Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14270 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione: 28/05/2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14270 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Relatore
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Banca
Ud.23/04/2025 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27710 R.G. anno 2022 proposto da:
COGNOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
contro
ricorrente avverso la sentenza deliberata dalla Corte di appello di Firenze il 15 luglio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ NOME COGNOME ha impugnato per cassazione la sentenza con
cui la Corte di appello di Firenze ha respinto il gravame da lui proposto avverso la pronuncia di primo grado, resa dal Tribunale di Livorno: il giudizio ha ad oggetto la pretesa (azionata monitoriamente) relativa al rimborso di due mutui erogati da Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a..
Al ricorso resiste RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE
2 . ─ E’ stata formulata , da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380bis c.p.c.. A fronte di essa parte ricorrente ha domandato la decisione della causa e ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 l. n. 130/1999, 58 t.u.b., 1264 c.c., 1346 c.c. e 372 c.p.c..
La proposta ha il tenore che segue:
« i denuncia il ‘ difetto di legittimazione attiva della cessionaria nel caso di cessione di crediti in blocco e relativa mancanza di titolarità del diritto ad agire stante la mancata allegazione di prove idonee a dimostrare la stessa, in particolare del contratto di cessione intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e Cassa di Risparmio di San Miniato s .p.a.’: la Corte distrettuale avrebbe impropriamente ritenuto che la società RAGIONE_SOCIALE, intervenuta in appello, si fosse resa cessionaria del credito controverso, essendosi la stessa limitata a depositare l’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta ufficiale;
«il motivo è inammissibile;
«anzitutto esso sconta un patente difetto di autosufficienza: il ricorrente, infatti, da un lato deduce che dall’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale sarebbe ‘praticamente impossibile’ comprendere se il credito per cui è causa fosse compreso tra quelli ceduti ‘in blocco’; dall’a ltro omette di fornire alla Corte di legittimità indicazioni quanto al contenuto del documento e alla sua localizzazione nei fascicoli
di causa: occorre qui ricordare che sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass. 1 luglio 2021, n. 18695);
«in secondo luogo, il mezzo risulta essere contrastante con la giurisprudenza della Corte di legittimità (onde si profila la fattispecie dell’art. 360 -bis , n. 1, c.p.c.), oltre che orientato a una non consentita revisione del giudizio di merito;
«in caso di cessione ‘ in blocco ‘ dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti ‘ in blocco ‘ è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (tra le tante: Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 26 giugno 2019, n. 17110; n. Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 25 luglio 2023, n. 22409; Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 13 giugno 2024, n.16526); in ogni caso, resta devoluta al giudice di merito la valutazione dell’idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (cit. Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277);
«nel caso in esame la Corte di appello ha evidenziato che la prova
della legittimazione di NOME la quale, come riconosciuto dall’odierno ricorrente, non aveva mancato di produrre l’avviso della cessione ─ era ‘ ampiamente soddisfatta ‘ e con l’impugnazione proposta non è stata sollevata alcuna censura motivazionale».
─ Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, che resistono ai rilievi critici formulati dalla parte ricorrente nella sua memoria.
Merita aggiungere un dato, che conferma nel convincimento espresso circa l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente non ha dedotto di aver contestato, in sede di merito, il subentro di NOME nella posizione contrattuale dedotta in causa. Ebbene, la parte che si affermi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, ma sempre che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. 2 marzo 2016, n. 4116). Ciò sta a significare che l’odierna controricorrente non era nemmeno tenuta a fornire la prova, comunque offerta, del trasferimento a NOME del credito azionato.
Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.
3 . -Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Tr ovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c. , giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di
euro 5.000,00; condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 23 aprile 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME