Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30807 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30807 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21647-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRCOGNOME, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRCOGNOME, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. 21647/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/10/2024
CC
avverso la sentenza n. 5215/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/01/2019 R.G.N. 7444/2012; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 10.1.19 la corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del 10.5.12 del tribunale di Avellino che aveva rigettato l’opposizione a cartella per euro 125.235 per ripetizione di contributi ex articolo 8 comma 4 legge 223 del 91 (contributo mobilità per assunzione di lavoratori iscritti nelle liste).
In particolare, la corte territoriale ha accertato che i lavoratori erano stati collocati mobilità da società coincidente con l’ impresa che aveva poi assunto, ritenendo la cessazione RAGIONE_SOCIALEa prima impresa sostanzialmente inesistente per essere continuata l’attività aziendale , come desumibile dalle stesse mansioni dei lavoratori, negli stessi locali e con gli stessi responsabili.
Avverso tale sentenza ricorre la società per quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’Inps con controricorso.
Il Collegio, all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., perché la richiesta restitutoria era stata fatta per una pretesa identità societaria, mentre la pronuncia ha ravvisato una cessione di azienda.
Il motivo è infondato. Invero, la sentenza ha pronunciato in
relazione ai fatti dedotti dalle parti e provvedendo solo a dare un inquadramento giuridico RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, attività questa che compete al giudice.
Il secondo motivo deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 2359 c.c. e legge 223 del 91 per omessa pronuncia relativa alla violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa sui collegamenti di imprese.
Il motivo è inammissibile perché non si parametra alla sentenza che ha parlato di cessione di azienda, individuata attraverso una pluralità di elementi fattuali, e non solo di collegamenti societari.
Il terzo motivo deduce violazione degli articoli 115 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALEa legge 192 del 98, per avere rivenuto la cessione sulla base di elementi sintomatici asseritamente non contestati, laddove vi era invece contestazione.
Il motivo è infondato. Invero, la corte territoriale ha opportunamente rilevato che lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività aziendale negli stessi locali dalle stesse maestranze e sotto il controllo degli stessi responsabili era un profilo non contestato, laddove la ricorrente aveva contestato solo che la proprietà RAGIONE_SOCIALEa nuova azienda fosse la medesima, con conseguente non identità RAGIONE_SOCIALEe società.
Il quarto motivo lamenta, ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., la mancata valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova ammessa ed espletata e la conseguente nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Il motivo è privo di pregio. Prima ancora RAGIONE_SOCIALEa considerazione che la prova non riguardava la cessione d’azienda e non incideva sulla soluzione adottata dalla corte, va rilevato che la parte in sostanza deduce un vizio motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza, vizio che resta censurabile in sede di legittimità solo nel ristretto ambito di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., i cui estremi nel caso non ricorrono in alcun modo essendo restati
indimostrati.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, che si liquidano in euro 5.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre