Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33010 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33010 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9557/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente principale –
contro
NOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma al INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (RAGIONE_SOCIALE), rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-controricorrenti/ricorrenti in via incidentale –
nonché contro
NOME COGNOME, domiciliato ex lege in Roma alla INDIRIZZO presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MESSINA n. 1169/2017 pubblicata il 29 novembre 2017
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME, soci della RAGIONE_SOCIALE e assegnatari di due distinti alloggi facenti parte del complesso edilizio da questa realizzato in Taormina alla INDIRIZZO, lamentavano che i loro alloggi erano interessati da infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo a livello annesso alla soprastante unità immobiliare assegnata al socio COGNOME.
Dopo aver chiesto e ottenuto l’emissione di un provvedimento d’urgenza anticipatorio RAGIONE_SOCIALE effetti della decisione di merito, essi citavano in giudizio il predetto socio dinanzi al Tribunale di Messina -sezione distaccata di Taormina, chiedendone la condanna all’eliminazione delle cause delle infiltrazioni e al risarcimento dei danni cagionati.
Il convenuto chiamava in causa la RAGIONE_SOCIALE, indicandola come responsabile dei danni lamentati dagli attori, e nel contempo chiedeva, in via riconvenzionale, che questi ultimi fossero condannati alla rimozione delle opere abusive realizzate nelle unità immobiliari loro assegnate.
All’esito dell’espletata istruttoria, con sentenza del 28 novembre 2007, il Tribunale adìto confermava il provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso ante causam il 5/7 maggio 2000, con il quale era stato ordinato al COGNOME di eseguire i lavori occorrenti per l’eliminazione delle cause delle infiltrazioni, come descritti nella relazione peritale redatta dal c.t.u. nominato nel corso del relativo procedimento; condannava, inoltre, il convenuto al risarcimento dei danni sofferti dagli attori, quantificati in 6.930 in favore dell’COGNOME e in 7.418 euro in favore della COGNOME, con l’aggiunta RAGIONE_SOCIALE interessi legali; respingeva, invece, la riconvenzionale spiegata dal COGNOME.
La decisione veniva appellata in via principale dal COGNOME, che chiedeva il rigetto della pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti dagli attori, e in via incidentale dagli COGNOME, i quali, invece, si dolevano del mancato riconoscimento da parte del primo giudice dei danni al mobilio da loro subiti.
Con sentenza n. 1169/2017 del 29 novembre 2017, accogliendo per quanto di ragione il gravame principale e respingendo, invece, quello incidentale, l’adìta Corte distrettuale di Messina così definitivamente statuiva in parziale riforma della pronuncia impugnata: 1)rigettava la domanda proposta dagli COGNOME contro il COGNOME; 2)sul presupposto che tale domanda dovesse intendersi automaticamente estesa alla terza chiamata in causa, condannava la RAGIONE_SOCIALE a sostenere i costi relativi all’esecuzione dell’ordinanza cautelare del 5/7 maggio 2000, nonché a risarcire i danni subiti dagli attori, nella misura già liquidata dal primo giudice; 3)per effetto delle statuizioni di cui al capo precedente, condannava la RAGIONE_SOCIALE, in solido con gli COGNOME, a restituire al COGNOME la somma di 22.547,11 euro e ogni altra dallo stesso sborsata per dare esecuzione alla sentenza di primo grado, con l’aggiunta RAGIONE_SOCIALE interessi legali; nel contempo, condannava la medesima RAGIONE_SOCIALE a tenere indenni gli COGNOME delle somme da loro eventualmente restituite al COGNOME, «con l’esclusione di quelle imputabili alla condanna per le spese del giudizio di primo grado riconosciute agli originari attori» ; 4)condannava l’COGNOME a eliminare il cordolo realizzato al limite del terrazzo annesso all’alloggio assegnato al COGNOME o altrimenti «a dotarlo di scarichi di idonea portata per lo smaltimento delle acque meteoriche» ; 5)condannava in solido gli COGNOME a rifondere al COGNOME le spese del procedimento cautelare ante causam , ponendo interamente a loro carico gli oneri relativi alla c.t.u. espletata in detta fase processuale; 6)condannava con vincolo di solidarietà gli COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE a
rimborsare al COGNOME le spese dei due gradi del giudizio di merito; 7)condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE COGNOME delle spese del doppio grado di merito, addossando ad essa per intero gli oneri inerenti alla c.t.u. svolta in prime cure. Contro questa sentenza, notificata ai sensi dell’art. 285 c.p.c. il 26 gennaio 2018, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, resistito con distinti controricorsi dal COGNOME e dagli COGNOME.
