Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35089 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35089 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
sul ricorso 3931/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, domiciliata presso lo sRAGIONE_SOCIALE di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME NOME COGNOME NOME e domiciliata presso lo ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4937/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 5/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2023 da COGNOME NOME
Ritenuto che
1.-RAGIONE_SOCIALE, di seguito RAGIONE_SOCIALE, è società che opera nel settore farmaceutico. Ha avuto rapporti commerciali con la società RAGIONE_SOCIALE, di seguito NOME, che ha emesso fatture per il corrispettivo della prestazione effettuata.
La RAGIONE_SOCIALE poi ha ceduto il credito portato da tali fatture alla RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), che tuttavia è andata in concordato preventivo, in esecuzione del quale l’intero suo attivo è andato a RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE).
2.-RAGIONE_SOCIALE ha notificato a NOME la cessione del credito nella sede di Borgo San Michele (INDIRIZZO, ma, pur dopo tale notifica, COGNOME ha saldato il debito effettuando il pagamento sempre a HIT e non al cessionario NOME.
3.-COGNOME, che, come si è detto, è subentrato a NOME -cessionario del credito – ha agito in giudizio verso NOME pretendendo il pagamento nei propri
confronti della somma originariamente dovuta a NOME (di 946.572,87 euro).
3.1- COGNOME si è difesa sostenendo di non avere avuto conoscenza della cessione del credito, e dunque di aver correttamente pagato al cedente: la notifica era infatti avvenuta alla sede secondaria, non effettiva, di Borgo san Michele (LT) anziché a quella legale ed effettiva di Cologno Monzese (MI).
3.2.- Il Tribunale di Latina ha accolto questa tesi, ed ha ritenuto che non vi fosse prova del fatto che la sede di Borgo San Michele, ove era avvenuta la notifica, era altresì la sede effettiva della società.
3.3.- COGNOME ha proposto appello, ed ha evidenziato come invece vi fosse ampia prova in atti del fatto che la sede era quella legale, come risultava tra l’altro dalle stesse ammissioni di NOME circa l’attività produttiva esistente in quello stabilimento.
3.4.- La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che era emerso come la sede di Borgo San Michele era soltanto una unità operativa, destinata alla produzione, ma che non aveva alcuna struttura amministrativa deputata a ricevere le notifiche.
4.-Contro questa decisione propone ricorso RAGIONE_SOCIALE con due motivi e memoria. Si è costituita COGNOME, con controricorso, illustrato da memoria.
Considerato che
5.- Il primo motivo di ricorso prospetta violazione dell’articolo 46 c.c.
Si contesta alla Corte di Appello di avere frainteso l’oggetto della questione, ed in particolare di non aver colto il punto controverso: COGNOME, infatti, assume di non avere mai negato che la sede legale fosse a Cologno Monzese, ma di avere, piuttosto, sostenuto che anche quella di Borgo San Michele fosse una sede effettiva. In altri termini, i giudici di merito avrebbero affrontato la questione come se si trattasse si accertare quale era la sede legale, quando invece il punto era se la sede in cui è avvenuta la notifica (Borgo San Michele) potesse considerarsi sede effettiva oppure no.
6.- Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 46 e 1264 c.c. nonché degli articoli 145 e 149 c.p.c.
La censura è la seguente.
Secondo consolidata giurisprudenza, a parere della ricorrente, una sede di società deve ritenersi <> quando sia presente una struttura amministrativa o, in alternativa, vi siano dei dipendenti, più precisamente: <> (p. 14 del ricorso).
Ciò premesso, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto di questo criterio, e non avrebbero tenuto conto del fatto che, dagli atti di causa, dai documenti prodotti, dalle stesse ammissioni della RAGIONE_SOCIALE, era chiaramente emerso che in quella sede (INDIRIZZO San Michele) erano chiaramente presenti dipendenti della società, e dunque quella era la sede effettiva.
7.- I due motivi presentano connessione logica e possono essere considerati insieme.
Essi sono infondati.
Intanto, ed è questione posta con il secondo motivo, per sede amministrativa deve presumersi fino a prova contraria quella legale (Cass. 22389/ 2021) che nel nostro caso è pacificamente quella di Cologno Monzese, e, qualora si intenda dimostrare il contrario, allora va provato che la sede diversa da quella legale è
quella che costituisce <> (Cass. 36350/ 2022; Cass. 6559/ 2014).
In sostanza, elemento indefettibile perché una sede di società possa dirsi effettiva -a dispetto di quella legale- è che deve costituire il luogo dove si svolgono le attività amministrative. In aggiunta a tale criterio deve poi aversi che in quella sede operino gli organi amministrativi, o, in mancanza di essi, i dipendenti. Quindi: intanto deve aversi il requisito che la sede sia quella ove si svolgono le attività amministrative della società (le relazioni con i terzi, con i clienti e con i fornitori, ecc.); deve poi verificarsi che in quel luogo ci siano gli uffici amministrativi oppure i dipendenti che fanno amministrazione. Non basta che una sede abbia dei dipendenti qualunque, preposti ad una qualunque mansione, compresa la mera custodia dei luoghi.
Sede effettiva è dunque quella sede in cui la società ha l’organizzazione amministrativa, che è manifestata o dalla presenza dei relativi uffici o comunque dai dipendenti ad essa adibiti, non da dipendenti qualunque: un deposito ha un guardiano, che è un dipendente, ma è difficilmente da considerarsi come sede effettiva, luogo degli affari amministrativi della società.
Ora, con accertamento qui non contentabile, i giudici di merito hanno ritenuto che nella sede di Borgo INDIRIZZO, dove è avvenuta la notifica, non c’erano uffici amministrativi abilitati a ricevere notifiche – tanto che le fatture erano state inviate a Cologno Monzese – non si svolgeva alcuna attività amministrativa, e dunque poco importa che vi fossero dipendenti, che erano di certo adibiti ad altro , ossia alla produzione dei beni oggetto dell’attività sociale.
Questo accertamento – che non vi fosse nel luogo di notifica una organizzazione amministrativa della società – qui non è contestabile, essendo accertamento di fatto. Resta quindi stabilito che la sede in cui è avvenuta la notifica non era una sede effettiva della società, e che quindi la cessione del credito non è stata correttamente notificata.
Il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura di 10.000,00 euro oltre 200,00 euro di esborsi, ed oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Roma 6.10.2023
Il Presidente