Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2713 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2713 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5010/2018 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in MONSELICE INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2962/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA depositata il 27/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La società RAGIONE_SOCIALE citava in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE (successivamente RAGIONE_SOCIALE per cessione di ramo d’azienda e poi incorporata in RAGIONE_SOCIALE) dinanzi il Tribunale di Treviso per sentirla condannare a corrispondere la somma di euro 575.712,00 in relazione a minori compensi percepiti per le lavorazioni eseguite nel periodo 19962000. L’attrice , deduceva che sulla base di due contratti conclusi rispettivamente il 2 maggio 1995 e il 22 luglio 1996 aveva diritto ad un compenso medio di 1400 lire italiane per le lavorazioni effettuate e chiedeva un ricalcolo del prezzo medio pagato dalla controparte per il totale dei capi lavorati risultanti dalle fatture via via emesse nel corso del rapporto commerciale nel periodo sopra indicato.
La società convenuta resisteva alla domanda evidenziando che vi erano ulteriori contratti successivi a quelli indicati dalla controparte ed evidenziava la totale infondatezza della pretesa della società attrice.
Il Tribunale di Treviso accoglieva in parte la domanda condannando RAGIONE_SOCIALE a pagare a RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 410.319 oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo, importo pari alle differenze non corrisposte sui compensi concordati in relazione alle annualità 1996, 1997, 1998 e 1999. Il Tribunale riteneva che per l’anno 2000 non fosse dovuto alcun conguaglio, essendo intervenuto un diverso accordo tra le parti.
La convenuta soccombente proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
Ric. 2018 n. 5010 sez. S2 – ud. 07/12/2022
Si costituiva in giudizio l’appellata formulando anche appello incidentale volto ad ottenere l’ulteriore condanna della COGNOME al pagamento della somma di euro 31.881 a titolo di conguaglio per le lavorazioni dell’anno 2000.
La C orte d’ Appe llo di Venezia accoglieva l’appello della RAGIONE_SOCIALE e in riforma della sentenza appellata rigettava la domanda della RAGIONE_SOCIALE e rigettava anche l’appello incidentale di quest’ultima.
La C orte d’ Appello qualificava il rapporto intercorso tra le parti non come contratto d’opera ma come contratto d’appalto ed evidenziava che sulla base dei contratti succedutisi nel tempo tra le parti e, in particolare, dell’accordo quadro , l’indicazione del prezzo medio era stata inserita affinché le parti restassero libere di accordarsi per i singoli prezzi dei capi in base alle singole lavorazioni nei limiti di quel prezzo medio indicato genericamente. In altri termini, l’accordo quadro e ra diretto ad introdurre dei criteri certi per la determinazione dei prezzi che in ogni caso avrebbero dovuto assestarsi nei limiti del prezzo medio ma non necessariamente consistere in quel prezzo medio.
Pertanto, sulla base dei criteri interpretativi di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c. riteneva erronea l’interpretazione della volontà contrattuale operata dal giudice di primo grado e, anche alla luce della condotta attuativa degli accordi negoziali, interpretava nel senso sopra indicato la valenza della clausola indicativa del valore del prezzo medio come del resto comprovato dai rapporti tenuti dalle parti e dalle fatture quietanzate.
Ric. 2018 n. 5010 sez. S2 – ud. 07/12/2022
NOME COGNOME in qualità di cessionario dei diritti della RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE, società incorporante RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il collegio preliminarmente rileva la fondatezza dell’eccezione sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE a pag. 13 del ricorso circa la mancanza di documentazione a sostegno della legittimazione del ricorrente quale cessionario dei diritti oggetto del giudizio instaurato in primo grado da RAGIONE_SOCIALE e proseguito in secondo grado dalla medesima società in qualità di parte appellata.
NOME COGNOME si è dichiarato ‘ cessionario dei diritti relativi alla presente procedura ‘ senza alcuna altra specificazione o allegazione e non ha neanche replicato con memoria ex art. 378 c.p.c. all’eccezione della controparte.
Ne consegue che deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: «Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest’ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell’intestazione dell’impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte ( ex plurimis Sez. 3, Sent. n. 9250 del 2017, Sez. 1, Sent. n. 17470 del 2013, Sez. U, Sent. n. 11650 del 2006 ).
Come si è detto, il ricorrente, in apertura della parte espositiva del ricorso, si è limitato a dichiararsi cessionario della
Ric. 2018 n. 5010 sez. S2 – ud. 07/12/2022
RAGIONE_SOCIALE senza allegare l’atto di cessione e senza fornire alcuna indicazione dello stesso neanche successivamente alla tempestiva contestazione della controricorrente.
In conclusione il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 7800, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione