SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 982 2026 – N. R.G. 00017561 2025 DEPOSITO MINUTA 05 02 2026 PUBBLICAZIONE 05 02 2026
NNUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE affari contenziosi dell ‘ anno 2025
TRA
( C.F. e P.IVA. ) in persona del legale rappresentante protempore rappresentata e difesa, in virtù di procura RAGIONE_SOCIALE alle liti in atti, dall’AVV_NOTAIO, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata P.
ATTRICE
E
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, AVV_NOTAIO (C.F. ), con sede in Valmontone (INDIRIZZO), INDIRIZZO, indirizzo p.e.c. P. C.F.
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO : Cessione dei crediti
CONCLUSIONI :
per parte ricorrente : ‘ Nel merito, in via principale:
-accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9 del contratto di cessione nonché dell’art. 1456 c.c., l’intervenuta risoluzione parziale del contratto di cessione in atti in relazione al Credito Certificato per inadempimento imputabile a e per l’effetto,
condannare e di contratto , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di delle seguenti somme (e/o della diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata all’esito
Euro 392.616,35 a titolo di corrispettivo versato da al Cedente (cfr. doc. 2);
Euro 357.407,79 a titolo di interessi al Tasso di +8%: cfr. doc. 1) dal versamento, da parte della Banca, del Corrispettivo di Cessione (cfr. doc. 2) al 30 aprile 2025, oltre gli ulteriori interessi al Tasso di Mora dal 1° maggio 2025 al saldo effettivo;
-Euro 1.783,65 a titolo di maggior danno (pari alla differenza tra l’importo nomi -nale del Credito e il corrispettivo versato dalla Banca: Euro 394.400,00 -Euro 392.616,35);
sempre a titolo di maggior danno e/o indennizzo contrattuale: Euro 65.117,39, pari alla differenza tra gli interessi ex D.lgs. 231/2002 dovuti dal debitore ceduto in relazione al mancato pagamento delle fatture per cui è causa (calcolati sull’im -porto nominale del credito dalla scadenza delle fatture al 22 settembre 2020) e gli interessi contrattuali al Tasso di Mora dovuti dal Cedente (calcolati sul corrispettivo pagato dalla per l’acquisto del credito dalla data del pagamento
di tale corrispettivo al 22 settembre 2020) nonché gli ulteriori interessi maturati e maturandi dal 23 settembre 2020 al saldo;
Euro 5.470,66 (importo comprensivo RAGIONE_SOCIALE accessori di legge) liquidate in sen-tenza a carico di , calcolate pro quota (cfr. doc. 5 e 7);
Euro 6.956,00 (importo comprensivo RAGIONE_SOCIALE accessori di legge e dei contributi unificati acquistati dalla per il Decreto Ingiuntivo, il giudizio di primo grado dell’opposizione e l’appello) a titolo di rimborso delle spese legali (calco -late pro quota) sostenute da per l’acquisto dei contributi unificati e per il giudizio di primo grado dell’opposizione a decreto ingiuntivo (il totale delle spese pagate dalla ammonta a complessivi Euro 22.263,42; cfr. docc. 8, 9 e 10).
Il tutto oltre le ulteriori competenze e spese (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di notifica, gli ulteriori contributi unificati, le tasse di registro, ecc.) che la Banca ha sostenuto e/o dovrà sostenere in relazione ai giudizi relativi alla posizione in questione.
