SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 54 2026 – N. R.G. 00000704 2023 DEPOSITO MINUTA 29 01 2026 PUBBLICAZIONE 30 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Presidente relatore
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 704/2023 R.G., che porta riunite le cause n.707/2023
R.G. e n.712/23 R.G., promosse da (704/23 R.G.):
con sede in Verona, INDIRIZZO, C.F. in persona del suo legale rappresentante, in proprio e nella qualità di mandataria di con sede legale in Conegliano INDIRIZZO, INDIRIZZO, C.F. , in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica; P. P.
=Appellante=
nei confronti di
nata a Marsciano (PG) il DATA_NASCITA, C.F.
nato ad Assisi, l’DATA_NASCITA, NOME.F.
,
,
entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliati presso i loro indirizzi di posta elettronica, in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
=Appellati=
corrente in Marsciano, C.F.
e
C.F.
e
con sede in INDIRIZZO, C.F.
in
P.
persona del suo legale rappresentante, e per essa quale mandataria con sede in Brescia, C.F. , in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO ed NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi di posta elettronica; P.
=appellata=
*
causa n.707/2023 R.G., promossa da:
con sede in INDIRIZZO, C.F. in persona del suo legale rappresentante, e per essa quale mandataria con sede in Brescia, C.F. , in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi di posta elettronica; P. P.
=appellante=
P.
=appellata=
P.
;
=Appellata=
nei confronti di
nata a Marsciano (PG) il DATA_NASCITA, NOMECOGNOMENOME , nato ad Assisi, l’DATA_NASCITA, NOME.F. ,
entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliati presso i loro indirizzi di posta elettronica, in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
=Appellati=
e
C.F.
P.
;
=Appellata=
e
con sede in Verona, INDIRIZZO, C.F. in persona del suo legale rappresentante, in proprio e nella qualità di mandataria di con sede legale in Conegliano INDIRIZZO, INDIRIZZO, C.F. , in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica; P. P.
causa n.712/2023 R.G., promossa da:
nata a Marsciano (PG) il DATA_NASCITA, C.F.
,
nato ad Assisi, l’DATA_NASCITA, NOME.F.
,
entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliati presso i loro indirizzi di posta elettronica, in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
nei confronti di
con sede in INDIRIZZO, C.F. in persona del suo legale rappresentante, e per essa quale mandataria con sede in Brescia, C.F. , in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi di posta elettronica; P. P.
=Appellata=
e
C.F.
,
P.
in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, INDIRIZZO, giusta delega apposta su foglio allegato alla comparsa di risposta;
=Appellata=
e
con sede in Verona, INDIRIZZO, C.F. in persona del suo legale rappresentante, in proprio e nella qualità di mandataria di con sede legale in Conegliano INDIRIZZO, INDIRIZZO, C.F. , in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica; P. P.
=Appellata e appellante in via incidentale=
OGGETTO: contratti bancari CONCLUSIONI:
Per . in proprio e nella qualità di mandataria di come da note scritte del 7.3.2025, e cioè: ‘Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n. 1597/2023 del Tribunale di Perugia, resa all’esito del giudizio 2630/2014, pubblicata il 24.10.2023, notificata il 31.10.2023, in accoglimento dell’appello principale rubricato sub R.G. 704/2023 e degli appelli incidentali rubricati sub R.G. 707/2023 e 712/2023, proposti da e per essa – accertare e dichiarare che il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 460/2014 del Tribunale di Perugia è incluso tra quelli ceduti ‘in blocco’ ex art. 58 TUB da (oggi a
con contratto concluso in data 2 dicembre 2019 ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e 4 della I. n. 130/1999 del 30/4/1999 e di cui si è dato avviso con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 143 del 5 dicembre 2019; – accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della stessa e, per l’effetto, revocare il capo della sentenza nella parte in cui ‘condanna …al rimborso delle spese di lite in favore degli opponenti che si liquidano in euro 3.500,00 per onorari oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge ‘ ;
Per e come da note scritte datate 7.3.2025, e cioè: ‘ Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per tutti i motivi esposti: 1) In accoglimento dell’appello proposto da ed riformare parzialmente la Sentenza pronunciata dal Tribunale di Perugia n. 1597/2023 pubblicata il 24.10.2023, RG n. 2630/2014, notificata in data 31.10.2023, e per l’effetto revocare in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo opposto nel primo grado, respingendo la domanda proposta nei
confronti di ed mandando esenti i deducenti da qualsiasi obbligo di pagamento nei confronti delle controparti, altresì disponendo che le controparti provvedano senza indugio alla restituzione delle somme che essi fossero costretti a versare in caso di esecuzione della detta Sentenza, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo. 2) Ritenere inammissibile e/o infondato l’appello proposto da e, per essa, da e quindi rigettare il medesimo appello e confermare, con la stessa o qualsiasi altra motivazione, sul punto, la Sentenza impugnata del Tribunale di Perugia n. 1597/2023 del 24.10.2023. 3) Ritenere inammissibile e/o infondato l’appello proposto da , per essa, da e quindi rigettare il medesimo appello e confermare, con la stessa o qualsiasi altra motivazione, sul punto, la Sentenza impugnata del Tribunale di Perugia n. 1597/2023 del 24.10.2023. 4) In ogni caso, condannare le controparti alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio ‘ ;
per e per essa quale mandataria , come da note scritte datate 6.3.2025;
per come da note scritte del 4.3.2025, e cioè: ‘Voglia l’Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, Rigettare integralmente l’appello proposto da e e le domande tutte ivi proposte per tutti i motivi esposti in narrativa della comparsa di costituzione depositata nel procedimento n. R.G. n. 712/2023, con conferma della Sentenza del Tribunale di Perugia n. 1597/2023 pubbl. il 24/10/2023 per quanto attiene al rapporto processuale di e e Rigettare ogni altra domanda
proposta nei confronti di
. giudizio’ .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con tre distinti atti di appello, ritualmente notificati, in proprio e nella
qualità di mandataria di e per essa -quale
mandataria-
e
hanno
impugnato la sentenza n.1597/2023, emessa dal Tribunale di Perugia il 24.10.2023, dando vita a tre procedimenti poi riuniti a norma dell’art. 335 cpc.
I fatti traevano origine dall’opposizione proposta da e
proprio e quali legali rappresentanti di
avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia al n.460/2014,
che aveva loro ingiunto il pagamento, in solido, della somma di €.125.742,20 a favore della
, sulla base del
saldo debitorio del c.c. n.11/608849 e del conto anticipi s.b.f..
Dopo aver concesso la provvisoria esecutività del decreto opposto con ordinanza riservata del 4.12.2014, il G.I. disponeva una CTU avente ad oggetto le condizioni del contratto di conto corrente e del conto anticipi; all’esito emetteva sentenza che: 1. rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto; 2. condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite a favore dell’opposta
; 3. condannava
e
intervenute in qualità di società cessionarie del credito, al rimborso delle spese di lite sostenute dagli opponenti.
Riassunta sinteticamente, la citata sentenza affermava l’esistenza del credito azionato, la legittima pattuizione degli interessi passivi e della CMS, nonché la validità della
fideiussione omnibus sottoscritta da e ; di contro riteneva il primo giudice che le sedicenti società cessionarie del credito non avessero provato la titolarità attiva del credito oggetto di lite, onde le stesse venivano condannate a rimborsare le spese di lite agli opponenti.
I distinti atti di appello sopra menzionati muovono, com’è ovvio, censure del tutto differenti alla sentenza impugnata.
in proprio e nella qualità di mandataria di eccepisce l’illegittimità ed erroneità della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia laddove ha statuito la carenza di prova in ordine all’intervenuta cessione del credito, nonostante i riscontri documentali forniti con la comparsa di intervento ex art. 111 cpc; conseguentemente eccepisce l’erroneità della sentenza gravata anche nella parte della condanna al rimborso delle spese di lite a favore degli opponenti e conclude in conformità.
e per essa -quale mandatariache assume di aver acquistato a sua volta il credito oggetto di lite da afferma che le cessionarie hanno dato prova della titolarità del credito di cui si discute, con ogni conseguente pronuncia e contestuale riforma anche del capo della sentenza impugnata relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite a favore degli opponenti.
e propongono invece un unico motivo di appello relativo alla nullità della fideiussione pattuita, con riferimento al fatto che la citata fideiussione è stata prestata su modello TARGA_VEICOLO e deve ritenersi nulla per contrarietà a norme imperative, ex art. 1418 cod. civile. Ciò posto gli appellanti e chiedono che, previa riforma parziale della sentenza impugnata, venga revocato il decreto ingiuntivo opposto ed essi siano mandati esenti da qualsiasi obbligo di pagamento a favore delle controparti.
Con ordinanza resa all’udienza del 3.7.2024 è stata disposta la riunione delle cause n.707/2023 R.G. e 712/2023 R.G. alla n.704/2023 R.G. a norma dell’art. 335 cpc.
Successivamente, con ordinanza collegiale è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata; quindi il Consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso i termini per il deposito di conclusioni, comparse e note di replica a norma dell’art. 352 cpc.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio all’udienza telematica del 7.5.2025.
*
Per motivi di priorità logica va esaminato il motivo di appello di appello proposto da ed poiché avente ad oggetto la validità della fideiussione da essi prestata, su cui si fonda la loro legittimazione passiva.
In proposito occorre innanzitutto osservare che, secondo l’autorevole insegnamento della Corte di cassazione a sezioni unite (sent. n.41994 del 30.12.2021, citata anche dal primo giudice alle pagg.17 e 18 della sentenza gravata), sono solo parzialmente -e non totalmente- nulli, ex art. 1419 cod. civile, i contratti di fideiussione contenenti le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI 2002, per violazione della normativa antitrust.
Posto che questo Collegio non ha motivo alcuno per dissentire da tale orientamento, non può affermarsi automaticamente la nullità totale del contratto di fideiussione di cui trattasi per la semplice presenza delle clausole in discorso.
Quanto alla nullità relativa (delle singole clausole) ed alla eventuale incidenza sull’intero contratto, non è superfluo rilevare che il contratto di fideiussione omnibus in questione è stato stipulato il 30.3.2006, quindi si colloca in un periodo successivo rispetto a quello oggetto dell’accertamento anticoncorrenziale effettuato dalla banca d’Italia (ottobre 2002 -maggio 2005) e da ciò consegue che era (è) onere probatorio degli opponenti dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ivi compreso quello della
perdurante esistenza, all’epoca della sottoscrizione del contratto, dell’intesa illecita a monte.
In altri termini è da escludere la valenza probatoria privilegiata -in ordine alla sussistenza dell’intesa anticoncorrenziale – ricavabile dal provvedimento della Banca d’Italia n.55/2005, né gli opponenti hanno provato l’essenzialità delle clausole considerate nulle, dato che hanno sollevato l’eccezione di nullità per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e non hanno precedentemente allegato alcunché in tal senso.
D’altronde il disposto dell’art. 1419 c.1 cod. civile esprime il favore generale dell’ordinamento per la conservazione degli atti di autonomia negoziale, visto che ‘la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità’ .
In buona sostanza non costituisce regola, ma l’eccezione, che la nullità che colpisce una parte o una clausola si estenda all’intero contratto, onde la parte che ha interesse a far accertare tale estensione della nullità -dalla clausola all’intero contratto -deve dimostrare l’interdipendenza tra la prima ed il secondo, vale a dire che la parte dichiarata nulla sia in ‘correlazione inscindibile con il resto’, valendo altrimenti il principio utile per inutile non vitiatur .
Nel caso in esame è evidente che il e la non abbiano dimostrato l’essenzialità delle clausole considerate nulle, cioè che in difetto delle stesse il contratto non sarebbe stato concluso, dal momento che hanno eccepito tale nullità solo in sede di comparsa conclusionale (in primo grado), quindi non hanno sviluppato nemmeno delle allegazioni in tal senso.
In proposito è noto, infatti, l ‘ insegnamento della Suprema Corte secondo cui la rilevazione della nullità -sia pure d’ufficio -presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d’ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni (in termini vedi Cass. civile sez. I – 25/11/2024, n. 30383).
Certo è che, prevedendo le clausole nulle solo benefici per la banca, è verosimile ritenere che i fideiussori avrebbero stipulato il contratto anche privo delle clausole in discorso (dato che il contratto sarebbe stato meno gravoso), mentre, per contro, la banca ha comunque un interesse a conservare il contratto di fideiussione, seppure depurato di alcune clausole, rispetto all’alternativa costituita dall’invalidità totale dell’intero contratto.
In definitiva, se anche si desse atto della parziale nullità del contratto di fideiussione (ma, come sopra detto, i fideiussori non hanno dimostrato tutti gli elementi costitutivi della fattispecie), in conformità all’insegnamento di Cass. S.U. 30.12.2021 n.41994, ritiene questa Corte che tali nullità (parziali) non pregiudicherebbero l’assetto globale degli interessi in gioco, né il diritto dell’istituto bancario ad ottenere dai fideiussori il pagamento delle somme oggetto di lite.
Ricapitolando, i fideiussori non hanno provato gli elementi costitutivi della fattispecie dell’illecito concorrenziale ed il contratto di fideiussione non può essere dichiarato invalido tout court.
Infine non è superfluo rilevare che anche ove venisse ritenuta nulla la clausola di rinuncia ai termini contenuta nell’art.6 del contratto di fideiussione concluso inter partes
(in quanto conforme e riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE e censurato dalla Banca d’Italia), ciò non avrebbe alcun effetto sul rapporto di garanzia, avuto riguardo al fatto che: 1) la aveva comunque promosso le proprie istanze entro il termine semestrale previsto dall’art. 1957 cod. civile, sia nei confronti della debitrice principale che dei fideiussori; 2) l’eccezione di decadenza, prevista dal citato art. 1957 cod. civile, è un’eccezione in senso stretto e andava proposta al più tardi con la memoria di cui all’art. 183 c.VI° n.1 cpc previgente, ma tale eccezione non è stata proposta, né poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Da quanto argomentato deriva che l’appello proposto da ed va respinto, data la validità della fideiussione omnibus prestata dagli appellanti.
*
Va ora esaminata l’impugnazione proposta da in proprio e nella qualità di mandataria di visto che quest’ultima è la prima cessionaria del credito oggetto di lite e che, come è ovvio, la validità di tale cessione incide su quella successiva.
Risulta per tabulas che con contratto concluso il 2.12.2019
ha ceduto in blocco dei crediti in favore di (art. 58 TUB) ed è pacific o che la pubblicazione in G.U. dell’avviso di cessione ha funzione di pubblicità notizia e che qualora si contesti l’inclusione del singolo credito nell’operazione (come nel caso di specie), l’avviso in G.U. può costituire prova adeguata solo quando descrive categorie e caratteristiche dei crediti in modo sufficientemente preciso, tale da consentire una riconducibilità con certezza del credito controverso alla serie di quelli ceduti (vedi ex plurimis Cass. Ord. n.34641/2025; Cass. n.25547/2025; Cass. n.4277/2023).
Nella fattispecie manca tra gli atti del giudizio una specifica elencazione dei rapporti ceduti (cfr. pag.19 dell’atto di appello di , ma l’avviso pubblicato in Gazzetta indicava che facevano parte dei crediti ceduti quelli vantati ‘ verso debitori classificati a sofferenza’ identificabili con la seguente tipologia di rapporti: (i) ‘finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra febbraio 1975 e luglio 2019’ .
Orbene, l’apertura di conto corrente di cui trattasi risale al 2006 ed il credito in discorso risulta posto in sofferenza, come si evince dai documenti prodotti in sede monitoria (la lettera di revoca degli affidamenti risale al 5.8.2013), quindi vi sono prove documentali certe che il credito oggetto di lite rientri tra quelli ceduti da
in favore di
(ex art. 58 TUB).
Aggiungasi che la cessionaria ha prodotto una dichiarazione della
cedente che attesta
che nel novero dei crediti ceduti figura lo specifico credito vantato nei confronti del debitore principale vale a dire quello garantito dal e dalla (cfr. la dichiarazione del 23.11.2023).
Com’è ovvio si tratta di un ulteriore elemento di valutazione molto significativo a favore della tesi dell’intervenuta cessione, dato che la cedente non ha alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria in ordine alla dismissione di un diritto, a meno che ciò non corrisponda alla realtà dei fatti.
Ne deriva che l’impugnazione proposta da in proprio e nella qualità di mandataria di è fondata e merita di essere accolta, visto che deve ritenersi ragionevolmente dimostrato che il credito garantito figura tra quelli ceduti da
a favore di
L’appello proposto da e per essa -quale mandataria- da trova la sua ragion d’essere nella susseguente cessione effettuata da dato che la cessionaria ha acquistato in blocco dei crediti da come risulta dall’estratto della G.U. Parte Seconda -n.83 del 19.7.2022 versato in atti in sede di intervento effettuato in primo grado ex art. 111 cpc.
Nell’avviso si legge che fanno parte della cessione i crediti ‘di cui è divenuta titolare per averli precedentemente acquisiti, inter alia, in data 2 dicembre 2019 in forza dei contratti di cessione dei crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della legge sulla Cartolarizzazione, il tutto come da avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana , Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n.143 del 5 dicembre 2019’ .
Orbene, tra i crediti di cui è divenuta titolare in forza di contratto di cessione datato 2 dicembre 2019 figura -per quanto sopra detto- il credito oggetto di lite, quindi può dirsi incontestabilmente raggiunta la prova che il credito oggetto di lite rientri
tra quelli che ha acquistato in blocco da
Ne deriva che anche l’appello proposto da merita di essere accolto.
*
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l’appello proposto da e va respinto, mentre vanno accolti gli appelli proposti da e con tutto quello che ne consegue in termini di legittimazione attiva degli intervenuti in primo grado e di revoca della statuizione di condanna alle spese degli intervenuti medesimi disposta dal primo giudice.
Le spese di lite della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell’assenza della fase istruttoria e del valore della causa, con riferimento all’atto di appello proposto da e
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sugli appelli, qui riuniti, proposti da (N.NUMERO_DOCUMENTO R.G.) , in persona del suo legale rappresentante, in proprio e nella qualità di mandataria di da (N.NUMERO_DOCUMENTO R.G.)
in persona del suo legale rappresentante, e per essa quale mandataria da , in persona del suo legale rappresentante, e (N.NUMERO_DOCUMENTO
R.G.) da e contrariis reiectis,
così provvede:
-Respinge l’appello proposto da e
-Accoglie l’appello proposto da in persona del suo legale rappresentante, in proprio e nella qualità di mandataria di nonché da in persona del suo legale rappresentante, e per essa quale mandataria da e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata (n.1597/2023 emessa dal Tribunale di Perugia il 24.10.2023), dichiara la legittimazione attiva delle società intervenute in primo grado e revoca la statuizione di condanna delle dette intervenute al rimborso delle spese di lite a favore degli opponenti;
-Condanna e in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute da in persona del suo legale rappresentante, in proprio e nella qualità di mandataria di nonché quelle sostenute da in persona del suo legale rappresentante, e per essa quale mandataria da che liquida, quanto al primo grado di
–
giudizio, in €.3.500,00 per compensi per ciascuna parte, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
Condanna
e
in solido tra loro, al rimborso delle
spese di lite sostenute da in persona del suo legale rappresentante, in
proprio e nella qualità di mandataria di da
in
persona del suo legale rappresentante, e per essa quale mandataria da
nonché da
che liquida, quanto al presente grado di giudizio, in €.147,00 per anticipazioni (le due parti appellanti), in €.9.991,00 per compensi, per ciascuna delle tre parti costituite, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
-visto l’art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché gli appellanti e versino un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 26 Gennaio 2026
Il PRESIDENTE relatore (AVV_NOTAIO NOME COGNOME)