Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4247 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4247 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 3466 – 2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già ‘RAGIONE_SOCIALE‘) -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO (famiglia COGNOME) .
RICORRENTE
contro
AVV_NOTAIO COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente da sé medesimo ed, in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE –RAGIONE_SOCIALE NOME -c.f. CODICE_FISCALE -rappresentate e difese disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso
dall’AVV_NOTAIO NOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO, presso l o RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (RAGIONE_SOCIALE legale ‘RAGIONE_SOCIALE‘) .
CONTRORICORRENTI
e
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE c.f. 800054307666 -in persona del commissario liquidatore pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore in data 22 .11.2023 dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, al INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE
avverso la sentenza non definitiva n. 86/2015 della Corte d’Appello di Potenza, avverso la sentenza definitiva n. 503/2017 della Corte d’Appello di Potenza, udita la relazione nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 del AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
Con atto notificato in data 7.7.1998 NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME NOME, proprietari di taluni terreni in agro di Moliterno, citavano a comparire dinanzi al Tribunale di Lagonegro la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso principale, pagg. 2 -3) .
Esponevano che i terreni di loro proprietà erano stati illegittimamente occupati – in difetto di qualsivoglia provvedimento di natura espropriativa – dalla convenuta per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della strada di
collegamento ‘Spinoso -MoliternoMonte Sirino’, lavori affidati in appalto all’ RAGIONE_SOCIALET.I. costituita dal la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (ora ‘RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE) e dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e di cui la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era mandataria (cfr. ricorso principale, pag. 3) .
Chiedevano condannarsi la convenuta a risarcire il danno ad essi cagionato.
Si costituiva l a ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Deduceva, tra l’ altro, che il compimento della procedura espropriativa era stato delegato all’A.T.I. costituita dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, sicché nell’A.T.I. era da i ndividuare l’unico soggetto responsabile (cfr. controricorso ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, pag. 2) .
Instava , previa autorizzazione alla chiamata in causa dell’RAGIONE_SOCIALEI., per il rigetto della domanda attorea.
Resisteva, chiamata in causa, la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE. (cfr. ricorso principale, pag. 4) .
Espletata la c.t.u. all’uopo disposta, con sentenza n. 3 05/2012 il tribunale dichiarava illecita ed illegittima l’occupazione e, per l’effetto, condannava in solido l a ‘RAGIONE_SOCIALE e la ‘RAGIONE_SOCIALE , quale mandataria dell’ RAGIONE_SOCIALE, a risarcire il danno cagionato agli attori, liquidato nella misura di euro 75.283,76, oltre rivalutazione ed interessi.
Proponeva appello l a ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Si doleva, peraltro, giacché erroneamente il tribunale l’aveva condannata in solido con la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, mandataria dell’ RAGIONE_SOCIALE, cui, invece, la responsabilità era da ascrivere in via esclusiva (cfr. sentenza d’appello non definitiva, pag. 10) .
Proponeva separato appello l a ‘RAGIONE_SOCIALE (già ‘RAGIONE_SOCIALE‘) , mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE.T.I.
Si doleva, peraltro, giacché erroneamente il tribunale l’aveva condannata in solido con la ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ (cfr. sentenza d’appello non definitiva, pag. 9) .
Si doleva, segnatamente, giacché, terza chiamata in garanzia impropria, la sua solidale condanna era stata pronunciata in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cfr. ricorso principale, pagg. 7 -9) .
Si costituivano NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME NOME.
Instavano per il rigetto degli avversi gravami. Esperivano appello incidentale ai fini della quantificazione in maggior misura dei danni da risarcire.
Riuniti i gravami con sentenza non definitiva n. 86/2015 la Corte d’Appello di Potenza dichiarava l a ‘RAGIONE_SOCIALE e l a ‘RAGIONE_SOCIALE solidalmente responsabili nei confronti di NOMENOME e NOME COGNOME NOME e disponeva come da separata ordinanza per l’ulteriore corso.
Evidenziava in particolare la corte, in ordine al vizio di ultrapetizione inficiante , a giudizio dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘, il primo dictum siccome la chiamata in causa era avvenuta a titolo di garanzia, che la questione -‘non sollevata in primo grado’ (così sentenza d’appello non definitiva, pag. 10) -era destituita di fondamento.