Nel merito, in via subordinata:
accertare e dichiarare il grave inadempimento di alle obbligazioni assunte con il Contratto di Cessione e la conseguente risoluzione parziale, ai sensi e rt. 1453 c.c., del contratto di cessione per cui è ca usa limitatamente al Credito retrocesso; per l’effetto
condannare ai sensi di legge e di contratto , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di delle seguenti somme (e/o della diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata all’esito
Euro 392.616,35 a titolo di corrispettivo versato da al Cedente (cfr. doc. 2);
Euro 357.407,79 a titolo di interessi al Tasso di +8%: cfr. doc. 1) dal versamento, da parte della Banca, del Corrispettivo di Cessione (cfr. doc. 2) al 30 aprile 2025, oltre gli ulteriori interessi al Tasso di Mora dal 1° maggio 2025 al saldo effettivo;
-Euro 1.783,65 a titolo di maggior danno (pari alla differenza tra l’importo nomi -nale del Credito e il corrispettivo versato dalla Banca: Euro 394.400,00 -Euro 392.616,35);
sempre a titolo di maggior danno e/o indennizzo contrattuale: Euro 65.117,39, pari alla differenza tra gli interessi ex D.lgs. 231/2002 dovuti dal debitore ceduto in relazione al mancato pagamento delle fatture per cui è causa (calcolati sull’im -porto nominale del credito dalla scadenza delle fatture al 22 settembre 2020) e gli interessi contrattuali al Tasso di Mora dovuti dal Cedente (calcolati sul corrispettivo pagato dalla Banca per l’acquisto del credito dalla data del pagamento di tale corrispettivo al 22 settembre 2020) nonché gli ulteriori interessi maturati e matu-randi dal 23 settembre 2020 al saldo;
Euro 5.470,66 (importo comprensivo RAGIONE_SOCIALE accessori di legge) liquidate in sen-tenza a carico di , calcolate pro quota (cfr. doc. 5 e 7);
Euro 6.956,00 (importo comprensivo RAGIONE_SOCIALE accessori di legge e dei contributi unificati acquistati dalla per il Decreto Ingiuntivo, il giudizio di primo grado dell’opposizione e l’appello) a titolo di rimborso delle spese le lcola te pro quota) sostenute da per l’acquisto dei contributi unificati e per il giudizio di primo grado dell’opposizione a decreto i e delle spese pagate dalla ammonta a complessivi Euro 22.263,42; cfr. docc. 8, 9 e 10).
Il tutto oltre le ulteriori competenze e spese (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di notifica, gli ulteriori contributi unificati, le tasse di registro, ecc.) che la Banca ha sostenuto e/o dovrà sostenere in relazione ai giudizi relativi alla posizione in questione.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande di risoluzione di cui sopra, accertare l’inadempimento di alle obbligazioni assunte con il Contratto di Cessione e/o di legge di cui in narrativa e , per l’effetto
-condannare , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di me (e/o la diversa, maggiore o minore somma che dovesse essere accertata all’es giudizio):
Euro 392.616,35 a titolo di corrispettivo versato da al Cedente (cfr. doc. 2);
Euro 357.407,79 a titolo di interessi al Tasso di Mora (i.e. BCE +8%: cfr. doc. 1) dal versamento, da parte della Banca, del Corrispettivo di Cessione (cfr. doc. 2) al 30 aprile 2025, oltre gli ulteriori interessi al Tasso di Mora dal 1° maggio 2025 al saldo effettivo;
-Euro 1.783,65 a titolo di maggior danno (pari alla differenza tra l’importo nomi -nale del Credito e il corrispettivo versato dalla Banca: Euro 394.400,00 -Euro 392.616,35);
sempre a titolo di maggior danno e/o indennizzo contrattuale: Euro 65.117,39, pari alla differenza tra gli interessi ex D.lgs. 231/2002 dovuti dal debitore ceduto in relazione al mancato pagamento delle fatture per cui è causa (calcolati sull’im -porto nominale del credito dalla scadenza delle fatture al 22 settembre 2020) e gli interessi contrattuali al Tasso di Mora dovuti dal Cedente (calcolati sul corrispettivo pagato dalla Banca per l’acquisto del credito dalla data del pagamento di tale corrispettivo al 22 settembre 2020) nonché gli ulteriori interessi maturati e matu-randi dal 23 settembre 2020 al saldo;
Euro 5.470,66 (importo comprensivo RAGIONE_SOCIALE accessori di legge) liquidate in sen-tenza a carico di , calcolate pro quota (cfr. doc. 5 e 7);
Euro 6.956,00 (importo comprensivo RAGIONE_SOCIALE accessori di legge e dei contributi unificati acquistati dalla per il Decreto Ingiuntivo, il giudizio di primo grado dell’opposizione e l’appello) a titolo di rimborso delle spese le lcola te pro quota) sostenute da per l’acquisto dei contributi unificati e per il giudizio di primo grado dell’opposizione a decreto i e delle spese pagate dalla ammonta a complessivi Euro 22.263,42; cfr. docc. 8, 9 e 10).
