Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3901 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3901 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 10906 del ruolo generale dell’anno 2019 , proposto da
Comune di Melendugno con sede in Melendugno presso il Municipio sito alla INDIRIZZO 73026, codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Sindaco pro tempore, ing. NOME COGNOME rappresentato e difeso dal prof. avv. NOME COGNOME codice fiscale CODICE_FISCALE in virtù di procura speciale alla lite rilasciata a margine dell’originale del ricorso e in virtù di Deliberazione G.C. di Melendugno n.121 del giorno 0272018, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL eo al numero di fax NUMERO_TELEFONO, con elezione di domicilio della parte e del procuratore in Roma, 00192, INDIRIZZO presso e nello studio dell’avv. NOME COGNOME del Foro di Roma, codice fiscale CODICE_FISCALE, p.e.c. EMAIL e numero di fax NUMERO_TELEFONO.
Ricorrente contro
RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione e in Concordato Preventivo
(c.f./p.i. 00233200237), in persona del liquidatore volontario p.t., e Liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALEr.l RAGIONE_SOCIALE (c.f./p.i. 00233200237), in persona del liquidatore giudiziale p.t., rappr. e dif. dall’Avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliati, parti e procuratore legale, fisicamente in Roma, INDIRIZZO presso Dr.ssa NOME COGNOME e digitalmente presso il domicilio digitale del difensore all’indirizzo di P.E.C. EMAIL EMAIL iscritto nel RegINdE dove dichiara di voler ricevere tutte le notifiche, gli avvisi e le comunicazioni di rito.
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n° 258 depositata il 2 marzo 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .- RAGIONE_SOCIALE, società che gestiva un sito di raccolta rifiuti nel Comune di Cavallino, nel quale venivano conferiti anche quelli del Comune di Melendugno, otteneva decreto ingiuntivo per euro 79.502,13 contro quest’ultimo Comune e, in solido, contro la RAGIONE_SOCIALE, mandataria dell’Ati cui era stato appaltato il servizio di raccolta rifiuti e di esazione della Tariffa di igiene ambientale (T.I.A.), che non aveva provveduto a pagare la società ricorrente per il conferimento in discarica.
Gli intimati proponevano distinte opposizioni, ma il Comune di Melendugno con la propria opposizione citava direttamente a comparire davanti al tribunale di Lecce anche la Aspica, contro la quale proponeva domanda di ‘ regresso anticipato e manleva ‘.
Nel corso del giudizio interveniva transazione tra il Comune ingiunto e la RAGIONE_SOCIALE, con la quale l’Ente territoriale veniva surrogato nei diritti della creditrice.
Il tribunale, preso atto della transazione, dichiarava inammissibile la chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE e cessata la materia del contendere tra RAGIONE_SOCIALE ed il Comune di Melendugno, cui seguiva la revoca del monitum .
2 .- Il Comune di Melendugno proponeva appello, ma la Corte confermava la decisione del primo grado.
Osservava in particolare il giudice di secondo grado che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’opponente a decreto ingiuntivo non poteva citare direttamente un terzo, a doveva chiedere autorizzazione al giudice istruttore.
Questa regola andava applicata anche al caso di specie, in quanto il rapporto tra il Comune di Melendugno e la RAGIONE_SOCIALE, appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti e di esazione della T.I.A., integrava una mera solidarietà passiva, nella quale la posizione di ciascun obbligato rimane distinta da quella dell’altro.
Era, dunque, infondata la tesi dell’opponente, secondo la quale Aspica non poteva essere considerata ‘ terza ‘.
3 .- Avverso questa decisione ha interposto ricorso per cassazione il Comune di Melendugno, affidando l’impugnazione a cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo.
RAGIONE_SOCIALE già contumace in appello, è rimasta meramente intimata nella presente sede.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ. (a quella del Comune è stata allegata la sentenza del Consiglio di stato n° 6942/2010).
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo -rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 269, comma secondo, 645 c.p.c. e dell’art. 49, commi 9 e 13, del d. lgs. 0521997, n° 22 (c.d. “Decreto Ronchi”) in relazione all’art. 360, n°3, c.p.c. ‘ -il ricorrente deduce che la sua obbligazione meramente ‘ subordinata ‘, ‘ successiva ‘ o ‘ alternativa ‘, con la conseguenza che l’Ente territoriale, secondo l’art. 49 del d.lgs. n° 22/1997, sarebbe tenuto solo dopo l’inadempimento della società affidataria del servizio di raccolta rifiuti e di esazione della tariffa.
Trattandosi quindi di dover provare la pregiudizialità del fatto di inadempimento di Aspica rispetto alla sussistenza in via successiva e alternativa della responsabilità del Comune, che alla verificazione di quel fatto di inadempimento è logicamente subordinata, il Comune avrebbe citato direttamente Aspica in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, dovendo instaurarsi tra le parti un litisconsorzio necessario di natura processuale, stante la dipendenza logica e pregiudiziale della responsabilità successiva e alternativa del Comune rispetto al mancato assolvimento dell’obbligo gravante su Aspica.
5 .- Il motivo è infondato.
Come già deciso da questa Corte con precedenti perfettamente sovrapponibili al presente caso, dai quale non c’è alcun motivo di discostarsi (Cass., sez. I, 2 agosto 2023, n° 23632; Cass., sez. I, 26 febbraio 2020, n° 5132; Cass., sez. I, 15 gennaio 2020, n° 728), l’opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d’ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni, in quanto il principio della non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce esclu-
sivamente all’inosservanza di forme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e distinte norme.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione delle norme processuali, rilevando che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il Comune era convenuto e debitore solidale, da considerarsi ‘terzo’, stante l’autonomia dei rapporti.
Dunque, il Comune non poteva citare direttamente l’altro condebitore solidale, peraltro rimasto contumace in primo grado, ma avrebbe dovuto chiedere nell’atto di citazione in opposizione l’autorizzazione alla chiamata in causa.
Quanto, poi, alla dedotta natura ‘ subordinata ‘, ‘ successiva ‘ o ‘ alternativa ‘ dell’obbligazione del Comune, questa Corte ha già deciso, con l’ordinanza sopra citata, che la natura del rapporto tra il Comune e RAGIONE_SOCIALE, ricondotta dal ricorrente talora a solidarietà alternativa e talora a responsabilità esclusiva di RAGIONE_SOCIALE, non rileva ai fini processuali nel senso prospettato: essendo infatti scindibile il rapporto processuale tra condebitori solidali, non sussiste il litisconsorzio necessario e deve essere citato, con l’opposizione, il beneficiario dell’ingiunzione.
Peraltro, va pure qui osservato che le prospettazioni del ricorrente non fanno altro che confermare la natura ordinariamente solidale dell’obbligazione tra Comune ed Aspica, in quanto è proprio del rapporto obbligatorio solidale che l’un debitore possa essere tenuto prima di altro e che uno dei debitori possa esser chiamato a rispondere solo in caso di inadempimento del primo obbligato.
5 .- Gli altri motivi di ricorso, con i quali il ricorrente predica l’ammissibilità della domanda proposta contro RAGIONE_SOCIALE (secondo motivo), la sua fondatezza (terzo motivo), la surroga contenuta nella transazione stipulata con RAGIONE_SOCIALE (quarto mezzo) ed i fatti sopravvenuti consistenti nel riconoscimento del credito da parte di RAGIONE_SOCIALE con p.e.c. del 15 aprile 2013, nonché nell’inserimento della pretesa creditoria nel piano di concordato
preventivo (quinto motivo), sono assorbiti, essendo dipendenti dalla fondatezza del primo mezzo (che qui è stata, invece, esclusa). 6 .- Alla soccombenza del Comune segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di RAGIONE_SOCIALE, per la cui liquidazione -fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (ridottosi ad euro 23,5 mila a seguito del parziale pagamento ricevuto da ricorrente dalla propria Compagnia di assicurazione) -si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo all’articolo 13, comma 1 unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i rimanenti quattro mezzi. Condanna il Comune di Melendugno a rifondere ai resistenti le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 7 febbraio 2025, nella camera di consi-