Espletata nuova c.t.u., con sentenza definitiva n. 503/2017 la Corte d’Appello di Potenza , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lagonegro, condannava in solido l a ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e l a ‘RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE a risarcire il danno cagionato agli originari attori, liquidato nella misura di euro 66.573,54, oltre rivalutazione ed interessi, e regolava le spese di lite e di c.t.u.
10. Avverso la sentenz a non definitiva n. 86/2015 della Corte d’Appello di Potenza ed avverso la sentenza definitiva n. 503/2017 del la Corte d’Appello di Potenza ha proposto ricorso la ‘RAGIONE_SOCIALE; ha chiesto, sulla scorta di un unico motivo, la cassazione di ambedue le sentenze con ogni conseguente statuizione.
NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME NOME hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso della ‘RAGIONE_SOCIALE con il favore delle spese e con condanna ex art. 96 cod. proc. civ.
La ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso recante ricorso incidentale articolato in un unico motivo; ha chiesto cassarsi senza rinvio e per quel che occorra le sentenze della Corte d’Appello di Potenza in dipendenza dell’inammissibilità, in parte qua , dell’appello esperito dalla ‘RAGIONE_SOCIALE; in subordine, ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso della ‘RAGIONE_SOCIALE con vittoria di spese.
NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME NOME hanno depositato separato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso incidentale della ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ con il favore delle spese.
La ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso onde resistere al ricorso incidentale della ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso incidentale con vittoria di spese.
11. La ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo la ricorrente principale ‘RAGIONE_SOCIALE denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 106, 112 e 183 (quest’ultimo nella formulazione antecedente alla riforma di cui alla legge n. 80/2005) cod. proc. civ.
Deduce, da un canto, che la domanda risarcitoria esperita dai germani COGNOME NOME nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non era suscettibile di automatica estensione nei confronti di essa chiamata in causa.
Deduce, invero , che con la citazione per chiamata in causa la ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ aveva chiesto la condanna di essa chiamata a ‘rivalere e tenere indenne l’istante da ogni e qualsivoglia gravezza anche in ordine alle spese giudiziarie sostenute’ (cfr. ricorso principale, pag. 12) e dunque non già in quanto essa chiamata fosse l’unic a responsabile del danno aquiliano lamentato dagli originari attori (cfr. ricorso principale, pag. 13) .
Deduce, quindi, che la sua chiamata in causa era da ricondurre ad un titolo di garanzia impropria ovvero al diverso rapporto, di natura contrattuale, correlato alla delega conferita dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ all’RAGIONE_SOCIALE. ai fini del compimento della procedura espropriativa (cfr. ricorso principale, pagg. 12 -13) .
D educe, d’altro canto , che i germani COGNOME NOME, in primo grado, unicamente in sede di precisazione delle conclusioni, alle udienze del 14.7.2005 e del 28.6.2010, e dunque tardivamente, allorché erano decorsi i termini di cui all’art. 183 cod. proc. civ. nella formulazione applicabile ratione temporis ,
avevano domandato la sua solidale condanna al risarcimento del danno (cfr. ricorso principale, pagg. 14 – 16) .
Co n l’unico motivo la ricorrente incidentale ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ in RAGIONE_SOCIALE denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ.
Premette che con il terzo motivo d’appello la ‘RAGIONE_SOCIALE aveva addotto, a censura della sentenza di primo grado, che erroneamente il Tribunale di Lagonegro aveva esteso nei suoi confronti, terza chiamata in garanzia impropria, la domanda risarcitoria esperita dai germani COGNOME NOME (cfr. ricorso incidentale, pag. 4) .
Indi deduce che la Corte di Potenza avrebbe dovuto, pregiudizialmente, dichiarare inammissibile il motivo del gravame della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, siccome veicola nte questione senza dubbio ‘nuova’ in appello, i mplicante un ‘nuovo tema di indagine’ (cfr. ricorso incidentale, pagg. 4 – 5) .
Deduce del resto che la stessa Corte di Potenza ha dato atto, con la sentenza non definitiva, che ‘la questione non era stata sollevata in primo grado’.
Si impone la previa disamina del motivo di ricorso incidentale esperito dalla ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. Cass. 31.10.2014, n. 23271, secondo cui nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale non condizionato, con cui vengano proposte questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito la cui decisione, secondo l ‘ ordine logico e giuridico, debba precedere quella del merito del ricorso principale, va esaminato con priorità rispetto a quest ‘ ultimo, indipendentemente dalla rilevabilità d ‘ ufficio delle questioni proposte – profilo, questo, che riveste importanza preminente in caso di ricorso incidentale condizionato allo scopo di superare la volontà della parte di subordinare l ‘ esame
della propria impugnazione all ‘ accoglimento del ricorso principale – poiché l ‘ interesse all ‘ impugnazione sorge per il solo fatto che il ricorrente incidentale è soccombente sulla questione pregiudiziale o preliminare decisa in senso a lui sfavorevole, così da rendere incerta la vittoria conseguita sul merito dalla stessa proposizione del ricorso principale e non già dalla sua eventuale fondatezza) .
Il motivo di ricorso incidentale comunque va respinto.
15. Evidentemente si assume che ad incorrere nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, id est nel vizio di ultrapetizione, sia stato il primo giudice, il Tribunale di Lagonegro, allorché ebbe a disporre la condanna in solido altresì della ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
E nondimeno il – presunto – vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della sentenza, da far valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (cfr. Cass. 14.1.2016, n. 465, ove si soggiunge che la nullità relativa non può essere rilevata d’ufficio dal giudice del gravame; Cass. 4.9.2000, n. 11559) .
Cosicché il – presunto – vizio di ultrapetizione, in quanto concretatosi con la pronuncia del primo dictum , non poteva che esser fatto valere, dalla ‘RAGIONE_SOCIALE ‘, con l’appello esperito avverso la prima statuizione.
In tal guisa la ‘ quaestio ‘ dell’asserita ultrapetizione ha rinvenuto nell’appello la sua naturale esplicazione (va condiviso il rilievo della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ per cui ‘si è limitata a censurare in appello il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il giudice di prime cure’: così controricorso al ricorso incidentale di ‘RAGIONE_SOCIALE‘, pag. 4) .
In questi termini non vi è margine alcuno per prefigurare la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e, correlativamente, per assumere l a ‘novità’ e perciò l ‘inammissibilità del motivo d i gravame, con cui la ‘RAGIONE_SOCIALE‘
aveva prospettato l’ultrapetizione asseritamente inficia nte la pronuncia del Tribunale lagonegrese.
Il motivo di ricorso principale del pari va respinto.
Va ribadita, in premessa, l’elaborazione di questa Corte .
Ovvero il principio per cui l’estensione automatica della domanda dell’attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell ‘ attore, in ragione del fatto che il terzo s ‘ individui come unico obbligato nei confronti dell ‘ attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l ‘ obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l ‘ attore in alternativa rispetto a quella individuata dall ‘ attore) , ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l ‘ unicità del complessivo rapporto controverso. Cosicché il suddetto principio, viceversa, non opera, allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall ‘ attore come ‘ causa petendi ‘, come avviene nell ‘ ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria (cfr. Cass. 1.6.2006, n. 13131; Cass. sez. lav. 7.6.2011, n. 12317) .
18. Va puntualizzato poi quanto segue.
Questa Corte spiega che il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza
fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) od a quello del ‘ tantum devolutum quantum appellatum ‘ (art. 345 cod. proc. civ.) , trattandosi in tal caso della denuncia di un ‘ error in procedendo ‘, che attribuisce alla Corte di cassazione il potere -dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (cfr. Cass. 10.10.2014, n. 21421; Cass. (ord.) 25.10.2017, n. 25259; Cass. (ord.) 6.11.2023, n. 30770) .
Questa Corte, in verità, spiega in pari tempo che l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che era stata avanzata, tale statuizione, ancorché in ipotesi erronea, non può essere censurata per ultrapetizione, atteso che il suddetto difetto non è logicamente verificabile prima di avere accertato l’erroneità della relativa motivazione, sicché detto errore può concretizzare solo una carenza nell’interpretazione di un atto processuale , ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio motivazionale (cfr. Cass. sez. lav. 27.10.2015, n. 21874; Cass. 13.8.2018, n. 20718; Cass. (ord.) 22.9.2023, n. 27181) .