Il tutto oltre le ulteriori competenze e spese (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di notifica, gli ulteriori contributi unificati, le tasse di registro, ecc.) che la Banca ha sostenuto e/o dovrà sostenere in relazione ai giudizi relativi alla posizione in questione.
In ogni caso:
con vittoria di spese (comprese le spese generali e l’imposta di registro), diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA c ome per legge.
In via istruttoria , con riserva di ogni ulteriore produzione e deduzione ‘ .
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 aprile 2025, la società ha convenuto in giudizio la società , evidenziando che:
in data 11 febbraio 2015 le parti avevano stipulato un contratto di cessione di crediti, in virtù del quale la resistente aveva ceduto a alcuni crediti certificati ai sensi dell’art. 9 comma 3 bis d.l. n. 1852008 vantati nei confronti di ‘RAGIONE_SOCIALE, come precisati nell’allegato 1 al contratto di cessione (doc. 1);
si trattava, in particolare, delle fatture risultanti dalla certificazione n. NUMERO_DOCUMENTO del 9 maggio 2018e precisamente delle fatture n. 55 2011 dell’1.09.2011 di euro 20.000,00; n. 57/2011 dell’1.09.2011 di euro 38.100,00; n. 472011 del 27.07.2011 di euro 54.000,00; n. 43/2011 del 27.07.2011 di euro 24.200,00; n. 56 2011 dell’1.09.2011 di euro 38 .100,00, nonché della fattura risultante dalla certificazione n. NUMERO_DOCUMENTO dell’11 dicembre 2014 e, precisamente, della fattura n. 192012 del 29.08.2012 dell’importo di euro 220.000,00;
la cessione era avvenuta pro soluto e aveva pagato il corrispettivo della cessione in data 23 febbraio 2015 per complessivi euro 392.616,35 (doc. 2);
per i citati crediti certificati la cessionaria aveva ottenuto dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in data 4 novembre 2016, l’emissione del decreto ingiuntivo n. 25499 2016 (doc. 3);
-in seguito all’opposizione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE che aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando che i crediti certificati sarebbero stati di competenza del RAGIONE_SOCIALE, quale soggetto autonomo rispetto
all’RAGIONE_SOCIALE, la società aveva chiesto di chiamare in causa il che era però rimasto contumace (doc. 4);
con sentenza n. 12669 del 22 settembre 2020 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva accolto l’opposizione riconoscendo il difetto di legittimazione dell’RAGIONE_SOCIALE e rigettato le domande proposte nei confronti di rilevando che i crediti azionati da non potevano considerarsi certificati poiché il debitore non poteva rilasciare certificazioni dei crediti ai sensi dell’art. 9 comma 3 bis d.l. n. 1852008, non potendosi qualificare quale Pubblica Amministrazione (doc. 5);
da tale sentenza era dunque emerso che la cedente aveva ceduto a crediti non certificati (diversamente da quanto dichiarato), oltre che vantati nei confronti di un debitore diverso da quello indicato nell’atto di cessione ;
con comunicazione trasmessa via pec in data 24 gennaio 2025 aveva quindi dichiarato la risoluzione di diritto del contratto di cessione avvalendosi della clausola risolutiva espressa, dando atto di aver comunque impugnato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (doc. 6).
