SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 336 2026 – N. R.G. 00000600 2025 DEPOSITO MINUTA 25 03 2026 PUBBLICAZIONE 26 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa tra:
rappresentata dall’AVV_NOTAIO
COGNOME come da procura, allegata telematicamente alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e assistita dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, come da procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATA
E CONTRO
difeso dall’AVV_NOTAIO per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione di appello
APPELLATO
E CONTRO
, in persona del legale
rappresentante pro tempore, difesa dall’AVV_NOTAIO
NOME
COGNOME
per
procura
allegata
telematicamente alla comparsa di costituzione.
APPELLATA
APPELLATI contumaci
Parole chiave: spese di lite -chiamata in causa di terzo
CONCLUSIONI:
pari complessivamente a € 53.954,82. in via subordinata: condannare
corrisposto da per compulsum in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, pari ad € 11.112,66, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
-l’Ing. alla restituzione di tutto quanto già corrisposto da per compulsum in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, pari ad € 9.653,73, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
-l’Ing. alla restituzione di tutto quanto già corrisposto da per compulsum in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, pari ad € 9.108,73, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
restituzione di tutto quanto già corrisposto da per compulsum in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, pari ad € 11.112,65, olt re interessi e rivalutazione monetaria;
condannare alla
restituzione di tutto quanto già corrisposto da per compulsum in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, pari ad € 12.967,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio’.
PER REALE MUTUA: ‘respingere l’impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 271/2025 del Tribunale della Spezia;
con il favore delle spese ed onorari di lite, oltre
IVA e 4% CPA e 15% spese generali’ PER ‘Voglia L’Ecc.ma Corte di Appello di Genova rigettare l’appello proposto da e tutti gli eventuali appelli incidentali che dovessero essere proposti dalle Parti Appellate e confermare la Sentenza di primo grado, anche nella parte in cui condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell’Ing. . PER GENERALI: ‘Piaccia all’Ecc.ma Corte, contrariis reiectis,
–
respingere l’appello proposto da
nei confronti di
con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, maggiorati di spese generali, cpa e iva come per legge’.
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale della Spezia, la il dott. e l’Ing. ed ha Par
sostenuto:
-di assicurare, in forza della polizza n.2008/03/2022840 ‘RAGIONE_SOCIALE‘, la AVV_NOTAIO.
-che quest’ultima, su incarico dell’ con contratto di appalto 06.12.2013 Rep 2664, aveva eseguito i lavori di realizzazione della nel sito destinato alla realizzazione del nuovo ospedale della Spezia; -che, nell’esecuzione di tali lavori, contemplanti opere di scavo, erano stati causati dei danni alla proprietà di risarciti, a
seguito di transazione, dalla compagnia assicuratrice, con il pagamento dell’importo di 42.500,00 euro;
-che i convenuti erano corresponsabili dell’impresa costruttrice assicurata nella causazione degli accertati danni;
che, in particolare, progettista strutturale e architettonico, non aveva previsto le necessarie opere di sostegno provvisorie agli scavi di sbancamento in prossimità dell’immobile danneggiato; l’Ing. Direttore dei lavori, aveva omesso di svolgere i necessari controlli e la vigilanza di sua competenza; il AVV_NOTAIO.
nell’eseguire l’analisi geologica del terreno, non aveva indicato nella propria perizia, l’opportunità di prevedere opere di sostegno provvisorie agli scavi di sbancamento; condanna dei questa
L’attrice ha, quindi, chiesto la convenuti a rimborsare quanto da corrisposto al danneggiato.
Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto di respingere le domande proposte.
ha chiesto la chiamata in causa, in qualità di potenziali corresponsabili nella causazione dei danni all’immobile di , dell’ , quale committente dei lavori, del Direttore Operativo a supporto della Direzione Lavori, Ing. del collaudatore statico in corso d’opera, Ing. e, per l’eventuale garanzia, della propria compagnia assicurativa RAGIONE_SOCIALE. Tutti i chiamati in causa si sono costituiti in giudizio, Contr
chiedendo il rigetto delle domande proposte. L’ing.
e l’ing. hanno chiesto ed ottenuto di chiamare in causa le proprie compagnie assicuratrice (rispettivamente
e
Disposta ctu, la causa è stata decisa con la sentenza n. 271/2025 pubbl. il 16/05/2025, la quale ha così statuito in dispositivo: ‘accerta e dichiara che i danni patiti dall’immobile di proprietà di -situato nella INDIRIZZO, catastalmente individuato al fg. 8 n.326 del NCEU della Spezia-, in conseguenza dei lavori eseguiti in forza del contratto di appalto 06.12.2013 Rep 2664, risultano pari ad euro 23.700,00;
-accerta e dichiara la responsabilità, per i suddetti danni, di nella misura del 10%
per l’effetto
-dichiara tenuto al pagamento a favore di della somma di euro 2.370,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 21.02.2019 a titolo di rimborso della propria quota dell’indennizzo corrisposto da quest’ultima a favore di
per conto della propria assicurata DOTT. ; -condanna al pagamento, a favore di della somma di euro 2.370,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 21.02.2019; -rigetta la domanda di parte attrice formulata nei confronti di e
-rigetta la domanda formulata da nei confronti di e ; -condanna al pagamento, a favore di delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 7616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge; -condanna al pagamento, a favore di , delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 7616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge; -condanna al pagamento, a favore di , delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 7616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge; -condanna al pagamento, a favore di delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 2552,00 per compenso professionale, € 547,50 per spese, oltre accessori di legge; -dispone che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico di ella misura del 70% e di ella misura del 30%; -condanna al pagamento, a favore di , delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 7616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge; -condanna al pagamento, a
favore di delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 7616,00 per compenso professionale, 545,00 per spese, oltre accessori di legge;
– condanna al pagamento, a favore di , delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 7616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
-condanna al pagamento, a favore di
, delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 7616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
-condanna al pagamento, a favore di , delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 7616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge ed € 1854,40 per spese di ctp’.
Il Tribunale, per quanto qui interessa, ha escluso che ci fosse una qualche responsabilità di che ha, però, condannato a rifondere le spese dei terzi da lei chiamati, ‘ ‘, e ‘stante la manifesta infondatezza della loro chiamata in causa’ , in quanto questi dovevano ‘essere ritenuti estranei ai fatti di questo giudizio, nel quale sono peraltro risultati totalmente esenti da responsabilità, come acclarato dalla CTU, che ne ha confermato l’estraneità in ragione dei ruoli effettivamente rivestiti, di cui la parte chiamante poteva/doveva essere a conoscenza’ , nonché delle compagnie
assicuratrici chiamate dagli ultimi due.
2 Il giudizio di appello
ha impugnato la sentenza in esame in punto spese, chiedendo che quelle dei terzi chiamati venissero poste a carico della società attrice.
La e si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto di respingere l’appello e confermare la sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 19 marzo 2026.
3 I motivi di appello di RAGIONE_SOCIALE
Con il primo motivo di appello, ha lamentato ‘ Errore in fatto: l’insostenibile asserzione circa la ‘estraneità ai fatti del giudizio’ dei terzi chiamati
e
la
“conoscenza/conoscibilità’
di
in ordine a tale estraneità’.
Il Tribunale non aveva considerato che aveva avuto un ruolo di mero progettista e non era, quindi, in grado di sapere cos’era successo in cantiere durante la fase esecutiva. Era, quindi, legittimo presumere che astrattamente il Committente, il collaudatore e il direttore operativo a supporto del D.L. qualcosa avessero fatto ed era, quindi, opportuno estendere il contraddittorio anche a questi. Inoltre, la citazione ricevuta da era generica e non forniva elementi sufficienti a individuare con certezza i reali responsabili nella fase esecutiva.
Affermare che ” poteva/doveva essere a conoscenza ” dell’estraneità dei terzi chiamati significa ignorare il principio stesso della chiamata in causa per garanzia o per
l’accertamento di responsabilità, che si fonda proprio sulla necessità di estendere il contraddittorio, quando la responsabilità non è chiara o è ripartita tra più soggetti.
Con il secondo motivo, l’appellante ha lamentato ‘Errore in diritto: la violazione del principio di causazione in materia di spese processuali per la chiamata in causa di terzo’ . La Sentenza impugnata aveva erroneamente applicato i principi in materia di riparto delle spese processuali per la chiamata in causa di terzo, di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., disattendendo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione che implicano un contemperamento tra il principio della soccombenza e quello della causazione. La condanna sarebbe stata possibile solo nel caso di chiamata arbitraria pretestuosa o palesemente priva di ogni potenziale connessione con la domanda principale .
4 Nel merito
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
La giurisprudenza ha sostenuto che ‘ In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell’attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell’attore nei confronti del terzo chiamato’ ( Cass. 6144/24; Cass. 10364/23;
Cass. 18710/21; Cass. 31889/19; Cass. 31889/19; Cass. 2492/16; Cass. 23552/11; Cass. 7674/08).
La giurisprudenza ammette che il chiamante, pur se assolto dalla domanda dell’attore, debba rifondere le spese di lite ai chiamati quando la chiamata è arbitraria, e, cioè, ‘sulla base della prospettazione ex ante dei fatti allegati a base della domanda di parte attrice e delle difese della parte convenuta, essa sia priva di una logica e ragionevole connessione con tale domanda, al punto da potersi ritenere addirittura del tutto eccentrica rispetto alla stessa e da costituire, quindi, un vero e proprio abuso dello strumento processuale e del diritto di difesa’ , oppure quando sia manifestamente infondata, ipotesi che ricorre laddove ‘il convenuto possa agevolmente e completamente prevedere l’infondatezza della chiamata, ovvero l’inutilità di essa come difesa in senso lato rispetto alla sua posizione nei confronti di chi ha causato nei suoi confronti il processo, non può definirsi sussistente il nesso causale tra l’attività dell’attore principale e quella del convenuto quale chiamante’; Cass. 31889/19.
Nella specie, è stato lo stesso appellante a confessare di aver provveduto alla chiamata in causa dei terzi al buio, in violazione di ogni regola di prudenza processuale, pur non avendo, per sua stessa ammissione, argomenti per sostenere la responsabilità dei soggetti chiamati.
Nella comparsa, la parte appellante si è limitata ad indicare il ruolo ricoperto dai chiamati in causa, senza minimamente approfondire i profili
di responsabilità degli stessi; inevitabilmente, quindi, la domanda avrebbe dovuto essere rigettata, proprio in considerazione dell’assenza di temi di indagine in merito alla loro responsabilità allegati. La parte che invoca la responsabilità di un determinato soggetto è soggetto ad oneri di allegazione volti a chiarire quali sono i profili di colpa a lui addebitabili (sul punto, Cass. 31633/22, Cass. 27673/08), oneri del resto assolti da parte attrice nella citazione (che aveva indicato quali erano gli addebiti mossi a ciascun convenuto, peraltro, risultati infondati all’esito del giudizio) che non possono essere indagati d’ufficio dal Giudice. L’onere di allegazione della colpa consiste nel dovere della parte (attore) di descrivere in modo specifico e concreto i fatti e le condotte negligenti, imprudenti o imperite che costituiscono l’inadempimento o il fatto illecito, delineando il thema decidendum . Non bastano affermazioni generiche; è necessario indicare come la controparte ha violato le regole cautelari. Il fatto che la citazione ricevuta fosse generica non è un’esimente, in quanto l’atto aveva, comunque, i suoi contenuti essenziali, tant’è che non è stato dichiarato nullo e la statuizione non è stata impugnata. L’individuazione di un diverso o ulteriore responsabile esulava del tutto dal thema decidendum, che rimaneva circoscritto alla verifica della correttezza o meno dell’operato progettuale di Oltre tutto, la chiamata in causa era anche inutile, dal punto di vista di in quanto i chiamati non avrebbero potuto certo fornire argomenti a sostegno delle sue ragioni.
Ne discende il rigetto dell’appello, con condanna della parte appellante alla refusione delle spese di lite delle parti appellate.
PQM
Respinge l’appello proposto da e per l’effetto conferma la sentenza del Tribunale della Spezia n. 271/2025 pubbl. il 16/05/2025;
Condanna a rifondere alle parti appellate costituite le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1 -quater, d.P.R. n. 115/02 per il pagamento del doppio contributo unificato da parte dell’appellante principale.
Genova 24 marzo 2025
Il relatore il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME