SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 2531 2025 – N. R.G. 00009235 2024 DEPOSITO MINUTA 26 07 2025 PUBBLICAZIONE 26 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa NOME COGNOME ha emesso la seguente
Sentenza
nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 9235/2024, pendente tra
in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente dom lano, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso depositata telematicamente,
opponente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla INDIRIZZO Nassiriya INDIRIZZO come da procura allegata alla memoria difensiva
opposto
in persona del Legale
Rappresentante pro tempore, con sede in Roma, INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, in data 22.03.24, Rep. 37875 Raccolta 7313, la quale elegge domicilio in Milano, INDIRIZZO
terzo chiamato
Oggetto: retribuzione
Conclusioni:
Per l’opponente:
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, previso accertamento che le somme richieste sono state regolarmente corrisposte, revocare il decreto ingiuntivo N.1409/2024 del 19.06.2024 emesso, per le ragioni poste in narrativa, con vittoria di spese, competenze ed onorari affrontate dalla come conseguenza della notifica del suddetto decreto ingiuntivo.
Per l’opposto:
Dichiarare la carenza di interesse ad agire della società opponente a fronte della rinunzia all’ingiunzione di pagamento opposta.
Nel merito in ogni caso rigettare l’opposizione.
In via riconvenzionale:
Accertare e dichiarare l’illegittimità delle deduzioni risultanti nelle buste paga di marzo, aprile, maggio e giugno 2014 sotto il titolo ‘ore assenz e dichiarare che la società opponente non ha corrisposto al sig. la s omma di € 4.982,04 a titolo di trattamento Cassa Integrazione Guadagni.
guentemente condannar al pagamento in favore del sig della somma di € 4.98 o di trattamento Cassa Integ Guadagni oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giugno 2014 al saldo.
Accertare e dichiarare la natura temeraria dell’opposizione a decreto ingiuntivo già rinunziato e, conseguentemente, condannare la società convenuta al risarcimento del danno in favore del sig ai sensi dell’art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c .
Condannare, la società ricorrente al pagamento del compenso di difesa professionale sulla base dei parametri ministeriali in vigore in favore dell’Avv. NOME COGNOME ex art.93 c.p.c.
Per l’
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito giudicare sulle domande formulate nel presente giudizio mandando assolto da qualunque pretesa proposta o proponibile.
Spese, competenze e onorari compensati
Svolgimento del processo
La ha proposto opposizione avverso il dec il quale il Tribuna ha ingiunto alla stessa di pagare al sig. la somma di euro 2.653,00 (derivanti dalla somma di quattro buste paga, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2014, asseritamente non pagate), oltre interessi e rivalutazione come da domanda ed oltre le spese di procedura liquidate in euro 550,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, iva e cpa.
A fondamento dell’opposizione la ha sostenuto di avere corrisposto detti importi, tanto che il legale dell’opposto, riconosciute le circostanze predette, aveva depositato in data 19.7.2025 atto di rinuncia al decreto ingiuntivo.
L’opposizione era, quindi, stata proposta in quanto il lavoratore si era rifiutato di corrispondere alla società odierna opponente le spese di lite nelle more sostenute.
Si è costituito il lavoratore, chiedendo il rigetto del ricorso e formulando domanda riconvenzionale con riferimento alle seguenti somme: ‘€ 674,23 per trattamento CIG non corrisposto dalla società relativo a marzo 2014, € 1.769,85 per trattamento CGIS relativo ad aprile 2014, € 1.776,57 per trattamento CIG relativo a maggio 2014 ed € 761,39 per trattamento CIG relativo a giugno 2014 ‘
Sul punto l’opponente si è difesa deducendo che ‘il versamento che ha operato in favore dei dipendenti per la citata Cassa Integrazione è stato diretto mediante accredito delle somme direttamente sul conto corrente dei singoli dipendenti; gli importi della Cassa Integrazione non sono transitati in alcun modo per il datore di lavoro ‘.
Il lavoratore ha contestato detta circostanza, affermando che non si fosse trattato, in realtà, di CIG a pagamento diretto, bensì a conguaglio.
Stante la difficoltà di pervenire ad un accertamento in ordine a dette circostanze, visto che le iniziative delle parti, anche non autorizzate, hanno condotto nel corso del giudizio all’acquisizione di dati contr stata disposta l’inte grazione del contraddittorio nei confronti dell’ , che si è infine costituito con memoria del 5.5.2025.
E stata più volte tentata la conciliazione. ‘
Alla udienza del 28.5.2025 la causa è stata, infine, decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
1. In ordine alle pretese di cui al decreto ingiuntivo opposto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
È pacifico che gli importi di cui al decreto ingiuntivo in questione siano stati corrisposti dalla società opposta con i bonifici allegati al ricorso (docc. 6-9, fascicolo opponente).
Il lavoratore, dal canto suo, aveva rinunciato espressamente a detto decreto ingiuntivo in data anteriore alla proposizione dell’odierna opposizione, circostanza riferita dalla stessa opponente.
All’esito della presente opposizione non può, quindi, che prendersi atto della cessazione della materia del contendere, anche per effetto di tale rinuncia, posto che non vi è alcunché da accertare in ordine alla debenza dei titoli di cui all’originario ric orso monitorio.
2. La domanda riconvenzionale formulata dal sig. è risultata fondata.
All’esito della integrazione del contraddittorio l’ ha preso posizio alla questione delle domande di autorizzazione resentate dalla chiarendo e documentando che:
‘dagli archivi del costituiti sulla base delle denunzie inviate dal datore di lavoro risulta che il lavorator (C dal 12.06.12 al 1.04.14 è stato in forza alla di dal 2.04.14 in forza alla sede di Milano. C.F.
La societ ha presentato le seguenti domande:
-per la sede di Montereale ( AQ), la richiesta di autorizzazione n. 380020054483 alla CIG a conguaglio del 30.06.14, per il periodo 6.01.14 -5.04.14 per n. 3 lavoratori;
-per la sede di Milano, la domanda di autorizzazione n. 490020181546 alla CIG a conguaglio del 29.09.15, per il periodo 7.04.14 -5.07.14, per n. 8 lavoratori.
Le citate domande di autorizzazione CIG sopra indicate sono state autorizzate come da richiesta, ovvero, a conguaglio.
Da verifiche effettuate, esaminate le denunzie contributive inviate al la società non risulta aver conguagliato alcuna somma con riferimento alle autorizzazioni citate entro i termini di decadenza di legge
(…)
Non avendo controparte conguagliato alcunché nei termini di legge riferimento alle citate integrazioni salariali, nulla può pretendersi nei confronti del e l’onere dell’integrazione resta in capo al datore di lavoro.’
L tanze sopra richiamate corrispondono con quanto comunicato dallo stesso prima della chiamata in causa a seguito di istanza ex art. 213 c.p.c. (cfr. ordinanza del 7.1.2025 e successivi depositi).
L ‘ ha anche chiarito che le domande di integrazione salariale a pagamento diretto sono state autorizzate per sedi produttive diverse da quelle in cui era in forza il lavoratore (sede di Montereale dal 12.06.12 al 1.04.14 e di Milano dal 2.04.14).
L’art. 7 D . Lgs 148/15 prevede che:
‘1. Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
2. L’importo delle integrazioni è rimborsato dal all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fr tributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data.
4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede del territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, su espressa richiesta di questa.
5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte del , con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l’assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa.
5-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare al tutti i dati necessari
per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente’.
Chiarito che le domande di relative all’opposto erano state autorizzate a conguaglio, nel quadro del rapporto di lavoro è il datore di lavoro che deve farsi carico del pagamento dei relativi importi ai sensi di quanto previsto dal comma 1 della norma sopra citata; non avendo provato di averli a suo tempo erogati, deve essere oggi condannata ad adempiere.
Le questioni relative alla eventuale decadenza dal rimborso nei confronti dell’ non possono essere esaminate nel presente giudizio, non essendo stata formulata alcuna domanda in proposito.
3. Tra l’opponente e l’opposto deve essere disposta la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca che può ravvisarsi, per il lavoratore, nell’avere introdotto un procedimento monitorio per un credito già soddisfatto, e per la società datrice, nel non avere corrisposto al lavoratore gli importi per trattamento CIG oggetto di causa.
Le parti dovranno, inoltre, rimborsare all’ le spese di lite, considerato che la chiamata in causa dell’Istituto si è imposta ffetto della contraddittorietà delle informazioni assunte autonomamente da entrambe le parti nel corso del giudizio (cfr. udienza del 19.3.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa NOME COGNOME definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al decreto ingiuntivo opposto;
in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da
condanna la società opponente a pagare al sig. la somma di € 4.982,04, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
compensa integralmente le spese di lite tra e
condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 28/05/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa NOME COGNOME