Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12297 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12297 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2367-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro
R.G.N. 2367/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/02/2024
CC
avverso la sentenza n. 2003/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/07/2019 R.G.N. 3248/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME
COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con sentenza 8 luglio 2019, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato il diritto di NOME COGNOME -dipendente dal DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in qualità di dirigente medico, con l’incarico da ultimo di Responsabile RAGIONE_SOCIALEa U.ORAGIONE_SOCIALE Ginecologia, cumulato dal 27 settembre 2013 con quello di Direttore Sanitario, sospeso dal lavoro dal 13 aprile 2015 e licenziato il 26 ottobre dalla RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE -al trasferimento del proprio rapporto di lavoro da RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria all’RAGIONE_SOCIALE; ordinato la sua riammissione in servizio con l’inquadramento e le mansioni precedentemente svolte o equivalenti; cond annato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio, RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni non percepite dal 12 giugno 2015 alla data RAGIONE_SOCIALEa decisione, in misura pari alla somma mensile di € 6.670,48, oltre accessori di legge e contributi previdenziali ed assistenziali del periodo, nonché alla rifusione, in solido con la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe spese del doppio grado di giudizio, in favore del lavoratore; infine, condannato la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione, in favore del medesimo, RAGIONE_SOCIALEa somma di € 1. 903,20 corrisposta in esecuzione
RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado: così riformata, avendo essa rigettato le domande del lavoratore;
2. in esito ad una ricostruzione del quadro normativo, secondo i principi del diritto (dapprima comunitario e quindi) eurounitario, in particolare fissati nella Direttiva 2001/23/CE (a codificazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 77/187/CEE, di riavvicinamento RAGIONE_SOCIALEe legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori, in caso di trasferimenti di imprese, stabilimenti o parti di imprese e stabilimenti, modificata dalla Direttiva 98/50/CE), come interpretati dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa C.G.U.E. e dei conseguenti riflessi sulla normativa interna, la Corte capitolina ha individuato la regula iuris nell’art. 47, comma 4 -bis legge n. 428/1990 (introdotto dal d.l. 135/2009 conv. in legge n. 166/2009). Pertanto, essa ha ritenuto applicabile l’art. 2112 c.c., ‘nei termini’ e con ‘le limitazioni previste dall’accordo’ sindacale (da intendere come condizioni relative al rapporto di lavoro trasferito dal cedente al cessionario RAGIONE_SOCIALE‘azienda o di un suo ramo), ai trasferimenti riguardanti ‘aziende per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria … in caso di continuazione o di mancata cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività’ . E altresì coerentemente letto, secondo tale evoluzione normativa, le modificazioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 2 -ter d.l. 347/2003 conv. in legge n. 39/2004 (limitatamente alle amministrazioni straordinarie volte alla liquidazione dei beni e non anche alla ristrutturazione o conservazione RAGIONE_SOCIALE‘attività d’impresa ceduta) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 56, comma 3 -bis d.lgs. 270/1999 (in riferimento -mediante il richiamo RAGIONE_SOCIALE‘art. 27, secondo comma, lett. b -bis d.lgs. cit. -alle amministrazioni straordinarie di ‘società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali’ , che perseguano l’obiettivo del recupero RAGIONE_SOCIALE‘equilibrio economico, ‘anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti, sulla
base di un programma di prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa di durata non superiore ad un anno’ );
3. criticamente scrutinate le autorizzazioni (in particolare, quella del 10 aprile 2015) del RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., la Corte d’appello ha pertanto ritenuto applicabile l’art. 2112 c.c. al trasferimento del ramo ospedaliero (scorporato dal più ampio trasferimento d’azie nda in data 13 aprile 2015, relativo al complesso ospedaliero San RAGIONE_SOCIALE, dalla proprietaria RAGIONE_SOCIALE. alla RAGIONE_SOCIALE‘ dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE), per essere l’operazione finalizzata, non già alla cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività a scopo liquidatorio, bensì alla sua continuazione, per l’autorizzazione dal RAGIONE_SOCIALE, fin dall’inizio, di un programma di durata almeno triennale. Sicc hé, essa ha ritenuto nullo, per contrarietà a norma imperativa, l’accordo sindacale del 12 aprile 2015, limitativo del passaggio del personale ( ‘senza neppure chiarire i criteri di scelta’ ) alle sole unità nominativamente indicate nell’allegato (nelle qual i non era stato incluso il lavoratore ricorrente), in deroga alla continuità dei rapporti di lavoro stabilita dall’art. 2112 c.c.: così assumendo le statuizioni suindicate;
con atto notificato il 2 gennaio 2020, la società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis 1 c.p.c.;
la RAGIONE_SOCIALE, ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 2 -ter d.l. 347/2003 conv. in legge n. 39/2004, introdotto dall’art. 1, tredicesimo comma d.l. 134/2008 conv. nella legge n. 166/2008, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, secondo comma, secondo periodo d.l. 347/2003 conv. con mod. in legge n. 39/2004 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 disp. prel. c.c., p er avere la Corte territoriale erroneamente interpretato la limitazione RAGIONE_SOCIALEa deroga all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 c.c. soltanto alle amministrazioni straordinarie volte alla liquidazione dei beni (e non anche alla ristrutturazione o conservazione RAGIONE_SOCIALE‘attività d’impresa ceduta), in virtù del combinato disposto con la modifica successiva RAGIONE_SOCIALE‘art. 56, comma 3 -bis d.lgs. 270/1999 (aggiunto dall’art. 14, quinto comma d.l. 158/2008 conv. con mod. in legge n. 2/2009). E così offerto un’interpretazione contraria a quella corretta, secondo la lettera RAGIONE_SOCIALEa norma denunciata e soprattutto la sua ratio , di particolare garanzia RAGIONE_SOCIALEa continuità di prestazione RAGIONE_SOCIALEe imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, non potendo un’interpretazione, asseritamente adeguatrice al diritto RAGIONE_SOCIALE‘U.E., risolversi in una contraria ad una legge nazionale, se non previa rimessione alla Corte costituzionale RAGIONE_SOCIALEa relativa questione, in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost. (primo motivo);
violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 2 -ter d.l. 347/2003 conv. in legge n. 39/2004, introdotto dall’art. 1, tredicesimo comma d.l. 134/2008 conv. nella legge n. 166/2008, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, secondo comma, secondo periodo d.l. 347/2003 conv. con mod. in legge n. 39/2004, RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, quarto comma d.lgs. 270/1999, RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 legge n. 428/1990 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 disp. prel. c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 c.c., nonostante la limitazione, contenuta nell’accordo sindacale del
12 aprile 2015, del passaggio di personale tra le parti cedente e cessionaria del ramo d’azienda, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘art. 47, comma 4bis legge n. 428/1990, riguardante l’amministrazione straordinaria RAGIONE_SOCIALEe grandi imprese insolventi, ma non quella speciale per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali.
E ciò, per avere previsto la normativa speciale, e in particolare l’art. 5, comma 2 -ter cit. (a garanzia RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico prevalente sulla salvaguardia dei livelli occupazionali), regolante la fattispecie in oggetto, il passaggio parziale di lavoratori, anche in assenza RAGIONE_SOCIALEe consultazioni sindacali (per esaurimento ‘RAGIONE_SOCIALEe stesse anche infruttuosamente’ ): ad essa soltanto dovendo essere inteso il riferimento RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, quarto comma d.lgs. 270/1999 ( ‘ … Nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe consultazioni di cui all’ar ticolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270′ ), tanto meno potendo essere interpretato il rinvio di quest’ultima norma all’art. 47 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 428/1990 come ‘mobile’, come invece erroneamente dalla Corte d’appello (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 56 d.lgs. 270/1999 e 12 disp. prel. c.c., per avere la Corte territoriale ‘ritenuto non applicabili al trasferimento del San RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE gli artt. 27 e 56 del d.lgs. 270/1999 … ‘ ; essendo invece nel caso di specie ‘certamente applicabile … il comma 3 bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 del d.lgs. 270/1999’ (secondo cui ‘le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 27, comma 2, lettere a) e b -bis), in vista RAGIONE_SOCIALEa liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono … trasferimento di azienda … agli effetti previsti dall’articolo 2112 del codice civile’ (terzo motivo);
vizio di motivazione con riferimento al contenuto del ‘Verbale di consultazione e accordo ex artt. 47 legge 428/1990, 63 d.lgs. 270/1999 e 5, comma 2ter d.l. 347/2003 e s.m.i.’ sottoscritto
in data 12 aprile 2015 con il sindacato RAGIONE_SOCIALE, nonché violazione degli artt. 1362, 1363 c.c., per avere la Corte territoriale argomentato in modo lapidario, senza neppure valutare il contenuto né il significato RAGIONE_SOCIALE‘accordo sindacale (da cui chiaramente evincibile la volontà RAGIONE_SOCIALEe parti di sottoscrivere un accordo nel contesto di una procedura di cessione nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione straordinaria di una grande impresa esercente un servizio pubblico essenziale: in particolare, dalle lettere b , c , i e parte finale RAGIONE_SOCIALEe premesse e dai punti n. 3 e n. 6 RAGIONE_SOCIALE‘accordo e del penultimo periodo del suo testo), senza alcuna indagine sul significato del testo contrattuale, nell’inosservanza dei cannoni ermeneutici denunciati (quarto motivo);
violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 47, comma 4 -bis legge 428/1990, per avere la Corte territoriale ritenuto illegittimo il mancato trasferimento del lavoratore, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘erronea applicazione al caso di specie anziché, per le ragioni dette, gli artt. 5, comma 3ter d.l. 347/2003 e 63, quarto comma d.lgs. 270/1999 -la norma denunciata, rilevandone una presunta incompatibilità con la Direttiva 2001/23/CE (quinto motivo);
vizio di motivazione con riferimento al contenuto del provvedimento di autorizzazione del M.I.S.E. del 14 aprile 2015, per avere la Corte territoriale argomentato in modo non condivisibile l’assenza in esso di ”un passaggio parziale dei lavoratori’, essendosi tale atto limitato ad una parziale integrazione e modifica dei precedenti provvedimenti … autorizzando la vendita RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE alla neocostituita RAGIONE_SOCIALE … ‘ (sesto motivo);
essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati;
3. preliminarmente, deve essere rilevata l’inammissibilità dei vizi motivi denunciati (il quarto e il sesto), non potendo più essere configurata una motivazione insufficiente, oggetto RAGIONE_SOCIALEa denuncia RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente, non essendo stata prospettata anomalia alcuna, per omissione o apparenza o ipotesi di radicale incomprensibilità, tale da integrare nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, in violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e 111, sesto comma Cost. (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053);
4. secondo indirizzo assolutamente consolidato di questa Corte, in caso di trasferimento che riguardi aziende RAGIONE_SOCIALEe quali sia stata, in particolare, disposta l’amministrazione straordinaria, nell’ipotesi di continuazione o di mancata cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività, ai sensi del d.lgs. 270/1999, l’accordo sindacale previsto dall’art. 47, comma 4 bis legge n. 428/1990, inserito dal d.l. 135/2009, conv. in legge n. 166/2009, può prevedere deroghe all’art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro; fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione contenuta del predetto comma 4 bis ( “Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, RAGIONE_SOCIALE‘occupazione, l’articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo” ), deve esser letta in conformità al diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea e alla interpretazione che RAGIONE_SOCIALEo stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all’esito RAGIONE_SOCIALEa procedura di infrazione avviata nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Repubblica italiana per violazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2001/23/CE): nel senso che gli accordi sindacali, nell’ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non ‘in vista RAGIONE_SOCIALEa liquidazione dei beni’, non possono disporre RAGIONE_SOCIALE‘occupazione preesis tente al trasferimento di impresa’ (Cass. 1 giugno 2020, n. 10414 e
succ.; ex multis : Cass. 10 novembre 2021, n. 33154; Cass. 11 aprile 2023, n. 9621: tutte in fattispecie relative a cessioni di compendio aziendale nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe società costituite nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe crisi aziendali e RAGIONE_SOCIALEe procedure di amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE).
Specularmente, questa Corte ha pure sottolineato come, nell’ipotesi di trasferimento di imprese o parti di esse in cui la parte cedente sia soggetta ad una procedura liquidatoria, il requisito di cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività di impresa, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘operatività degli effetti previsti dall’art. 47, quinto comma legge n. 428/1990 (che consente l’esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio presso il cessionario), sia da riferire esclusivamente alla procedura di amministrazione straordinaria, ma non alla procedura fallimentare, essendone costitutiva la finalità liquidatoria, pertanto sempre sussistente (Cass. 14 settembre 2021, n. 24691, in motivazione sub p.to 3.3);
4.1. l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 47, comma 4 -bis legge 428/1990 (inserito dall’art. 19 -quater d.l. 135/2009 conv. con mod. in legge n. 166/2009) nell’amministrazione straordinaria anche di società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali si ricava dal richiamo esplicito RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 2 -ter , secondo periodo d.l. 347/2003 (introdotto dall’art. 1, tredicesimo comma d.l. 134/2008) RAGIONE_SOCIALE‘ ‘ambito RAGIONE_SOCIALEe consultazioni sindacali di cui all’art. 63, quarto comma d.lgs. 270/1999′ , che, a propria volta, r ichiama espressamente l’ ‘ambito RAGIONE_SOCIALEe consultazioni sindacali previste dall’articolo 47 RAGIONE_SOCIALEa legge 29 dicembre 1990, n. 428 ‘; 4.2. infatti, questa Corte ha recentemente affermato, in fattispecie analoga all’odierna, l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 2ter , qui in esame, soltanto alle imprese operanti nel settore del trasporto aereo, che rappresenta uno dei ‘comparti’ del trasporto pubblico, che a sua volta è uno dei più ampi dei servizi
pubblici essenziali: ‘In rigorosa applicazione del criterio ermeneutico di tipo letterale (art. 12 disp. prel. c.c.) … deve ritenersi che la norma individua certo il suo ambito applicativo, ma con due criteri concorrenti, il primo di tipo soggettivo, il secondo di tipo teleologico. Il primo criterio è rappresentato dal riferimento all’impresa che sia tale da rientrare nell’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALEa procedura di amministrazione straordinaria di cui all’art. 2, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto -legge, ossia impresa operante nel settore dei servizi pubblici essenziali. Il secondo criterio è rappresentato dal riferimento alla finalità di conseguire gli ammortizzatori sociali di cui all’art. 1 bis, comma 1, d.l. n. 249/2004 (conv. in L. n. 291/2004), ossia quelli espressamente ed esclusivamente previsti per le imprese che operano nell’ambito del trasporto aereo (‘vettori aerei e … società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie’). La concorrenza dei due criteri è tale, da riconoscere necessariamente al secondo (sul piano logico-giuridico) la funzione di restringere la portata del primo.’ (Cass. 18 gennaio 2024, n. 1979, in motivazione sub p.to 1);
4.3. d’altro canto, conferma la stretta aderenza ai principi RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2001/23/CE e la bontà RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione qui patrocinata, anche la modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 56, comma 3 -bis d.lgs. 270/1999 (aggiunto dall’art. 14, quinto comma d.l. 185/2008 conv. con mod. in legge n. 2/2009), che ha negato costituire un trasferimento d’azienda ‘le operazioni di cui ai commi 1 e 2’ (cessione dei complessi industriali) ‘effettuate in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 27, secondo comma, lett. b -bis d.lgs. 270/1999’ (ossia compiute dalle amministrazioni straordinarie di ‘società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali’ , che perseguano l’obiettivo del recupero RAGIONE_SOCIALE‘equilibrio economico, ‘anche tramite
la cessione di complessi di beni e contratti, sulla base di un programma di prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa di durata non superiore ad un anno’ ) ‘in vista RAGIONE_SOCIALEa liquidazione dei beni del cedente’ .
Sicché, appare chiaro che costituiscono invece trasferimento d’azienda quelle operazioni sulla base di un programma di prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa di durata superiore ad un anno (come appunto nella specie, di tre anni), cui si applica pertanto , per le ragioni dette, la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 47, comma 4bis legge n. 428/1990, di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2112 del codice civile, nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo sindacale;
5. il ricorso deve allora essere rigettato, con la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.