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Chiamata in causa terzo: regole in opposizione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ribadisce un principio fondamentale della procedura civile: nell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente non può citare direttamente un terzo. È sempre necessaria l’autorizzazione del giudice. Il caso vedeva un Comune che, opponendosi a un’ingiunzione per un debito solidale, aveva tentato una chiamata in causa del terzo (il coobbligato) in modo diretto, ma la sua richiesta è stata respinta in tutti i gradi di giudizio.

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Pubblicato il 15 settembre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Chiamata in Causa del Terzo: Le Regole nell’Opposizione a Decreto Ingiuntivo

L’opposizione a decreto ingiuntivo è un procedimento complesso che inverte formalmente le posizioni delle parti. Il debitore diventa attore e il creditore convenuto. Questa inversione ha importanti conseguenze procedurali, specialmente per quanto riguarda la chiamata in causa del terzo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per chiarire un punto cruciale: l’opponente non ha la facoltà di citare direttamente un terzo, ma deve sempre passare attraverso l’autorizzazione del giudice. Analizziamo insieme il caso e le ragioni di questa regola.

I Fatti di Causa

Una società che gestiva un sito di raccolta rifiuti otteneva un decreto ingiuntivo per un importo di circa 80.000 euro nei confronti di un Comune e, in solido, di una società appaltatrice del servizio di raccolta. Il Comune, ritenendo che il debito fosse di competenza esclusiva o principale della società appaltatrice, proponeva opposizione al decreto e, contestualmente, citava direttamente in giudizio quest’ultima per essere manlevato e tenuto indenne da ogni pretesa.

Il Tribunale di primo grado e, successivamente, la Corte d’Appello dichiaravano inammissibile la chiamata in causa effettuata dal Comune. La ragione era puramente procedurale: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente (che è formalmente attore ma sostanzialmente convenuto) non può citare direttamente un terzo, ma deve chiederne l’autorizzazione al giudice istruttore. Il Comune, non convinto, ricorreva in Cassazione.

L’Analisi della Cassazione sulla chiamata in causa del terzo

Il Comune basava il suo ricorso sull’idea che il suo obbligo fosse ‘subordinato’ o ‘successivo’ a quello della società appaltatrice. Secondo questa tesi, si sarebbe creato un litisconsorzio necessario di natura processuale, che avrebbe giustificato la citazione diretta per accertare l’inadempimento della società appaltatrice, considerato un fatto pregiudiziale alla propria responsabilità.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato completamente questa ricostruzione, confermando le decisioni dei giudici di merito.

Le Motivazioni della Decisione

La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato e non derogabile. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur essendo un processo ordinario, nasce da un’iniziativa del debitore (l’opponente). In questa specifica procedura, la facoltà di citare direttamente un terzo spetta solo al creditore (opposto e convenuto in senso formale). L’opponente, invece, deve inserire la richiesta di chiamata in causa nel proprio atto di opposizione e attendere l’autorizzazione del giudice.

I giudici hanno chiarito che questa regola non cambia neanche in presenza di un’obbligazione solidale, come nel caso di specie. Il rapporto tra condebitori solidali è scindibile ai fini processuali. Non sussiste un litisconsorzio necessario, in quanto il creditore può agire contro uno qualsiasi dei debitori senza doverli citare tutti. Il fatto che un debitore si ritenga obbligato solo dopo l’inadempimento dell’altro (responsabilità ‘subordinata’ o ‘successiva’) non trasforma la natura del rapporto processuale né fa venir meno la necessità dell’autorizzazione del giudice per la chiamata in causa del terzo.

La mancanza di autorizzazione costituisce una decadenza procedurale rilevabile d’ufficio, che non può essere sanata neanche dalla costituzione in giudizio del terzo chiamato, se quest’ultimo non solleva eccezioni in merito.

Conclusioni

L’ordinanza in commento è un importante promemoria sulla rigidità delle norme procedurali che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo. La decisione sottolinea che la posizione sostanziale delle parti (debitore/creditore) non sempre prevale su quella formale (attore/convenuto) nel determinare le facoltà processuali. Per l’avvocato e per il cittadino, la lezione è chiara: quando si oppone a un decreto ingiuntivo e si intende coinvolgere un altro soggetto nel processo, la via maestra è una sola: formulare una specifica istanza nell’atto di citazione in opposizione e attendere il via libera del giudice. Tentare una ‘scorciatoia’ come la citazione diretta del terzo si traduce in un errore procedurale grave, che può compromettere la strategia difensiva e portare, come in questo caso, alla soccombenza.

In un’opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che si oppone (opponente) può citare direttamente un terzo in giudizio?
No. L’opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può citarlo direttamente, ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere autorizzato a farlo. La citazione diretta è consentita solo alla parte opposta (il creditore).

La natura ‘subordinata’ o ‘successiva’ di un’obbligazione solidale modifica le regole per la chiamata in causa del terzo?
No. Anche se il rapporto tra i condebitori solidali è tale per cui uno è tenuto a pagare solo dopo l’inadempimento dell’altro, ciò non cambia le regole processuali. Il rapporto processuale tra condebitori solidali è scindibile e non dà luogo a un litisconsorzio necessario, pertanto la regola che impone l’autorizzazione del giudice per la chiamata del terzo da parte dell’opponente resta valida.

Cosa accade se l’opponente cita direttamente un terzo senza l’autorizzazione del giudice?
La chiamata in causa è inammissibile. Si determina una decadenza procedurale che è rilevabile d’ufficio dal giudice e non è sanabile, neppure se il terzo chiamato si costituisce in giudizio senza sollevare eccezioni sul punto.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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