Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20831 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20831 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
R.G. 10597/2020
COGNOME.
Rep.
C.C. 21/6/2024
C.C. 14/4/2022
RESPONSABILITÀ CIVILE. INCIDENTE STRADALE.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10597/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrente principale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati CORBÒ NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dai difensori
-controricorrente e ricorrente incidentalenonché contro
COGNOME NOME, in proprio e quale amministratore di sostegno di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , domiciliati presso l’indirizzo PEC indicato dai difensori
-controricorrenti al ricorso principale-
e
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrente-
e
COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrente al ricorso principale- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di MILANO n. 4142/2019 depositata il 16/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nella notte del 26 settembre 2007 si verificò, nel territorio del Comune di Mugnano del Cardinale, un grave incidente RAGIONE_SOCIALEle nel quale la moto di proprietà di NOME COGNOME, assicurata con la RAGIONE_SOCIALE, a bordo RAGIONE_SOCIALE quale viaggiavano NOME COGNOME e NOME COGNOME, uscì fuori RAGIONE_SOCIALE finendo contro un palo dell’illuminazione RAGIONE_SOCIALEle esistente sul margine destro RAGIONE_SOCIALE carreggiata. Dai successivi accertamenti emerse che i due giovani centauri erano sprovvisti RAGIONE_SOCIALE patente di guida e si erano messi in viaggio in stato di ubriachezza e sotto l’azione di sostanze stupefacenti. Non fu subito chiarito chi dei due fosse alla guida e chi fosse il trasportato.
La causa odierna ebbe avvio con l’atto di citazione col quale NOME COGNOME convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE,
al fine di sentirli condannare in via solidale al risarcimento di tutti i danni da lui subiti in conseguenza del sinistro.
Si costituì in giudizio la RAGIONE_SOCIALE la quale -sostenendo di aver ricevuto richieste risarcitorie, per lo stesso sinistro, anche da parte di NOME COGNOME, tramite il proprio padre e amministratore di sostegno NOME COGNOME, nonché da NOME COGNOME in proprio, da NOME COGNOME e da NOME e NOME COGNOME, rispettivamente madre e sorelle di NOME -chiese l’integrazione del contraddittorio e la chiamata in causa dei soggetti ora indicati, dichiarando altresì di voler esercitare azione di rivalsa nei confronti del proprietario RAGIONE_SOCIALE moto NOME COGNOME.
Si costituirono in giudizio, quindi, NOME COGNOME, tramite il proprio padre e amministratore di sostegno NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME in proprio, NOME COGNOME e NOME e NOME COGNOME, i quali proposero domanda riconvenzionale, per il risarcimenti di tutti i danni patiti da NOME COGNOME, nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, ritenendo che fosse quest’ultimo il conducente RAGIONE_SOCIALE moto, nonché del proprietario RAGIONE_SOCIALE stessa NOME COGNOME COGNOME. Poiché, inoltre, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito, a propria difesa, che la circolazione era avvenuta nel totale dissenso del proprietario, cioè prohibente domino , i chiamati chiesero che il contraddittorio fosse esteso, ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, alla RAGIONE_SOCIALE, quale impresa designata dal RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME, nel costituirsi a sua volta in giudizio, eccepì che la circolazione RAGIONE_SOCIALE moto era avvenuta prohibente domino , invocando il proprio totale esonero da ogni responsabilità.
Fu autorizzata, quindi, la chiamata in causa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale si costituì eccependo la non operatività RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e chiedendo il rigetto di ogni domanda avanzata nei propri confronti.
Il giudizio venne istruito mediante l’ammissione di prove testimoniali e di due consulenze tecniche d’ufficio, l’una medicolegale e l’altra cinematica.
All’esito dell’attività istruttoria, il Tribunale rigettò la domanda di NOME COGNOME, affermando che era stato lui alla guida RAGIONE_SOCIALE moto; accolse parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME e NOME COGNOME, riconoscendo un concorso di colpa a carico di NOME COGNOME nella misura del 70 per cento; condannò quindi NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, in solido, al risarcimento dei danni in favore di NOME COGNOME, liquidando la somma di euro 440.986 a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 297.347 a titolo di danno patrimoniale, nonché la somma di euro 24.000 ciascuno a favore del padre e RAGIONE_SOCIALE madre, a titolo di danno non patrimoniale; accolse la domanda di regresso avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE, condannando NOME COGNOME, proprietario, e NOME COGNOME, conducente, a rimborsare alla predetta tutte le somme da questa sborsate a titolo di risarcimento dei danni; rigettò tutte le altre domande e regolò le spese di giudizio.
2. La decisione del Tribunale è stata impugnata in via principale da NOME COGNOME e in via incidentale da NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE e la Corte d’ appello di Milano, con sentenza del 16 ottobre 2019, ha respinto l’appello principale, ha parzialmente accolto l’appello del COGNOME in ordine ad un profilo di liquidazione delle spese di lite (ormai irrilevante) e ha stabilito che la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non aveva alcun residuo interesse alla decisione RAGIONE_SOCIALE propria impugnazione, avente ad oggetto la condanna oltre il limite del massimale, poiché
essa aveva transatto la lite con i danneggiati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME e NOME COGNOME.
2.1. La Corte territoriale ha osservato, per quanto di residuo interesse in questa sede, che l’appello principale era privo di fondamento in relazione a tutti i motivi.
Era da respingere, innanzitutto, la tesi secondo cui la circolazione RAGIONE_SOCIALE moto era avvenuta prohibente domino . Richiamati i principi giurisprudenziali sulla differenza esistente tra circolazione senza il consenso del proprietario e circolazione contro la volontà dello stesso, la Corte d’appello ha affermato che, nella specie, NOME COGNOME non aveva fornito un’idonea prova al riguardo, «desumibile da un concreto e idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a impedire la circolazione». Ciò in quanto egli non aveva dimostrato di aver assunto le necessarie cautele, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE ricostruzione compiuta dal Tribunale, il quale aveva accertato che la denuncia di furto del mezzo era stata presentata a distanza di ben dieci mesi dai fatti.
Non poteva giungersi ad esito diverso in rapporto al secondo motivo di appello in base al quale, nella specie, sarebbe dovuta intervenire la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE. Richiamata la questione RAGIONE_SOCIALE tardività RAGIONE_SOCIALE denuncia, la Corte milanese ha ricordato che, ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. n. 209 del 2005, l’RAGIONE_SOCIALE cessa di avere effetto a partire dal giorno successivo a quello RAGIONE_SOCIALE denuncia; per cui, se il sinistro avviene prima di quel momento, come nella specie, l’assicuratore risponde dei danni.
Quanto, poi, al motivo avente ad oggetto la rivalsa dell’assicuratore, ai sensi dell’art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005, la sentenza ha osservato che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto già in primo grado una copia RAGIONE_SOCIALE polizza contrattuale e
dei verbali di accertamento stilati in occasione del sinistro. Da quei documenti risultava la guida in stato di ebbrezza e sotto l’influsso di stupefacenti da parte del conducente, elementi contrattualmente idonei a rendere non operativa la RAGIONE_SOCIALE assicurativa. Nella specie, del resto, tale clausola non era da considerare vessatoria, poiché finalizzata a delimitare e specificare il rischio contrattuale.
2.2. In riferimento, poi, all’appello incidentale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello ha richiamato il contenuto dell’atto di transazione e ha concluso nel senso che da quel documento si doveva trarre la conclusione di una totale rinuncia, da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, a tutte le domande avanzate in appello contro NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME e NOME COGNOME, per cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere. Non sussisteva in capo all’appellante, quindi, alcun interesse all’impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado in relazione alla condanna superiore al massimale (la sentenza ha richiamato, in proposito, l’art. 128 del d.lgs. n. 209 del 2005).
2.3. Quanto all’appello incidentale di NOME COGNOME, giova soltanto ricordare che la Corte d’appello l’ha rigettato nella parte in cui si sosteneva una diversa dinamica dell’incidente. Confermando il giudizio del Tribunale, fondato sui rilievi RAGIONE_SOCIALE c.t.u. d’ufficio, la sentenza ha ribadito che l’unica ricostruzione plausibile dell’incidente era nel senso che la moto era condotta dal COGNOME e che NOME COGNOME viaggiava a bordo RAGIONE_SOCIALE stessa come trasportato.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Milano p ropone ricorso principale NOME COGNOME con atto affidato a cinque motivi.
Resistono con due separati controricorsi NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME, tramite il proprio padre e amministratore di sostegno NOME COGNOME, NOME COGNOME in
proprio, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME resistono con un altro unico controricorso.
Resiste altresì la RAGIONE_SOCIALE con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a quattro motivi.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorso principale.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 2054, terzo comma, cod. civ., in ordine alla circolazione prohibente domino .
Il motivo censura la sentenza per irriducibile contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione, contestando il fatto che essa non abbia riconosciuto che la circolazione RAGIONE_SOCIALE moto era avvenuta prohibente domino . La contestazione si svolge attraverso il richiamo RAGIONE_SOCIALE motivazione resa dal Tribunale di Avellino nella sentenza n. 1540 del 2012 -pronunciata nel giudizio di impugnazione avverso la sanzione amministrativa applicata al ricorrente per l’incauto affidamento del mezzo -là dove il Tribunale ha illustrato le ragioni per le quali ha affermato che nessuna maggiore cautela si sarebbe potuta esigere dal COGNOME. Egli, infatti, era assente e aveva lasciato la moto chiusa in garage, portando le chiavi in un luogo sicuro in casa. Il fatto che la moto sia stata sottratta in ora notturna dal COGNOME, che era riuscito a trovare le chiavi, sarebbe, secondo il ricorrente, un fatto del tutto fortuito e imprevedibile, tale da escludere una qualsiasi colpa del proprietario. La Corte d’appello, dunque, sarebbe incorsa in un errore di sussunzione.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 122 del d.lgs. n. 209 del 2005.
Il ricorrente ricorda la previsione dell’art. 122 e aggiunge che, dovendosi ritenere che la circolazione avvenne contro la volontà del
proprietario, la responsabilità dell’assicuratore era comunque da escludere.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Il ricorrente -dopo aver premesso che il vizio di omesso esame può riguardare anche un fatto secondario -sostiene che il fatto non considerato sarebbe costituito dalla sentenza del Tribunale di Avellino riportata a proposito del primo motivo. La corretta valutazione di quel fatto, omesso nella motivazione, consentirebbe di ritenere certa la circostanza che la moto era stata messa in circolazione prohibente domino .
I primi tre motivi, da trattare congiuntamente in considerazione dell’intima connessione che li unisce, sono tutti privi di fondamento.
4.1. Com’è noto, la giurisprudenza di questa Corte ha già da tempo stabilito, con un orientamento che può dirsi pacifico, il principio secondo cui ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054, terzo comma, cod. civ., non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario , ma è necessario, al contrario, che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà , la quale deve estrinsecarsi in un concreto e idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare e impedire la circolazione del veicolo, manifestatosi in atti e fatti rivelatori RAGIONE_SOCIALE diligenza e delle cautele adottate per questo scopo (così, tra le altre, le sentenze 7 luglio 2006, n. 15521, e 14 luglio 2011, n. 15478, nonché l’ordinanza 9 ottobre 2015, n. 20373, la quale ha illustrato anche le ragioni per le quali la distinzione tra circolazione invito domino e circolazione prohibente domino debba ritenersi confermata anche dopo l’entrata in vigore del codice delle RAGIONE_SOCIALE; v. pure l’ordinanza 29 gennaio 2016, n. 1820).
Si tratta, ovviamente, di stabilire quali siano, in concreto, le modalità con le quali il proprietario può dimostrare di essersi davvero opposto alla circolazione del mezzo, e questa è una valutazione rimessa, al di là dei principi, all’accertamento del giudice di merito. Deve trattarsi, ovviamente, di un comportamento che non si limiti soltanto a rendere difficile la possibilità di appropriarsi del mezzo di trasporto e di metterlo in circolazione, ma di un comportamento che manifesti davvero, e in modo non equivoco, l’opposizione del proprietario alla circolazione. Tenendo presente che, come ha illustrato la suindicata ordinanza n. 20373 del 2015, la permanente operatività del contratto di RAGIONE_SOCIALE giova sia alla parte danneggiata che al proprietario.
4.2. La Corte di merito ha fatto buon governo del principio suindicato.
Dalla motivazione risulta, infatti, che la sentenza qui impugnata, richiamando anche la motivazione resa sul punto dal Tribunale, ha supportato la propria decisione mettendo in evidenza, da un lato, il rapporto di stretta parentela tra l’odierno ricorrente e il danneggiato NOME COGNOME -che di per sé rendeva poco credibile che la circolazione fosse avvenuta prohibente domino -nonché il dato obiettivo RAGIONE_SOCIALE particolare cronologia degli eventi, posto che la denuncia di furto era stata sporta dal proprietario a distanza di ben dieci mesi dal fatto. A tanto la Corte milanese ha aggiunto che l’appellante non aveva fornito alcuna specifica prova liberatoria, non avendo indicato né dimostrato le cautele adottate per impedire la circolazione RAGIONE_SOCIALE moto.
A fronte dell’insieme di queste argomentazioni, i tre motivi di ricorso qui in esame concentrano la loro attenzione, con considerazioni anche ripetitive, su di un unico elemento, costituito dalla diversa sentenza resa dal Tribunale di Avellino nel giudizio di impugnazione avverso la sanzione amministrativa applicata all’odierno ricorrente per l’incauto affidamento del mezzo;
pronuncia nella quale quel Giudice aveva rilevato che nessun’altra cautela poteva esigersi dal COGNOME, il quale nel momento del sinistro era partito per recarsi sul Lago di Garda lasciando la propria moto chiusa nel garage.
Rileva il Collegio che, anche senza considerare l’evidente diversità RAGIONE_SOCIALE materia del contendere nel precedente giudizio qui richiamato e in quello odierno -cui faceva riscontro la pacifica diversità dei rispettivi oneri probatori -il semplice richiamo alla sentenza citata non è un argomento sufficiente per consentire di superare la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, la quale resiste alle censure avanzate. Anche perché, in sostanza, il ricorrente non fa che ribadire in questa sede le considerazioni che sono state già ritenute insufficienti dal giudice di merito.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., sostenendo che la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto proporre azione di rivalsa nei suoi confronti per recuperare quanto da essa versato ai terzi danneggiati. Ciò in quanto non era stata prodotta in giudizio la copia del contratto e la clausola in questione era da ritenere vessatoria, con conseguente necessità RAGIONE_SOCIALE doppia sottoscrizione.
5.1. Il motivo è manifestamente inammissibile.
La Corte si limita ad osservare, in proposito, che la censura -anche volendo trascurare la tecnica di redazione, che dà l’idea che si tratti dell’integrale trascrizione in questa sede del motivo di appello a suo tempo proposto -non coglie in alcun modo la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
La Corte d’appello, infatti, dopo aver precisato che la polizza assicurativa era stata prodotta in primo grado dallo stesso COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ha interpretato il contratto affermando che la clausola contestata, avente ad oggetto la rivalsa
da parte dell’assicuratore, non poteva essere ritenuta vessatoria, in quanto era volta a specificare il rischio garantito.
A fronte di tali argomentazioni il ricorrente insiste col ribadire la tesi sostenuta in appello e già confutata dalla Corte di merito, addirittura affermando che il contratto non era stato prodotto; di talché la censura è chiaramente inammissibile.
Con il quinto motivo di ricorso, posto come subordinato, si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., per presunto travisamento RAGIONE_SOCIALE prova.
Il ricorrente sostiene che aver affermato che il ricorrente non aveva fornito la prova RAGIONE_SOCIALE circolazione RAGIONE_SOCIALE moto prohibente domino costituirebbe segno evidente del vizio denunciato.
6.1. Il motivo rimane assorbito a seguito del rigetto dei primi tre, data la sostanziale coincidenza delle argomentazioni.
Ricorso incidentale.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ., per errata interpretazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE transazione intercorsa tra le parti.
La RAGIONE_SOCIALE ricorrente trascrive in parte il testo RAGIONE_SOCIALE transazione e afferma che da essa risulterebbe in modo evidente la rinuncia, da parte dell’assicuratore, a ogni domanda nei confronti dei danneggiati (COGNOME NOME, NOME e gli altri familiari). Restava fermo, però, il diritto di impugnare la sentenza del Tribunale per altri profili. E poiché, nel caso di specie, il massimale assicurativo era ancora fissato per legge nella somma di euro 775.000, la ricorrente sostiene che il suo interesse ad impugnare la sentenza del Tribunale sussisteva proprio in relazione al fatto che in essa era stata pronunciata una condanna superiore a quel massimale; l’interesse permarrebbe, ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente, per il caso in
cui «i danneggiati titolari del diritto al risarcimento dovessero agire nei confronti dell’assicurato NOME COGNOME che non ha partecipato all’accordo transattivo». Vi sarebbe, dunque, un’errata interpretazione di quel contratto, posto che sarebbe evidente l’interesse RAGIONE_SOCIALE ricorrente ad ottenere il contenimento RAGIONE_SOCIALE condanna entro il limite del massimale nei confronti di NOME COGNOME.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per ragioni che riprendono quelle del primo motivo.
La RAGIONE_SOCIALE ricorrente sostiene, in proposito, che la sentenza impugnata, nel dichiarare l’assenza di interesse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla decisione del proprio appello, sarebbe incorsa nel vizio di omessa pronuncia.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005.
La ricorrente ricorda che la norma citata dispone che il danneggiato ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’RAGIONE_SOCIALE. Ciò premesso, la solidarietà tra danneggiante e assicuratore ha natura atipica, perché il massimale costituisce un limite al risarcimento solo per l’assicuratore, mentre il danneggiante è tenuto ex delicto e, pertanto, senza limiti. Ne consegue che, in assenza di mala gestio da parte dell’assicuratore, questi non può essere tenuto al pagamento oltre il massimale; e nel caso specifico non risulta essere stata proposta alcuna domanda risarcitoria oltre i limiti del massimale. La mala gestio , poi, era da escludere, posto che la ricorrente non aveva in un primo tempo risarcito nessuno perché vi era assoluta incertezza su chi fosse il conducente e chi il trasportato sulla moto.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 128 del d.lgs. n. 209 del 2005, dovuta a nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per incomprensibilità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione.
Si contesta il richiamo, contenuto nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, all’art. 128 cit., ricordando che il massimale assicurativo era fissato, per contratto, nella somma di euro 775.000, e che detta somma era corrispondente a quella prevista dalla legge.
I quattro motivi del ricorso incidentale, benché tra loro differenti, possono essere trattati congiuntamente, perché ruotano, in realtà, intorno ad un’unica questione, che è quella formulata in modo esplicito alla p. 28 del ricorso.
11.1. Per rispondere alla domanda posta dalla RAGIONE_SOCIALE bisogna ricapitolare brevemente quale sia la concreta situazione processuale.
La premessa in fatto è pacifica: il massimale applicabile al sinistro in questione era, come da previsione di legge all’epoca del fatto, di euro 775.000 e fu versato tutto a NOME COGNOME e ai suoi familiari (non essendovi altri danneggiati se non NOME COGNOME, che però era alla guida RAGIONE_SOCIALE moto); ed è pacifico pure che la condanna pronunciata dal Tribunale superava il massimale. Nel corso del giudizio di appello, come si è detto, la NOME ha dato conto di aver raggiunto un accordo transattivo con i familiari del danneggiato NOME COGNOME e la Corte milanese ha osservato -senza che vi siano contestazioni sul punto -che i danneggiati avevano contestualmente rinunciato ad ogni ulteriore domanda verso la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale a sua volta aveva rinunciato all’impugnazione (la RAGIONE_SOCIALE era, infatti, appellante incidentale).
Ciò premesso, il quesito sul quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi consiste nello stabilire se, nonostante l’intervenuta transazione con i danneggiati, la RAGIONE_SOCIALE avesse o meno interesse a coltivare l’appello incidentale (nei confronti delle altre parti) per sentire dichiarare che la condanna inflitta dal Tribunale superava il massimale contrattuale. La tesi dell’odierna ricorrente incidentale si poggia sull’assunto per quanto è dato comprendere -per cui, siccome i danneggiati COGNOME potrebbero agire per il danno ulteriore, non coperto dal massimale, contro il proprietario RAGIONE_SOCIALE moto NOME COGNOME, estraneo alla transazione, quest’ultimo potrebbe a sua volta rivalersi contro l’assicuratore, perché la transazione non gli sarebbe opponibile e la condanna ultra-massimale passerebbe, a quel punto, in giudicato. Di qui l’interesse all’appello incidentale e, di conseguenza, al ricorso incidentale.
11.2. La Corte ritiene che la tesi suindicata, muovendo da due premesse, una sola delle quali è esatta, non sia meritevole di accoglimento.
Ed invero, è corretto affermare, come sostiene la RAGIONE_SOCIALE, che la solidarietà tra danneggiante e assicuratore RAGIONE_SOCIALE responsabilità civile autoveicoli ha natura atipica, perché il limite al risarcimento costituito dal massimale sussiste solo in favore dell’assicuratore, mentre il danneggiante è tenuto ex delicto e, pertanto, senza limiti. Ne consegue che, ragionando in linea teorica, una volta passata in giudicato la sentenza di condanna per una somma superiore al massimale, i danneggiati potrebbero agire nei confronti dei responsabili per il danno differenziale non coperto da RAGIONE_SOCIALE. La prima premessa del ragionamento è, dunque, corretta.
Non è però corretta la seconda, almeno in relazione allo specifico caso concreto. Ed infatti tanto la sentenza del Tribunale quanto quella RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello hanno accolto la domanda di
rivalsa proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti sia di NOME COGNOME che di NOME COGNOME, responsabili del sinistro anche se a titolo diverso. Ora, mentre sul punto NOME COGNOME non ha interposto appello -sicché l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di rivalsa nei suoi confronti è passata in giudicato già dopo il giudizio di primo grado –NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione anche su questo punto, ma il motivo (quarto) è stato poc’anzi ritenuto da questa Corte infondato. Il risultato è che l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di rivalsa proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei soggetti (responsabili) ora richiamati è irrevocabile per entrambi.
Consegue da tale giudicato, ormai pacifico, che, anche nell’ipotesi in cui NOME COGNOME e i suoi familiari intendessero agire contro NOME COGNOME e NOME COGNOME per ottenere il pagamento del danno ulteriore non coperto da massimale, giammai questi ultimi potrebbero rivalersi contro la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per il rimborso di detta somma, posto che la RAGIONE_SOCIALE è stata ammessa alla rivalsa nei loro confronti. Ragione per cui l’interesse di cui l’odierna ricorrente incidentale si ritiene portatrice è meramente teorico, ma di nessuna rilevanza concreta; di talché la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, chiarita alla luce di quanto si è detto, resiste alle censure suindicate.
Il ricorso incidentale, pertanto, è privo di fondamento.
12. In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno entrambi rigettati.
A tale esito segue la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra ricorrente principale e ricorrente incidentale.
Entrambe le parti ricorrenti devono essere condannate, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado in favore di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, tramite il proprio padre e amministratore di sostegno NOME
COGNOME, NOME COGNOME in proprio, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese del giudizio di cassazione tra ricorrente principale e ricorrente incidentale; condanna ricorrente principale e ricorrente incidentale, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate quanto RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, in complessivi euro 5.200 per ciascun controricorso, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, e quanto a NOME COGNOME in complessivi euro 6.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore dell’AVV_NOTAIO che si è dichiarato antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza