Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33890 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9899/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in INDIRIZZO NOME alla INDIRIZZO, Pec:
;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME domiciliato presso l’indirizzo digitale p.e.c.: ;
-controricorrente-
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33890 Anno 2025
Presidente: CONDELLO NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
nonché contro
NOME COGNOME, ANNUNZIATA COGNOME;
-intimatiavverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 170/2024
depositata il 17/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto ingiuntivo n. 189/2011 il Tribunale di Torre NOME ingiungeva ad NOME COGNOME e a NOME COGNOME il pagamento, in favore di NOME COGNOME, della somma di Euro 100.000, oltre interessi e accessori, sulla base di un atto di ricognizione e riconoscimento di debito con contestuale cessione del credito a COGNOME NOME.
Il 25 luglio 2011, i debitori proponevano opposizione deducendo la falsità della scrittura privata posta a fondamento del monitorio e l’invalidità della pretesa creditoria. Gli opponenti esponevano che NOME COGNOME, nel novembre 2006, aveva acquistato da NOME COGNOME beni strumentali e merce relativi a un’attività di ottica, già appartenente al cognato di quest’ultima, NOME COGNOME, per il prezzo di Euro 58.000 documentato da due fatture, in parte già corrisposto mediante assegni. Successivamente, accertato che parte dei beni acquistati era gravata da pignoramento, la COGNOME aveva chiesto la risoluzione del contratto o, in subordine, la sostituzione dei beni o la riduzione del prezzo, interrompendo i pagamenti ai sensi dell’art. 1460 c.c. Si affermava che il documento prodotto dall’opposta era apocrifo, poiché la COGNOME ne
disconosceva la firma e il COGNOME assumeva di aver apposto la propria su un foglio in bianco successivamente riempito da terzi.
Si costituiva NOME COGNOME, sostenendo la piena autenticità della scrittura e la sussistenza del credito residuo di euro 100.000, quale saldo del prezzo di euro 150.000 convenuto per la cessione dell’azienda. Chiedeva il rigetto dell’opposizione e proponeva istanza di verificazione della scrittura. Interveniva nel processo, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., NOME COGNOME, dichiarando di rinunciare al credito cedutole. Nel corso dell’istruttoria veniva espletata consulenza tecnica grafologica.
Con sentenza n. 603/2019, il Tribunale di Torre NOME, in parziale accoglimento dell’opposizione, annullava il decreto ingiuntivo ma condannava NOME COGNOME (e gli eredi NOME e NOME COGNOME) e NOME COGNOME, in solido, al pagamento in favore di NOME COGNOME della somma di Euro 100.000, oltre interessi, compensando le spese nella misura di un quinto.
Avverso tale decisione proponevano appello NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, deducendo, tra l’altro: l’invalidità della consulenza tecnica grafologica per violazione del contraddittorio; la carenza di legittimazione attiva della COGNOME, in quanto il credito era stato ceduto alla COGNOME; la falsità o, comunque, l’inefficacia della scrittura privata priva di data certa e di sottoscrizione autenticata. Chiedevano, in via istruttoria, la rinnovazione della perizia e, nel merito, la revoca della condanna.
Si costituivano NOME COGNOME e NOME COGNOME -quest’ultimo quale cessionario del credito -resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
2.1. Con sentenza n. 170/2024, pubblicata il 17 gennaio 2024, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’impugnazione, confermando integralmente la pronuncia di primo grado. La Corte riteneva accertata l’autenticità delle sottoscrizioni, la validità della consulenza tecnica, la sussistenza della
legittimazione attiva della COGNOME -avendo la COGNOME rinunciato alla cessione -e la fondatezza della pretesa creditoria. Condannava, pertanto, gli appellanti alla rifusione delle spese del grado.
Per la cassazione di tale sentenza NOME, NOME e NOME COGNOME, i primi due nella qualità di eredi di NOME COGNOME, hanno proposto ricorso, affidato a due motivi.
3.1. NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
3.2. È stata formulata proposta di definizione accelerata, depositata in data 08/05/2025, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., cui è seguita istanza di decisione. Il ricorso è stato quindi chiamato all’odierna adunanza, in prossimità della quale le parti hanno deposito memoria.
All’esito il collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1264 c.c. e 105, commi 1 e 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere erroneamente riconosciuto la legittimazione attiva di NOME COGNOME, nonostante la pregressa cessione del credito in favore di COGNOME NOME e la mancanza di sottoscrizione, da parte della cedente, della dichiarazione di rinuncia alla cessione, firmata soltanto dalla cessionaria.
Secondo i ricorrenti, tale omissione avrebbe dovuto escludere la legittimazione attiva della COGNOME e comportare l’inefficacia dell’atto monitorio, non essendo dimostrato che la cessione fosse stata validamente revocata o risolta.
4.1. Il motivo è infondato.
In via preliminare, in ordine alla sollevata questione del difetto di titolarità del credito in capo alla COGNOME, non rileva la mancanza di sottoscrizione del documento denominato ‘dichiarazione relativa alla cessione del
credito’, prodotto nei gradi di merito proprio dalla cedente della cui mancata sottoscrizione qui si discute, in ragione del principio per cui la produzione in giudizio di una scrittura privata, ad opera della parte che non l’abbia firmata, costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e perciò perfeziona, sul piano sostanziale e su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato (ex multis, Cass. n. 2826/2000; Cass. n. 3970/1997; Cass. n. 738/1995).
La Corte d’appello di Napoli ha accertato, con valutazione in fatto congruamente motivata, che NOME COGNOME era rimasta titolare del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo, atteso che la cessionaria COGNOME NOME aveva formalmente rinunciato alla cessione, restituendo il credito alla cedente.
La Corte territoriale ha rilevato che tale rinuncia, sebbene sottoscritta dalla sola cessionaria, era stata portata a conoscenza della COGNOME ed era stata da questa accettata per facta concludentia , come dimostrato dalla circostanza che la stessa aveva proseguito il giudizio monitorio e l’opposizione senza alcuna contestazione da parte della COGNOME.
Tale ricostruzione è conforme ai principi consolidati di questa Corte, secondo i quali la cessione del credito, essendo un contratto consensuale e a causa variabile, può essere revocata o risolta anche mediante atti unilaterali o comportamenti concludenti delle parti, idonei a manifestare la comune volontà di ripristinare la titolarità del credito in capo al cedente (Cass., 23/05/1996, n. 4471; Cass., 09/02/1993, n. 1939).
La Corte d’appello ha altresì evidenziato che NOME era intervenuta nel giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.c., rinunciando espressamente al credito e riconoscendo la piena titolarità del rapporto in capo ad NOME COGNOME. Tale dichiarazione, resa in giudizio, costituisce accettazione inequivoca della risoluzione della cessione e
preclude ogni successiva contestazione sulla legittimazione attiva della cedente.
In tal guisa, l’intervento della COGNOME non può considerarsi inammissibile, trattandosi di intervento adesivo volto solo a ribadire la volontà di rinunciare alla cessione del credito.
L’accordo con cui cedente e cessionario risolvono la cessione (c.d. retrocessione) ha piena efficacia tra di loro, ripristinando la titolarità del credito in capo al cedente. Tuttavia, per essere opponibile al debitore ceduto, tale evento deve essere portato a sua conoscenza. Applicando in via analogica la disciplina prevista per la cessione originaria (art. 1264 c.c.), la giurisprudenza afferma, infatti, in modo costante che la risoluzione non ha effetto nei confronti del debitore finché non gli sia stata notificata o non sia stata da lui accettata (cfr. Cass., sez. 3, ordinanza 16/09/2025, n. 25396; Cass., sez. 3, ordinanza 03/07/2024, n. 18278; Cass. civ., Sez. 1, 07/10/2005, n. 19640).
Quindi, la cessione del credito, una volta perfezionata con il consenso delle parti, è un atto definitivo che non può essere revocato unilateralmente dal cedente. Lo scioglimento del vincolo è tuttavia possibile attraverso un accordo di mutuo dissenso tra cedente e cessionario. Tale accordo, in virtù del principio di libertà delle forme, non richiede formalità specifiche e può essere desunto anche da comportamenti concludenti, a condizione che manifestino in modo inequivocabile la volontà comune di porre nel nulla la cessione. Tuttavia, qualsiasi evento che modifichi la titolarità del credito, inclusa la risoluzione della cessione, per essere efficace nei confronti del debitore ceduto deve essergli notificato; in assenza di tale comunicazione, il suo pagamento al cessionario originario rimane valido e liberatorio.
La notifica della retrocessione è un atto a forma libera, la cui funzione è semplicemente quella di rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito e può avvenire anche in corso di causa (cfr. Cass., sez. 2, ordinanza 10/01/2025, n. 654).
Del resto, è stato anche affermato da questa Corte che la notifica al debitore ceduto del ritrasferimento del credito dal cessionario al cedente (cd. retrocessione) è, come per l’originaria cessione, atto a forma libera, purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito, cosicché essa può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione in corso di causa nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 654 del 10/01/2025).
Parimenti corretta è la conclusione secondo cui la mancanza della firma della cedente sulla dichiarazione di rinuncia non incide sulla validità dell’atto, trattandosi di atto recettizio che si perfeziona con la ricezione e la comportamentale adesione del destinatario.
Né i ricorrenti hanno dedotto elementi idonei a dimostrare che la cessione fosse ancora in essere o che la COGNOME avesse mantenuto la titolarità del credito.
Ne consegue che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di cessione del credito e intervento adesivo volontario, avendo logicamente desunto la legittimazione della COGNOME dal complessivo comportamento processuale e sostanziale delle parti.
4.2. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 194, secondo comma, cod. proc. civ., del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ( in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), censurando la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto pienamente attendibili le conclusioni della consulenza tecnica grafologica, nonostante -a dire dei ricorrenti -l’elaborato peritale fosse stato redatto in assenza di contraddittorio e le conclusioni definitive fossero state modificate rispetto alla bozza originaria, senza che le parti potessero formulare osservazioni.
Si lamenta, inoltre, che la Corte d’appello avrebbe aderito in modo acritico alla consulenza, omettendo di verificare la regolarità del procedimento peritale.
4.2.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già da tempo chiarito (v. Cass., n. 23493 del 09/10/2017) che il terzo comma dell’art. 195 c.p.c., come sostituito dal quinto comma dell’art. 46 della l. 18 giugno 2009, n. 69, ha introdotto una sorta di sub procedimento nella fase conclusiva della consulenza tecnica d’ufficio, regolando, attraverso scansioni temporali rimesse alla concreta determinazione del giudice, i compiti del c.t.u. e le facoltà difensive delle parti nel momento del deposito della relazione scritta.
La novella ha perseguito l’obiettivo di garantire la piena esplicazione di un contraddittorio tecnico e, quindi, del diritto di difesa delle parti anche nella fase dell’elaborazione dei risultati dell’indagine peritale. La dialettica tra l’ausiliario officioso e gli esperti di fiducia delle parti si realizza così in maniera anticipata rispetto alla sottoposizione degli esiti peritali al giudice, consentendogli di esercitare un effettivo esercizio della funzione di peritus peritorum e di conoscere già all’udienza successiva al deposito della relazione i rilievi delle parti, nonché le repliche e controdeduzioni del consulente d’ufficio, con conseguente accelerazione dei tempi del processo.
Nel richiamato arresto si è aggiunto che l’omesso invio da parte del consulente tecnico della bozza di relazione alla parte, in quanto posta a presidio del diritto di difesa, integra un’ipotesi di nullità della consulenza, a carattere relativo e quindi assoggettata al rigoroso limite preclusivo di cui all’art. 157 c.p.c. sicché, come già affermato da questa Corte per il caso della mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni (v. Cass. 24/01/2013, n. 1744), tale nullità resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito.
Tali principi sono stati ribaditi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5624 del 21/02/2022, che, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza all’interno della Corte, ha affermato che, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il secondo termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 195 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l’analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis , il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell’ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello. La pronuncia, in particolare, distingue tra le censure alla consulenza tecnica d’ufficio che attengono a violazioni procedurali e quelle che, invece, attengono al merito e, cioè, a contestazioni valutative delle indagini del consulente. Solo le prime, in quanto nullità relative, sono soggette al regime preclusivo di cui all’art. 157 c.p.c., mentre non lo sono i vizi di contenuto, attinenti a questioni scientifiche o, comunque, valutative e, quindi, connesse al tema della ricerca di una giusta soluzione della controversia.
Né, del resto, come chiarito dalle Sezioni Unite, è possibile ritenere che dall’art. 195, ultimo comma, c.p.c., così come riformulato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, sia desumibile un limite temporale allo svolgimento di critiche avverso il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio. E ciò, in quanto deve ritenersi che i termini previsti da tale disposizione normativa abbiano natura meramente ordinatoria e funzione acceleratoria che si esauriscono nell’ambito del subprocedimento che termina con il deposito
in cancelleria della relazione del consulente, determinando, in favore di quest’ultimo, l’esonero dall’obbligo di depositare nel termine a lui assegnato la sintetica valutazione delle osservazioni che le parti abbiano reso tardivamente rispetto al termine alle stesse all’uopo fissato, ma non già precludendo alle parti stesse di arricchire e meglio specificare le contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio (Sez. L, n. 18657/2020, Rv. 65859601).
La procedimentalizzazione della consulenza tecnica d’ufficio, infatti, introdotta dalla riforma del 2009, secondo le Sezioni Unite ha inciso esclusivamente sulla facoltà delle parti di interloquire con l’ausiliario al fine di incidere direttamente sul contenuto della consulenza e non già sulla possibilità di sviluppare qualunque deduzione o osservazione nel corso del giudizio. Pertanto, le Sezioni Unite hanno concluso affermando che deve riconoscersi, in favore delle parti, la possibilità di svolgere critiche al contenuto della consulenza tecnica d’ufficio, anche per la prima volta in sede di comparsa conclusionale (e, quindi, anche in appello), poiché, trattandosi di mere difese, esse non incontrano alcuna particolare preclusione, sempre che si tratti di censure relative a contestazioni ‘valutative’ e/o ‘di merito’, come già sopra chiarito, anche alla luce della funzione meramente illustrativa della comparsa conclusionale in relazione alle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte (Sez. 1, n. 06858/2004; Cass., Sez. 1, n. 22970/2004; Cass., Sez. 3, n. 05478/2006).
4.2.2. Ebbene, nel caso di specie, la Corte d’appello di Napoli ha accertato in fatto che la consulenza grafologica era stata ritualmente espletata nel contraddittorio delle parti, che erano state convocate alle operazioni peritali, con nomina di consulenti di parte e facoltà di partecipazione alle operazioni di comparazione delle firme. La Corte territoriale ha sottolineato che il CTU aveva regolarmente depositato la relazione finale nel rispetto dei termini assegnati, senza che i consulenti di parte, mai
nominati (cfr. sentenza impugnata pag. 7), avessero presentato osservazioni o rilievi formali nel termine di legge, né richiesto proroghe o supplementi di indagine.
Inoltre, afferma il giudice del merito che gli appellanti trasmettevano alla consulente, via e-mail , in data 11/06/2014 (ultimo giorno utile), note critiche sottoscritte dalla dr.ssa NOME COGNOME, soggetto estraneo alla procedura, in quanto mai nominato come consulente di parte. In data 12/06/2014, ormai fuori termine, gli impugnanti ritrasmettevano, su carta intestata del procuratore costituito in primo grado, le medesime note, neanche sottoscritte dal difensore, dichiarando che le stesse erano state redatte dalla dr.ssa NOME COGNOME.
Non è, dunque, ravvisabile violazione del principio del contraddittorio, né del diritto di difesa, in quanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte, come già sopra detto, di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello (cfr. Cass., n. 32965/2024).
Quanto, poi, alla dedotta divergenza tra bozza e relazione definitiva, la Corte di merito ha rilevato che tale doglianza era sfornita di riscontri documentali e comunque irrilevante, atteso che l’elaborato finale unico atto avente rilievo processuale -risultava logicamente motivato e coerente con i dati grafici esaminati.
È principio consolidato, infatti, che «la mera difformità tra la bozza informale della relazione e la versione definitiva depositata dal consulente tecnico d’ufficio non integra violazione del contraddittorio, in quanto solo quest’ultima assume valore nel processo e può essere oggetto di contraddittorio tra le parti mediante note critiche o istanza di chiarimenti» (cfr. Cass., sez. 2, ord. 10/05/2025, n. 12408).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che nessuna specifica eccezione di nullità era stata proposta in primo grado nei termini di cui all’art. 157, comma 2, c.p.c., e che, anzi, gli appellanti si erano limitati a formulare doglianze generiche sulla metodologia della consulenza, senza indicare quali norme o regole tecnico-procedurali sarebbero state violate.
Ne consegue che la censura in esame si risolve in una contestazione generica dell’apprezzamento del giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità.
Peraltro, c ome più volte affermato da questa Corte, «l’adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non costituisce vizio di motivazione, ove la relazione sia logicamente argomentata e coerente con gli accertamenti compiuti, restando escluso l’obbligo di confutare specificamente ogni rilievo difensivo privo di fondamento tecnico o documentale» (Cass. n. 12195/2024; Cass. n. 33742 del 2022; Cass. n. 1815 del 2015).
La Corte d’appello, nel fare proprie le risultanze della consulenza, ha fornito una motivazione congrua, non apparente e immune da vizi logici, esplicitando le ragioni per le quali ha ritenuto attendibili le conclusioni peritali, con particolare riferimento alla compatibilità grafica delle sottoscrizioni con la mano dei ricorrenti e alla coerenza delle risultanze con le ulteriori prove acquisite.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., dalla conformità della presente decisione rispetto a quanto prospettato alle parti in seno alla proposta di definizione accelerata del giudizio consegue la condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., come da dispositivo.
Non può trovare accoglimento la richiesta avanzata dal controricorrente NOME COGNOME, con memoria depositata in data 26/09/2025, di
liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. svolto innanzi la Corte d’appello di Napoli e definito con ordinanza di rigetto dell’istanza, proposta dagli attuali ricorrenti, di sospensione dell’esecuzione forzata della sentenza qui impugnata, stante la tardività della richiesta del COGNOME per essere stata avanzata con memoria depositata oltre il termine previsto dal novellato art. 372 c.p.c., qui ratione temporis applicabile (i.e., fino a quindici giorni continuativi prima dell’adunanza in camera di consiglio del 10/10/2025).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in solido, in favore del controricorrente, con distrazione in favore del difensore AVV_NOTAIO, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Condanna, altresì, i ricorrenti al pagamento, in solido, di Euro 10.000,00, in favore del controricorrente, a i sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., nonché al pagamento di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 , se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 10 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME CONDELLO