIONE_SOCIALE maggioranze di cui all’articolo 177 e quando, anche sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all ‘alternativa liquidatoria’ ) , sicché rileva la corretta interpretazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE medesima disposizione.
Indi deduce che è maggiormente compatibile con le disposizioni costituzionali e comunitarie un’interpretazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE surriferita disposizione ‘ nel senso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE neutralizzazione del voto contrario espresso dall’amministrazione (nel caso di
specie l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), per mancata adesione, (…) piuttosto che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sua conversione in voto favorevole (…), nell’ottica di garantire una autentica tutela dei creditori maggioritari dissenzienti’.
Il secondo motivo del ricorso principale del pari è inammissibile.
Pur a prescindere dalla controdeduzione di scarsa intellegibilità del motivo in disamina, la quaestio dell’interpretazione dell’art. 180, 4° co., l.fall . non rinviene alcun riflesso nelle motivazioni dell’impugnato dictum .
Va perciò recepita la controdeduzione di novità formulata a tal proposito dalla controricorrente.
Ovviamente nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d ‘ ufficio (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319; Cass. 13.8.2018, n. 20712) .
In ogni caso, il mezzo di impugnazione in disamina non si confronta, a doppio titolo, c on la ‘ ratio decidendi ‘.
Si è anticipato che la Corte di Roma ha puntualizzato -in sede di rigetto del primo motivo del reclamo dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che l’istituto reclamante non aveva adeguatamente censurato, fra l’ altro, il rilievo del tribunale per cui, ‘anche ipotizzando una classe dissenziente formata soltanto dagli enti previdenziali, non si supererebbe la prova di resistenza rispetto all’esito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE votazione, essendo stata la proposta votata favorevolmente sia dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sia dai creditori inclusi nelle altre classi’ .
In questi termini, il tribunale non aveva avuto alcuna necessità, onde dar corso alla soluzione concordataria, di neutralizzare attraverso il ‘meccanismo’
di cui all’ultima parte del 4° co. dell’art. 180 l.fall. la mancata adesione degli ‘enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento RAGIONE_SOCIALE maggioranze (…)’.
Propriamente, il tribunale aveva atteso all’omologazione del concordato, siccome la maggioranza si era espressa in tutte le classi a favore RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE soluzione pattizia, sicché non si era in alcun modo imposta la necessità di applicazione del ‘meccanismo’ di cui all’ultima parte del 4° co. dell’art. 180 l.fall.
Si è anticipato, inoltre, che la Corte di Roma, in sede di disamina del quarto motivo di reclamo, ha condiviso i rilievi del tribunale, che aveva, a sua volta, riscontrato ad ampio spettro la convenienza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE soluzione concordataria.
La valutazione di convenienza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE soluzione pattizia postulata dalla neutralizzazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE mancata adesione, nella specie, dell’I.N.P.S. e dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. avrebbe dunque segnato, in ogni caso, in senso contrario alla prospettazione dell’ istituto ricorrente l’esito del ‘meccanismo surrogatorio’ di cui all’ultima parte del 4° co. dell’art. 180 l.fall.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale assorbe la disamina del motivo di ricorso incidentale condizionato esperito dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
In dipendenza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente principale va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, I.N.P.S., di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, e condanna il ricorrente principale, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare alla controricorrente, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, I.N.P.S., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE I sez. civ. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Corte