Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34385 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34385 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14146/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
NOME COGNOME, NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (-) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 251/2020 depositata il 27/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 251/2020, depositata il 27.1.2020, in accoglimento dell’appello principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in concordato preventivo, e dai liquidatori giudiziali della procedura di concordato, ha dichiarato ammissibile l’intervento in causa di questi ultimi, ha dichiarato inefficace nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo la cessione di credito effettuata, con contratto del 6.5.2015, dalla predetta società con RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, ha disposto l’assegnazione dell’importo di € 1.178.618,02, oggetto di sequestro liberatorio, alla RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, il credito del predetto importo di € 1.178.618,02 era stato maturato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in relazione alla progettazione ed esecuzione di lavorazioni nell’ambito di un contratto d’appalto con una ATI di cui faceva parte RAGIONE_SOCIALE
Il giudice di secondo grado ha, preliminarmente, osservato che nei giudizi relativi a pretese creditorie estranee alle operazioni di liquidazione, i liquidatori, pur non essendo autonomamente
legittimati alla proposizione dell’azione, possono comunque effettuare un intervento adesivo dipendente ad adiuvandum .
Con riferimento al merito, il giudice d’appello ha, da un lato, evidenziato che l’art. 169 legge fall., nel richiamare l’art. 45 quale norma applicabile anche al concordato, ha stabilito una piena equiparazione tra la disciplina del concordato e quella del fallimento per quanto attiene alle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi. Dall’altro, l’equiparazione del concordato al fallimento -che, a sua volta, viene considerato un atto di pignoramento generale sui beni del debitore – comporta anche nel concordato, come nel fallimento, che l’opponibilità ai creditori concordatari della cessione di credito sussiste in tanto in quanto la cessione di credito sia stata notificata al debitore ceduto, come previsto dall’art. 2914 n. 2 cod. civ., con atto di data certa antecedente all’apertura della procedura concorsuale.
Ne consegue che, nel caso di specie, la cessione di credito di cui è causa non è opponibile ai creditori concordatari, essendo stata notificata in data 7.8.2015, e quindi solo successivamente alla presentazione, da parte della RAGIONE_SOCIALE, della domanda di ammissione al concordato preventivo, avvenuta il 23.7.2015.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in concordato preventivo, RAGIONE_SOCIALE e i NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali liquidatori giudiziali dei beni del concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE, hanno resistito in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, che riguarda l’intervento dei liquidatori, è stata dedotta la violazione degli artt. 105 comma 2°, 167 e 182 cod. proc. civ. Espone la banca ricorrente che la legittimazione processuale del liquidatore giudiziale è ammissibile solo nei limiti delle pretese e degli obblighi sorti nel corso e in funzione delle
operazioni di liquidazione e quindi l’intervento proposto dai liquidatori è inammissibile. ‘ In ipotesi, che si esclude, volesse ritenersi lo stesso ammissibile, come argomenta la Corte d’Appello avendo qualificato lo stesso adesivo dipendente, in ogni caso, la domanda della RAGIONE_SOCIALE è infondata, in quanto per effetto dell’intervenuta cessione, la stessa non è titolare di alcun diritto di credito nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e la cessione è ad essa opponibile …’.
2. Il motivo è inammissibile.
La banca ricorrente, nell’argomentare il difetto della legittimazione del liquidatore giudiziale a proporre autonomamente una domanda in relazione a pretese estranee alle operazioni di liquidazione, non ha fatto altro che ripetere quanto ha già affermato la Corte d’Appello. D’altra parte, l’affermazione del giudice di secondo grado, in ordine all’ammissibilità dell’intervento adesivo dipendente del liquidatore giudiziale, è stata solo genericamente ed apoditticamente censurata con l’espressione ‘si esclude’, senza una seppur minima illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della propria prospettazione.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 169 legge fall. e 2914 n. 2 cod. civ., oltre alla violazione degli artt. 1260, 1264 e 1265 cod. civ..
Evidenzia la banca ricorrente l’irrilevanza, ai fini del decisum, degli art. 45, 169 legge fall. e 2914 n. 2 cod. civ., essendosi il contratto di cessione di cui è causa perfezionato e divenuto efficace prima della presentazione della domanda di concordato.
In particolare, osserva che, essendo la cessione di credito un contratto ad effetti reali ciò vuol dire che l’effetto traslativo si perfeziona con l’accordo -, il credito di cui è causa è stato trasferito a prescindere dall’effettiva conoscenza da parte del debitore ceduto. Ad avviso della ricorrente, infatti, la notificazione della cessione rileva solo perché esclude l’effetto liberatorio
dell’adempimento effettuato dal cedente, rimanendo estranea alla struttura della fattispecie traslativa del credito. Ciò significa che la non avvenuta notificazione o la mancanza di conoscenza da parte del ceduto non impediscono l’efficacia traslativa del negozio, idoneo comunque a produrre il trasferimento del credito.
Pertanto, ad avviso della ricorrente, se il contratto di cessione di credito era risultato perfetto ed efficace prima della presentazione della domanda di concordato preventivo, lo stesso non poteva considerarsi travolto dalla domanda di ammissione al concordato preventivo che era stata depositata successivamente, con ciò risultando del tutto irrilevante la richiamata disciplina di cui agli artt. 45 e 169 legge fall..
Infine, ad avviso della ricorrente, RAGIONE_SOCIALE non può chiedere l’accertamento della declaratoria di inefficacia relativamente ad un diritto che, per effetto della cessione del 7.5.2015, non era più nella sua titolarità, e quindi nel suo patrimonio, a nulla rilevando la presentazione della domanda di concordato preventivo, avvenuta solo successivamente.
4. Il motivo è infondato.
Va preliminarmente osservato che, a seguito della nuova formulazione (introdotta dal d.lgs. n. 5/2006) dell’art. 169 legge fall. , l’espresso richiamo contenuto in tale norma all’art. 45 legge fall. (formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi) ha determinato la piena equiparazione della procedura di concordato preventivo al fallimento, quale procedimento di esecuzione forzata di natura collettiva, nella quale si pone un’analoga esigenza di tutela dei creditori anteriori all’instaurazione del vincolo sul patrimonio del debitore. Ne consegue che l’applicazione anche al concordato preventivo dell’art. 45 ha la medesima finalità di assicurare la completa cristallizzazione del patrimonio del soggetto sottoposto a procedura, preservandolo da pretese di creditori i cui titoli si siano formati successivamente -nel concordato preventivo
l’effetto protettivo decorre, a norma dell’art. 168 legge fall., dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161 legge fall. -comportando, quindi, anche in tale procedura l’applicazione dell’art. 2914 n. 2 cod. civ. previsto per l’esecuzione forzata individuale.
Pertanto, come nel fallimento possono essere opposte a tale procedura soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dalle medesime accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento (Cass. 19199/2014; conf. Cass. 16566/2018), analogamente, nel concordato preventivo, la cessione di credito è opponibile ai creditori concordatari solo se notificata al debitore ceduto o dalla medesima accettata con atto avente data certa anteriore alla pubblicazione del ricorso ex art. 161 legge fall. nel registro delle imprese.
Né rileva che la cessione del credito fosse avvenuta anteriormente, o l’effetto traslativo del diritto di credito si fosse prodotto per effetto del semplice consenso manifestato dalle parti, atteso che l’applicazione anche a l concordato preventivo dell’art. 2914 cod. civ. (la cui rubrica recita ‘alienazioni anteriori al pignoramento’) comporta che il trasferimento di un diritto -sia esso un bene immobile (art. 2914 n. 1 ) o un diritto di credito (art. 2914 n. 2) non lo rende opponibile ai terzi creditori, se non accompagnato dall’osservanza delle formalità o modalità espressamente previste dalla legge per ciascuna tipologia di atto (la notificazione o l’accettazione con atto avente data certa per i diritti di credito e la trascrizione per le alienazioni di beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri).
Nel caso di specie, è pacifico in causa che la cessione del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, ancorché del 6.5.2015, è stata notificata dal cessionario RAGIONE_SOCIALE al debitore ceduto solo il 7.8.2015, e quindi successivamente alla
pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, avvenuta nel luglio 2015.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la banca ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in € 15.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 22.11.2023