Questi ultimi, a loro volta, hanno spiegato ricorso incidentale.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Il solo controricorrente COGNOME ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A)Illustrazione dei motivi di ricorso
A1)Ricorso principale
Con il primo motivo del ricorso principale vengono denunciate: 1)la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 100 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 1669 c.c.; 2)la nullità della sentenza ; 3)la carenza di interesse ad agire; 4)la nullità della sentenza per motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria.
Si deduce, al riguardo:
-che con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Messina ha accertato che i danni lamentati dagli COGNOME dipendono da vizi costruttivi dell’immobile assegnato al COGNOME;
-che, sulla scorta di tale accertamento, doveva essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE istanti e la carenza di legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE, giacchè, per un verso, la responsabilità per i danni in questione doveva essere attribuita in via esclusiva all’impresa costruttrice RAGIONE_SOCIALE alloggi, per altro verso, l’unico soggetto che avrebbe potuto agire per il relativo risarcimento era la stessa RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di
proprietaria e committente dei lavori, essendo i soci assegnatari titolari di un mero diritto di godimento sulle singole unità immobiliari, fino a quando non si sia proceduto alla stipula dei contratti di mutuo individuale, nella specie non ancora avvenuta;
-che la RAGIONE_SOCIALE, peraltro, aveva già fatto valere l’anzidetta pretesa in un separato giudizio civile promosso contro l’impresa costruttrice, conclusosi con la condanna della stessa al risarcimento dei danni derivanti dagli accertati difetti RAGIONE_SOCIALE alloggi.
Con il secondo motivo vengono lamentate: 1)la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.; 2)la nullità della sentenza per motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria.
Si assume che la Corte messinese avrebbe dovuto dichiarare della domanda attorea, essendo stato accertato nell’altro giudizio di cui sopra si è detto, definito con sentenza passata in giudicato, che i gravi vizi RAGIONE_SOCIALE alloggi erano imputabili all’impresa costruttrice.
Con il terzo motivo sono dedotte: 1)la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 106 e 112 c.p.c. e dell’art. 1669 c.c.; 2)la nullità della sentenza per motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria.
Si rimprovera alla Corte territoriale di aver condannato al risarcimento dei danni la RAGIONE_SOCIALE in applicazione della norma di cui all’art. 1669 c.c. sulla responsabilità del costruttore, benchè la domanda originariamente proposta dagli COGNOME fosse fondata sulla prospettazione della diversa responsabilità ex art. 2043 o 2051 c.c., esclusa dalla sentenza.
Così statuendo, essa avrebbe illegittimamente mutato il petitum e la causa petendi dell’esperita azione.
Si sostiene, inoltre, che la motivazione della sentenza risulterebbe affetta da contraddittorietà laddove il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pur avendo definito la guaina impermeabilizzante posta in opera sul terrazzo a livello dell’alloggio
assegnato al COGNOME, ha escluso ogni responsabilità del predetto assegnatario per le infiltrazioni lamentate dagli originari attori.
Con il quarto motivo sono lamentate: 1)la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 106 e 112 c.p.c.; 2)la nullità della sentenza per motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria.
Sarebbe incorsa in errore la Corte d’Appello nell’affermare che la domanda risarcitoria proposta dagli COGNOME contro il COGNOME doveva considerarsi automaticamente estesa alla RAGIONE_SOCIALE, terza chiamata in causa.
Il giudice distrettuale non avrebbe, infatti, considerato che nella specie trattavasi di chiamata in garanzia e che, in ogni caso, gli stessi attori avevano manifestato la volontà di mantenere distinta e separata la domanda da loro proposta contro il convenuto da quella di manleva che quest’ultimo aveva avanzato nei confronti della prefata RAGIONE_SOCIALE.
Con il quinto motivo vengono prospettate: 1)la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; 2)la nullità della sentenza per motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria.
Si contesta alla Corte siciliana di aver riconosciuto al COGNOME il rimborso delle spese relative al procedimento cautelare ante causam , sebbene con l’atto di appello egli non avesse formulato una specifica domanda sul punto.
A2)Ricorso incidentale
Il ricorso incidentale è affidato a tre motivi.
Con il primo motivo sono denunciate: 1)la violazione e la falsa applicazione dell’art. 69 R.D. n. 1165 del 1938, dell’art. 1126 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.; 2)la nullità della sentenza per motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria.
A sostegno della sollevata censura si rileva quanto segue:
-in base alle risultanze dell’espletata c.t.u., le infiltrazioni d’acqua verificatesi all’interno RAGIONE_SOCIALE alloggi RAGIONE_SOCIALE COGNOME –COGNOME erano causalmente riconducibili ai riscontrati vizi costruttivi in misura non
superiore al 60%;
-cionondimeno, la Corte d’Appello ha individuato in tali vizi la causa unica ed esclusiva dell’evento dannoso, escludendo del tutto qualsiasi concorrente responsabilità del COGNOME, sul quale invece gravava l’obbligo di manutenzione dell’unità immobiliare a lui assegnata e dell’annesso terrazzo.
Con il secondo motivo vengono dedotte: 1)la violazione e la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.; 2)la nullità della sentenza per motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria.
Avrebbe errato la Corte territoriale, sulla scorta di una valutazione e di una non corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE atti processuali, nel ritenere non compreso fra le voci di danno rivendicate dagli COGNOME anche quella relativa al deterioramento del mobilio.
Con il terzo motivo sono prospettate: 1)la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 91, 92 e 115 c.p.c.; 2)la nullità della sentenza per motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria.
Viene ascritto alla Corte d’Appello di non aver posto a carico della RAGIONE_SOCIALE l’onere di rimborsare agli COGNOME le spese del procedimento cautelare ante causam , che gli stessi sono stati solidalmente condannati a pagare al COGNOME.
Con un ulteriore profilo di doglianza si adduce che il giudice d’appello avrebbe in ogni caso potuto compensare tali spese, .
B)Esame dei motivi
B1)Ricorso principale
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile perché non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi dell’impugnata sentenza.
La Corte d’Appello di Messina ha premesso:
-che gli alloggi per cui è causa sono «nella disponibilità dei soci in forza di assegnazione in godimento» , non essendo stato
«nemmeno allegato» che costoro «abbiano stipulato i mutui di acquisto frazionati, che avrebbero segnato la cessazione della proprietà comune e l’acquisto della proprietà individuale» ;
-che, conseguentemente, «sul complesso RAGIONE_SOCIALE alloggi permane in atto la proprietà comune facente capo alla RAGIONE_SOCIALE» .
Muovendo da queste considerazioni, il giudice distrettuale ha stabilito, sulla scorta delle risultanze dell’espletata c.t.u., che «l’accertata esistenza di vizi strutturali che ab origine compromettevano la impermeabilità del piano di calpestio del terrazzo a livello dell’alloggio assegnato al COGNOME… individua la precisa imputabilità RAGIONE_SOCIALE eventi dannosi alla RAGIONE_SOCIALE che, nel permanere della proprietà comune più volte richiamata, era responsabile nei confronti dei terzi danneggiati tanto per i vizi strutturali quanto per i mancati interventi di manutenzione straordinaria necessari ad eliminare tali vizi, che in alcun caso sarebbero stati imputabili al singolo socio assegnatario» (pagg. 8 -10 della sentenza).
La ricorrente prescinde dalle argomentazioni spese dal RAGIONE_SOCIALE, nel momento in cui denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1669 c.c..
Essa, infatti, non coglie di essere stata riconosciuta responsabile dei danni lamentati dai soci RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non già per aver dato causa ai vizi strutturali di cui qui si discute, in tutta evidenza addebitabili esclusivamente all’impresa costruttrice RAGIONE_SOCIALE alloggi, bensì per non aver posto rimedio a tali vizi, nella sua qualità di proprietaria (e quindi di custode) del fabbricato, mediante l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE interventi di manutenzione straordinaria necessari per eliminare le infiltrazioni d’acqua che avevano interessato le unità immobiliari assegnate ai predetti soci.
I rilievi che precedono dimostrano l’inconferenza delle questioni, pure prospettate con il motivo in disamina, inerenti alla
legittimazione attiva all’azione di cui all’art. 1669 c.c. e alla titolarità dell’interesse a esperirla.
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, risultando incentrato sulle statuizioni di una sentenza di cui nemmeno sono stati riportati gli estremi, né è stata indicata la precisa localizzazione all’interno dei fascicoli (di parte o d’ufficio) dei gradi pregressi, onde consentire alla Corte di reperirla agevolmente senza dover compiere particolari ricerche (cfr. Cass. n. 18968/2023, Cass. n. 13189/2023, Cass. n. 10890/2023, Cass. n. 9769/2023, Cass. n. 34428/2022, Cass. n. 6769/2022, Cass. Sez. Un. n. 32673/2021, Cass. n. 23711/2021, Cass. n. 28184/2020).
Oltretutto, stando a quanto si ricava dalle stesse allegazioni della ricorrente, trattasi di sentenza pronunciata all’esito di un giudizio civile al quale gli COGNOME e il COGNOME non hanno preso parte, sicchè l’accertamento in essa contenuta, quand’anche coperto dal giudicato, non potrebbe comunque fare stato nei confronti di questi ultimi, a norma dell’art. 2909 c.c..
Il terzo mezzo è in parte inammissibile, in parte infondato.
Riprendendo le considerazioni svolte sopra in occasione dello scrutinio del primo mezzo, deve ribadirsi che la Corte peloritana ha affermato la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE sul presupposto che la stessa non abbia provveduto, come era suo obbligo, all’esecuzione RAGIONE_SOCIALE interventi di manutenzione straordinaria del terrazzo a livello dell’alloggio assegnato al socio COGNOME.
In un simile contesto, si appalesa privo di pertinenza l’operato richiamo alla norma di cui all’art. 1669 c.c., che il giudice distrettuale non ha affatto applicato, né erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie.
In proposito, è utile ricordare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, le espressioni violazione o falsa applicazione di legge,
di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., descrivono i due momenti nei quali si articola il giudizio di diritto, ovvero quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice della fattispecie concreta e quello afferente all’applicazione della norma stessa, una volta rettamente individuata e interpretata.
Più precisamente, il vizio di violazione di legge consiste nell’inesatta ricognizione della fattispecie normativa astratta da parte del provvedimento impugnato e si risolve nell’affermazione erronea dell’esistenza o inesistenza di una norma ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nel sussumere la fattispecie concreta in una norma che non le si addice, perché non idonea a regolarla, o nel trarre da tale norma, in relazione al caso particolare esaminato, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n. 14199/2021, Cass. n. 22084/2020).
Va, inoltre, rammentato che, in ossequio all’onere di specificità dei motivi sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente che denunci un simile vizio è tenuto, a pena d’inammissibilità della censura, a indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, a esaminarne il contenuto precettivo e a raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che deve espressamente richiamare, onde far risaltare che queste ultime non sono rispettose del precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il còmpito di individuare -con una ricerca esplorativa officiosa trascendente le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr. Cass. n. 19822/2023, Cass. n. 37257/2022, Cass. n. 17567/2022, Cass. n. 8003/2022, Cass. Sez. Un. n. 23745/2020).
Nel caso in esame, l’onere deduttivo anzidetto non è stato assolto dalla RAGIONE_SOCIALE, la quale apoditticamente asserisce che la Corte d’Appello avrebbe deciso la causa in applicazione dell’art.
1669 c.c., senza tuttavia individuare i punti della gravata decisione da cui ciò emergerebbe.
Quanto, poi, alla pretesa contraddittorietà della motivazione della sentenza, deve escludersi che tale vizio effettivamente sussista, avendo la Corte d’Appello spiegato che, pur essendo emerso dalle espletate indagini peritali che la guaina impermeabilizzante si presentava «vetusta ed in parte scollata» , non è stato però accertato che la stessa «risultasse lesionata e potesse quindi essere all’origine di un’eventuale perdita di tenuta» .
Nessun irriducibile contrasto è dato ravvisare fra le surriportate enunciazioni, avendo il giudice distrettuale affermato, sulla scorta di una valutazione di merito, che non poteva ritenersi dimostrata la concreta incidenza delle descritte condizioni della guaina sulla verificazione dei fenomeni infiltrativi.
Il quarto motivo è infondato.
Sulla base dell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE atti processuali, la Corte messinese ha accertato che nel giudizio di primo grado la RAGIONE_SOCIALE era stata chiamata in causa dal convenuto COGNOME nell’allegata qualità di esclusiva responsabile dei danni lamentati dagli COGNOME; da qui ha tratto la conseguenza che la domanda risarcitoria proposta dagli attori dovesse ritenersi automaticamente estesa alla terza chiamata.
La soluzione accolta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si pone in linea con il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale, nell’ipotesi in cui il convenuto contesti la propria legittimazione passiva rispetto all’obbligazione dedotta in giudizio e provveda a chiamare in causa il terzo ritenuto obbligato in sua vece, chiedendone la condanna a tenerlo manlevato, il relativo atto processuale, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile, e non già come chiamata in garanzia , dovendo privilegiarsi l’effettiva volontà del chiamante di ottenere la declaratoria dell’esclusiva responsabilità
del terzo e la propria liberazione dalla pretesa attorea.
In tal caso, la domanda risarcitoria si estende automaticamente al chiamato, tanto che il giudice può pronunciarne la condanna anche in difetto di un’espressa richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 15277/2017, Cass. n. 24294/2016, Cass. n. 20610/2011).
Alla stregua dei suenunciati princìpi di diritto, deve quindi escludersi la configurabilità del vizio processuale prospettato.
Per il resto, la doglianza si risolve nella contestazione dell’asserita insufficienza motivazionale dell’impugnata pronuncia, per non avere questa tenuto conto delle allegazioni svolte dagli COGNOME nella comparsa conclusionale depositata in prime cure, dalle quali sarebbe stata evincibile la loro volontà di non estendere alla RAGIONE_SOCIALE la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del COGNOME.
Sennonchè, un vizio siffatto non può più essere dedotto come motivo di ricorso per cassazione a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, per effetto della quale il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. -di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione; con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex
permultis , Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014).
Il discorso che precede vale anche per tutte le altre censure articolate dalla ricorrente, accomunate a quella ora in esame dall’identica denuncia di .
Il quinto motivo è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare.
Come chiaramente si ricava dal dispositivo della sentenza gravata, le spese sostenute dal COGNOME in relazione al procedimento cautelare ante causam -liquidate in complessivi 3.600 euro, oltre accessori di legge -sono state poste a carico dei soli COGNOME (capo n. 6) e non rientrano fra quelle che la RAGIONE_SOCIALE è stata condannata a pagare allo stesso COGNOME (capo n. 7) e a rimborsare ai predetti COGNOME (capo n. 8), riguardanti i soli due gradi del giudizio di merito.
B2)Ricorso incidentale
Passando ora ad esaminare il ricorso incidentale proposto dagli COGNOME, va anzitutto notato che il controricorrente COGNOME ne ha eccepito, in via pregiudiziale, la tardività, evidenziando di aver notificato loro la qui impugnata sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 285 c.p.c., in data 22 dicembre 2017.
L’eccezione è infondata.
Se è pur vero che detto ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione in data 26 aprile 2018, ben oltre la scadenza del termine breve di cui al combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 325, comma 2, e 326, comma 1, c.p.c., decorrente per l’appunto dal 22 dicembre 2017, è nondimeno vero che l’impugnazione
principale spiegata dalla RAGIONE_SOCIALE ha rimesso in discussione l’assetto di interessi scaturente dalla decisione gravata, alla quale gli COGNOME avevano inizialmente prestato acquiescenza.
Tale impugnazione mira, infatti, ad ottenere l’annullamento della sentenza d’appello nella parte in cui ha riconosciuto sussistente la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE nella causazione delle infiltrazioni d’acqua lamentate dai sunnominati soci assegnatari: da ciò è indubbiamente risorto l’interesse di questi ultimi a coltivare la pretesa risarcitoria avanzata in via alternativa contro il COGNOME, giudicata priva di fondamento dalla Corte distrettuale.
Sull’argomento, giova richiamare il consolidato indirizzo di questo Supremo Collegio secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se concerne un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi offrire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione la possibilità di contrastare l’iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi e al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (cfr . Cass. n. 26139/2022, Cass. n. 25285/2020, Cass. n. 14094/2020).
D’altro canto, non va trascurato di considerare che con la chiamata del terzo quale unico responsabile si realizza un’ipotesi di dipendenza di cause, in quanto la decisione della controversia fra l’attore e il convenuto, essendo alternativa rispetto a quella fra l’attore e il terzo, si estende necessariamente a quest’ultima, sicché i diversi rapporti diventano inscindibilmente legati da un nesso di litisconsorzio necessario processuale che, permanendo la contestazione in ordine all’individuazione dell’obbligato, non può essere sciolto neppure in sede di impugnazione (cfr. Cass. n.
4722/2018, Cass. n. 11946/2003).
Ricorrendo tale situazione, la parte i cui interessi giuridici sono coinvolti dall’impugnazione principale è comunque legittimata a proporre gravame incidentale tardivo anche contro un’altra parte e in relazione a un capo di sentenza diverso da quello già impugnato (cfr . Cass. n. 3394/2011, Cass. n. 12714/2010, Cass. n. 920/2010, Cass. n. 24372/2006).
Pur potendo trovare ingresso per la via dell’art. 334, comma 1, c.p.c., il ricorso incidentale va comunque dichiarato inammissibile in ciascuno dei tre motivi in cui si articola, per le ragioni di sèguito illustrate.
Il primo motivo, sotto le mentite spoglie della denuncia del vizio di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., tende in realtà a sollecitare questa Corte a un non consentito riesame delle risultanze processuali, la cui valutazione costituisce attività tipicamente riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 4247/2023; nello stesso senso, fra le altre, Cass. n. 17702/2022, Cass. Sez. Un. n. 34476/2019).
Il secondo motivo, per come formulato, non appare pertinente rispetto alla sua rubrica.
Deve ricordarsi che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre quando il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola fissata da tale norma, abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi a lui riconosciuti (cfr ., ex multis , Cass. n. 10623/2023, Cass. n. 5249/2023, Cass. n. 37839/2022, Cass. n. 15300/2022, Cass. n. 10463/2022, Cass. Sez. Un. n. 20867/2020).
Lungi dal prospettare una questione del genere, i ricorrenti assumono che la Corte d’Appello non avrebbe correttamente inteso la loro domanda risarcitoria, ritenendo che fra le voci di danno allegate non fosse compresa anche quella relativa al
deterioramento del mobilio.
In sostanza, essi si dolgono di un preteso errore di interpretazione RAGIONE_SOCIALE atti processuali commesso dal giudice distrettuale; errore che non risulta però ritualmente contestato mediante la deduzione della specifica violazione dei criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., aventi portata generale, o del vizio di motivazione nella loro applicazione (cfr . Cass. n. 25826/2022, Cass. n. 16057/2016, Cass. n. 6226/2014, Cass. n. 4205/2014, Cass. n. 8960/2006).
Il terzo mezzo è privo di adeguato supporto argomentativo, in quanto non chiarisce in quale modo si sarebbe realizzata la dedotta violazione delle norme processuali evocate ini rubrica, a fronte del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui:
-l’inosservanza della regola della soccombenza fissata dall’art. 91 c.p.c. si configura solo quando il giudice condanni alle spese la parte interamente vittoriosa, salvo il caso di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa (cfr . Cass. Sez. Un. n. 27172/2022, Cass. n. 19628/2020, Cass. n. 18128/2020, Cass. n. 19613/2017, Cass. n. 11538/2017, Cass. n. 16223/2015, Cass. n. 406/2008);
-la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza considerare l’eventualità di una loro compensazione, non può essere censurata in cassazione neppure sotto il profilo del difetto motivazionale (cfr. Cass. n. 11329/2019, Cass. n. 7607/2006, Cass. Sez. Un. n. 14989/2005, Cass. n. 8540/2005, Cass. n. 10861/2002).
Anche per il ricorso incidentale si richiamano, infine, le considerazioni svolte sopra con riferimento al lamentato vizio di della motivazione, inammissibilmente denunciato con tutte e tre le censure secondo la previgente formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c..
C)Statuizioni conclusive
In definitiva, il ricorso principale deve essere respinto, mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile.
In applicazione del criterio della soccombenza, i ricorrenti vanno condannati a rifondere al controricorrente COGNOME le spese del presente giudizio di legittimità, cumulativamente liquidate come in dispositivo con un’unica statuizione, ai sensi dell’art. 97 c.p.c. (cfr. Cass. n. 8561/2023, Cass. n. 18256/2017, Cass. n. 13001/2005, Cass. n. 663/1999).
Nei rapporti fra gli stessi ricorrenti le dette spese possono essere interamente compensate, attesa la loro reciproca soccombenza.
Stante l’esito delle impugnazioni da loro proposte, viene resa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; condanna la ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , e i ricorrenti incidentali NOME COGNOME e NOME COGNOME a rifondere al controricorrente NOME COGNOME le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.700 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge; compensa interamente le dette spese nei rapporti fra i ricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P .R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 -bis dello stesso articolo per l’impugnazione da loro rispettivamente proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda