Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5401 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 5401 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22831/2017 R.G. proposto da: COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro COMUNE DI PESCOPAGANO
-intimato-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO POTENZA n. 61/2017 depositata il 06/02/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con citazione del 23 marzo 2001 NOME COGNOME ed altri dodici detentori di prefabbricati allestiti per l’emergenza seguita al terremoto dell’Irpinia del 1980, loro assegnati dal Comune di Pescopagano (che li aveva acquistati con fondi statali), convennero tale Comune davanti al Tribunale di Melfi chiedendo tra l’altro, per quanto qui interessa, una pronuncia di trasferimento gratuito della proprietà degli alloggi in favore dei rispettivi occupanti, ai sensi dell’art. 21 bis del decreto -legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341.
La suddetta domanda, accolta dal Tribunale, è stata rigettata dalla Corte di appello di Potenza, che, con la sentenza n. 61/2017, ha accolto l’appello proposto dal Comune di Pescopagano.
A fondamento della propria decisione, la Corte lucana ha posto oltre ad alcune argomentazioni esplicitamente definite « ad abuntantiam » e, comunque, relative alla posizione di alcuni soltanto degli appellati – due rationes decidendi , distinte ma convergenti.
In primo luogo, la Corte distrettuale ha affermato che la disposizione di cui al comma 1° del menzionato articolo 21 bis del decreto-legge n. 244/1995 -che prevede la cessione agli assegnatari, a titolo gratuito, della proprietà degli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 – non si applicherebbe ai prefabbricati occupati dagli attori perché il relativo acquisto era stato effettuato dal Comune, e non dallo Stato, e con fondi statali stanziati con un
atto legislativo – il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 diverso da quello richiamato dal suddetto articolo 21 bis . Peraltro, la natura degli interessi pubblicistici coinvolti dalla disposizione di cui all’articolo 21 bis del decreto -legge n. 244/1995 avrebbe precluso una interpretazione estensiva o, ancor più, analogica del relativo disposto.
In secondo luogo, nell’impugnata sentenza si argomenta che – pur se si ritenesse l’articolo 21 bis del decreto legge n. 244/1995 applicabile anche in relazione a prefabbricati realizzati con fondi statali diversi da quelli stanziati dal decreto legge ivi espressamente richiamato -avrebbe dovuto comunque rilevarsi il difetto di legittimazione passiva del Comune di Pescopagano, giacché i commi 3 e 4 del detto articolo 21 bis indicano nello Stato -nella sua articolazione rappresentata dall’Amministrazione finanziaria – il soggetto che deve stipulare gli atti di trasferimento della proprietà degli alloggi prefabbricati ai rispettivi occupanti che gliene abbiano fatto richiesta.
NOME COGNOME e alcuni altri appellati (o loro aventi causa), nominati in epigrafe, hanno proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte distrettuale.
Con ordinanza interlocutoria del 17 gennaio 2023, questa Corte ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 21 bis , comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. A seguito della decisione della Consulta, il giudizio è stato rimesso all’udienza pubblica del 27 febbraio 2024.
Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo, con il rigetto degli altri.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la prima doglianza, i ricorrenti assumono la violazione dell’art. 331 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., giacché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto non soggetto il giudizio al litisconsorzio necessario nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado.
1.2) La seconda censura è volta a rilevare la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 bis l. n. 341/1995, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
La sentenza impugnata avrebbe accolto un’interpretazione restrittiva dell’art. 21 bis del decreto-legge n. 244/1995, sovvertendo la ratio della norma, laddove sarebbe stato negato il beneficio agli occupanti, il cui prefabbricato era stato costruito con fondi diversi da quelli di cui al d.l. 75/81, convertito nella legge n. 219/81.
1.3) Attraverso il terzo rilievo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. giacché la Corte territoriale avrebbe illegittimamente espunto, ritenendoli estranei ai temi decisori, una serie di documenti, fra cui la nota della Prefettura di Potenza n. 1472 del 27.9.1995 nonché il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato del 19 aprile 1999.
1.4) L’ultima lagnanza si appunta sull’omesso esame delle prove di elementi essenziali dei fatti costitutivi della domanda, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., nonché sulla violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento alle istanze di presentazione delle domande previste dall’art. 21 bis l. n. 345/95.
Con ordinanza interlocutoria del 17 gennaio 2023, questa Corte ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 21 bis , comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nella parte in cui non prevede la cessione gratuita in
proprietà, ai relativi assegnatari, degli alloggi prefabbricati acquistati dai comuni della Campania e della Basilicata, quali concessionari del Commissario straordinario per il terremoto del 1980, ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874.
2.1) Ha premesso, in proposito, che ‘ La questione centrale del contenzioso, ossia l’applicabilità alla fattispecie in esame del disposto dell’art. 21 bis del decreto legge n. 244/1995 (introdotto dalla menzionata legge di conversione n. 341/1995), è affrontata nei motivi secondo e terzo del ricorso per cassazione, nei quali i ricorrenti richiamano, facendole proprie, le argomentazioni svolte dall’Avvocatura Generale dello Stato in una nota del 19 aprile 1999, di risposta ad un quesito posto dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno.
Quanto all’argomento dell’impugnata sentenza sopra esposto … i ricorrenti lo censurano nel secondo mezzo di impugnazione, sostenendo che l’articolo 21 bis del decreto -legge n. 244/1995 dovrebbe formare oggetto di una interpretazione estensiva, che ne predichi l’applicabilità non soltanto nella ipotesi di alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato con fondi stanziati dal decretolegge n. 75/1981, ma anche nella ipotesi che la realizzazione degli alloggi prefabbricati sia stata disposta da enti territoriali minori utilizzando fondi, pur sempre statali, stanziati con atti legislativi diversi dal decreto-legge n. 275/1981, trattandosi, in ogni caso, di interventi tutti accomunati dallo scopo di sovvenire le popolazioni colpite dal terremoto dell’Irpinia del 1980.
Quanto all’argomento dell’impugnata sentenza sopra esposto … i ricorrenti lo censurano nel terzo mezzo di impugnazione, sostenendo, che, quando l’articolo 21 bis del decreto -legge n. 244/1995 vada applicato in relazione ad alloggi prefabbricati di
proprietà di enti territoriali diversi dallo Stato, secondo l’interpretazione estensiva propugnata nel secondo motivo di ricorso e tratteggiata nel paragrafo che precede, l’obbligo di trasferire la proprietà dell’alloggio all’occupante che ne abbia fatto richiesta non può che gravare sull’Ente territoriale proprietario, al quale, quindi, va riconosciuta la legittimazione passiva rispetto alla domanda giudiziale di pronuncia traslativa.
Prima di procedere all’esame delle questioni di diritto sollevate dai ricorrenti è opportuno precisare che questi ultimi non hanno in alcun modo censurato i seguenti accertamenti di fatto operati dalla Corte territoriale:
gli alloggi prefabbricati per cui è causa sono stati acquistati dal Comune di Pescopagano, che ne è l’attuale proprietario, quale concessionario del Commissario straordinario del governo per le zone terremotate;
il contratto di acquisto dei suddetti alloggi é stato stipulato il 28 luglio 1981 «ai sensi della legge 874/1980»;
la provvista per l’acquisto dei suddetti alloggi prefabbricati è stata fornita al Comune di Pescopagano dal Commissario straordinario del governo per le zone terremotate con imputazione della spesa sul fondo di contabilità speciale aperto in favore di quest’ultimo ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 776/1980, convertito con modificazioni dalla legge n. 874/1980 ‘.
2.2) Ha altresì opportunamente aggiunto che ‘ Prima di affrontare la questione se all’articolo 21 bis del decreto-legge n. 244/1995 possa riconoscersi un ambito operativo tale da comprendere anche la fattispecie dedotta nel presente giudizio è necessario sgombrare il campo dalla questione – posta a fondamento della seconda ratio decidendi della sentenza impugnata e discussa nel terzo motivo del ricorso per cassazione – della legittimazione passiva del Comune di Pescopagano; legittimazione che la Corte distrettuale ha escluso sul
rilievo che i commi 3 e 4 dell’articolo 21 bis del decreto-legge n. 244/1995 indicano nell’Amministrazione finanziaria dello Stato il soggetto al quale gli assegnatari dei prefabbricati devono richiedere il trasferimento della proprietà dei medesimi e che a tale trasferimento ha l’obbligo di provvedere, stipulando gli atti traslativi .
La suddetta argomentazione non può essere condivisa, perché la legittimazione a resistere alla domanda di trasferimento della proprietà di un bene compete esclusivamente al relativo proprietario. La legittimazione passiva sostanziale in relazione alla domanda giudiziale di trasferimento della proprietà di uno dei prefabbricati de quibus non può competere, quindi, che all’ente che di tale fabbricato abbia la proprietà al momento della domanda. Su tale premessa, devono svolgersi le due seguenti considerazioni.
Sotto un primo profilo, va osservato che non vi è necessaria identità tra il soggetto che ha acquistato (con fondi comunque statali) i prefabbricati destinati a fronteggiare l’emergenza del terremoto dell’Irpinia e il soggetto che ne sia proprietario al momento della domanda di trasferimento avanzata dal relativo assegnatario; ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 29 aprile 1982, n. 187, infatti, « Gli alloggi prefabbricati, acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e quelli pervenuti in dono tramite il commissario per le zone terremotate, o che pervengano in dono, tramite il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con destinazione alle zone terremotate sono trasferiti in proprietà ai comuni nel cui territorio sono installati».
In disparte la questione della sovrapponibilità tra l’espressione ‘alloggi prefabbricati acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato’, contenuta in questa disposizione, e l’espressione
‘alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato’, contenuta nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 21 bis del decreto legge n. 244/1995 (su cui vedi sopra, 8.2), è comunque certo, anche ritenendo che le due espressioni abbiano una portata semantica diversa, che un prefabbricato ‘acquistato’ con fondi stanziati nel bilancio dello Stato, anche se acquistato dallo stesso dallo Stato (e non da un comune) è passato in proprietà del comune in cui esso è stato installato per effetto del decreto-legge n. 57/1982; con la conseguenza che, pur trattandosi di prefabbricato acquistato dallo Stato, è al comune in cui esso è stato installato che compete la legittimazione passiva sulla domanda di trasferimento avanzata dal relativo assegnatario.
Sotto un secondo profilo, va poi ulteriormente osservato che, quale che sia il perimetro applicativo del disposto del primo periodo del comma 1 dell’articolo 21 bis del decreto-legge n. 244/1995, le regole procedimentali fissate nei commi 3 e 4 del medesimo articolo 21 bis non possono che riferirsi esclusivamente all’ipotesi in cui i prefabbricati appartengano allo Stato. Contrariamente a quanto argomentato nella sentenza impugnata, infatti, le disposizioni contenute in tali commi non impediscono di ritenere che – come persuasivamente sostenuto nella nota del 19 aprile 1999 dell’Avvocatura Generale dello Stato -in relazione a prefabbricati appartenenti ad enti territoriali diversi dallo Stato la richiesta di trasferimento della relativa proprietà, da parte di chi ne sia assegnatario, vada rivolta all’ente proprietario e che su tale ente gravi l’obbligo ex lege di provvedere alla cessione gratuita della proprietà dei medesimi, nelle modalità e forme risultanti dalla disciplina propria dell’ente stesso.
In altri termini, il fatto che i commi 3 e 4 dell’ articolo 21 bis del decreto-legge n. 244/1995 regolino il trasferimento della proprietà dei prefabbricati indicando nell’Amministrazione finanziaria dello Stato il soggetto al quale tale trasferimento deve essere richiesto
(e che tale trasferimento deve disporre) può costituire, ed in effetti costituisce, un argomento per affermare che la previsione della cessione gratuita dei prefabbricati ai rispettivi assegnatari, contenuta nel primo periodo del primo comma del ripetuto articolo 21 bis, si riferisce esclusivamente ai prefabbricati «costruiti dallo Stato».
Ma, ove al contrario si ritenga, nonostante tale contrario argomento, che la previsione relativa al trasferimento gratuito dei prefabbricato ai rispettivi assegnatari sia riferibile, secondo una interpretazione estensiva della disposizione, anche ai prefabbricati acquistati da enti territoriali diversi dallo Stato (sia pure con fondi statali), l’ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non può che restare circoscritto alle ipotesi in cui la richiesta di trasferimento riguardi prefabbricati di proprietà dello Stato; mentre per le ipotesi in cui la richiesta di trasferimento riguardi prefabbricati in proprietà di un comune – perché dal medesimo originariamente acquistati (sia pure con fondi statali) o perché al medesimo trasferiti per effetto del disposto dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 57/1982 – i suddetti commi 3 e 4 risulteranno inapplicabili e la richiesta dell’assegnatario andrà rivolta all’ente proprietario, che provvederà sulla stessa secondo la disciplina che ne regola l’attività ‘.
2.3. Ha, infine concluso che ‘ La lettera dell’articolo 21 bis del decreto-legge n. 244/1995 impone quindi di ritenere, in definitiva, che la disposizione relativa al trasferimento gratuito dei prefabbricati in proprietà dei rispettivi assegnatari concerna soltanto quei fabbricati costruiti dallo Stato ai sensi del decretolegge n. 75/1981 e che siano rimasti in proprietà statale per non essere contemplati nella previsione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 57/1982. Tale conclusione non può essere sovvertita in forza delle, pur innegabilmente ragionevoli, considerazioni svolte dai ricorrenti sulla scorta dei rilievi sviluppati
nella nota del 19 aprile 1999 dell’Avvocatura Generale dello Stato e nella sentenza n. 223/2018 della Corte d’appello di Potenza ‘, rilevando tuttavia che ‘ la disposizione posta dal primo periodo del comma 1 del suddetto articolo 21 bis suscita un dubbio di legittimità costituzionale, con riferimento al principio di ragionevolezza emergente dall’articolo 3. Cost., nella parte in cui esso non prevede, appunto, che la suddetta regola della cessione dei prefabbricati a titolo gratuito ai relativi assegnatari operi anche in relazione ai prefabbricati acquistati dai comuni con fondi statali stanziati per fronteggiare l’emergenza determinata dal sisma dell’Irpinia del 1980 con il decreto -legge n. 776/1980 .’
Con sentenza n. 189 del 20 settembre 2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato ‘l’illegittimità costituzionale dell’art. 21bis , comma l, primo periodo, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341, nella parte in cui non prevede la cessione gratuita in proprietà ai relativi assegnatari degli alloggi prefabbricati costruiti o acquistati dai comuni delle Regioni Campania e Basilicata, quali concessionari del Commissario straordinario per il terremoto del 1980, ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874’ .
3.1. Nella motivazione è stato spiegato che ‘ non vi è dubbio che la ragione giustificativa della norma censurata si debba rinvenire come già anticipato – nell’esigenza di garantire agli assegnatari di tali alloggi una maggiore stabilità nella tutela della loro esigenza abitativa tramite l’acquisizione di un diritto di proprietà, vincolato al soddisfacimento del richiamato bisogno.
L’art. 21-bis, comma 5, del d.l. n. 244 del 1995, come convertito, dispone, infatti, che «li alloggi ceduti in proprietà agli aventi diritto devono conservare, a pena di nullità dell’atto di cessione, la loro destinazione abitativa, non sono cedibili in locazione, permuta, usufrutto o comodato e non sono alienabili per venti anni a decorrere dalla data di accatastamento»
Chiarita la funzione della norma censurata, non si ravvisa alcuna ragionevole e necessitata connessione fra tale ratio, orientata alla tutela degli assegnatari degli alloggi prefabbricati, ubicati nei comuni colpiti dal terremoto dell’Irpinia, e il tipo di ente pubblico che si è fatto carico della loro costruzione o acquisizione: il comune piuttosto che lo Stato.
Ancor meno giustificabile è restringere l’ambito dei beneficiari a coloro che siano assegnatari di un prefabbricato realizzato sulla base di uno specifico decreto-legge, anziché di un diverso atto normativo parimenti intervenuto nello stesso contesto di gestione dell’emergenza abitativa suscitata dall’evento sismico.
Gli elementi che differenziano la previsione legislativa dalla condizione in cui versano i ricorrenti del giudizio principale attengono a profili che risultano del tutto estranei alle istanze di tutela che sorreggono la norma: istanze che si limitano a sopperire, con la proprietà di alloggi prefabbricati, alle esigenze abitative di chi, oltre quarant’anni fa, è stato vittima degli effetti distruttivi del terremoto verificatosi in Irpinia.
L’esclusione dalla norma censurata della platea di beneficiari individuata dal giudice a quo non trova, dunque, alcuna logica giustificazione e comporta una irragionevole disparità di trattamento fra le due categorie di soggetti, parimenti meritevoli della medesima protezione.
Le considerazioni svolte conducono a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 21-bis, comma l, primo periodo, del d.l. n.
244 del 1995, come convertito, nella parte in cui non prevede la cessione gratuita in proprietà ai relativi assegnatari degli alloggi prefabbricati costruiti o acquistati dai comuni delle Regioni Campania e Basilicata, quali concessionari del Commissario straordinario per il terremoto del 1980, ai sensi del d.l. n. 776 del 1980, come convertito’ .
Alla stregua di quanto precede, è evidente che devono essere accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso, assorbiti il primo ed il quarto, ed il giudizio va rimesso alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, per un completo riesame della vicenda, anche con riguardo alla legittimazione ad processum delle parti in causa.
Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, seconda Sezione civile, accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio di giorno 27 febbraio