Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10106 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10106 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14533-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDICOGNOME presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Differenze retributive
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/12/2023
CC
avverso la sentenza n. 5481/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 1388/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l’opposizione proposta dal RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto con il quale NOME COGNOME aveva ingiunto il pagamento della somma di € 268.345,45 a titolo di retribuzioni da dicembre 2017 ad aprile 2018, ivi compresa la tredicesima mensilità e gli accessori, in relazione alla nullità della cessione di ramo di azienda intervenuta tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE accertata con sentenza della Corte di appello di Napoli n. 5410 del 2018 con ordine di reintegrazione dei dipendenti cui RAGIONE_SOCIALE aveva dato seguito in data 15.10.2018 ripristinando il rapporto ed erogando le retribuzioni.
La Corte territoriale ha ritenuto che per effetto dell’accertata nullità della cessione di ramo di azienda il rapporto di lavoro era stato ripristinato con la cedente dall’1.1.2006 e , avendo il lavoratore aveva offerto la sua prestazione e costituito in mora la società sin dalla notifica del ricorso introduttivo di primo grado, da quella data spettavano le retribuzioni senza detrazione delle somme erogategli medio tempore dalla cessionaria.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il RAGIONE_SOCIALE affidato ad un unico motivo. NOME
COGNOME ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RITENUTO CHE
L ‘unico motivo di ricorso , con il quale è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1206, 1207, 1223, cod.civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , è fondato.
4.1. La questione sottoposta a questa Corte concerne il danno lamentato dal lavoratore il quale, passato ad altra società a seguito di cessione di ramo di azienda, in seguito alla declaratoria giudiziale di illegittimità della cessione richieda al cedente il pagamento di somme per il periodo intercorrente tra la data di cessione del ramo di azienda e quella della pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della suddetta cessione.
4.2. Va ricordato allora che per il periodo successivo alla pronuncia giudiziale, secondo una oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte, a seguito della declaratoria di illegittimità della cessione del ramo e dell’ordine del giudice di ripristinare il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente, il rapporto con il cessionario è ritenuto instaurato in via di mero fatto e il sinallagma contrattuale tra cedente e lavoratore ceduto riprende effettività e rivivono gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti e, in particolare, l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2990 del 2018; nello stesso senso, Cass. n. 21947 del 2018; Cass. n. 17784 del 2019; Cass. n.
21158 del 2019; Cass. n. 21160 del 2019; Cass. n. 35982 del 2021; Cass. n. 32378 del 2022). Nel suddetto periodo, invero, ‘il datore di lavoro è indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva’ . Per tale arco temporale, traendo spunto da Corte cost. n. 303 del 2011 e ‘al fine di superare gli stretti confini della ritenuta corrispondenza tra la continuità della prestazione e la debenza della relativa obbligazione retributiva’, si è proceduto ad una ‘interpretazione costituzionalmente orientata della normativa’ che ha indotto ‘al superamento della regola sinallagmatica della corrispettività’, sicché ‘il datore di lavoro, il quale nonostante la sentenza che accerta il vincolo giuridico, non ricostituisce i rapporti di lavoro, senza alcun giustificato motivo, dovrà sopportare il peso economico delle retribuzioni, pur senza ricevere la prestazione lavorativa corrispettiva, sebbene offer ta dal lavoratore’ (Cass. Sez. Un. cit.). Pertanto, le Sezioni Unite hanno tenuto distinto il precedente arco temporale intercorrente tra il passaggio alle dipendenze del datore di lavoro cessionario e l’accertamento giudiziale della illegittimità della interposizione o della cessione, rispetto al quale non può che continuare a operare il ‘principio, che si è andato consolidando nell’elaborazione della S.C., secondo il quale il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive in cui l’erogazione del trattamento economico, in mancanza di lavoro, costituisce
un’eccezione, che deve essere oggetto di un’espressa previsione di legge o di contratto. In difetto di un’espressa previsione in tal senso, la mancanza della prestazione lavorativa esclude il diritto alla retribuzione, ma determina a carico del datore di lavoro, che ne è responsabile, l’obbligo di risarcire i danni, eventualmente commisurati alle mancate retribuzioni’ (Cass. Sez. Un. cit.).
4.3. Hanno natura risarcitoria, invece, le somme pretese dal lavoratore nel periodo precedente la pronunzia di illegittimità della vicenda traslativa. Come già affermato da questa Corte, per detto periodo il rapporto di lavoro rimane quiescente fino alla declaratoria di inefficacia della cessione (cfr. Cass. n. 5998 del 2019, Cass. n. 35982 del 2021), mancando l’attualità delle reciproche obbligazioni del le parti. Solo in seguito alla pronunzia giudiziale, la mancata ricezione della prestazione lavorativa nel periodo antecedente assurge a comportamento inadempiente del cedente nei confronti del lavoratore ceduto che può agire per il risarcimento del danno subìto sempre che abbia preventivamente provveduto a costituire in mora il datore di lavoro, con la messa a disposizione delle energie lavorative ovvero mediante intimazione di ricevere la prestazione, in modo da rendere ingiustificato il rifiuto del cedente e suscettibile di risarcimento l’eventuale danno cagionato. Altrimenti il cedente potrebbe legittimamente confidare sul consenso del lavoratore alla cessione del contratto di lavoro e, inoltre, si creerebbe una ingiustificata aporia per cui il ceduto, dopo la
declaratoria giudiziale di illegittimità del trasferimento d’azienda, potrebbe ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate successivamente alla sentenza, sempre che abbia costituito in mora il cedente, mentre avrebbe diritto al risarcimento del danno per il periodo precedente a prescindere dalla messa a disposizione delle sue energie lavorative.
4.4. In base agli stessi principi, questa Corte ha ritenuto che, nel caso analogo di provvedimento giudiziale di nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato, il lavoratore abbia diritto al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione maturata per il periodo precedente la declaratoria giudiziale (i c.d. intervalli ‘non lavorati’) solamente a seguito di messa in mora del datore di lavoro: trattandosi, anche in tali casi, di ricostruzione ex post del rapporto di lavoro, nel periodo precedente la declaratoria di nullità, non sussiste l’attualità del sinallagma contrattuale e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno a causa dell’impossibilità della prestazione derivante dall’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla (Cass. n. 20858 del 2005; Cass. nn. 4677 e 24886 del 2006; Cass. n. 7979 del 2008; Cass. 12333 del 2009, con riguardo a ipotesi temporalmente collocabili prima dell’applicazione dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010; con riguardo a reiterazione di contratti per prestazioni temporanee, Cass. n. 15515 del 2009). E’ stato ritenuto che nel caso di trasformazione in unico rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di più contratti a termine succedutisi tra le stesse parti, per effetto dell’illegittimità dell’apposizione dei termini, non sussiste, per gli intervalli “non lavorati” tra l’uno e l’altro rapporto, il diritto del lavoratore alla retribuzione, mancando una deroga al principio generale secondo cui la maturazione di tali diritti presuppone la prestazione lavorativa, e considerato che la suddetta riunificazione in un solo rapporto, operando ex post , non incide sulla mancanza di una effettiva prestazione negli spazi temporali tra i contratti a tempo determinato (Cass. nn. 8352 e 8366 del 2003; Cass. n. 20858 del 2005). Ciò sulla base dell’insegnamento delle Sezioni unite che, per il ‘dipendente che cessi l’esecuzione della prestazione lavorativa pe r attuazione di fatto del termine nullo’, hanno escluso ‘il diritto del lavoratore ad un risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute per il periodo successivo alla scadenza salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei confronti del dipendente’ (Cass. Sez. Un. n. 14381 del 2002; in precedenza v. Cass. Sez. Un. n. 2334 del 1991).
4.5. Da quanto esposto consegue che il lavoratore ceduto, che vede giudizialmente ripristinato il rapporto di lavoro con il cedente, non ha diritto alla retribuzione per il periodo intercorrente tra la data di cessione del ramo di azienda e quella della pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della suddetta cessione e può ottenere il risarcimento del danno subìto a causa dell’ingiustificato rifiuto
del datore di lavoro di riceverla, detratto l’eventuale aliunde perceptum , soltanto a partire dal momento in cui abbia provveduto a costituire in mora il datore di lavoro cedente ex art. 1217 cod.civ.
Nel caso di specie, la Corte territoriale, con accertamento di merito a lei riservato, ha accertato che il COGNOME -che era stato reintegrato presso la RAGIONE_SOCIALE dall’1.1.2006 aveva impugnato la cessione e offerto la propria prestazione alla cedente all’atto della cessione stessa e con l’impugnazione aveva messo in mora la società dalla notifica del ricorso di primo grado. Erroneamente però ha ritenuto che le somme richieste per il periodo tra la cessione e l’accertamento della sua nullità avessero natura retributiva e non risarcitoria, come sopra chiarito, e conseguentemente ha ritenuto non detraibile, come invece si sarebbe dovuto, quanto altrimenti percepito dal lavoratore.
Per tale aspetto, pertanto, il ricorso è fondato e la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra riportati verificando altresì la ritualità e fondatezza dell’eccezione di aliunde perceptum e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 13 dicembre 2023