Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5393 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5393 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17802/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 2627/2021 depositata il 12/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 12 aprile 2021, la Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale della stessa città n. 2807/RAGIONE_SOCIALE, con la quale era stata rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso su istanza di RAGIONE_SOCIALE contro la RAGIONE_SOCIALE, debitrice principale, e contro i garanti, in relazione a rapporti di conto corrente, conto anticipi e per effetti cambiari insoluti.
La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto provata la legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE, in quanto, come statuito da Cass., sez. I, 29 dicembre 2017, n. 31188, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, al riguardo condividendo quindi i rilievi della creditrice, essendo stati indicati gli estremi dell’atto di cessione del 20.12.2017, depositato l’avviso di cessione in G.U. ed avendo i rapporti oggetto di causa le caratteristiche ivi indicate. Nel merito, ha ritenuto che il NOME COGNOME abbia rilasciato valida fideiussione, sottoscrivendo egli stesso il contratto, dopo il venir meno del precedente fideiussore.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i garanti, mentre la banca ha depositato il controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo, parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 1264 c.c., 58 t.u.b. e l. n. 130 del 1999, non avendo la corte di appello raggiunto un proprio autonomo convincimento, ma avendo aderito alle difese della controparte, né avendo considerato la copia della Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 151 del 23.12.2017, depositata in atti, con la quale RAGIONE_SOCIALE, quale acquirente, comunicava di aver acquistato pro soluto, in forza di un contratto di cessione dei crediti concluso il 20 dicembre 2017, da RAGIONE_SOCIALE un ‘insieme di crediti’, per i quali venivano date informazioni orientative, ma indicandosi dati « messi a disposizione sul sito internet …. E resteranno a disposizione fino all’estinzione del relativo credito ceduto »; onde neanche la Gazzetta Ufficiale costituisce prova certa che il preteso rapporto sia compreso nella cessione.
Il motivo è infondato ed involge, altresì, una questione di fatto esaminata alla corte d’appello, dovendosi rilevare che si trattava di ulteriori specificazioni, a fini di trasparenza, ma era necessario dedurre le ragioni per cui tali informazioni integrative fossero tali da togliere efficacia alla pubblicazione in G.U. dei caratteri dei crediti ceduti, fra i quali il giudice territoriale ha accertato rientrare anche il credito per cui è causa, in quanto gli elementi che accomunano le singole categorie consentivano di individuarlo senza incertezze.
Tale accertamento risulta compiuto nella sentenza impugnata. La corte d’appello ha accertato l’esistenza del credito in capo a RAGIONE_SOCIALE, in quanto cessionaria dei crediti di RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE all’esito di un’operazione di ‘cartolarizzazione’, disciplinata dal d.lgs. n. 385 del 1993, che, in deroga alle regole generali in materia di cessione dei crediti,
prevede la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (nel caso di specie effettuata sulla G.U. Parte Seconda n. 151 del 23 dicembre 2017) senza oneri di notificazione a carico del cessionario.
Né la motivazione per relationem alle difese di parte inficia la sua argomentazione, essendo lecita tale tecnica, laddove il giudice faccia proprie le considerazioni contenute in un atto di parte, essendo invero la motivazione per relationem legittima, essa indicando semplicemente che si è inteso realizzare un’economia di scrittura, la quale non reca pregiudizio allo svolgimento del contraddittorio, ove appunto il giudice abbia palesato di raggiungere un autonomo convincimento, come nel caso di specie. Invero, la sentenza la cui motivazione riproduce il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità, né dei contenuti né delle modalità espositive (Cass. S.U. n. 642 del 16/01/2015; ed ancora, fra le tante, Cass. sez. V, 21 dicembre 2016, n. 26542; Cass. 07/11/2016, n. 22562; Cass. 08/05/2015, n. 9334; Cass. sez. V, 5 ottobre 2012, n. 16976; Cass. sez. V, 21 marzo 2012, n. 4523).
2. -Con il secondo motivo, si lamenta, ai sensi dell’a rt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omessa valutazione delle prove documentali con riguardo alla fideiussione rilasciata da NOME COGNOME. Richiamando il proprio atto di appello, i ricorrenti ricordano di avere ivi dedotto come il testo dell’atto sottoscritto dal COGNOME in data 11 febbraio 2002 (« a conferma della obbligazione fideiussoria del 9
agosto 1995 rilasciata dal defunto sig. COGNOME NOME e COGNOME NOME con la presente vi confermiamo – segue cancellatura fideiussori del RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE … ») non dovesse essere inteso come fideiussione propria, ma invece come mera ricognizione della esistenza della fideiussione originaria del 1995.
Il motivo si palesa inammissibile, in quanto, per espressa ammissione in esso contenuta, la corte territoriale non ha affatto omesso l’esame di tale documento, ma lo ha interpretato in modo non condiviso dai ricorrenti, i quali, tuttavia, al riguardo nessuna censura di violazione dei canoni interpretativi ex artt. 1362 ss. c.c. hanno formulato.
3. -Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in € 9.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del contributo, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, da parte dei ricorrenti, pari a quello richiesto per il ricorso, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre