Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29156 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29156 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8351/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende ope legis
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato
–
avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 3271/2021 depositato il 18/2/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/9/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il giudice delegato al fallimento di RAGIONE_SOCIALE non ammetteva al passivo della procedura il credito privilegiato di € 89.782 vantato dall’RAGIONE_SOCIALE in ragione del mancato pagamento dei canoni previsti dal contratto di locazione stipulato fra le parti in data 25 gennaio 2005.
Il Tribunale di Roma, a seguito dell’opposizione presentata dall’RAGIONE_SOCIALE, riteneva preliminarmente ammissibile
l’intervento in causa spiegato dalla società fallita, tenuto conto del fatto che la dichiarazione di fallimento non priva il fallito della capacità di agire in giudizio e del suo interesse a contenere l’ammontare della debitoria insinuata al passivo in vista di un epilogo quanto più a sé favorevole della vicenda processuale.
Osservava, nel merito, che l’agenzia locatrice, a fronte dell’eccezione del curatore in ordine alla mancata immissione della locataria, poi fallita, nel godimento e nella detenzione del bene locato, non aveva dimostrato di aver immesso il conduttore nell’effettiva disponibilità del cespite locato, in esecuzione del contratto, e di conseguenza escludeva la sussistenza del credito vantato dall’opponente in difetto della prestazione del locatore.
Rigettava, pertanto, l’opposizione, condannando l’RAGIONE_SOCIALE opponente a rifondere le spese in favore dell’opponente.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso avverso tale decreto, depositato in data 18 febbraio 2021, prospettando tre motivi di doglianza.
L’intimata RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Considerato che:
4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 96, 98 e 99 l. fall. e, di conseguenza, dell’art. 91 cod. proc. civ., in quanto il tribunale, nonostante la sopravvenuta chiusura della procedura fallimentare nelle more del giudizio, ha omesso di dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 98 e 99 l. fall. e, conseguentemente, dell’art. 91 cod. proc. civ.: il tribunale ha ammesso l’intervento della società fallita all’interno del giudizio di opposizio ne, condannando l’ RAGIONE_SOCIALE opponente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in suo favore; una simile statuizione ha trascurato di considerare, da una parte, che il soggetto fallito perde la propria capacità processuale
con riguardo a tutti i rapporti compresi nel fallimento, ex art. 43 l. fall., dall’altra che l’opposizione proposta dai creditori ai sensi dell’art. 98 l. fall. deve essere rivolta al curatore, dovendosi escludere la concorrente legittimazione passiva del fallito.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.
5.1 È opportuno rilevare, in via preliminare, l’ammissibilità del deposito del decreto di chiusura della procedura fallimentare in epoca anteriore (7 maggio 2019) alla pronunzia del decreto impugnato (in data 18 febbraio 2021), posto che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’art. 372 cod. proc. civ., in tema di deposito di documenti nuovi in sede di legittimità, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibilità del ricorso, rende ammissibile la produzione di documenti non solo nel caso in cui lo stesso incida sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo (cfr. Cass. 26299/2018, Cass. 4516/2018, Cass. 3934/2016), ma anche ove il ricorrente intenda far valere l’improcedibilità, l’improponibilità o, comunque, l’estinzione, in tutto o in parte, del giudizio di merito (Cass. 21694/2020).
È così possibile, in assenza di elementi contrari, dare per accertata la definitività della chiusura della procedura concorsuale così intervenuta ex art. 120 l. fall.
5.2 Ciò posto, va poi ricordato che la sopravvenuta predetta chiusura rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo in ragione della sua natura endofallimentare, restando esclusa ai sensi dell’art. 120 l.fall. l’efficacia ultrafallimentare del provvedimento con il quale il credito è stato ammesso al concorso (v. Cass. 19752/2017, Cass. 3075/2018).
Infatti, i l disposto dell’art. 96, comma 5, l. fall., laddove stabilisce che il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte all’esito dei giudizi di impugnazione ex art. 99 l. fall. ‘ producono effetti soltanto ai fini del concorso ‘, attesta con chiarezza
che il procedimento di verifica RAGIONE_SOCIALE domande di insinuazione, nella sua complessità, è un procedimento strettamente connesso alla procedura fallimentare, teso ad accertare i crediti ai soli fini dell’ammissione al passivo, con efficacia endofallimentare d el provvedimento emesso dal giudice delegato o dal tribunale fallimentare in sede di opposizione.
Il che trova conferma anche nel disposto dell’art. 120, ultimo comma, l. fall., che prevede che il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all’art. 634 cod. proc. civ.; il cr editore che intenda agire contro il debitore tornato in bonis , dunque, non può far valere nei suoi confronti, quale titolo esecutivo, la pronuncia di ammissione del credito al passivo, priva di efficacia ultraconcorsuale, potendo eventualmente giovarsene solo come prova scritta ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie il tribunale, a distanza di quasi due anni dalla chiusura della procedura, doveva, consultando il fascicolo della procedura di cui all’art. 90 l. fall., prendere atto dell’avvenuta chiusura del fallimento nelle more del giudizio e, di conseguenza, dichiarare, anche d’ufficio, l’improcedibilità del giudizio di opposizione allo stato passivo, evitando di dare seguito a un giudizio incidentale cd. interno, cioè con competenza funzionale di uno o più organi concorsuali, e di svolgere un’attiv ità oramai palesemente inutile a cui nessuno aveva più interesse.
5.3 La giurisprudenza di questa Corte (Cass. 22668/2021) ha avuto modo di precisare che ‘ .. il fallito è privo di legittimazione sostanziale e capacità processuale funzionali a contestare le pretese creditorie in quanto non è parte del sub-procedimento di verifica, senza che possa, in senso opposto, argomentarsi dalla disposizione di cui all’art. 95 della l. fall., che prevede unicamente che egli possa chiedere di essere sentito … la normativa speciale, specificamente dettata per la procedura endoprocessuale della verifica dello stato
passivo, che elenca in via tassativa i soggetti legittimati all’impugnazione, prevale sui più generali principi interpretativi dell’art. 43 l. fall. enunciati dalla giurisprudenza in ordine alla legittimazione sostitutiva del fallito, in caso di inerzia degli organi fallimentari; legittimazione che può trovare ingresso nelle sole cause attive, relative ai rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento.
In linea generale, dunque, non sussiste la legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo, non solo perché privi di definitività e con efficacia meramente endoconcorsuale, ma anche per quanto disposto dall’art. 43 l. fall., che sancisce, per i rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento, la legittimazione esclusiva del curatore, nonché per l’espressa previsione di cui all’art. 98 l. fall., a tenore del quale il decreto con cui il giudice rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile di denunzia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ivi disciplinate, esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito (Cass. 7407/2013).
Né è possibile argomentare in senso contrario in ragione di quanto statuito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte rispetto all’impugnazione di un atto impositivo in presenza di un’inerzia del curatore (Cass., Sez. U., 11287/2023), in quanto il principio fissato (secondo cui, qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l. fall., a condizione che il curatore si sia astenuto dall’impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato) riguarda il peculiare ambito dell’impugnazione di un at to impositivo relativo a un rapporto tributario i cui presupposti siano antecedenti alla dichiarazione di fallimento e va circoscritto nella sua operatività a
fattispecie che assumano queste particolari caratteristiche, che non ricorrevano nel caso in esame.
Il tribunale, perciò, ha erroneamente ritenuto ammissibile l’intervento della società fallita, senza considerare l’espresso tenore degli artt. 43 e 98 l fall., che individuano nel solo curatore il legittimato passivo RAGIONE_SOCIALE domande di insinuazione al passivo e del successivo giudizio di opposizione (dovendosi, di conseguenza, escludere che il fallito abbia interesse a veder ridotta la consistenza del proprio passivo, essendo stata la relativa legittimazione attribuita, in sua vece, al curatore fallimentare; Cass. 119/2016).
5.4 Non giovava a giustificare un simile intervento neppure il disposto dell’art. 99, comma 8, l. fall ., che regola le modalità di esercizio dell’intervento di ‘qualunque interessato’, perché la qualificazione dell’interesse, eccezionalmente ravvisabile per ammettere l’intervento all’interno del giudizio di impugnazione, concerne soltanto soggetti terzi diversi dai creditori, dal curatore e dal fallito (per il quale l’art. 95, comma 4, l. fall. prevede solo la possibilità di richiedere un’audizione), che risultano già esattamente nominati nella disciplina prevista dalle norme precedenti in tutte le ipotesi in cui il legislatore ha inteso contemplarne un ruolo.
6. In conclusione, la sopravvenuta chiusura del fallimento imponeva al tribunale di constatare l’improcedibilità del giudizio di opposizione allo stato passivo ancora pendente.
Il decreto impugnato, di conseguenza, deve essere cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultima parte, cod. proc. civ., perché il processo non poteva essere proseguito, con assorbimento dell’ultima doglianza presentata, concernente il m erito della controversia.
Il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio segue il principio della soccombenza, con liquidazione operata come in dispositivo in maniera partitamente distinta per l’unico grado di merito (rispetto solo all’odierna ricorrente, dato che il fallimento in sede di
opposizione non si era costituito) e per il presente grado di legittimità.
Il tenore della decisione, che è di cassazione senza rinvio e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna la società intimata alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, che liquida per il giudizio di opposizione in € 8.000, oltre a spe se prenotate a debito, e per il giudizio di legittimità in € 6.000, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma in data 12 settembre 2024.