La difesa della società ha poi evidenziato che:
nel contratto di cessione, la cedente aveva garantito, all’art. 6 lettera e., che i crediti erano certi, liquidi ed esigibili, con la precisazione che avrebbe costituito prova della mancanza di tali requisiti la mancata liquidazione o certificazione del credito all’esito del relativo procedimento;
-ai sensi dell’art. 9 del contratto era stato pattuito che potesse risolvere il contratto, tra le altre ipotesi, nel caso in cui le garanzie rese ai sensi dell’art. 6 fossero risultate non veritiere, non corrette o incomplete o in caso di inadempimento del cedente agli impegni assunti e, comunque, in ogni caso in cui il mancato pagamento da parte del debitore fosse dipeso da atto o comportamento del cedente;
-sempre ai sensi dell’art. 9, in caso di risoluzione era previsto il diritto della ‘ all’immediato pagamento di un importo pari al Corrispettivo versato dal Cedente, maggiorato di interessi al Tasso di Mora, decorrenti dal giorno in cui era stato disposto il trasferimento del Corrispettivo dal Cessionario al Cedente (incluso) e fino al giorno in cui il Cedente disporrà il pagamento dell’importo da restituire, fatto salvo il maggior danno eventualmente sofferto ‘ , maggior danno da parametrare all’interesse positivo , ossia all’incremento patrimoniale che la cessionaria avrebbe conseguito con l’esecuzione del contratto, pari al valore nominale delle fatture cedute e agli interessi di mora maturati sulle stesse;
-inoltre, ai sensi dell’art. 18 delle condizioni generali, la società Cedente si era impegnata ‘ irrevocabilmente ad indennizzare e manlevare il Cessionario, qualunque suo legittimo successore, a prima richiesta ed ogni eccezione rimossa, in relazione ad ogni perdita, danno, pretesa, costo o spesa (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le spese legali, tasse e la perdita di interessi a valere sui Crediti) da questi subiti (i) a causa del mancato adempimento da parte del Cedente di qualsiasi obbligo su quest’ultimo gravante in base al Contratto (ii) a causa della non veridicità o dell’inesattezza delle dichiarazioni e de garanzie rese dal Cedente nel Contratto (…). L’obbligazione di indennizzo e manleva prevista dalla presente clausola è autonoma, indipendente e si cumula con qualsiasi altro rimedio previsto per legge o dal Contratto ‘ .
Alla luce di tali circostanze la società ricorrente ha chiesto, in via principale, di accertare l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9 delle condizioni generali e 1456 c.c., e di condannare al pagamento delle seguenti somme:
Euro 392.616,35 a titolo di corrispettivo versato da al Cedente;
Euro 357.407,79 a titolo di interessi al Tasso di Mora convenzionale (pari al tasso BCE+8% come indicato nel contratto di cessione) con decorrenza dal versamento, da parte della del Corrispettivo di Cessione, ossia dal 23 febbraio 2015 (cfr. doc. 2), sino alla data di deposito del ricorso, ossia al 30 aprile 2025, oltre agli ulteriori interessi al Tasso di Mora tasso (BCE +8%) con decorrenza dal 1° maggio 2025 al saldo;
Euro 1.783,65 a titolo di maggior danno (pari alla differenza tra l’importo nominale del Credito ceduto, ossia euro 394.400,00, e il corrispettivo versato dalla ossia Euro 392.616,35);
Euro 65.117,39 sempre a titolo di maggior danno o indennizzo contrattuale, pari alla differenza tra gli interessi determinati ai sensi del D.lgs. 231/2002 dovuti dal debitore ceduto in relazione al mancato pagamento delle fatture oggetto di causa (calcolati sull’importo nominale del credito dalla scadenza delle fatture al 22 settembre 2020) e gli interessi al Tasso di Mora convenzionale dovuti dalla società Cedente (calcolati sul corrispettivo pagato dalla per l’acquisto del credito dalla data del pagamento di tale corrispettivo sino al 22 settembre 2020), nonché gli ulteriori interessi maturati e maturandi dal 23 settembre 2020 al saldo;
Euro 5.470,66, quale importo calcolato pro quota , comprensivo RAGIONE_SOCIALE accessori di legge, pagato per le spese di lite liquidate in sentenza in favore dell’RAGIONE_SOCIALE e a carico di (cfr. doc. 5 e 7);
Euro 6.956,00, quale importo comprensivo RAGIONE_SOCIALE accessori di legge e dei contributi unificati corrisposti dalla per il Decreto Ingiuntivo, il giudizio di primo grado con chiamata di terzo nonché per il giudizio di appello, calcolato pro quota, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute da (a fronte di un importo complessivo di euro 22.263,42 come da doc. 8-10);
le ulteriori competenze e spese (quali ad esempio le spese di notifica, gli ulteriori contributi unificati, le tasse di registro e così via) che la ha sostenuto o avrebbe dovuto sostenere in relazione ai giudizi relativi alla posizione in questione.
In via subordinata, la ricorrente ha chiesto di dichiarare, ai sensi dell’art. 1453 c.c., la parziale risoluzione del contratto di cessione per grave inadempimento di , consistente nella violazione delle garanzie di cui all’art. 6 delle condizioni di contratto nonché dell’art. 1266 c.c., con conseguente condanna della resistente al pagamento dei medesimi importi chiesti in via principale.
In via ulteriormente subordinata, la ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto ad essere indennizzata di ogni perdita, danno, costo o spesa, ai sensi dell’art. 1266 c.c., oltre che dell’art. 18 delle condizioni di contratto, con conseguente condanna della resistente al pagamento dei medesimi importi chiesti in via principale.
1.2. non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica eseguita in forma telematica e perfezionata in data 24 giugno 2025, così che all’udienza del 14 ottobre 2025 è stata dichiarata la sua contumacia. Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l’udienza del 21 gennaio 2026 per la precisazione delle conclusioni e discussione, ai sensi del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., e in quella sede la stessa è stata trattenuta in decisione, ai sensi del comma 3 dell ‘ultima disposizione appena citata.
Tanto premesso, le domande proposte da possono essere accolte nei limiti di seguito indicati.
Parte ricorrente ha fornito la prova della cessione stipulata con in relazione ai crediti asseritamente vantati dal cedente nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE
in data 11 febbraio 2015, , di cui alle due certificazioni
indicate nell’allegato 1 per un valore nominale di complessivi euro 394.400,00 (doc. 1) nonché del pagamento del corrispettivo della cessione per euro 392.616,35 (doc. 2). La ricorrente ha così fornito la prova della propria legittimazione e della titolarità del diritto controverso.
Ancora, è documentato che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel procedimento instaurato in seguito all’opposizione a decreto ingiuntivo (doc. 3 e 4), con la sentenza n. 12669/2020 pubblicata in data 22 settembre 2020, ha accertato che i crediti azionati da fossero riferibili al RAGIONE_SOCIALE per
lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non (come indicato e garantito dal Cedente nel contratto di cessione) a ll’RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di soggetti autonomi, e ha anche accertato che i crediti azionati non potevano considerarsi certificati – come invece garantito dal cedente – atteso che il RAGIONE_SOCIALE (non appartenendo alla Pubblica Amministrazione) non era un soggetto legittimato a rilasciare certificazioni dei crediti, ai sensi del citato art. 9 comma 3 bis d.l. n. 1852008 (doc. 5), ritenendo, in definitiva, che i crediti ceduti non erano stati provati. Alla luce delle circostanze documentate, si ritiene fondata la domanda proposta in via principale dalla società atteso che, ai sensi dell’art. 9 delle condizioni generali di cessione, era legittimata a risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., tra le altre ipotesi, nel caso in cui le dichiarazioni e garanzie rese dal cedente ai sensi dell’art. 6 fossero risultate in qualsiasi momento di vigenza del contatto non veritiere, non corrette o incomplete.
Posto che, ai sensi del citato art. 6, il cedente aveva , tra l’altro, garantito: – alla lettera e) che i crediti ceduti erano certi, liquidi ed esigibili per l’intero importo indicato nel relativo documento contabile e non erano oggetto di contestazione da parte del relativo debitore o di terzi; con la precisazione che la prova del difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità poteva ravvisarsi nella ‘ mancata liquidazione o certificazione del credito al completamento della relativa procedura di liquidazione o certificazione effettuata dal Debitore o l’esito negativo di verifiche circa la sussistenza di tali requisiti svolte dal Cess ionario
presso il debitore e rif iuto o contestazione da parte del debitore, in tutto o in parte, in sede stragiudiziale o giudiziale (ad esempio, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo) delle merci o dei servizi di cui ai crediti ‘ ;
alla lettera g, che non esistevano controversie di alcun genere relative ai crediti o che potessero pregiudicare il loro incasso;
alla lettera k, che la contabilizzazione dei corrispettivi relativi ai crediti ceduti era stata fatta dal cedente in modo corretto, veritiero e in conformità con la normativa e gli accordi applicabili.
Ancora, negli ultimi due commi dell’art. 6 si precisava che le dichiarazioni e garanzie rese dal cedente costituivano una garanzia indipendente, autonoma e solidale del cedente nei confronti del cessionario e che il cessionario on aveva effettuato autonome verifiche in ordine ai crediti e ai rapporti nei quali i primi trovavano origine, ‘basando la propria decisione di acquisto esclusivamente sulle dichiarazioni e garanzie rese dal cedente nel presente articolo’.
Tenuto conto di quanto accertato dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza sopra citata, non può dubitarsi della sussistenza dei presupposti per invocare l’operatività della clausola risolutiva di cu i al l’ art. 9.
Ne discende l’accertamento dell’intervenuta risoluzione parziale di diritto del contratto di cessione oggetto di causa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9 delle condizioni generali del contratto e dell’art. 1456 c.c. a far data dal 28 gennaio 2025 (data di ricezione della comunicazione di rettifica della comunicazione di risoluzione parziale sub doc. 6 di parte).
Quale conseguenza della risoluzione del contratto , l’art. 9 delle condizioni generali, al comma 4, prevede il diritto del cessionario ad ottenere la restituzione del corrispettivo versato, gli interessi di mora al tasso convenzionale (tasso BCE + 8 punti come da documenti di sintesi prodotto con il contratto di cessione ) con decorrenza dalla data di pagamento del corrispettivo, oltre all’eventuale maggior danno.
Inoltre, ai sensi dell’art. 18 delle condizioni generali il cedente si era impegnato ad indennizzare e manlevare il cessionario, ‘ a prima richiesta e ogni eccezione rimossa ‘, in relazione ad ogni perdita, danno, costo o spesa (ivi incluse le spese legali) subiti a causa dell’inadempimento del cedente agli obblighi sullo stesso gravanti o a causa della non veridicità o dell’inesattezza dele dichiarazioni e garanzie rese.
In applicazioni di tali clausole, si ritiene che il cessionario abbia diritto al pagamento dei seguenti importi:
Euro 392.616,35 a titolo di rimborso del Corrispettivo versato a in relazione ai Crediti Certificati oggetto di causa come documentato (doc. 2);
Euro 357.407,79 a titolo di interessi al Tasso di Mora contrattualmente pattuito (tasso BCE + 8% come da doc. 1 pag. 18), calcolati dalla ricorrente dalla data di pagamento del Corrispettivo (23 febbraio 2015) sino alla data di deposito della domanda (precisamente, la data di deposito del ricorso ossia il 30 aprile 2025), oltre agli ulteriori interessi maturati al medesimo tasso convenzionale sulla quota capitale di euro 392.616,35 con decorrenza dall’1 maggio 2025 al saldo;
euro 1.783,65 a titolo di maggior danno pari all a differenza tra l’importo nominale del credito che la cessionaria avrebbe dovuto riscuotere dal debitore ceduto (euro 394.400,00) e l’importo del corrispettivo versato al cedente (euro 392.616,35);
euro 5.469,94 quale importo delle spese di lite liquidate a carico della società all’esito del giudizio dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, calcolate pro quota rispetto all’intero credito ivi azionato. Precisamente , considerando che l’importo nominale dei crediti oggetto delle fatture indicate come cedute ammontava ad euro 394.400,00 e corrispondeva al 31,24% del valore complessivo del credito azionato nel giudizio dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (pari ad euro 1.262.440,07), anche le spese legali liquidate a carico di
in quel giudizio (pari a complessivi euro 17.509,44 comprensive di rimborso del 15% per spese forfetario, 22% di IVA e 4% a titolo di CPA), sono state calcolate in proporzione;
euro 6.955,00 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute in proprio da sempre calcolate pro quota in base ai principi appena esposti – quindi nella misura del 31,24% – e precisamente euro 15.159.79 quale compenso per la propria difesa, euro 870,00 a titolo di contributo unificato per la fase monitoria, euro 843,00 per il pagamento del contributo unificato relativo alla chiamata di terzo nel giudizio di opposizione, euro 2.556,00 a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello, per un tale di euro 22.263,42 (doc. 8, 9 e 10 del fascicolo di parte).
Si ritiene invece di non poter accogliere la domanda di pagamento, sempre a titolo di maggior danno asseritamente patito da per la differenza tra gli interessi moratori dovuti dal cedente
in base al contratto di cessione e gli interessi moratori dovuti dal debitore ceduto ( ) sulle fatture oggetto di certificazione. La società ricorrente, in particolare, ha chiesto il pagamento di euro 65.117,39 clcolato quale differenza tra gli interessi dovuti ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 dal debitore ceduto (
) e relativi al mancato pagamento delle fatture poste a fondamento delle certificazioni ( interessi che avrebbe calcolato ‘ sull’importo nominale del credito dalla scadenza delle fatture al 22 settembre 2020 ‘ corrispondente alla data di pubblicazione della sentenza n. 126692020 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE) e gli interessi al Tasso di Mora convenzionale dovuti dal Cedente
, oltre a rivendicare il pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori interessi con decorrenza dal 23 settembre 2020.
Tale importo non può essere riconosciuto in quanto non è stato dimostrato il danno da mancato guadagno invocato da atteso che, da un lato, non è provato che laddove fosse stata offerta la prova della esistenza dei crediti ceduti (prova che è stata esclusa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con la sentenza n. 126692020) gli stessi sarebbero stati pagati in ritardo (nè eventualmente vi è alcuna certezza in ordine ai tempi dell’eventuale ritardo) e, dall’altro lato, non sono state nemmeno prodotte le fatture poste a fondamento delle certificazioni, con conseguente incertezza in ordine alla loro scadenza, rendendo così
impossibile anche un’eventuale verifica in ordine alla correttezza dei calcoli indicati da altri termini si tratta di un danno solo ipotetico.
Analogamente e per le stesse motivazioni, si ritiene di non poter accogliere la domanda di pagamento per competenze e spese future, solo esemplificativamente allegate quali spese di notifica, ulteriori contributi unificati e così via.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente contumace e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 1472022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell ‘ art. 5 del decreto e dell ‘ attività effettivamente svolta, avuto riguardo all ‘ assenza di attività istruttoria e all’ estrema riduzione di attività relative alle fasi di trattazione e decisoria. Si ritiene pertanto di liquidare le spese applicando i valori medi in relazione alle fasi di RAGIONE_SOCIALEo e introduttiva e i valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla società contro
, così provvede:
-accoglie le domande propost e, nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, accerta l’intervenuta risoluzione parziale del contratto di cessione con effetto dal 28 gennaio 2025 e condanna la resistente al pagamento dei seguenti importi:
Euro 392.616,35 a titolo di rimborso del Corrispettivo versato a ;
Euro 357.407,79 a titolo di interessi al Tasso convenzionale di Mora (tasso BCE + 8%), calcolati al 30 aprile 2025, oltre agli ulteriori interessi al medesimo tasso da calcolare sulla quota capitale di euro 392.616,35 con decorrenza dall’1 maggio 2025 al saldo;
euro 1.783,65 a titolo di maggior danno pari alla differenza tra l’importo nominale del credito ceduto e l’importo del corrispettivo versato;
euro 5.469,94 quale importo, pro quota , delle spese di lite liquidate con la sentenza n. 126692020 del tribunale di RAGIONE_SOCIALE a carico della società
euro 6.955,00 a titolo di rimborso, pro quota , delle spese legali sostenute in proprio da -condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali, che liquida in euro 1.713,00 per spese ed euro 18.420,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 5 febbraio 2026
Il giudice NOME COGNOME