Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29111 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29111 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 34334/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
e
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio del dottore NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME giusta procura in atti;
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in persona dell’amministratore pro tempore , NOME, COGNOME NOME;
-intimati-
avverso la sentenza n. 308/2019 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 19/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
NOME COGNOME chiamò in giudizio RAGIONE_SOCIALE, nonché i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiedendo accertarsi che i convenuti non erano titolari di servitù di passaggio, con apertura varchi a carico del condomino RAGIONE_SOCIALE, sito nel comune di Campomarino, di cui l’attore era condomino, con condanna al ripristino; con successivo intervento il Condominio aderì alla domanda attorea.
L’adito Tribunale accolse la domanda.
La Corte d’appello di Campobasso rigettò l’impugnazione di COGNOME e COGNOME.
NOME COGNOME e NOME COGNOME avanzavano ricorso sulla base di tre motivi e NOME COGNOME resisteva con controricorso.
Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
I ricorrenti, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, hanno chiesto decidersi il ricorso.
Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del 9 ottobre 2024.
Appare opportuno rimettere la trattazione specie in relazione al primo motivo, con il quale vien posta la questione di diritto se, in mancanza di un formale atto di cessione o concessione, in funzione dell’ottenimento di titolo abilitativo per la edificazione, ai sensi degli
artt. 28 e 31, l. n. 1150/1942, siccome modificati dagli artt. 8 e 10, l. n. 765/1967, nonostante la destinazione urbanistica a sede stradale pubblica, l’area in questione resti privata e, comunque, non assoggettata al servizio d’accesso in favore degli immobili edificati.
Allo stesso tempo, occorrerà verificare l’incidenza di eventuale giudicato riflesso della decisione n. 9687/2023 di questa Corte, richiamata dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024