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Chiamata in causa del terzo: l’obbligo di autorizzazione

Una società finanziaria, opponendosi a un decreto ingiuntivo, ha effettuato una chiamata in causa del terzo fornitore senza l’autorizzazione del giudice. La Cassazione ha confermato la nullità di tale chiamata, ribadendo che l’opponente, pur essendo attore formale, è convenuto in senso sostanziale e deve quindi seguire le regole procedurali che impongono la richiesta di autorizzazione per coinvolgere terzi nel processo.

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Chiamata in Causa del Terzo: Quando l’Autorizzazione del Giudice è Indispensabile

Nel complesso mondo della procedura civile, la chiamata in causa del terzo rappresenta uno strumento cruciale per estendere il contraddittorio a soggetti che, pur non essendo parti originarie del giudizio, sono legati alla controversia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 6503/2024, torna su un punto fondamentale: le modalità con cui l’opponente a un decreto ingiuntivo può esercitare tale facoltà. La Corte ribadisce un principio consolidato: l’opponente, pur essendo formalmente attore, agisce come convenuto sostanziale e, di conseguenza, deve chiedere l’autorizzazione del giudice per chiamare in causa un terzo. Analizziamo la vicenda e le ragioni di questa importante regola processuale.

I Fatti del Caso: Un Leasing Conteso

La vicenda trae origine da un’operazione di leasing finanziario. Una società utilizzatrice prende in leasing un autocarro da un’altra società, la quale lo acquista da un rivenditore grazie al finanziamento di una banca specializzata in leasing e factoring. Quest’ultima, quindi, acquista il bene dal venditore e lo concede in leasing all’utilizzatore.

Successivamente, l’utilizzatore riscontra che l’autocarro non possiede le qualità promesse e denuncia i vizi. Di conseguenza, la società di leasing interrompe il pagamento del prezzo al venditore. A seguito di ciò, viene emesso un decreto ingiuntivo contro la società di leasing per il pagamento del saldo.

La società di leasing si oppone al decreto ingiuntivo e, nel suo atto di opposizione, cita in giudizio non solo la parte che ha ottenuto il decreto, ma anche il venditore dell’autocarro, ritenendolo responsabile. Tuttavia, questa chiamata in causa del terzo viene effettuata direttamente, senza richiedere una preventiva autorizzazione al giudice. Il Tribunale di primo grado accoglie la domanda verso il terzo, ma la Corte d’Appello, su ricorso di quest’ultimo, annulla la decisione, ritenendo la chiamata nulla proprio per la mancanza di autorizzazione.

La questione della Chiamata in Causa del Terzo da parte dell’Opponente

La questione giunta all’esame della Cassazione è squisitamente processuale: la parte che si oppone a un decreto ingiuntivo (l’opponente) può citare direttamente un terzo, come farebbe un attore in un giudizio ordinario, oppure deve chiedere al giudice l’autorizzazione, come previsto per la parte convenuta?

La tesi della società ricorrente era che, non essendo esplicitamente richiesta un’autorizzazione dalla legge per l’opponente, questa non fosse necessaria. Sosteneva inoltre che, anche se vi fosse stata una nullità, questa sarebbe stata sanata dalla costituzione in giudizio del terzo chiamato, avendo l’atto raggiunto il suo scopo.

Le motivazioni

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e conferma la decisione della Corte d’Appello, basandosi su una giurisprudenza consolidata e su una precisa interpretazione della struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La ratio decidendi si fonda sulla distinzione tra la posizione formale e quella sostanziale delle parti.

Nel giudizio di opposizione, si verifica un’inversione processuale: chi si oppone (l’opponente) assume il ruolo formale di attore, perché è lui a iniziare la causa di merito. Tuttavia, dal punto di vista sostanziale, egli è il convenuto, poiché si sta difendendo da una pretesa creditoria già affermata (seppur in via sommaria) con il decreto ingiuntivo. L’opposto, creditore ingiungente, è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, poiché è lui che deve provare il fondamento del suo credito.

Proprio perché l’opponente è un convenuto sostanziale, per la chiamata in causa del terzo deve seguire le regole dettate per il convenuto dall’art. 269 del codice di procedura civile. Questa norma impone al convenuto che intenda chiamare un terzo di chiederne l’autorizzazione al giudice nell’atto di costituzione. Citare direttamente il terzo, come se fosse un attore, costituisce una violazione procedurale che rende la chiamata nulla.

La Corte chiarisce anche un altro punto cruciale: la nullità non è sanabile. Il principio secondo cui un atto nullo può essere sanato se raggiunge il suo scopo (art. 156 c.p.c.) non si applica in questo caso. La norma che impone l’autorizzazione del giudice mira a impedire che l’opponente chiami un terzo in modo autonomo. Consentire la sanatoria significherebbe vanificare lo scopo della norma stessa, permettendo che un atto vietato produca comunque i suoi effetti.

Le conclusioni

La decisione della Cassazione rafforza un principio fondamentale per chi opera nel contenzioso civile. L’opposizione a decreto ingiuntivo, pur avviando un giudizio a cognizione piena, mantiene una sua specificità strutturale. L’opponente deve sempre ricordare la sua duplice natura di attore formale e convenuto sostanziale. Questa consapevolezza è decisiva nella gestione delle strategie processuali, in particolare per quanto riguarda la chiamata in causa del terzo. La mancata richiesta di autorizzazione al giudice non è una mera irregolarità, ma un vizio grave che comporta la nullità insanabile della chiamata, con il rischio di compromettere l’esito della difesa e di precludere la possibilità di rivalersi sul terzo ritenuto corresponsabile.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che si oppone (opponente) può citare direttamente un terzo in giudizio?
No. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, l’opponente deve chiedere l’autorizzazione al giudice con l’atto di opposizione, ai sensi dell’art. 269 c.p.c., in quanto riveste la posizione sostanziale di convenuto.

Perché l’opponente a decreto ingiuntivo è considerato ‘convenuto sostanziale’ ai fini della chiamata in causa del terzo?
Perché, sebbene inizi formalmente la causa di opposizione (attore formale), egli si sta difendendo da una pretesa creditoria già formalizzata nel decreto ingiuntivo. È il creditore (opposto) che, in sostanza, agisce per l’accertamento del proprio diritto, mantenendo la posizione di attore sostanziale.

La nullità di una chiamata in causa del terzo fatta senza autorizzazione può essere sanata se il terzo si costituisce in giudizio?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che questa nullità non è sanabile. La regola che richiede l’autorizzazione del giudice ha lo scopo specifico di impedire la chiamata autonoma da parte dell’opponente. Permettere la sanatoria vanificherebbe lo scopo della norma, consentendo a un atto vietato di raggiungere il suo risultato.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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