Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1380 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1380 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORD INANZA
sul ricorso iscritto al n. 11750-2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME NOME, NOME rappresentata NOME e NOME difesa NOME dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliata ex lege presso la cancelleria della Corte di Cassazione; da :
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE;
COGNOME NOME;
-intimati- avverso la sentenza n. 2383-2018 emessa dalla Corte d’Appello di di
Firenze, resa pubblica il 17/10/2018; Udita la relazione svolta nella Camera di Consigl Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre avverso la. decisione n. 238:3/2018 del d’Appello di Firenze, resa pubblica in data :17 ottobre 2018, formul motivi;
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME non hanno svolto a attività difensiva in questa sede
Lamentando una evidente asimmetria delle mammelle su cui NOME COGNOME aveva eseguito un intervento di mastoplastica additiva che necessario un intervento ulteriore per correggere l’evidente ine NOME COGNOME chiedeva un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cod.proc.civ. finalizzato ad accertare l’esistenza e la quantificazion subiti;
NOME COGNOME chiamava in garanzia la RAGIONE_SOCIALE, c aveva stipulato un contratto di assicurazione per responsabilità profe la COGNOME restava contumace;
il CTU riscontrava un danno biologico permanente nella misura del (comprendente danno estetico e quello psichico), che riteneva fosse dalla scelta della metodica di intervento;
fallito il tentativo dì ottenere stragiudiziallmente il risarcimen subiti, NOME COGNOME conveniva, dinanzi al Tribunale di Pisa, COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME restava contumace;
l’attrice chiedeva ed otteneva, ex art. 2900 cod.civ., di essere autorizzat in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, stante l’inerzia d COGNOME, il pericolo di sua insolvenza, la certezza del propr risarcitorio;
RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio ed eccepiva l’illegit propria chiamata in giudizio in via surrogatoria, chiedendo d estromessa dal giudizio;
il Tribunale li Pisa, ritenendo ammissibile e fondata la domanda spi ex art. 2900 cod civ. dall’attrice, con sentenza n. 1452/2017, condannava COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE in solido al risarcimento quantificati in euro 64.223,00, e al pagamento delle spese riconoscendo la responsabilità ex art. 96 cod.proc.civ. della RAGIONE_SOCIALE per avere infondatamente resistito alla pretesa dell’a non avere ottemperato all’ordine di esibizione della polizza ass emesso ai sensi dell’art. 210 cod.proc.civ., la condannava al pagame somma ulteriore di euro 40.290,00;
la Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza oggi impugnata, accog il gravame dela RAGIONE_SOCIALE – che, tra l’altro aveva cen pronuncia di primo grado per violazione degli artt. 183 e 269 cod.pr per aver consentito che l’attrice la chiamasse in causa in occasione d udienza, ancorché l’esigenza della sua chiamata in giudizio non fos come prescritto dall’art. 269 cod.proc.civ., a seguito dell quest’ultimo nella comparsa di risposta, stante la contumacia del co dichiarava nulla la chiamata in garanzia e confermava le statuizioni nel provvedimento impugnato a carico di NOME COGNOME;
la trattazione del ricorso è stata fissata in c:amera di consiglio ai 380 bis 1 cod.proc.civ.;
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Considerato che:
1) con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa app dell’art. 2900 cod.civ., perché la Corte d’Appello non avrebbe corr inquadrato rstituto dell’azione surrogatoria ai sensi dell’art. 2 limitandosi ad applicare l’art. 269, comma 2° e 3°, cod.proc.civ., p alla conclusione che la chiamata di terzo ad opera dell’attore sar possibile soft in presenza di una costituzione in giudizio del convenut sua contumacia;
il motivo é manifestamente fondato;
la giurisprudenza di questa Corte ha concordemente e ripetuta affermato che la decisione circa l’autorizzazione alla chiamata in gi
terzo da parte dell’attore è rimessa alla valutazione discrezionale dei giudi primo grado e non può essere né oggetto di impugnazione, né oggetto di eventuale ricorso per cassazione (Cass, 3/07/2009, n. 15693; Cass. 29/05/2007, n. 12507; Cass. 19/01/2006 n. 984; Cass. 28/08/2004 n. 17218; Cass.20/03/1993 n. 3759; Cass. 9/11/1991 n. 1.1949);
l’autorizzazione in parola, in sostanza, dipende dalla valutazione circa «dalle difese del convenuto» sia effettivamente sorto in capo all’att l’interesse all’intervento del terzo: tale valutazione è insindacabile in impugnazione, anche di legittimità;
a tal COGNOME proposito, va osservato che la Corte costituzionale, co la sentenza numero 80/1997, nell’affermare la non irragionevolezza del fatt che il controllo giudiziale sia condotto avendo riguardo al contenuto d domanda dell’attore, ha fatto leva sul rilievo che il controllo del giu colloca in una fase in cui il thema decidendum è già definito, e l’utilità processuale necessita effettivamente di essere valutata ed ha ulteriorment precisato che, definito il thema decidendum, al giudice è rimessa sia la valutazione della utilità processuale, sia il controllo della tempestivi richiesta. Collocandosi la domanda dell’attore di chiamare in causa in terzo tale fase successiva, si intuisce perché detta domanda debba essere autorizzata dal giudice, previa verifica, in positivo, oltre che de tempestività, della sussistenza di un interesse del terzo sorto solo a seg delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta e, in negativo, non sia uno strumento surrettizio per modificare impropriamente la domanda originariamente proposta; Corte di Cassazione – copia non ufficiale nel caso di specie, il Tribunale di Pisa ha del tutto legittimamente rit sorto in capo all’attrice l’interesse a chiamare in causa l’assicuratri convenuto, preso atto che alla prima udien:za il convenuto era contumace: e con riferimento a quel momento – la prima udienza – ha correttamente rilevat il verificarsi delle condizioni per ritenere l’attrice legittimata a ch causa l’assicurazione, ritenendo che il presupposto di cui all’art. cod.proc.civ., comma 3 0 – secondo cui se l’interesse dell’attore a chiamare i causa un terzo sorge «a seguito delle difese svolte dal convenuto nell
comparsa di risposta» l’attore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere a giudice istruttore, nella prima udienza l’autorizzazione a chiamare in caus terzo – si fosse realizzato proprio allora;
altrettanto correttamente, il Tribunale di Pisa ha ritenuto sussisten consequen2=iaità della richiesta della chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE rispetto “alle difese” svolte dal convenuto nella c:omparsa di rispo facendo nella sostanza derivare l’interesse dell’attrice a chiamare il terz comportamento processuale del convenuto – la sua mancata costituzione in giudizio;
deve pertanto darsi seguito al principio secondo cui è rimessa alla valutazio esclusiva e discrezionale del giudice di merito la decisione in or all’autorizzazIone alla chiamata in causa del terzo, atteso che, non versando in ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 102 cod.proc provvedimento del giudice di merito che concede o nega tale autorizzazione coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e, tanto meno, di ricorso per cassazione; t conclusione è altresì suffragata dal fatto che,, al provvedimento che statuisc tema di chiamata in giudizio del terzo ad istanza di parte, non può esse attribuito contenuto decisorio e pertanto, anche sotto questo profilo determinazione adottata si sottrae a qualsiasi valutazione in sede di legitti nonché dalla constatazione che il terzo assume a tutti gli effetti la qual parte nel giudizio in questione, ed ivi può svolgere tutte le sue di versandosi in tema di litisconsorzio successivo eventuale; Corte di Cassazione – copia non ufficiale merita osservare, peraltro, che RAGIONE_SOCIALE aveva contestato l ritualità della propria chiamata in giudizio, ma in proposito, va ricordato questa Corte abbia, in più occasioni, affermato che il terzo chiamato non tenuto ad accettare il contraddittorio nello stato in cui si trova, ove stato chiamato in giudizio tardivamente, e che, ove egli eccepis tempestivamente la irritualità della propria chiamata in giudizio, le sue d nel merito, svolte in via subordinata, non sanano la tardività della chiam specificando ancora come non possa essere pregiudicato il diritto di difesa d terzo chiamato, imponendogli di accettare il contraddittorio nello stato in c
contro
versia si trova, sicché se il terzo non presti adesione a tale stat eccepisca in via principale l’irritualità della chiamata e in via subordi difenda nel merito, egli ha interesse ad eccepire la violazione delle disposi sulle moda iità e i termini della chiamata in causa di un terzo di cui agl 167 e 269 c.p.c. che non sono suscettibili di deroga (Cass. 6/07/2006, 15362);
il principio non risulta applicabile nel caso di specie, non essend contestazione la tardività dell’autorizzazione alla chiamata del terzo, così ritenersi che quest’ultimo non avesse alcuna facoltà di eccepire la irritu della propria chiamata (argomentandosi a contrario, proprio da Cass. n. 15362/2006 e dalla giurisprudenza conforme);
2) con il secondo motivo alla Corte territoriale si imputa la violazione de 106 cod.proc.civ., perché la sentenza impugnata si sarebbe addentrata in una non pertinente disamina della differenza tra garanzia propria e garanz impropria, ormai superata dalle sezioni unite di questa Corte con la decisio n. 24707/2015, ponendosi così in contrasto con la giurisprudenza di legittimi che ritiene che l’obbligo di differimento e dell’autorizzazione alla richi chiamata di terzo sussiste solo in caso di litisconsorzio necessario ai s dell’art. 102 cod.proc.civ. e che la scelta del giudice di primo gra autorizzare la chiamata dei terzo in giudizio è una valutazione dei giudic primo grado, insindacabile in sede di appello e di ricorso per cassazione;
il motivo è fondato;
la Corte d’Appello si è posta effettivamente in contrasto con la giurisprude di legittimità, che afferma che la nozione di garanzia, su cui l’articol cod.proc.civ. fonda – in via alternativa alla comunanza di causa – il dir chiamare in giudizio un terzo, ricomprende anche la cosiddetta garanzia impropria. Quest’ultima si verifica – a differ della garanzia propria, che si ha quando la domanda principale e quell di garanzia hanno lo stesso titolo o quando si verifica una connessio obiettiva tra i titoli delle due domande o quando sia unico il fatto gener della responsabilità prospettata con l’azione principale e con quella di regr – quando il convenuto tende a riversare sul terzo le conseguenze del propri
inadempimento o, comunque, della lite in c:ui è coinvolto in base a diverso da quello dedotto con la domanda principale (Cass. 19/02 n.4475);
con il terzo motivo la ricorrete lamenta la violazione dell’art. 3 1 0 , n. 5 cod.proc.civ., per non avere tenuto conto dell’inerzia COGNOME e della sua impossidenza ai fini della decisione in ordine al evocazione dell’art. 2900 cod.cìv.;
la censura è assorbita dall’accoglimento del primo e del secondo motiv
il ricorso è merita accoglimento, la sentenza impugnata è cass rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia d’Appello di Frenze in diversa composizione.
Così deciso in data 4 ottobre 2022 nella Camera di C:onsiglio del sezione civile della Corte di Cassazione.