Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21808 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21808 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13769/2022 R.G. proposto
da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME NOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in
Oggetto:
Contratti
bancari – Banca Popolare
Vicenza
–
Liquidazione
coatta amministrativa –
Cessione ex art. 2, D.L. n.
99/2017 – Ambito
R.G.N. 13769/2022
Ud. 08/07/2025 CC
ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende unitamente a ll’ avvocato COGNOME
-ricorrente incidentale –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME & NOME, in persona del legale rappresentante pro tempore
COGNOME NOMECOGNOME NOME , elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME
-controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE COATTA AMMINISTRATIVA , in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 636/2022 depositata il 22/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/07/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 636/2022, pubblicata in data 22 marzo 2022, la Corte d’appello di Venezia, pronunciandosi sull’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1107/2019, pubblicata in data 21 maggio 2019, ha – nella regolare costituzione degli appellati nonché appellanti incidentali RAGIONE_SOCIALE
DI COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME nella dichiarata contumacia dell’appellata BANCA POPOLARE DI VICENZA RAGIONE_SOCIALE e, infine, con l’intervento di RAGIONE_SOCIALEsuccessivamente RAGIONE_SOCIALE -respinto sia l’appello principale sia l’appello incidentale, dichiarando altresì il difetto di legittimazione processuale di RAGIONE_SOCIALE
2. RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME & NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano convenuto avanti al Tribunale di Treviso BANCA RAGIONE_SOCIALE DI VICENZA SPA, deducendo di avere intrattenuto con la medesima due rapporti di conto corrente e tre rapporti di mutuo ai quali la convenuta aveva applicato interessi sia anatocistici sia superiori ai tassi soglia nonché l’addebito di commissioni e spese non pattuite o indeterminate
Il Tribunale di Treviso a seguito dell’interruzione del giudizio per l’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e della riassunzione del giudizio sia nei confronti della RAGIONE_SOCIALE sia nei confronti di RAGIONE_SOCIALE -aveva dichiarato improcedibili tutte le domande proposte nei confronti della prima e, sulla base della CTU svolta in corso di giudizio e dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’istituto di credito, aveva rideterminato i saldi dei due conti correnti c/c n. NUMERO_DOCUMENTO e n. 499239, rispettivamente, in € 92.110,72 a credito della correntista ed in € 293.476,69 a debito della correntista, mentre aveva respinto integralmente la domanda in relazione ai rapporti di mutuo.
3. Per quanto ancora rileva nella presente sede, la Corte territoriale ha rigettato l’appello principale di RAGIONE_SOCIALE, osservando preliminarmente che la decisione di prime cure era passata in giudicato con riguardo al rigetto della domanda riferita ai tre rapporti di mutuo e che, essendosi tali rapporti estinti già al momento della instaurazione del giudizio, risultava irrilevante stabilire se gli stessi fossero transitati a RAGIONE_SOCIALE o rimasti in capo a BANCA POPOLARE DI VICENZA RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.
Quanto, invece, ai rapporti di conto corrente, la Corte territoriale ha ritenuto -a conferma della decisione di prime cure -che in relazione agli stessi dovesse riconoscersi la legittimazione passiva di INTESA SANPAOLO S.P.A., rilevando che l’appellante negava tale legittimazione ‘sul presupposto, peraltro indimostrato, che i conti correnti erano passati in sofferenza’ mentre risultava ‘pacifico, e più volte ribadito da tutte le parti nonché dichiarato dal primo giudice, che i rapporti di c/c non erano es tinti allorché iniziò il giudizio’ .
Operata tale premessa, la Corte d’appello ha rammentato che, con D.L. n. 99/2017 (conv., senza modificazioni, con Legge n. 121/2017) erano stati disciplinati l’avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza s.p.a., nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno della medesima e che l’art. 2, comma 1, lett. c), del medesimo D.L. disponeva che i commissari liquidatori procedessero alla cessione di cui al successivo art. 3.
La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che, alla luce del disposto di cui agli artt. artt. 2, comma 1, lett. c), e 3, comma 1, D.L. n.99/2017 e delle previsioni del contratto di cessione in data 26 giugno 2017, l’odierna ricorrente era subentrata nelle passività oggetto di controversia pendente al momento dell’apertura della liquidazione
coatta amministrativa, a prescindere dal fatto che la controversia avesse ad oggetto rapporti ancora pendenti oppure rapporti già estinti, a condizione che tali passività inerissero a «”rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria”, quali sono ad esempio i mutui bancari, i rapporti di c/c, le operazioni di investimento, etc. e non, invece, di rapporti relativi all’organizzazione ed amministrazione dell’attività (es. utenze, personale, etc.)»
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorre RAGIONE_SOCIALE
Ha proposto ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE
Resistono con controricorso RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME & NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
È rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
La ricorrente incidentale ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza ‘per omessa pronuncia e/o erroneo assorbimento di questione in violazione dell’articolo 112 cpc’ e, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata non si sarebbe pronunciata sulla questione della natura deteriorata dei
rapporti per cui è causa ed avrebbe omesso di valutare o valutato erroneamente ‘ alcuni elementi decisivi per il giudizio’ .
Deduce la ricorrente che la natura deteriorata dei due rapporti di conto corrente poteva essere dedotta sia da un documento in atti sia dal fatto che il credito era stato oggetto di cessione da parte dei Commissari Liquidatori della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. alla S.G.A. S.p.A. RAGIONE_SOCIALEora AMCO RAGIONE_SOCIALE.P.A.RAGIONE_SOCIALE mediante contratto di cessione di cui era stata data notizia tramite pubblicazione sul sito della Banca d’Italia in data 12/04/2018.
Prosegue il motivo affermando sia che la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale l’odierna ricorrente aveva dedotto la natura deteriorata dei rapporti per cui a causa -con conseguente la nullità ‘per omessa pronuncia e/o erroneo implicito assorbimento di una questione decisiva per il giudizio, in violazione dell’articolo 112 cpc’ -sia, in ogni caso, omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio.
Il motivo censura ulteriormente la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha escluso che fosse stato esibito in giudizio l’Atto Ricognitivo del contratto di cessione in quanto argomenta che tale documento era invece prodotto in atti, deducendo, conseguentemente, che la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame di detto documento.
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1365 c.c., e, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 81 e 111 c.p.c.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata, ritenendo che criterio discretivo tra le passività in contestazione cedute alla ricorrente medesima e quelle non cedute sarebbe solo quello della pendenza o meno di una controversia al momento dell’apertura della
LCA in data 25 giugno 2017, vorrebbe far prevalere il disposto -letto in modo parziale e mal interpretato – del D.L. n. 99/2017 rispetto alla volontà delle parti esplicitata nel contratto di cessione 26 giugno 2017 e all’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali.
In particolare, la ricorrente argomenta che:
-il D.L. n. 99/2017 non ha fornito alcun criterio discretivo sui contenziosi in essere, ma ha semplicemente escluso la cedibilità di contenziosi non pendenti alla data della cessione lasciando alle parti (LCA cedenti e cessionaria) la individuazione dei contenziosi i pendenti in cui l’odierna ricorrente sarebbe subentrata secondo i criteri definiti nel contratto di cessione;
-il contratto di cessione 26 giugno 2017, all’art. 1, include nella cessione medesima attività, passività e rapporti giuridici definiti come “RAGIONE_SOCIALE“, composto a sua volta da “Attività Incluse” (ossia singoli beni, cespiti e rapporti delle banche in liquidazione coatta amministrativa che sono considerati e utilizzati come funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria) e “Passività Incluse” (ossia singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di BPV, derivanti da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria).
La ricorrente evidenzia, inoltre, che:
-l’art. 3.1.2. (b) del contratto di cessione indica come “Passività Incluse”: “i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di BPVi e VB, che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D” , laddove la norma, nel riferirsi ai “rapporti
inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria” si riferisce evidentemente solo all’attualità ed anche all’esercizio futuro dell’impresa bancaria;
-ne consegue che il contenzioso pregresso relativo a rapporti in sofferenza ed estinti prima della dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa non può intendersi incluso nel contenzioso pregresso ceduto, in quanto estraneo al futuro “esercizio dell’ impresa bancaria’;
-la sentenza impugnata ha quindi dato rilievo al solo dato della pendenza della lite, trascurando il criterio della funzionalità “all’esercizio dell’impresa bancaria” indicato comunque nel contratto, come incipit dell’art. 3.1.2;
-l’esclusione dei rapporti in questione dall’ambito della cessione può essere desunta non solo analizzando il contratto di cessione e valutando la volontà e il comportamento delle parti ex art. 1362 c.c., comma 1 e art. 1363 c.c., ma anche sulla base del secondo accordo ricognitivo del contratto di cessione, completamente ignorato dalla Corte, punto IV, ove specifica che il “contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno (2017)” e “relativo/connesso a rapporti estinti” debba essere considerato come “contenzioso escluso” , chiarendo definitivamente ciò che già era desumibile dal testo contrattuale.
Il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE è affidato anch’esso a due motivi.
1.1. Con il primo motivo la ricorrente incidentale deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza ‘per omessa pronuncia e/o erroneo assorbimento di questione in violazione
dell’articolo 112 cpc’ e, , in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Il motivo viene a riproporre -in molti punti in modo letterale -le argomentazioni svolte dal secondo motivo di ricorso principale, questa volta allo scopo di corroborare la tesi per cui i crediti oggetto del giudizio non sarebbero transitati in capo ad INTESA SANPAOLO RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE bensì alla stessa ricorrente incidentale, per effetto della cessione dei crediti operata in favore di quest’ultima dai Commissari Liquidatori di BANCA POPOLARE DI VICENZA RAGIONE_SOCIALE, oggetto di regolare pubblicazione sul sito di Banca d’Italia.
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1365 c.c., e, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 81 e 111 c.p.c.
Anche in questo caso, il motivo viene a riproporre -in molti punti in modo letterale -le argomentazioni svolte dal secondo motivo di ricorso principale, sempre allo scopo di corroborare la tesi per cui i crediti oggetto del giudizio non sarebbero transitati in capo ad RAGIONE_SOCIALE bensì alla stessa ricorrente incidentale.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
3.1. Una prima, già risolutiva, carenza del motivo è costituita dalla inadeguata ricostruzione del motivo di appello in ordine al quale la ricorrente deduce il vizio di omessa statuizione.
Il motivo, infatti, è solo sommariamente riassunto nel mezzo, ma non viene né riprodotto (almeno) nel suo contenuto essenziale, né puntualmente localizzato tra gli atti di causa.
Si integra, in tal modo, una violazione della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., la quale viene a precludere l’esercizio del potere –
dovere di esame diretto degli atti da parte di questa Corte, quale giudice del fatto processuale, in quanto è necessariamente all’ammissibilità del motivo di ricorso che viene ad essere subordinato l’esercizio del potere -dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l’esame diretto degli atti (Cass. Sez. U – Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass. Sez. 5 Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012).
3.2. Tale carenza, peraltro, non impedisce di rilevare che, nel concreto, il profilo in ordine al quale la ricorrente imputa una omessa pronuncia -e che, non essendovi adeguato riscontro in atti della formulazione di un vero e proprio motivo di appello, apparirebbe costituire più una mera argomentazione, come tale sottratta all’ambito della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 5730 del 03/03/2020; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1360 del 26/01/2016).) -è stato direttamente ed espressamente scrutinato dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 14-15 della motivazione, riferita proprio al profilo della rilevanza del passaggio dei crediti in sofferenza) ma è stato considerato irrilevante, sulla base di una ben precisa ratio decidendi –
Come si osserverà anche in relazione al secondo motivo di ricorso, infatti, la Corte territoriale ha evidenziato – quale vera e propria premessa della propria decisione – che, nonostante la contraria affermazione dell’odierna ricorrente, risultava ‘pacifico, e più volte ribadito da tutte le parti nonché dichiarato dal primo giudice, che i rapporti di c/c non erano estinti allorché iniziò il giudizio’ e che quindi non vi era riscontro all’affermazione dell’odierna ricorrente in ordine al fatto che gli stessi rapporti fossero stati passati a sofferenza.
Il perno della motivazione della Corte veneziana, quindi, non è stato adeguatamente impugnato nel suo specifico contenuto dall’odierna ricorrente, essendosi quest’ultima limitata a dedurre nella presente sede l’ omessa valutazione di una circostanza che invece è stata positivamente ed espressamente esclusa dalla decisione impugnata, senza invece ammissibilmente censurare l’affermazione fondamentale posta alla base della sentenza medesima.
La doglianza della ricorrente, quindi, non solo risulta radicalmente priva di specificità nei propri contenuti -ed altrettanto è a dirsi per le deduzioni concernenti l’omesso esame di un non meglio specificato ‘documento numero 5’ (pag. 15 del ricorso) , anch’esse formulate in spregio a ll’art. 366 c.p.c. -ma neppure si confronta adeguatamente con uno dei postulati fondamentali della decisione, diffondendosi anche in una serie di considerazioni che attingono al merito della controversia ed in particolare alla valutazione delle prove documentali.
3.3. Le carenze sin qui evidenziate si riverberano anche sull’ulteriore deduzione dell’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. , peraltro di dubbia compatibilità logica con la contemporanea deduzione di violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al medesimo profilo.
A nche a voler non considerare l’operatività della preclusione di cui all’art. 348 -ter c.p.c. – dal momento che il giudizio di appello è stato instaurato nel 2019 – si deve comunque constatare che la costruzione del mezzo appare del tutto carente rispetto ai requisiti di articolazione di un motivo riferito all’ipotesi di cui all’ art. 360, n.5), c.p.c., come da questa Corte reiteratamente individuati (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 9253 del 11/04/2017).
3.4. Inammissibili, infine, le ulteriori deduzioni che sembrano prospettare un errore di fatto in ordine all’avvenuta produzione del c.d.
Secondo Atto Ricognitivo, sol che si consideri che anche in questo caso le censure della ricorrente non si misurano con una ulteriore ratio della decisione -sempre inadeguatamente impugnata dalla ricorrente avendo la Corte territoriale negato a tale atto astratta idoneità ‘ a derogare quanto stabilito in termini inequivocabili dal contratto di cessione del 25 giugno 2017 ‘ , attribuendo all’atto medesimo il carattere ‘ di ricognizione in contrasto con le previsioni convenzionali di cui al contratto da ultimo citato che, dunque, non può ritenersi opponibile ai terzi e, pertanto, agli appellati, potendo tutt’al più valere solo nei rapporti interni tra gli stipulanti ‘ .
Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso.
4.1. Giova premettere che questa Corte è pienamente edotta dell’insieme di proprie decisioni – non ancora massimate al momento dell’adozione della presente decisione – recentemente pronunciate sul tema della trasmissione all’odierna ricorrente delle posizioni passive precedentemente in capo alle c.d. ‘Banche Venete’ (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15689 del 2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15686 del 2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15684 del 2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15682 del 2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15680 del 2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15673 del 2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15671 del 2025).
In detti precedenti, questa Corte ha ritenuto che, nelle controversie pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche e l’odierna ricorrente , ai sensi del D.L. n. 99 del 2017 (convertito dalla Legge n. 121/2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, non si è venuto a verificare il subentro della ricorrente medesima nella posizione sostanziale e processuale di tali banche, rientrando quei
rapporti tra quelli di cui al ‘Contenzioso escluso’ previsto , appunto, nel contratto in data 26 giugno 2017.
4.2. Nel caso ora in esame, tuttavia, si deve ricontrare una peculiarità che non solo varrebbe a distinguerlo dai casi oggetto delle precedenti decisioni di questa Corte ma anche viene ad evidenziare la stessa inammissibilità del motivo di ricorso.
Come già rammentato, infatti, la decisione della Corte veneziana impugnata in questa sede ha assunto come proprio fondamentale postulato l’affermazione per cui i rapporti di conto corrente intercorrenti originariamente tra la Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e gli odierni controricorrenti risultavano, al momento della instaurazione del giudizio, non estinti e non passati a sofferenza.
Ne consegue che il motivo di ricorso, nel momento in cui fonda in misura significativa le proprie argomentazioni sull’ opposta -e dalla Corte territoriale ritenuta indimostrata affermazione dell’intervenuto passaggio a sofferenza dei rapporti per cui è causa, viene a contestare una valutazione in fatto espressa dalla Corte d’appello e non adeguatamente impugnata dal ricorso medesimo, in tal modo omettendo di censurare uno dei postulati della decisione impugnata.
Postulato che, va aggiunto, risulta autonomo anche rispetto alle ulteriori argomentazioni svolte nella decisione medesima -ed in particolare rispetto all’affermazione della irrilevanza della circostanza della pendenza o meno dei rapporti al momento dell’instaurazione della lite (pag. 12 della motivazione) – essendo, semmai, proprio queste ultime a risultare sostanzialmente superflue e non essenziali a sorreggere la statuizione impugnata.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale consegue, a questo punto, la declaratoria di inefficacia ex art. 334 c.p.c. del ricorso incidentale, in quanto proposto oltre il termine di
impugnazione (27 giugno 2022, a fronte della notifica deposito della sentenza della Corte d’appello in data 23 marzo 2022).
In conclusione, mentre il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale deve essere dichiarato inefficace.
Consegue la condanna della ricorrente principale alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Giova rammentare che, nell’ipotesi in cui il ricorso incidentale tardivo risulti inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c., la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 33733 del 04/12/2023; Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 15220 del 12/06/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4074 del 20/02/2014).
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
L’attestazione concerne peraltro il solo ricorso principale e non quello incidentale, avendo questa Corte chiarito che la condanna al
pagamento del doppio del contributo unificato non può essere pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, secondo comma, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 1343 del 18/01/2019; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18348 del 25/07/2017).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale;
condanna la ricorrente principale a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 7.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima