Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 391 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 391 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17112/2022 R.G. proposto
da
COGNOME , domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
Oggetto: Contratti bancari -Mutuo -Superamento tassosoglia -Ammortamento c.d. ‘alla francese’ -Cessione dei crediti -Prova della cessione -Contenuto
R.G.N. 17112/2022
Ud. 17/12/2024 CC
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO ROMA n. 269/2022 depositata il 15/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 269/2022, pubblicata in data 15 gennaio 2022, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellata RAGIONE_SOCIALE e con l’intervento ex art. 111 c.p.c. di RAGIONE_SOCIALE e per essa della mandataria RAGIONE_SOCIALEquale cessionaria del credito, ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2029/2018, pubblicata in data 25 gennaio 2018.
Quest’ultima, a propria volta, aveva respinto le domande dell’odierno ricorrente, il quale, dopo aver premesso di aver stipulato con INTESA SANPAOLO RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE un contratto di mutuo, aveva dedotto la nullità del medesimo – sia per la usurarietà del tasso complessivo e del
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , domicilio digitale presso PEC EMAIL, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente –
nonché contro
tasso effettivo di mora sia per la non corrispondenza del tasso effettivo al TAN – ed aveva quindi chiesto, in principalità, di accertare la nullità del contratto, con applicazione del disposto di cui all’art. 1815, secondo comma, c.c.
La Corte territoriale, decidendo sul gravame, ha, in primo luogo, disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e carenza di titolarità del credito contestato in capo a RAGIONE_SOCIALE -intervenuta nel giudizio di appello -mentre, in relazione ai singoli motivi di appello, ha escluso sia che, ai fini del superamento del tassosoglia di legge, si possa procedere al cumulo tra interessi corrispettivi ed interessi moratori sia che il sistema di ammortamento c.d. ‘alla francese’ determini la capitalizzazione degli interessi.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre NOME COGNOME
Resistono con separati controricorsi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE
È rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c. Sono state depositate memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, testualmente, ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 111 e 115 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 58 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. vizio di motivazione apparente’
Il ricorrente censura la decisione impugnata ‘per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini della legittimazione
attiva della cessionaria RAGIONE_SOCIALE la produzione in giudizio di un avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con l’indicazione per categorie di alcuni rapporti ceduti in blocco’ .
Evidenzia il ricorrente che, intervenendo in giudizio, RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto due distinti avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale: il primo con cui INTESA SANPAOLO S.P.A. comunicava di aver esercitato, in data 29 ottobre 2019, una opzione di riacquisto, da RAGIONE_SOCIALE -già cessionaria del credito -ed il secondo con cui RAGIONE_SOCIALE comunicava di essersi resa cessionaria di crediti da INTESA SANPAOLO S.P.A.
Argomenta, quindi, che la Corte di Appello, avrebbe fatto riferimento unicamente alla seconda cessione mentre non avrebbe in alcun modo verificato la precedente opzione di riacquisto tra RAGIONE_SOCIALE ed INTESA SANPAOLO S.P.A.RAGIONE_SOCIALE omettendo in particolare di verificare se il rapporto facente capo al ricorrente medesimo fosse ricompreso in tale cessione.
Deduce, quindi, che la decisione sul punto sarebbe ‘priva di valida motivazione, atteso che non indica le ragioni che consentano di affermare che non vi sia alcuna incertezza del titolo fatto valere’ .
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, sempre testualmente, ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto nella decisione di non ammettere la consulenza tecnica d’ufficio richiesta dall’appellante’ .
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame col quale si censurava la decisione di prime cure per non avere disposto consulenza tecnica d’ufficio, e ciò senza motivare il diniego all’ espletamento della consulenza tecnica.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 644 c.p.; 1, Legge n. 108/1996; 1815 c.c.
Premette il ricorrente di non aver sostenuto -come, secondo il medesimo, emergerebbe dalla ricostruzione della decisione impugnata -che il superamento del tasso soglia di legge dovesse essere determinato sommando il tasso corrispettivo ed il tasso moratorio ma di avere eccepito che il TEG doveva essere determinato tenendo conto di tutte le remunerazioni, commissioni e spese collegate all’erogazione del credito.
Deduce, quindi, che la Corte capitolina avrebbe omesso di procedere alla corretta determinazione del TEG del mutuo controverso, in tal modo violando l’art. 644 c.p.
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1283, 1184, primo comma, e 821, terzo comma, c.c. nonché ‘vizio di motivazione apparente’ .
Il ricorso, sulla scorta di un’articolata ricostruzione del meccanismo di ammortamento c.d. ‘alla francese’, viene in sintesi ad argomentare che tale meccanismo determina una capitalizzazione degli interessi in violazione dell’art. 1284 c.c. e che quindi avrebbe errato la Corte territoriale nell’escludere che il suddetto meccanismo determini una forma di anatocismo.
I motivi di ricorso sono, nel loro complesso, inammissibili.
2.1. Quanto al primo motivo, l’inammissibilità dello stesso deriva dalla constatazione del fatto che lo stesso, in realtà, non viene a dedurre effettivamente la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma sollecita inammissibilmente un sindacato sulla valutazione operata dal giudice di merito in ordine alla sussistenza di adeguata prova della cessione.
Infatti, come da questa Corte costantemente ed anche recentemente chiarito (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28790 del 2024 e, in precedenza, Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023), ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l’ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l’ inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall’ipotesi in cui ad essere contestata sia l’esistenza stessa della cessione.
Nel primo caso, infatti, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. Civ. 22 giugno 2023, n. 17944).
Diverso, invece, è il secondo caso , e cioè l’ipotesi in cui ad essere contestata sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che -va premesso e chiarito – investe un profilo che non concerne la legittimazione attiva del cessionario, bensì la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell’obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d’ufficio (Cass. civ. SS.UU. 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. civ. 15 maggio 2018, n. 11744; Cass. civ. 17 giugno 2024, n. 16814)
L’ipotesi è opportuno ribadirlo – viene ad integrarsi in presenza di una specifica e tempestiva contestazione del ceduto, in quanto il silenzio di quest’ultimo in ordine alla deduzione della cessione verrà ad
integrare invece una situazione di non contestazione del fatto storico costituito, appunto, dalla cessione – come tale valorizzabile dal giudice ex art. 115 c.p.c. ai fini dell’affermazione dell’esistenza di adeguata prova della cessione medesima.
È da precisare, a tal riguardo, che farà eccezione il solo giudizio di legittimità -qualora il cessionario intervenga unicamente in tale grado -in quanto in detto giudizio il principio di non contestazione coagulato nell’art. 115 c.p.c. non può invece operare.
Operate tali premesse è indubbio che, in presenza di una contestazione sullo stesso an della cessione, quest’ultima debba essere oggetto di adeguata prova (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5478 del 2024) e che tale prova, pur non dovendo essere necessariamente scritta – potendosi ricorrere a qualunque mezzo di prova, anche indiziario, da ciò derivando l’operatività, in assenza di contestazione , dell’art. 115 c.p.c. -non può tuttavia essere costituita esclusivament e dall’avviso ex art. 58 TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell’avvenuta cessione.
Da ciò consegue che, in presenza della contestazione del debitore ceduto, il giudice dovrà procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale, tuttavia, la notificazione ex art. 58 TUB potrà rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando la stessa sia avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. civ. 20 luglio 2023, n. 21821; Cass. civ. 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. civ. 16 aprile 2021, n. 10200; Cass. civ. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. civ. 5 settembre 2019, n. 22151; Cass., 2 marzo 2016, n. 4116).
Parimenti come potranno essere valorizzate dal giudice del merito ulteriori circostanze fattuali come -ad esempio -l’atteggiamento processuale del creditore cedente, quando lo stesso, presente in giudizio, venga a confermare la circostanza della cessione oppure, a seguito dell’intervento del cessionario, di fatto cessi di coltivare la controversia, lasciandone la gestione a quest’ultimo .
Va, tuttavia, chiarito che tale accertamento, in quanto operato dal giudice del merito ed al medesimo riservato, traducendosi in una valutazione del materiale probatorio concernente l’esistenza dell a cessione, risulterà, ove adeguatamente motivato, insindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28790 del 2024; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 4277 del 10/02/2023), se non nei ristretti limiti entro i quali è ancora possibile tale sindacato, ma sicuramente non deducendo la violazione o falsa applicazione di una norma di legge.
Tornando, allora, al caso in esame non può che constatarsi che la decisione impugnata -con motivazione congruamente e coerentemente sviluppata e quindi tutt’altro che apparente o perplessa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) -ha proceduto all’accertamento , ad essa spettante, in ordine alla esistenza della cessione di talché è giocoforza concludere che le censure della ricorrente attingono inammissibilmente la valutazione delle prove riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).
Conclusione, questa, che non può subire flessioni per effetto delle deduzioni della ricorrente in ordine all’assenza di prova adeguata della retrocessione del credito dall’originaria cessionaria RAGIONE_SOCIALE alla cedente RAGIONE_SOCIALE trattandosi -a tacer d’altro di deduzioni carenti sul piano del rispetto della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., non avendo la ricorrente neppure adeguatamente dedotto in ricorso di avere mosso tale specifica contestazione innanzi al giudice di appello.
2.2. L’inammissibilità del secondo motivo, invece, deriva dalla sua inidoneità ad intercettare la ratio della decisione impugnata, la quale, una volta ritenuta l’infondatezza nell’ an delle deduzioni della ricorrente, ha implicitamente disatteso il motivo di gravame concernente il mancato accoglimento della sollecitazione a procedere a consulenza tecnica d’ufficio , dovendosi, del resto, rammentare che lo stesso precedente di questa Corte invocato dalla ricorrente (Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 3717 del 08/02/2019) è comunque venuto a ribadire il principio per cui la valutazione sull’opportunità di disporre consulenza tecnica d’ufficio è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, apprezzamento che, del tutto ragionevolmente esclude la necessita del ricorso all’ausilio tecnico allorquando ritenga radicalmente infondate in diritto le domande di una parte.
2.3. Quanto al terzo motivo, si deve constatare che lo stesso, nel concreto, non deduce in alcun modo una violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3), c.p.c., al punto da non individuare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata dovrebbero ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 24298 del 29/11/2016),
dovendosi anzi evidenziare, in contrario, che in nessun passaggio della motivazione è dato ravvisare un’affermazione contraria alla necessità di verificare il superamento del tasso soglia tenendo in considerazione ogni onere o costo aggiuntivo connaturato all’operazione di finanziamento (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 33964 del 17/11/2022).
Ciò di cui il ricorrente viene concretamente a dolersi, quindi, risulta essere una errata interpretazione del motivo di appello da parte del giudice del gravame ma appare evidente, a questo punto, che, a fronte dell’ irrimediabile inammissibilità del motivo, è finanche superfluo rammentare che, ove quest’ultima fosse la doglianza effettivamente formulata, la stessa comunque non potrebbe essere ricondotta a ll’ipotesi di cui all’art. 360, n. 3), c.p.c. (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 31546 del 03/12/2019; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020; Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 30770 del 06/11/2023).
2.4. Quanto al quarto motivo, lo stesso è inammissibile ex art. 360bis , n. 1), c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per confermare o mutare tale orientamento.
La decisione impugnata, infatti, risulta pienamente conforme al principio recentemente espresso da questa Corte a Sezioni Unite, secondo il quale, in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza
delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass. Sez. U – Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
Si può osservare, del resto -e si tratta di ulteriore profilo di inammissibilità -che la censura mossa dalla ricorrente si risolve nel dedurre – del tutto astrattamente – la pretesa realizzazione, mediante l’utilizzo del sistema di ammortamento cd. ‘alla francese’, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da adeguate – e soprattutto chiare – deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l’avvenuta concreta produzione, nell o specifico caso in esame, di un tale risultato (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13144 del 2023 e, ancora, Cass. Sez. U – Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
Deduzioni ed argomentazioni che, va ulteriormente aggiunto, sarebbe stato peraltro onere del ricorrente sottoporre al giudice del merito, costituendo profili che investono il profilo dell’accertamento in fatto a quest’ultimo devoluto, e che non possono essere sollevati in sede di legittimità.
Quanto alla sollecitazione a procedere ad un rinvio della questione alle Sezioni Unite -sollecitazione formulata (invero apoditticamente) nella memoria ex art. 380bis. 1 c.p.c. -risulta evidente il carattere esaustivo del recente intervento nomofilattico poc’anzi richiamato e la superfluità di una ulteriore rimessione.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida -per ognuna in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima