Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23563 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23563 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10908-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 361/2023 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 04/03/2024 R.G.N. 173/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Fatti di causa
Oggetto
Altre ipotesi rapporto privato
R.G.N.10908/2024
COGNOME
Rep.
Ud 20/05/2025
CC
Nella gravata sentenza si legge che, con le pronunce n. 373/2023 e n. 484/2023, il Tribunale di Bergamo aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a NOME la somma lorda di euro 32.330,35 a titolo di retribuzione dovuta al 31.12.2022 e a riconoscerle n. 52,17 giornate di ferie maturate e a COGNOME NOME la somma lorda di euro 35.331,69, sempre a titolo di retribuzione dovuta al gennaio 2023, e a riconoscerle n. 60,76 giornate di ferie maturate. Il primo giudice aveva dato atto che, con precedenti decisioni del medesimo Tribunale, era stato accertato il diritto delle lavoratrici al trasferimento del loro rapporto di lavoro da RAGIONE_SOCIALE dal 13 al 30 agosto 2020 e, quindi, da RAGIONE_SOCIALE con decorrenza dal 31 agosto 2020 e questa ultima società era stata condannata a reintegrarle entrambe nel posto di lavoro e a pagare loro le retribuzioni non corrisposte dal 31.8.2020 alla riammissione, con detrazione di quanto percepito in seguito al distacco da RAGIONE_SOCIALE dall’1.8.2022 in avanti; non essendo le due dipendenti state riammesse in servizio da RAGIONE_SOCIALE, il primo giudice aveva condannato, pertanto, la società resistente a corrispondere loro le retribuzioni maturate, come sopra quantificate; il primo giudice, infine, aveva accertato il diritto al riconoscimento delle giornate di ferie maturate, stante la ricostituzione ed il perdurare del rapporto di lavoro.
I giudici di seconde cure, riuniti gli appelli, con la decisione oggi impugnata, hanno confermato le pronunce evidenziando che: a) andava respinta l’eccezione di nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE S.p.a.; b) non sussistevano ragioni
per una sospensione, né necessaria né facoltativa, del presente processo; c) era corretta l’impostazione decisoria del Tribunale sia in relazione all’ an che al quantum debeatur con riguardo alla posizione di RAGIONE_SOCIALE
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui resistevano con controricorso l’intimato.
Le parti depositavano memorie.
Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
Preliminarmente va dichiarata l’estinzione del giudizio, relativamente al rapporto processuale tra RAGIONE_SOCIALE da un lato, e NOME COGNOME dall’altro, per intervenuta rinuncia e accettazione, nulla disponendo in ordine alle spese ex art. 391 u.c. cpc.
I motivi, limitatamente alla posizione di NOME COGNOME, possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si eccepisce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la nullità della sentenza in relazione agli artt. 101 co. 2 e 102 cpc, per avere la Corte distrettuale ritenuto inoperante il presupposto processuale funzionale alla integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, quale cedente il ramo di azienda rappresentato dall’RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO in Bergamo.
Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 295 e 337 cpc, per non avere la Corte territoriale sospeso il presente giudizio, sul quantum , essendo ancora pendente quello sull’ an relativo alla
legittimità del trasferimento del ramo di azienda di cui è causa.
Con il terzo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1175 cod. civ. (comportamento secondo correttezza), 1223 e 1227 cod. civ. (concorso del creditore -lavoratore nel cagionare il danno), per avere errato la Corte di appello nel non avere considerato determinante, ai fini della costituzione in mora credendi di essa ricorrente, il comportamento della lavoratrice che aveva omesso di dare conto a Iper Carducci RAGIONE_SOCIALE del rapporto in essere con RAGIONE_SOCIALE
Con il quarto motivo si obietta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2109 cod. civ. e all’art. 10 D.lgs. n. 66/2003 nonché agli artt. 116 e 116 cpc, per avere erroneamente la Corte territoriale riconosciuto alla lavoratrice la maturazione delle ferie nel medesimo periodo in cui aveva maturato il diritto alla retribuzione, nonostante vi fosse stata una sospensione della prestazione e non fosse ravvisabile alcuna impossibilità per il dipendente di adempiere alle proprie funzioni.
Con il quinto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 36 Cost. nonché all’art. 2 D.lgs. n. 23/2015, per avere la Corte territoriale condannato essa ricorrente al pagamento delle retribuzioni successive alla sentenza n. 639/2022 del Tribunale di Bergamo, in contrasto con le disposizioni sopra richiamate.
Il primo motivo è infondato.
Premesso che il petitum sostanziale del presente giudizio è rappresentato unicamente dalla richiesta della lavoratrice di pagamento delle somme dovutegli da RAGIONE_SOCIALE in forza della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 639/2022, correttamente la Corte territoriale non ha ravvisato una ipotesi di litisconsorzio necessario atteso che la dipendente non aveva dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo, né alcuna situazione di contitolarità, ma tendeva a conseguire un’utilità rivolgendosi ad una sola persona, ossia il vero datore di lavoro, come statuito nella pronuncia su indicata.
Inammissibile è, invece, la articolata doglianza qualora fosse riferita alla mancata autorizzazione, da parte del Tribunale e della Corte di appello, alla chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE.p.a. ex art. 106 cpc perché, trattandosi di una valutazione discrezionale del giudice di merito, va escluso ogni sindacato, sul punto, in sede di legittimità (Cass. n. 25676/2014; Cass. n. 2331/2022).
Il secondo motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, il problema di una sospensione necessaria del presente giudizio, peraltro mai richiesta dalla società, non acquista più rilevanza atteso che, nelle more del giudizio, con il decreto di estinzione di questa Corte n. 29025/2024, emesso a seguito di proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis cpc (non seguita da istanza di decisione) con la quale è stato rigettato il ricorso per cassazione proposto nei confronti di NOME COGNOME (RG n. 23353/2023), è passata in giudicato la pronuncia del Tribunale di Bergamo (sentenza n. 639/2022) che ha accertato definitivamente il diritto al passaggio, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., del rapporto di lavoro di NOME COGNOME da RAGIONE_SOCIALE
alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE e poi di RAGIONE_SOCIALE con condanna di quest’ultima alla riassunzione in servizio e al pagamento delle retribuzioni non percepite.
E’ opportuno ricordare che, nel giudizio di cassazione, in caso di giudicato esterno conseguente ad una sentenza della stessa Corte, la cognizione del giudice di legittimità può avvenire anche mediante quell’attività di ricerca (relazioni, massime ufficiali e consultazione del CED) che costituisce corredo del collegio giudicante nell’adempimento della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario e del dovere di prevenire contrasti tra giudicati, in coerenza con il divieto del “ne bis in idem” (Cass. n. 24740/2015).
Il terzo ed il quinto motivo, che per la loro interferenza logico-giuridica possono essere esaminati congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento.
Va premesso che, a seguito della sentenza del Tribunale di Bergamo (n. 639/2022 dell’8 novembre 2022) che aveva accertato che la COGNOME era una dipendente della RAGIONE_SOCIALE fin dal 31 agosto 2020, la lavoratrice, il successivo 9 novembre 2022, aveva prontamente offerto, senza esito, la propria prestazione lavorativa alla suddetta società: offerta rinnovata con successiva lettera del 17 novembre 2022; immediatamente, poi, aveva cessato di prestare la propria attività presso RAGIONE_SOCIALE in quanto il distacco, travolto dalla richiamata pronuncia del Tribunale, era stato disposto non dall’effettivo datore di lavoro.
La Corte di appello ha tenuto conto di tali circostanze, per averle riportate nella sentenza impugnata, e correttamente non è stato ravvisato alcun comportamento contrario a buona fede e correttezza perché la lavoratrice non ha cessato
il rapporto con la RAGIONE_SOCIALE per sua scelta, bensì perché era stato accertato che era dipendente della RAGIONE_SOCIALE dal 31.8.2020.
La statuizione della Corte territoriale, in diritto, è inoltre conforme ai principi di legittimità, affermati da ultimo nell’ordinanza Cass. n. 14712/2024 -secondo cui, nel caso di illegittima cessione di ramo d’azienda, le prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro cedente e da questi non ricevute senza giustificato motivo, producendo gli effetti della mora credendi , sono equiparate a quelle eseguite e generano la sua obbligazione retributiva corrispettiva, senza che da questa possa detrarsi quanto percepito dal lavoratore ceduto nell’ambito del diverso ed autonomo rapporto instaurato con il cessionario in via di mero fatto ex art. 2126 c.c., sia perché l’aliunde perceptum (o percipiendum ) attiene al risarcimento del danno, sia perché si è in presenza di due rapporti lavorativi, per i quali il principio di corrispettività giustifica il diritto a due retribuzioni- e non è in contrasto neanche con la pronuncia del Tribunale di Bergamo dell’8 novembre 2022 in quanto, nel disporre la detrazione del dovuto soltanto di quanto percepito dalla COGNOME in seguito al distacco dall’1.8.2022, nulla ha precisato circa il periodo successivo alla decisione e non ha fatto alcun riferimento all’aliunde percipiendum.
Infondati sono poi i riferimenti di parte ricorrente all’art. 36 Cost., in considerazione di quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 2990/2018 e di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 29/2019, nonc hé all’art. 2 del D.lgs. n. 23/2015, non vertendosi in una ipotesi di licenziamento e non essendo tale
disciplina normativa applicabile al rapporto di lavoro di cui è causa iniziato nel 2002.
Il quarto motivo è, infine, anche esso infondato.
La gravata pronuncia è perfettamente in linea con i principi, affermati dalla Corte di Giustizia con la sentenza 25 giugno 2020 (cause riunite C-762/18 e C-37/19) ove è stato statuito che al lavoratore spetta l’indennità sostitutiva delle ferie pur in assenza di lavoro effettivo qualora si tratti di ipotesi di impossibilità di esecuzione della prestazione per cause imprevedibili e indipendenti dalla sua volontà.
Né può valere, nel caso in esame, la collocazione temporanea in CIGS della Cattaneo, a seguito del mancato passaggio del suo rapporto di lavoro dapprima a RAGIONE_SOCIALE e successivamente a RAGIONE_SOCIALE ovvero il suo successivo distacco, operato da RAGIONE_SOCIALE il 1° agosto 2022, perché, in entrambi i casi, i provvedimenti datoriali erano riconducibili ad un illegittimo comportamento della originaria datrice di lavoro, accertato in via definitiva in sede giudiziaria, che ha precluso l’ordinario svolgimento del rapporto e del conseguente sinallagma contrattuale.
Si verte, pertanto, in una di quelle situazioni specifiche, che la Corte di Giustizia ha individuato con la su indicata pronuncia del 25.6.2020 (punto 59), nelle quali il lavoratore non è stato messo in grado di adempiere alle proprie funzioni, di talché il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere subordinato da uno Stato membro all’obbligo di avere effettivamente lavorato (sentenza del 24.1.2012, Dominguez, C282/10 EU:C:2012:33, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso nei confronti di NOME COGNOME deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del Difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara estinto il processo limitatamente alla posizione di NOME nulla disponendo in ordine alle relative spese; rigetta il ricorso nei confronti di NOME e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore del controricorrente che si è dichiarato antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 maggio