Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32139 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32139 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7782/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di TRIBUNALE RAGIONE_SOCIALE n. 2548/2020 depositata il 19/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione davanti al Giudice di pace di Firenze avverso i verbali di accertamento nn. 5055218 del 2 aprile 2018 e 5065281 e 5065925 dell’11 aprile 2018, con i quali le fu contestata la violazione dell’art. 7, 1a), e 14 del C.d.S., per avere i veicoli di sua proprietà circolato nella z.t.l. o nella corsia preferenziale senza la prescritta autorizzazione.
Il giudizio, nel quale si costituì il Comune RAGIONE_SOCIALE Firenze, si concluse con la sentenza di rigetto n. 3235/2019 del 8 novembre 2019, che, impugnata dalla medesima RAGIONE_SOCIALE, fu confermata dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 2548 del 19 novembre 2020.
Contro la predetta sentenza, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria. Il Comune di Firenze si è difeso con controricorso.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 -bis , legge-quadro 15 gennaio 1992, n. 21, art. 9, comma 3, d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e art. 1, comma 1136, legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il Tribunale affermato che
la fattispecie sottoposta al suo esame fosse regolata dagli artt. 17, comma 133bis , legge n. 127 del 1997, dal d.P.R. n. 250 del 1999, dal provvedimento dirigenziale 2015NUMERO_DOCUMENTO del 27 agosto 2015 e dall’ordinanza 2011/M/04192, e non dall’art. 5 -bis , legge quadro n. 21 del 1992, senza considerare che quest’ultima, applicabile al servizio pubblico non di linea dei taxi e NCC, costituiva lex specialis rispetto alla lex generalis data dall’art. 7 del Codice della Strada, applicabile, invece, indifferentemente a tutti gli utenti della strada. La ricorrente, in particolare, dopo avere premesso che, nella specie i mezzi oggetto di NCC avevano circolato, anche nelle z.t.l. e nelle corsie preferenziali, in comune diverso da quello che aveva rilasciato la relativa autorizzazione, senza procedere alla preventiva comunicazione nei confronti del comune ospitante richiesta dall’art. 5 -bis , legge quadro n. 21 del 1992, ha osservato come questa disposizione, nella versione antecedente al d.l. n. 207 del 2008, non avrebbe potuto trovare applicazione nella contestazione in esame, avvenuta nell’aprile del 2018, in quanto l’efficacia delle modifiche apportare dall’art. 29, comma 1 -quater , di tale d.l. era stata retroattivamente sospesa dall’art. 9, comma 3, d.l. n. 244 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 19 del 2017, fino a tutto il 2018, sicché, dovendo trovare applicazione il solo art. 11 della l. n. 21 del 1992, che, per converso, non prevedeva alcuna limitazione all’accesso nelle z.t.l. o nelle corsie preferenziali di comuni diversi, il Comune di Firenze non avrebbe potuto utilizzare lo strumento elettronico per il controllo dell’accesso imposto dalla determina dirigenziale 2015/M/09059 del 27/8/2015, dall’art. 17, comma 133 -bis, l. n. 127 del 1997 e d.P.R. n. 250 del 1999, non essendo tali norme secondarie sostenute da un’efficace norma primaria.
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 5bis , legge 15 gennaio 1992,
n. 21, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello fornito una motivazione contraddittoria e non conforme alla predetta disposizione, allorché, pur avendo ritenuto il servizio NCC equiparabile ai taxi e ai servizi pubblici ai fini dell’uso di corsie preferenziali e dell’accesso alle z.t.l., aveva respinto l’appello, mentre avrebbe dovuto accoglierlo. Premessa la distinzione tra servizio taxi e servizio NCC, la ricorrente ha evidenziato come l’art. 11 consentisse la libera circolazione e sosta secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali, all’uopo delegati dalle R egioni, e come l’obbligo, da parte del servizio NCC, di una preventiva comunicazione al comune diverso da quello che aveva rilasciato l’autorizzazione, sancito dall’art. 5 -bis , inserito dal d.l. n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 14 del 2009, non fosse applicabile all’epoca della contestazione delle infrazioni, sicché non esisteva alcun obbligo da parte degli autoveicoli NCC di dare preventiva comunicazione al comune di ingresso e transito, se non a partire dal gennaio 2019.
3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 e ss. D.M. 2014, n. 55 (parametri forensi), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito omesso di specificare quali fossero le singole fasi e voci in base alle quali aveva provveduto a liquidare le spese nella misura di euro 630,00, benché la liquidazione secondo parametri diversi da quelli medi gli avrebbe imposto di motivare. Infatti, in assenza di attività istruttoria, avrebbe dovuto trovare applicazione la tabella 2, in virtù della quale, considerate le fasi di studio, introduttiva e di decisione, avrebbe potuto essere liquidata una somma compresa tra gli euro 315,00 e gli euro 440,00 e non quella liquidata di euro 630,00.
4. I primi due motivi, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono fondati.
Si premette, innanzitutto, come la sentenza impugnata abbia escluso la pertinenza della dedotta sospensione dell’efficacia dell’art. 5 -bis , in quanto all’appellante non era stata contestata tale norma e in quanto non era in dubbio che il titolare di NCC fosse soggetto autorizzato all’esercizio delle attività sue proprie, e abbia, contestualmente, ritenuto applicabile il provvedimento dirigenziale del 25 maggio 2011, che imponeva ai titolari di licenza taxi e di noleggio con conducente (NCC) l’ottenimento di un’autorizzazione continuativa mediante telepass abilitato oppure occasionale mediante permessi giornalieri.
Orbene, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, per effetto della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 9, comma 3, del d.l. n. 244 del 2016, il legislatore ha sospeso l’efficacia -posticipata al 31 dicembre 2016 (divenuto successivamente 31 dicembre 2017 e poi il 31 dicembre 2018) delle fattispecie introdotte dall’art. 29, comma 1quater , d.l. n. 207 del 2008 (inserito dalla legge di conversione n. 14 del 2009), le quali non hanno abrogato le previgenti disposizioni di cui agli artt. 3 e 11 della legge quadro n. 21 del 1992, ma le hanno soltanto integrate, con la conseguenza che queste ultime devono ritenersi vigenti e applicabili durante il periodo della indicata sospensione (Cass., Sez. U, 20/6/2023, n. 17541).
La disciplina amministrativa del noleggio con conducente trova, infatti, la propria fonte nella legge n. 21 del 1992 (Legge quadro per il trasposto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), la quale, nella sua originaria formulazione, prevedeva, all’art. 3 (Servizio di noleggio con conducente) , che « 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo
stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco », e, all’ art. 11 (Obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente) , che « 1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali. 2. Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 4. 3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. È tuttavia consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici. 4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse. 5. I comuni in cui non è esercitato il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. 6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le RAGIONE_SOCIALE dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa. 7. Il servizio di taxi, ove esercitato, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri ».
Il d.l. n. 207 del 2008 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, ha modificato con il comma 1quater dell’art. 29, la disciplina del servizio di noleggio con conducente (NCC) prevista dalla legge n. 21 del 1992, attraverso la previsione di vincoli territoriali più stringenti, l’aumento di controlli sul loro rispetto e le sanzioni in caso di violazione, ma la sua applicazione è avvenuta per un brevissimo lasso di tempo (dal 1 marzo 2009, data di entrata in vigore della legge n. 14 del 2009, al 14 aprile 2009, data di entrata in vigore dell’art. 7 -bis d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, inserito dalla legge di conversione del 9 aprile 2009 n. 33), essendo stata prevista una prima sospensione fino alla data del 30 giugno 2009 (art. 7bis cit., nel testo originario), successivamente prorogata al 31 dicembre 2009 dall’art. 23, comma 2, d.l. 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 e, successivamente, al 31 marzo 2010, dall’art. 5, comma 3, d.l. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010.
Il successivo art. 2, comma 3, d.l. 25 marzo 2010 n. 40, è stato poi modificato dall’art. 9, comma 3 , del d.l. n. 244 del 2016, come modificato dalla legge di conversione n. 19 del 2017, il quale ha sostituito le parole « 31 dicembre 2016 » con le seguenti « 31 dicembre 2017 », precisando che « Conseguentemente, la sospensione dell’efficacia disposta dall’articolo 7 -bis , comma 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017 », mentre l’art. 1, comma 1136, lett. b), della legge n. 205 del 2017, ha confermato la sospensione dell’efficacia delle disposizioni di cui al d.l. n. 207 del 2008 per l’anno 2018 .
Il successivo art. 10bis del d.l. n. 135 del 2018 ha, infine, abrogato, a decorrere dal 10 gennaio 2019, tanto il comma 3 dell’art. 2, d.l. n. 40 del 2010, quanto l’art. 7 -bis del d.l. n. 5 del 2009, che avevano sospeso l’efficacia della disciplina dettata dall’art. 29, comma 1 -quater , del d.l. n. 207 del 2008, sicché le disposizioni modificative della legge n. 21 del 1992, contenute nell’art. 29 -quater , di quest’ultimo d.l., come ulteriormente modificato dall’art. 10bis , d.l. n. 135 de 2018, hanno acquistato efficacia dal 1 gennaio 2019, mentre è venuta meno la previsione di « urgenti disposizioni attuative » dirette a contrastare il fenomeno dell’abusivismo, da adottare con decreto ministeriale.
Le citate Sezioni unite, dopo avere affermato che le modifiche alla disciplina della legge quadro n. 21 del 1992 sono state sospese fino a tutto il 2018, si sono chieste se, durante il periodo di sospensione dell’efficacia delle disposizioni recate dall’art. 29, comma 1quater , del d.l. n. 207 del 2008, debbano ritenersi reviviscenti le disposizioni dettate dalla legge n. 21 del 1992 (artt. 3 e 11) nel testo precedente alle modifiche recate dal menzionato articolo 29 del decreto-legge n. 207/2008 o se, al contrario, tali disposizioni non possano ritenersi tornate in vigore durante la sospensione dell’efficacia dell’art. 29, comma 1quater , d.l. n. 207/2008, in quanto abrogate e non reviviscenti, con conseguente deregolazione della materia dalle stesse disciplinata, pervenendo alla conclusione che « l’intento dichiarato con il d.l. n. 207 del 2008 di predisporre una riforma unitaria per assicurare omogeneità di applicazione della disciplina dei trasporti non di linea in ambito nazionale, differendo per ben dodici volte il termine per l’emanazione del decreto interministeriale, non abbia voluto abrogare la disciplina previgente » (Cass., Sez. U, 20/6/2023, n. 17541).
Stando così le cose, appare evidente come alla data di elevazione della contravvenzione (2018), pur non essendo richiesta al NCC alcuna comunicazione al comune ospitante, non era precluso al comune di regolamentare la materia, imponendo alcuni adempimenti, come attestato dal primo comma dell’art. 11 della legge quadro, che, pur affermando il principio della libera circolazione dei taxi, richiamava comunque quanto stabilito dai regolamenti comunali.
E’ , dunque, dal coordinamento di tale disposizione con il successivo terzo comma, che è stato formulato da questa Corte il principio di diritto, secondo cui non è riconosciuto agli esercenti il servizio di autonoleggio con conducente il transito nelle zone a traffico limitato senza condizioni o limiti, giacché la legge rinvia per la disciplina concreta di tale esercizio alla potestà regolamentare del comune, senza che ciò contrasti con i principi espressi dagli articoli 1, 3 e 4 della Costituzione, in virtù dell’interesse pubblico sotteso alla previsione, in quanto rivolta a regolare l’esercizio della circolazione e ad effettuare un efficace controllo delle violazioni al divieto di transito non potendo neanche essere ritenuto, l’adempimento richiesto, economicamente gravoso o comunque tale da comprimere l’esercizio del diritto d’impresa (Cass., Sez. 2, 8/10/2008, n. 24827).
Ebbene, n onostante l’individuazione, nella legge in esame, di competenze anche comunali per la normazione della materia, in virtù delle quali è concesso a tali amministrazioni di definire, con regolamento, “le modalità per lo svolgimento del servizio” (art 5, lett. b), stabilendo, con la medesima fonte, la circolazione e la libera sosta dei veicoli o natanti adibiti al servizio taxi (art. 11), il giudice di merito ha omesso di verificare se la condotta posta in essere dal ricorrente costituisca comunque illecito ai sensi del regolamento comunale, che, in sentenza, non risulta essere stato
analizzato né nella sua esistenza, né nei suoi contenuti, essendo stato richiamati i soli provvedimenti dirigenziali del 2015 e del 2011.
Ne consegue la fondatezza delle censure.
Il terzo motivo, riguardante le spese, resta assorbito dalla pronuncia sui precedenti due motivi.
In conclusione, dichiarata la fondatezza dei primi due motivi e l’assorbimento del terzo, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Firenze che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Roma, 26/10/2023