Orbene al cospetto delle surriferite -divergenti -indicazioni giurisprudenziali si rimarca quanto segue.
Non può non darsi atto, previamente, che il motivo di ricorso difetta di specificità ed ‘autosufficienza’ .
Invero, la ricorrente principale si è limitata a riprodurre nel corpo del ricorso unicamente le conclusioni (cfr. ricorso principale, pag. 4) ed uno stralcio (cfr. ricorso principale, pag. 12) de ll’atto di citazione con cui la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ebbe a chiamar la in causa.
Propriamente, il difetto di specificità e di ‘ autosufficienza ‘ rileva sia nel segno della pronuncia n. 20181 del 25.7.2019 delle sezioni unite di questa Corte (quivi si è puntualizzato che la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in ‘error in procedendo’, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ‘ex officio’, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il ‘fatto processuale’ di cui richiede il riesame ) sia nel segno della pronuncia n. 8950 del 18.3.2022 del pari delle sezioni unite di questa Corte (quivi si è puntualizzato che il principio di ‘autosufficienza’ del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e, tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure) .
In ogni caso, nel solco dell’insegnamento di cui, peraltro, a Cass. n. 21874/2015, la motivazione, in parte qua agitur , del dictum non definitivo della Corte di Potenza è ineccepibile, congrua ed esaustiva.
Invero la Corte lucana ha, in ordine al vizio di ultrapetizione asseritamente inficiante il primo dictum , ulteriormente puntualizzato che la questione era destituita di fondamento, giacché la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva chiamato in causa la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ‘in qualità di responsabile dell’evento dannoso, in tal senso dovendosi interpretare le espressioni usate (testualmente: ‘ (così sentenza d’appello non definitiva, pag. 10) .
Propriamente , la corte d’appello ha ritenuto, alla stregua dell’operata inappuntabile e lineare esegesi delle espressioni di cui all’atto di chiamata in causa, che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non avesse fatto valere nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., un rapporto diverso da quello addotto dai germani COGNOME NOME.
In ogni caso, nel solco dell’insegnamento di cui, peraltro, a Cass. n. 21421/2014, questo Giudice, in esplicazione delle prerogative che gli competono a fronte della denuncia di un ‘ error in procedendo ‘, non può che pervenire al lo stesso esito ermeneutico.
Ben vero, l ‘espressione di cui all’atto di chiamata in causa induce senza dubbio a ritenere che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non abbia addotto nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ un rapporto , una ‘ causa petendi ‘ diversa da quella nei suoi confronti prospettata dai germani COGNOME NOME.
In dipendenza del rigetto del ricorso principale la ‘RAGIONE_SOCIALE va condannata a rimborsare a NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME NOME le spese del presente giudizio di legittimità. La RAGIONE_SOCIALE segue come da dispositivo.
Non vi è margine per far luogo alla condanna ai sensi de ll’art. 96 cod. proc. civ. della ricorrente principale in favore dei germani RAGIONE_SOCIALE NOME.
Non s ussiste infatti, anche ai fini di cui al 3° co. dell’art. 96 cod. proc. civ., il presupposto della colpa grave (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912) . Né in
pari tempo la proposizione dell’esperito ricorso principale si è risolta in una iniziativa pretestuosa, oggettivamente valutabile alla stregua di ‘ abuso del processo ‘ (cfr. Cass. 24.9.2020, n. 20018) .
In dipendenza del rigetto del ricorso incidentale la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ va condannata a rimborsare a NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME NOME le spese del presente giudizio di legittimità. La RAGIONE_SOCIALE segue come da dispositivo.
In dipendenza del rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale si giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità limitatamente al rapporto processuale tra la ‘RAGIONE_SOCIALE e la ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale;
condanna la ricorrente principale ‘RAGIONE_SOCIALE a rimborsare ai controricorrenti NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME NOME COGNOME le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
condanna la ricorrent e incidentale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ a rimborsare ai controricorrenti NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME NOME le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità limitatamente al rapporto processuale tra la ‘RAGIONE_SOCIALE e la ‘RAGIONE_SOCIALE‘;
a i sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, ‘RAGIONE_SOCIALE , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto;
a i sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte