Chiamata in Garanzia: la Crisi del Terzo non Blocca l’Azione Principale
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un importante principio processuale: la chiamata in garanzia di un terzo e le successive vicende di quest’ultimo, come l’ammissione a una procedura concorsuale, non possono paralizzare la domanda principale dell’attore. Analizziamo insieme questa decisione che traccia una netta distinzione tra il rapporto principale e quello accessorio di garanzia.
I Fatti del Caso
Un commerciante citava in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del protrarsi dei lavori per la metropolitana. Tali lavori, secondo l’attore, avevano causato prima il declino e poi la chiusura della sua attività commerciale. Il Ministero, costituitosi in giudizio, negava la propria responsabilità e chiedeva l’autorizzazione a chiamare in causa il consorzio appaltatore dei lavori, ritenendolo l’unico responsabile.
Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda del commerciante, condannando il Ministero a un risarcimento di 40.000 euro.
L’Erronea Interpretazione della Chiamata in Garanzia in Appello
Il Ministero proponeva appello e la Corte territoriale ribaltava completamente la decisione. I giudici d’appello qualificavano la chiamata in causa del consorzio non come una garanzia, ma come una “nominatio auctoris”, asserendo che la domanda del commerciante si fosse automaticamente estesa anche al consorzio. Poiché quest’ultimo era stato ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria, la Corte dichiarava l’improcedibilità della domanda nei suoi confronti. Per un presunto principio di “inscindibilità” delle posizioni, estendeva tale improcedibilità anche alla domanda originaria contro il Ministero, annullando la sentenza di primo grado.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del commerciante, censurando duramente la decisione d’appello. Gli Ermellini hanno chiarito che il giudice di secondo grado ha commesso un palese errore trasformando la domanda del ricorrente. L’azione era stata intentata esclusivamente contro il Ministero; la chiamata in garanzia operata da quest’ultimo ha dato vita a un rapporto processuale separato e accessorio (Ministero/Consorzio), distinto da quello principale (commerciante/Ministero).
L’ammissione del consorzio all’amministrazione straordinaria può incidere solo sul rapporto di garanzia, rendendo improcedibile l’eventuale azione di manleva del Ministero nei suoi confronti, ma non può in alcun modo pregiudicare l’azione risarcitoria principale. L’attore, infatti, non aveva mai rivolto alcuna domanda al consorzio chiamato in causa. L’interpretazione della Corte d’Appello, che ha visto un’estensione automatica della domanda, è stata definita “apodittica e immotivata”.
Le Conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: l’ingresso in una procedura concorsuale del terzo chiamato in garanzia non determina l’improcedibilità della domanda principale proposta dall’attore contro il convenuto originario. I due rapporti processuali restano distinti e autonomi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare il caso attenendosi a questo principio e decidere anche sulle spese di lite.
Se il convenuto effettua una chiamata in garanzia verso un terzo, la domanda dell’attore si estende automaticamente a quest’ultimo?
No. Secondo la Corte, la chiamata in garanzia crea un rapporto processuale accessorio tra il convenuto e il terzo, ma non estende automaticamente la domanda principale dell’attore al terzo, a meno che non sia l’attore stesso a richiederlo esplicitamente.
Cosa succede alla causa principale se il terzo chiamato in garanzia entra in amministrazione straordinaria?
L’ingresso in amministrazione straordinaria del terzo chiamato incide unicamente sul rapporto di garanzia tra il convenuto e il terzo stesso. Non causa l’improcedibilità della domanda principale che l’attore ha rivolto esclusivamente contro il convenuto originario.
Qual è la differenza tra ‘chiamata in garanzia’ e ‘nominatio auctoris’ evidenziata nel caso?
La ‘chiamata in garanzia’ si ha quando il convenuto, pur essendo la parte correttamente citata, chiede di essere tenuto indenne da un terzo in caso di condanna. La ‘nominatio auctoris’, invece, si verifica quando il convenuto sostiene di non essere la parte giusta e indica il vero soggetto che dovrebbe essere al suo posto. La Corte d’Appello ha erroneamente qualificato la prima come la seconda, portando a una decisione errata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32400 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32400 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19434/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 02/10/2025:
nel procedimento tra le parti :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-già ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-già controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-già intimato- relativamente alla pronuncia ordinanza di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 25066/2025 depositata il 12/09/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Presidente NOME COGNOME:
Rilevato che:
Con provvedimento del 2 ottobre 2025 è stata disposta d’ufficio la correzione di un errore materiale presente nella ordinanza n. 25066/2025 pubblicata da questa Suprema Corte il 12 settembre 2025 in ordine alla causa n. 8822/2024 R.G. chiamata all’adunanza camerale del 10 settembre 2025. In tale ordinanza non si rinvengono la motivazione e il dispositivo relativi alla decisione, bensì quelli attinenti ad altro ricorso, n. 22442/2023 R.G., chiamato alla medesima adunanza e deciso con ordinanza n.25065/2025.
La sussistenza dell’errore materiale è evidente, e consiste appunto nello scambio di motivazione e dispositivo tra le due pronunce. Come tale, può essere emendato d’ufficio, avvalendosi per la causa n. 8822/2024 R.G. della minuta redatta dalla sottoscritta Presidente del Collegio quale relatore ed estensore all’esito della suddetta adunanza camerale del 10 settembre 2025 in cui è stata decisa tale causa.
Di conseguenza, nella ordinanza n. 25066/2025, il testo compreso tra ‘ Rilevato che ‘ e ‘Così deciso in Roma il 10 settembre 2025’ deve essere sostituito dal seguente testo:
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P. Q. M.
La Corte dispone la correzione della propria ordinanza n. 25066/2025 pubblicata il 12 settembre 2025 così come indicato in motivazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Roma in data 11 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME