Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 919 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 919 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
Oggetto: Trasporto aereo – Cancellazione volo – Epidemia Covid 19.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2897/2024 R.G. proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO , giusta procura in calce al ricorso, con domicilio digitale ex lege ;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio digitale indicato;
– controricorrente –
CC 20/11/2025 ric. n. 2897/2024 Pres. RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza n. 850/2023 del Tribunale di Trapani, pubblicata il 20 novembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Fatti di causa
1. Il Giudice di pace di Trapani con la sentenza n. 101/2022 accoglieva la domanda di NOME ed NOME COGNOME e, di conseguenza, condannava la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a versare in loro favore l’importo di euro 1.200,00 ai sensi del Reg. CE n.261/2004, in conseguenza della cancellazione dei voli TG941 da Milano Malpensa a Bangkok del 3 aprile 2020 e TG940 da Bangkok a Milano Malpensa del 17 aprile 2020, nonché anche del volo di riprotezione TARGA_VEICOLO da Zurigo a Bangkok del 3 aprile 2020.
2. Avverso tale decisione, RAGIONE_SOCIALE proponeva appello e il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice d’appello accoglieva l’impugnazione e , in integrale riforma della decisione del Giudice di pace, rigettava la domanda degli originari attori, con loro condanna alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Per quanto ancora qui rileva, il Tribunale , quale giudice d’appello, negava il diritto alla compensazione in favore dei passeggeri, evidenziando come ‘ fatto notorio ‘ che dal mese di marzo 2020 numerose erano state le restrizioni normative in Italia e nel mondo disposte per limitare la diffusione della pandemia da Covid-19 mediante misure dirette a limitare l’operatività degli aeroporti e della mobilità delle persone sul territorio, tanto da costringere le compagnie aeree a cancellare la quasi totalità dei voli nel rispetto della citata normativa; ha sottolineato che tali misure restrittive sono state adottate in Italia dal 9 marzo 2020 e che in RAGIONE_SOCIALElandia è stato stabilito, dapprima, nel mese di marzo, che chi provenisse dall’Italia dovesse rimanere in quarantena per 14 giorni e, poi, che potessero entrare
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nello stesso Paese limitate categorie di persone e per motivazioni riconducibili al lavoro; ha dato atto, infine, che nel caso di specie la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva tempestivamente informato i viaggiatori della cancellazione dei voli ben oltre 14 giorni prima della partenza.
Ciò posto, il Giudice d’appello ha ritenuto ‘ pacifico ‘ che le ragioni di cancellazione non fossero di certo addebitabili al vettore, bensì a cause eccezionali, ossia alle restrizioni conseguenti all’emergenza epidemiologica in atto in quel periodo , concludendo, infine, con l’affermare che «Proprio in ragione delle numerose limitazioni relative alla regolare operatività dei mezzi di trasporto, il d.l. n.18 del 17/03/2020 (come integrato dalla legge di conversione n.27 del 24/04/2020), al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid -19 sul tessuto socio-economico nazionale, ha introdotto specifiche disposizioni per i consumatori e per le agenzie di viaggio circa la gestione degli incombenti derivanti dalla cancellazione di viaggi a causa della pandemia da Covid-19, riconoscendo che l’eccezionalità della crisi sanitaria integra gli estremi della sopravvenuta impossibilità della prestazione ai sensi dell’art. 1463 c.c. ed offrendo ai passeggeri la possibilità di richiedere un rimb orso per l’importo totale del volo anche tramite l’emissione di un voucher» .
Avverso la sentenza d ‘ appello NOME ed NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la ‘ Violazione di cui all’art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 115 2° comma e 345 c.p.c. ‘ , per avere il Giudice d’appello dettato una motivazione apparente, perplessa e, in ogni caso, obiettivamente incongrua a
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RAGIONE_SOCIALE I COGNOME fondamento della decisione assunta, avendo proceduto a una valutazione solo atomistica degli elementi di prova critica complessivamente acquisiti al giudizio, senza combinarne l’esame al fine di giungere a una valutazione sintetica complessiva; in tal modo, pervenendo in modo erroneo all’accertamento della sussistenza di ‘ circostanze eccezionali ‘ idonee ad assolvere la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE convenuta dal dovere di corrispondere la compensazione pecuniaria in loro favore, accogliendo un’ eccezione sollevata per la prima volta in appello dalla RAGIONE_SOCIALE in palese violazione dell’art. 345 c.p.c. e per aver ritenuto ‘fatto notorio ‘ sia le restrizioni disposte per limitare la pandemia da Covid- 19 in Italia e per avere ritenuto provate le dedotte restrizioni in ingresso in RAGIONE_SOCIALElandia, pur non avendo il Tribunale preso visione dei documenti richiamati dalla RAGIONE_SOCIALE a supporto della propria difesa, non avendo quella depositato il fascicolo di primo grado nel giudizio d’impugnazione.
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la ‘ Violazione di cui all’art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c.: violazione e/o falsa violazione di cui all’art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 par. 3 del Regolamento CE n. 261/2004 e degli artt. 1218 e 2697 cod. civ. (così come interpretati nel settore del trasporto aereo dall’Ordinanza Cass. Civ. n. 1584/2018, con esclusivo onere probatorio in capo alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) ‘ ; in particolare, denunciano la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ribaltato la presunzione di responsabilità e l’onere probatorio gravante in capo al vettore aereo, presumendone l’ esonero di responsabilità, senza che lo stesso avesse provato la sussistenza di ‘ circostanze eccezionali ‘ esimenti.
Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la ‘ Violazione di cui all’art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004 ‘ ; in particolare, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Trapani ha motivato, in palese violazione degli artt. 5 e 7 del Reg. CE n. 261/2004 e, senza alcuna
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eccezione fatta valere in corso di causa dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che la comunicazione della cancellazione del volo aereo oggetto di causa sarebbe avvenuta con oltre 14 giorni di preavviso e RAGIONE_SOCIALE avrebbe, quindi, rispettato i limiti temporali per essere esentata dal versamento della compensazione pecuniaria in favore degli odierni ricorrenti.
Con il quarto motivo, denunciano la ‘ Violazione di cui all’art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione agli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004. ‘; in particolare, lamentano la mancata compensazione delle spese di giudizio in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Il ricorso in esame pone la questione se nella nozione di ‘circostanza eccezionale’ di cui all’ art. 7 Reg. CE n. 261/2004 – quale circostanza che non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e che esclude il diritto alla compensazione pecuniaria del passeggero di un volo ritardato o cancellato -, possa farsi rientrare o meno quella sottesa alla normativa restrittiva adottata a livello interno e internazionale diretta a contenere gli effetti della pandemia da Covid-19.
5.1. In ordine al concreto riscontro delle ‘circostanze eccezionali’, di per sé idonee ad assolvere la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal dovere di corrispondere la compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del Regolamento n. 261/2004, giova richiamare quanto da tempo affermato dalla Corte di Lussemburgo e cioè che «ai sensi dei considerando 14 e 15 nonché dell’articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento, il vettore aereo, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo, è liberato dal suo obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri a norma dell’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all’arrivo sono dovuti a ‘circostanze eccezionali’ che non si s arebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso o, qualora si verifichi una siffatta circostanza, se può dimostrare di aver adottato le misure adeguate
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alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione o il ritardo prolungato del volo interessato» (CGUE 4 aprile 2019, RAGIONE_SOCIALE, C-501/17, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
Sono considerate ‘circostanze eccezionali’ ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, dello stesso citato regolamento, gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo e tali due condizioni debbono cumulativamente sussistere al fine di escluderne l’obbligo di compensazione (sentenza del 4 aprile 2019, RAGIONE_SOCIALE, C-501/17, EU:C:2019:288, punto 20 e giurisprudenza ivi citata; cfr. anche Corte di Giustizia UE 26 giugno 2019, causa C-159/18). Ad esempio, ai sensi del considerando 14 del Regolamento n. 261/2004, le ‘circostanze eccezionali’ possono ricorrere in caso di ‘ instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo ‘ (CGUE 22 dicembre 2008, COGNOMENOME, C-549/07, punto 21 in motivazione e CGUE 4 maggio 2017, causa C-315/2015).
In tale contesto, nei ‘casi in cui si verifichino simili circostanze’ , è stato pure chiarito che il vettore aereo è tenuto a dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione del volo di cui trattasi. Non si può pretendere tuttavia che esso acconsenta a sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento pertinente (CGUE 23 marzo 2021, Airhelp, C 28/20, punto 22; CGUE 7 luglio 2022, causa C-308/21).
Con particolare riferimento al ‘ grave impatto sugli spostamenti internazionali e nazionali, a fini sia di lavoro sia di piacere» in ragione della
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epidemia da Covid19 dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della sanità «emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale» dal 1 marzo 2020 e definita «pandemia » dall’11 marzo 2020, va segnalato anche quanto raccomandato dalla Commissione europea nell’ambito delle misure a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati in tale contesto pandemico, la quale ha evidenziato che qualora siano proposte modifiche a un contratto di pacchetto turistico (ad esempio, il rinvio) o un pacchetto sostitutivo (buono o voucher), ciò può essere offerto, a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro come previsto dall’ordinamento europeo (Comm. europea Racc. 13 maggio 2020 n. 648).
5.2. In tema di trasporto aereo internazionale e con particolare riferimento alla “circostanza eccezionale” costituita da uno sciopero indetto da terzi soggetti, questa Corte ha affermato che ai sensi dell’art. 5, par.3, del Regolamento CE n. 261 del 2004, il vettore aereo è liberato dall’obbligo di indennizzo in caso di cancellazione del volo laddove dimostri, a fronte del verificarsi dello sciopero, l’effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione da fronteggiare. N ell’esprimere l’appena richiamato principio , questa Corte ha cassato la decisione di merito la quale aveva ritenuto che lo sciopero del personale RAGIONE_SOCIALE integrasse una ragione di per sé idonea ad assolvere la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal suddetto obbligo indennitario, senza compiere alcuna indagine circa l’effettiva sussistenza di circostanze concrete, tali da rendere materialmente impossibile, per la RAGIONE_SOCIALE medesima, l’adozione di misure alternative suscettibili di escludere o minimizzare i sacrifici dei viaggiatori (cfr. Cass. Sez. 3, 10/02/2023 n. 4261).
5.3. Nello stesso ambito, va pure richiamato quanto da questa Corte da tempo affermato in tema di contratto di viaggio vacanza ‘tutto compreso’ [cd. ‘pacchetto turistico’ o package introdotto dal D.Lgs. n. 111/1995 – emanato in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE-, la cui
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disciplina è successivamente confluita dapprima nel D.Lgs. n. 206 del 2005c.d. Codice del Consumo- e quindi nel D.Lgs. n. 79 del 2011 (Codice del Turismo)], nel quale la specifica “finalità turistica’ del rapporto ne connota la causa concreta e viene a rivestire decisiva rilevanza anche relativamente alla sorte della vicenda contrattuale, in ragione di eventi sopravvenuti nel corso di svolgimento del rapporto (quali, ad esempio, l’impossibilità o l’aggravio della prestazione, l’inadempimento), co n negativa incidenza sull’interesse creditorio (nel caso, turistico), facendolo venire anche del tutto meno, allorquando i medesimi eventi- in base a criteri di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso – depongano per l’impossibilità del la relativa realizzazione. In tale ipotesi, il venir meno dell’interesse creditorio determina l’estinzione del rapporto obbligatorio in ragione del sopravvenuto difetto dell’elemento funzionale (art. 1174 c.c.), comportando la irrealizzabilità della relativa causa concreta, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa di estinzione del contratto. Nella fattispecie, allora esaminata, veniva confermata la legittimità della pronuncia di scioglimento del contratto di “package” avente ad oggetto un viaggio vacanza di due settimane per due persone a Cuba, essendo in atto sull’isola un’epidemia di “dengue” emorragico, sicché i turisti, in accordo con l’agenzia di viaggi, avevano optato per diversa destinazione, nonché la correttezza della statuizione di rigetto della domanda di pagamento dell’indennità per il recesso formulata dal “tour operator” (Cass. Sez. 3, 24/07/2007 n. 16315).
5.4. In ambito diverso, avente ad oggetto i contratti ad esecuzione continuata e periodica, questa Corte ha di recente attribuito al rispetto delle misure di contenimento per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 la natura di impedimento non imputabile, ai sensi dell’art. 1218 c.c., dell’adempimento dell’obbligazione da parte del debitore a carico del quale erano state imposte, introducendo una presunzione legale di impossibilità non imputabile ad adempiere, concernenti le sole misure previste dall’art. 1 del d.l. n. 6 del 2020, limitatamente al tempo in cui sono
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RAGIONE_SOCIALE rimaste in vigore ovvero fino al 18 maggio 2020 (Cass. Sez. 3 – , 22/07/2025 n. 20779), escludendo che tali misure restrittive possano fondare un diritto potestativo giudiziale di ottenere la riduzione della prestazione dovuta per effetto dell’incidenza su tali rapporti contrattuali delle suddette misure, in quanto, stante il principio di tipicità dei rimedi giudiziali potestativi diretti a suscitare sentenze di carattere costitutivo, un potere conservativo di riduzione ad equità della prestazione va riconosciuto alla parte eccessivamente onerata soltanto nell’ipotesi di contratto a titolo gratuito, mentre, al di fuori di tale ipotesi, la parte resta legittimata all’azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, a fronte del cui esercizio, peraltro, alla controparte che intenda evitare lo scioglimento del rapporto contrattuale spetta un diritto potestativo di rettifica avente ad oggetto la riconduzione ad equità non già della singola prestazione ma, più in generale, del contenuto del contratto (Cass. Sez. 3, 16/06/2025 n. 16113).
5.5. A fronte del complesso quadro sopra sinteticamente tracciato, assume rilievo nomofilattico la questione concernente la possibilità di ritenere ‘circostanza eccezionale’ o meno, ai fini dell’esenzione dall’obbligo di compensazione del vettore aereo, quella posta a fondamento della normativa di contrasto adottata a livello interno e internazionale in materia di pandemia da Covid-19.
Pertanto la causa va rinviata a nuovo ruolo per essere trattata in pubblica udienza.
Per questi motivi
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la relativa trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 novembre 2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME