Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28408 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28408 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3775/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Messina n. 327 del 27/7/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/9/2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
-in data 27 gennaio 2006 NOME COGNOME cadeva sulle scale esterne del RAGIONE_SOCIALE, sito in Messina, dove risiedeva; la stessa conveniva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE chiedendo il risarcimento dei danni subiti;
-il RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio, contestando ogni addebito e sostenendo che l ‘ attrice conosceva bene lo stato dei luoghi; in via preliminare, chiedeva di chiamare in causa la RAGIONE_SOCIALE, impresa costruttrice dello stabile, per essere da questa garantito e manlevato in caso di soccombenza;
-la società, regolarmente citata, rimaneva contumace;
-con la sentenza n. 1143 del 26 maggio 2014, il Tribunale di Messina rigettava la domanda dell ‘ attrice, ritenendo che non sussistessero i presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c.;
–NOME COGNOME proponeva impugnazione; il RAGIONE_SOCIALE si costituiva nel secondo grado, eccependo l ‘ omessa citazione della RAGIONE_SOCIALE e chiedendo l ‘ integrazione del contraddittorio ai sensi dell ‘ art. 331 c.p.c.;
-la Corte d ‘ appello di Messina, con l ‘ ordinanza emessa all ‘ udienza del 13 ottobre 2016, rigettava l ‘ eccezione, ritenendo che non sussistessero i presupposti dell ‘ art. 331 c.p.c.;
-poi, con la sentenza n. 327 del 27 luglio 2021, la Corte d ‘ appello accoglieva l ‘ impugnazione e condannava il RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della COGNOME della somma di Euro 5.332,21, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
-avverso tale decisione, il RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, fondato su due motivi;
-resisteva con controricorso NOME COGNOME;
-la controricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-col primo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la ricorrente deduce «Nullità e/o annullabilità della sentenza in relazione all ‘ art. 360 c.p.c., n. 3, 4 e 5; Violazione di legge, errata o falsa applicazione dell ‘ art. 331 c.p.c. Difetto di motivazione ed eccesso di potere.»;
-ad avviso del Collegio, nonostante il richiamo di eterogenei vizi ex art. 360 c.p.c. e l ‘ incomprensibilità della rubrica (là dove allude all’eccesso di potere), il motivo è comunque sviluppato in modo tale da consentire di comprendere la denuncia di violazione dell ‘ art. 331 c.p.c., per avere la Corte d ‘ appello omesso di disporre l ‘ integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, parte contumace in primo grado e non citata nel secondo;
-la censura è fondata;
-in realtà, sulla questione posta -cioè, se nella fattispecie in esame sia ravvisabile l ‘ inscindibilità o meno delle cause -si riscontrano orientamenti di legittimità non univoci;
-un primo indirizzo afferma in via generale l ‘ inscindibilità delle cause in sede di gravame e la sussistenza di un litisconsorzio necessario c.d. processuale (Cass. Sez. U., 04/12/2015, n. 24707, Rv. 638109-01; Cass. Sez. 6-3, 11/09/2017, n. 21098, Rv. 645483-01; Cass. Sez. 3, 31/10/2017, n. 25822, Rv. 646026-01; Cass. Sez. 6-2, 12/03/2018, n. 5876, Rv. 64882601; Cass. Sez. 6-2, 11/11/2021, n. 33481, Rv. 662842-01; Cass. Sez. 3, 21/03/2022, n. 9013, Rv. 664555-01) tenuto conto che la regola di litisconsorzio applicabile in sede di gravame si correla e dipende dal dato, comune e sempre ricorrente in ogni fattispecie di chiamata del terzo garante, dell ‘ efficacia estensiva della legittimazione del garante rispetto all ‘ accertamento del rapporto principale; efficacia estensiva che acquista valore di dato determinante ai fini della regola del litisconsorzio e degli effetti dell ‘ impugnazione e che connota tanto le ipotesi di garanzia propria che quelle di garanzia impropria;
-un secondo orientamento afferma, viceversa, che nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l ‘ inscindibilità delle cause ai fini dell ‘ integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione, allorché il chiamato in garanzia non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta contro il proprio chiamante e l ‘ attore non abbia presentato
domande verso il chiamato (Cass. Sez. 1, 11/02/2025, n. 3538, non massimata; Cass. Sez. 2, 12/05/2023, n. 23828, non massimata; Cass. Sez. 3, 6/10/2020, n. 21366, Rv. 659563-01; Cass. Sez. 2, 22/03/2019, n. 8242, non massimata; Cass. Sez. 2, 05/10/2018, n. 24574, Rv. 650654-01; Cass. Sez. 2, 24/10/2013, n. 24132, Rv. 628200-01; Cass. Sez. 2, 10/11/1997, n. 11060, Rv. 509689-01; Cass. Sez. 1, 19/05/1997, n. 4443, Rv. 504495-01);
-il Collegio condivide e intende dare continuità all ‘ orientamento (peraltro, sancito dalla decisione delle Sezioni Unite sopra menzionata, che, singolarmente, sono ignorate dal diverso orientamento) secondo cui la chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c.; da ciò discende la regola secondo la quale l ‘ attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello oltre che il preteso responsabile anche il soggetto indicato come garante di quest ‘ ultimo;
-non è convincente, difatti, l ‘ orientamento che esclude -nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria -l ‘ inscindibilità delle cause ai fini dell ‘ integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione e fonda tale interpretazione sul contegno processuale delle parti (il chiamato non ha contestato la fondatezza della chiamata nei suoi confronti e l ‘ attore non ha esteso al chiamato la domanda originaria): così opinando non si considera, per un verso, la struttura del duplice rapporto obbligatorio che viene in rilievo e che intercorre, da un lato, tra danneggiato e danneggiante (rapporto principale di responsabilità scaturente dal fatto illecito) e, dall ‘ altro lato, tra danneggiante e terzo chiamato (rapporto di garanzia) e, per altro verso, le implicazioni sostanziali derivanti dalla chiamata in causa del garante in caso di iniziale rigetto della domanda risarcitoria, poi impugnata dall ‘ originario attore con esito vittorioso;
-va dunque ribadito il seguente principio: indipendentemente dal fatto che vi sia stata pronuncia sulla causa di garanzia (propria o impropria) o
contestazione da parte del chiamato o estensione al terzo della pretesa iniziale, l ‘ attore che propone appello avverso il rigetto della sua domanda risarcitoria deve necessariamente evocare in giudizio, oltre al responsabile, anche il soggetto indicato come garante e chiamato in causa;
-in proposito si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U., 04/12/2015, n. 24707), dopo aver sottolineato che la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria va mantenuta soltanto a livello descrittivo delle varie fattispecie di garanzia, hanno affermato che essa «possa e debba essere abbandonata quanto agli effetti e alle conseguenze applicative» degli artt. 32, 106 e 331 c.p.c.; perciò, nel caso in cui, in prime cure, la domanda dell ‘ attore sia stata respinta «la legittimazione ad impugnare sarà, dunque, soltanto dell ‘ attore originario e l ‘ impugnazione, in ragione del litisconsorzio determinato dall ‘ estensione soggettiva dell ‘ accertamento determinata dalla chiamata in causa e dalla necessità di procedere all ‘ accertamento anche nel contraddittorio del garante, dovrà attingere sia il garantito sia il garante, vertendosi, dunque, in ipotesi di applicazione dell ‘ art. 331 c.p.c. … non sembra, del resto, ipotizzabile che l ‘ impugnazione venga rivolta soltanto contro il garantito e che costui, come si opina da parte della dottrina, possa limitarsi a riproporre la domanda di estensione dell ‘ accertamento al garante ai sensi dell ‘ art. 346 c.p.c. L ‘ assunto non è sostenibile, in quanto non è dato comprendere come potrebbe giocare l ‘ istituto di cui a quella norma nei confronti di una parte, il garantito , che non è stato chiamato nel giudizio di impugnazione. Non è nemmeno pensabile che, una volta ricevuta l ‘ impugnazione, il garantito possa e debba ribadire la domanda di estensione dell ‘ efficacia soggettiva al suo garante proponendo un ‘ impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell ‘ art. 331 c.p.c.: una simile impugnazione, infatti, dovrebbe supporre una soccombenza del garantito nei confronti del garante che, però, non c ‘ è stata. In realtà, la natura litisconsortile necessaria del giudizio insorta sul piano processuale per effetto della chiamata meramente estensiva della legittimazione al garante, impone all ‘ unico
soccombente riguardo al modo di essere del rapporto principale, cioè all ‘ attore originario (pretendente), di impugnare anche nei confronti del garante, perché costui era divenuto parte legittimata a contraddire su quel rapporto per effetto della chiamata e l ‘ estensione della legittimazione non può essere sciolta. Il rapporto nel processo era divenuto trilatero. Se si vuole si può aggiungere che, essendo stata la chiamata del terzo garante in definitiva espressione di una modalità dell ‘ esercizio del diritto di difesa del garantito, non sarebbe comprensibile che a costui non si assicurino, in sede di impugnazione, le medesime condizioni della difesa articolata nel precedente grado … la natura litisconsortile necessaria del giudizio insorta sul piano processuale per effetto della chiamata meramente estensiva della legittimazione al garante impone all ‘ unico soccombente riguardo al modo di essere del rapporto principale, cioè all ‘ attore originario (pretendente), di impugnare anche nei confronti del garante, perché costui era divenuto parte legittimata a contraddire su quel rapporto per effetto della chiamata e l ‘ estensione della legittimazione non può essere sciolta. Il rapporto nel processo era divenuto trilatero. Se si vuole si può aggiungere che, essendo stata la chiamata del terzo garante in definitiva espressione di una modalità dell ‘ esercizio del diritto di difesa del garantito, non sarebbe comprensibile che a costui non si assicurino, in sede di impugnazione, le medesime condizioni della difesa articolata nel precedente grado.»;
-la relazione di inscindibilità sopra descritta, manifestandosi quale estensione del giudizio sul rapporto principale al terzo, prescinde ed è del tutto indipendente dal contegno processuale delle parti, sia nel caso in cui l ‘ attore non abbia spiegato alcuna domanda nei confronti del chiamato in garanzia, sia nel caso in cui lo stesso garante chiamato in causa, contumace in prime cure, non abbia contestato la fondatezza della domanda principale processuale (come accaduto nel caso di specie);
-dalla riconosciuta fondatezza del primo motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio a diversa Sezione (e
comunque in diversa composizione) della Corte d ‘ appello di Messina per le conseguenti determinazioni;
-resta assorbito il secondo motivo, attinente al merito e, in particolare, alla corretta applicazione dell ‘ art. 2051 c.c.;
-si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese del processo, pure del presente giudizio di legittimità;
p. q. m.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso;
dichiara assorbito il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia ad altra Sezione della Corte d ‘ appello di Messina, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 26 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME