Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31185 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31185 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21089-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 142/2024 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/03/2024 R.G.N. 1167/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
01/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto
R.G.N. 21089/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 01/10/2025
CC
1.- La Corte di Milano, con la sentenza in atti, ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale che in accoglimento della domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME aveva condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle retribuzioni relative al periodo 1.1.2021 al 30.6.22 in cui, in conseguenza dell’accertata nullità della cessione di ramo d’azienda a RAGIONE_SOCIALE, avevano chiesto di essere riammessi in servizio senza che la società disponesse in tal senso.
2.- La Corte di appello di Milano, investita del gravame di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 142/2024, ha richiamato anche ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c. i numerosi precedenti della stessa Corte nonché le pronunce di legittimità n. 3505/2024 e n. 22482/21 che erano già intervenute su identica questione, originata dalla nullità della fattispecie traslativa RAGIONE_SOCIALE; escludendo altresì i dubbi di costituzionalità sollevati dalla parte appellante.
3.- Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE che ha articolato cinque motivi ai quali hanno resistito con controricorso NOME COGNOME. NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La Consigliera delegata ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.
La ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso. Con provvedimento del 12 settembre 2025 il AVV_NOTAIO Presidente rigettava l’istanza di assegnazione del ricorso alle Sez. Unite.
Le parti hanno depositato memoria.
7 . Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesi offerta da parte ricorrente.
1.- Col primo motivo si deduce la violazione ex art 360, nn. 3 e 4 la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. per avere ritenuto insussistente un giudicato radicalmente preclusivo rispetto alle pretese creditorie ex adverso azionate.
2.- Col secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 3 e 36 Cost. nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1208,1217, 1256, 2094, 2099 c.c. avendo la Corte di appello errato nel ritenere che l’offerta della prestazione da parte dei lavoratori fosse efficace ai fini della costituzione in mora della società; il riferimento alla mora credendi comporta che dall’ammontare della ritenuta controprestazione retributiva a carico del cedente creditore moroso si sottragga una somma pari al corrispettivo conseguito dal lavoratore dal terzo cessionario. Infatti, il riconoscimento ai lavoratori del diritto a percepire l’intera retribuzione comporterebbe una violazione del principio di proporzionalità ex art. 36 Cost.
Si solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1206, 1207, 1208, 1217, 1256, 2094 e 2099, per come interpretati dalla giurisprudenza di cassazione più recente, in relazione agli artt. 3 e 36 Cost.
3.- Con il terzo motivo si denuncia ex art 360, n. 3 e n. 5 c.p.c. la violazione degli artt. 1180, 2036 e 2126 c.c. ; artt.. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/03, 1676 e 2112, co. 6, c.c., artt. 1206, 1207 e 1217 c.c. per avere la Corte di appello errato nel ritenere non applicabili i principi dell’adempimento del terzo con effetti liberatori a favore del cedente che non ottemperi alla disposizione giudiziale di ripristino del rapporto col lavoratore a suo tempo passato alle dipendenze del cessionario ai sensi d ell’art. 2112 c.c.. Sarebbe inoltre stato commesso un errore di
diritto dovuto all’omessa considerazione dell’appalto intercorso tra cedente e cessionario, e dell’avvenuta esecuzione della prestazione da parte dei Lavoratori nel suo ambito.
4.- Con il quarto motivo si sostiene ex art. 360, n. 3 la violazione degli artt. 1180 e 2036 c.c.,1206, 1207, 1217 c.c., in relazione al disposto dell’art. 27, co. 2, d.gs. n. 276/03, e dell’art. 38, co.3, d.lgs. n. 81/15, per avere la Corte di appello errato nel richiamare orientamento espresso dalla pronuncia della Cass. n. 350/2024 anche nella parte in cui quest’ultima, sempre riprendendo l’orientamento di legittimità espresso a partire dal luglio 2019, ha sostenuto che i chiari principi in tema di effetto liberatorio del pagamento effettuato dallo pseudo appaltatore sanciti dalle Sez. Unite della Cassazione nella sentenza n. 2990/2018 siano applicabili solo alle ipotesi di appalto illecito . Si solleva questione legittimità cost. dell’art. 2112 c.c. in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede, per le ipotesi di trasferimenti di azienda o di suoi rami ritenuti non conformi ai requisiti di cui all’art. 2112 c.c., una disciplina, analoga a quella prevista in caso di fenomeni interpositori illeciti, di imputazione e di efficacia liberatoria per il cedente degli atti e dei pagamenti effettuati dal cessionario.
5.- Con il quinto motivo si sostiene ex art.360, n. 3 la falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217 c.c. e la violazione degli artt. 2094, 2099 c.c., degli artt. 3, 23, 36, 41 e 111 Cost., la falsa applicazione dell’art. 614 -bis c.p.c.: sull’obbligo di pagamento della retribuzione piena come conseguenza ‘automatica’ della mancata esecuzione del ripristino del rapporto di lavoro, l’opzione ermeneutica adottata implica una violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, della proporzionalità della retribuzione, della libertà di iniziativa imprenditoriale e del giusto processo di cui agli artt. 3, 36, 41 e
111 Cost., oltre che di tipicità legislativa di cui all’art. 23 Cost. Si solleva questione legittimità di costituzionale degli artt. 1206, 1207, 1217,2094, 2099 e 2112 c.c., per come interpretati dalla giurisprudenza di cassazione più recente, in relazione agli artt. 3, 23, 36, 41 e 111 Cost.
6. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per connessione, nonostante le osservazioni contenute nella memoria della ricorrente, attentamente esaminate, sono infondati nei sensi espressi – oltre che nei precedenti richiamati nella proposta di definizione accelerata del ricorso -in particolare da Cass. n. 24896/2025, n. 20303/2025 e n. 3505/2024 che sono intervenute di recente sulle stesse questioni poste con i motivi dell’attuale ricorso per cassazione, richiamando altresì i numerosi precedenti di questa Corte ( tra cui le ordinanze nn. 2396/23, 3479/23, 3480/23, 3481/23 e 4074/23).
7.- Tale orientamento giurisprudenziale è stato reiteratamente confermato, anche in sede di pubblica udienza, sicchè va sottolineato che, una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte rego latrice essa ‘ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore della certezza del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)’ (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011), essendo da preferire – e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario l’interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 10864 del 2011).
8.- Ai menzionati precedenti si rinvia integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. anche con riferimento alle questioni di costituzionalità da ritenersi parimenti prive di fondamento.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
10.- Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate in dispositivo in favore della parte controricorrente, con distrazione a favore degli AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO antistatari.
11.Non essendo l’esito decisorio della presente ordinanza conforme alla proposta di definizione accelerata, con riguardo al primo motivo di ricorso (posto che in essa non si scrutinava la censura assorbente relativa ad un preteso giudicato che era invece infondata alla stregua di Cass. nn. 24896/2025, 20303/2025) , non vanno pronunziate le condanne di cui all’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., visto l’espresso richiamo nell’art. 380 bis, ult. co., c.p.c.
Inoltre, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 7.000 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, ed accessori come per legge. Spese da distrarsi in favore dei Difensori dei controricorrenti AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, dichiaratisi antistatari. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale dell’1.10.2025 La Presidente DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME