SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 754 2026 – N. R.G. 00001815 2025 DEPOSITO MINUTA 01 04 2026 PUBBLICAZIONE 02 04 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Venezia , Terza Sezione Civile e Minorenni, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME COGNOME Relatrice
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliera
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d’Appello promossa con atto di citazione notificato in data 10.10.2025
da
(c.f. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano INDIRIZZO, giusta procura in calce all’atto di appello P. C.F.
Appellante contro
(già
del rappresentante legale pro tempore sig.
NOME COGNOME (c.f.
C.F.
,
(c.f. e p. iva
, in persona
P.
, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
), con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Venezia, INDIRIZZO, giusta mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo
Appellata
Oggetto: Vendita di cose mobili appello avverso la sentenza n. 4023/25 dell’11/08/25, del Tribunale di Venezia rimesso al Collegio in decisione all’udienza del 09.03.2026 sulle seguenti conclusioni:
Per l’appellante:
‘ In via preliminare e cautelare: disporre, con provvedimento inaudita altera parte ex art. 351 co. 2 c.p.c. sussistendo i giusti motivi di urgenza meglio esposti in narrativa ovvero comunque con ordinanza ex art. 351, co. 1 c.p.c., la sospensione dell’esecutività e/o l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 4023/2025, emessa in data 08.08.2025 e depositata in data 11.08.2025, a definizione del procedimento R.G. 10058/2022, essendo integrati tutti i presupposti di cui all’art. 283 c.p.c. per i motivi sopra esposti;
in via principale, nel merito: in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 4023/2025, emessa in data 08.08.2025 e depositata in data 11.08.2025, a definizione del procedimento R.G. 10058/2022, accertato il difetto di legittimazione attiva in capo alla società odierna appellata e, in ogni caso, l’infondatezza della pretesa creditoria avversaria, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, per l’effetto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare invalido/inefficace il decreto ingiuntivo n. 2004/2022 del 03.10.2022, emesso dal Tribunale di Venezia nell’ambito del procedimento R.G. n. 6947/2022, con conseguente rigetto di ogni pretesa avversaria;
in via meramente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse confermata, anche solo parzialmente, la statuizione della sentenza impugnata, disporsi la riduzione del prezzo contrattuale, alla luce degli inadempimenti avversari;
- in via istruttoria: si chiede ammettersi i mezzi di prova già formulati nel corso del giudizio di primo grado e ivi non ammessi, in particolare, l’istanza di ammissione CTU così di seguito già formulata nell’ambito del giudizio di primo grado: «affinché l’AVV_NOTAIO.mo Giudice adito voglia disporre consulenza tecnica d’ufficio e contestualmente nominare un CTU, il quale previo giuramento di fedelmente adempiere il proprio ufficio -verifichi la congruità degli interventi di sostituzione e/o riparazione eseguiti a cura e spese di -come da fatture che si rammostrano quale doc. 19 -nonché la coerenza di queste rispetto ai vizi e difetti denunciati da come da docc. 7, 9 e 10 del fascicolo di parte attrice»
-in ogni caso, con vittoria di spese, anticipazioni e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.’
Per l’appellata:
‘1) in via preliminare, rigettare l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 4023 del 08.08.2025, pubblicata l’11.08.2025, del Tribunale di Venezia, in quanto infondata;
in via principale, nel merito, per le ragioni sopra esposte, rigettare integralmente l’appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l’effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.’
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 16.11.2022, proponeva opposizione al D.I. n. 2004/2022, emesso dal Tribunale di Venezia nel procedimento rubricato al n. 6974/2022 R.G., con cui le veniva ingiunto di pagare in favore di (già ,
in qualità di cessionaria, la somma di € 29.860,00, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, di cui alla fattura n. 42/2012 del 25/09/2012, emessa dalla cedente RAGIONE_SOCIALE a titolo di corrispettivo per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica industriale commissionatole dall’opponente.
Specificava che l’importo ingiunto costituiva il saldo del credito complessivo di € 79.860,00 indicato nella fattura allegata al ricorso monitorio e che lo stesso era stato ceduto da RAGIONE_SOCIALE
alla (ora ingiungente) con contratto di cessione del credito siglato in data 28.11.2012.
Opponeva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di sostenendo la nullità/invalidità della cessione di credito del 28.11.2012, dal momento che l’intero credito portato dalla fattura n. 42/2012 era già stato oggetto di cessione intervenuta antecedentemente (25.09.2012) tra RAGIONE_SOCIALE e l’istituto di credito
. Affermava, di conseguenza, la carenza di titolarità del credito ingiunto in capo alla individuando nell’RAGIONE_SOCIALE l’unico soggetto titolare del diritto creditorio preteso.
Contestava, nel merito, la debenza della pretesa creditoria eccependo l’inadempimento ex art. 1460 c.c. da parte di RAGIONE_SOCIALE (ritardo nella consegna dell’impianto commissionato minor potenza dell’impianto rispetto a quella pattuita asporto illegittimo di componenti essenziali dell’impianto impianto realizzato non conforme alla regola dell’arte e non funzionante).
Sosteneva che l’impianto non era stato collaudato nel rispetto della normativa vigente e al netto della verifica del funzionamento nel contraddittorio delle parti.
Asseriva di aver sostenuto ingenti spese per riparazioni e ripristino dell’impianto, oltreché di aver subito un danno per mancato guadagno (impossibilità di utilizzo) ed in ragione del
deprezzamento economico del bene dovuto alla capacità ridotta dello stesso, il tutto per la somma di € 229.252,43, di cui si riservava l’azione in altro instaurando giudizio.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale, sostenuta la propria legittimazione ad agire – in virtù di contratto di cessione pienamente valido , domandava il rigetto dell’opposizione ex adverso spiegata, deducendo a contrario rispetto all’asserito inadempimento eccepito dall’opponente.
evidenziava la regolarità dell’impianto consegnato a come dimostrato da certificazione di collaudo siglata dalla committente, imputava il ritardo nella consegna dell’opera commissionata a questioni amministrative afferenti la posizione di eccepiva che l’asportazione di alcune componenti dell’impianto era legittima in quanto conseguenziale alla richiesta del committente di adeguarne l’alimentazione ad un carburante più economico (olio di friggitoria anziché vegetale) e asseriva il regolare funzionamento dell’impianto.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza n. 4023/2025 depositata l’11/08/2025, con cui il Tribunale di Venezia rigettava l’opposizione, confermando, per l’effetto, il decreto ingiuntivo n. 2004/2022 opposto, e condannando parte soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’opposta liquidate in € 6.164,00, oltre accessori.
3.1. Il Giudice di prime cure accertava la legittimazione alla pretesa creditoria in capo all’opposta in ragione della ritenuta validità del contratto di cessione intervenuto tra RAGIONE_SOCIALE e in data 28.11.2012.
In particolare, motivava non esservi stata nel caso sottoposto al proprio vaglio una doppia cessione dello stesso credito, bensì l’esistenza di due distinte cessioni del credito portato dalla fattura n. 42/2012, aventi ad oggetto importi differenti: la prima, quella del 26.09.2012 a favore della , avente ad oggetto la somma di € 50.000,00 e la
seconda, datata 28.11.2012, a favore della per il credito residuo di € 29.860,00
Specificava che non fosse legittimata a sollevare eccezioni attinenti al contratto di cessione del credito fondante la pretesa monitoria, non essendone stata parte e non incidendo lo stesso negozio di cessione sull’obbligo di adempimento in capo al ceduto; al più, all’opponente era consentito di eccepire esclusivamente l’intervenuto pagamento in favore della cedente Exa.
venivano ritenute altrettanto meritevoli di rigetto, poiché dalla produzione documentale in atti, nonché all’esito dell’istruzione orale
Le eccezioni sollevate nel merito da espletata, era emersa l’infondatezza delle stesse.
Nello specifico, riguardo alle censure mosse sulla disfunzionalità dell’impianto di produzione di energia elettrica commissionato ovvero circa la non conformità dello stesso alle previsioni di cui al contratto di fornitura (potenza, funzionamento), il giudice di primo grado osservava che dal certificato di collaudo sottoscritto dalla stessa opponente e dalla deposizione resa dal teste escusso all’udienza istruttoria del 13.06.2024, emergeva esattamente il contrario ovvero il regolare funzionamento con le caratteristiche di potenza richieste. In aggiunta, non esisteva la prova che dovesse essere eseguito un ulteriore collaudo come, invece, affermato da . Inoltre, affermava che era stato dimostrato in istruttoria sia che il lamentato ritardo nella consegna dell’impianto de quo non era addebitabile al fornitore, bensì alla carenza di autorizzazioni in capo all’opponente, sia che era stato quest’ultimo a richiedere la sostituzione della pompa e la modifica dell’impianto, concludendo, pertanto, per il rigetto dell’azione spiegata, con condanna della soccombente alle spese di lite liquidate in € 6.164,00, oltre accessori di legge.
Avverso detta Sentenza proponeva Appello con atto di citazione del 10.10.2025, muovendo le seguenti doglianze:
4.1. erronea interpretazione e valutazione delle prove documentali prodotte dalle parti -violazione dell’art. 81 c.p.c.
L’appellante rileva l’errore del Tribunale che, attraverso una valutazione ed un’interpretazione erronea dei documenti agli atti di causa, ha accertato la legittimazione attiva dell’opposta in aperta violazione del principio di cui all’art. 81 c.p.c.
Criticato è l’iter logico del primo giudice che ha dedotto dai documenti sub 2 (fascicolo opposta) e sub 4 (fascicolo opponente) una cessione parziale (per l’importo di € 50.000,00) del credito di € 79.860,00 portato dalla fattura NUMERO_DOCUMENTO e non già – come in tesi di parte opponente sarebbe stato corretto -la cessione a favore della Banca di RAGIONE_SOCIALE Cooperativo San Giorgio Quinto Valle Agno dell’intero credito indicato nel documento fiscale in questione, giungendo, in tal guisa, a riconoscere legittimazione e validità alla cessione parziale del residuo credito di € 29.860,00 datata 28.11.2012.
Viene sostenuto che dai succitati documenti emerge nettamente che la cessione del 27.09.2012 ha ad oggetto l’importo integrale del credito portato dalla fattura NUMERO_DOCUMENTO (cfr. di cui alle fatture in calce ) e che conseguentemente è probabile interpretarla quale cessione prodromica all’apertura di una linea di credito con anticipo di fattura (avendo la cedente ivi attivo un conto corrente); in ogni caso, la considerazione che precede non conduce a riconoscere la validità della successiva seconda cessione intervenuta tra Exa e in quanto priva di oggetto e, pertanto, nulla.
Parte appellante esclude, quindi, la titolarità del credito residuo della fattura in capo alla (già ), puntualizzando di non essere tenuta ad onorare un credito illegittimamente azionato poiché equivarrebbe ad effettuare un pagamento non liberatorio.
Ad avviso di spettava alla cessionaria opposta dimostrare l’esistenza e la validità della cessione di credito ovvero la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio e tanto non è stato.
La motivazione resa in primo grado è, quindi, ‘priva di fondamento, erronea ed ultronea’ rispetto alla specifica eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da .
4.2. erronea ricostruzione delle circostanze di fatto sottese al giudizio de quo e considerazione solo parziale delle evidenze istruttorie violazione dell’art. 1460 c.c.
Sostiene la parte appellante che il Tribunale ha rigettato le eccezioni sollevate nel merito da parte opponente con una motivazione succinta ed inadeguata: tanto rivela che il decidente non ha preso in debita considerazione le circostanze portate al proprio vaglio (fornitura dell’impianto di produzione di energia elettrica non conforme alle previsioni, lungo ritardo rispetto ai previsti tempi di consegna), da cui si evince l’inesatto adempimento della prestazione richiesta ad RAGIONE_SOCIALE come fatto impeditivo della pretesa di pagamento, peraltro, azionata del tutto illegittimamente da parte di attesane la mancata titolarità.
4.3. omessa pronuncia e motivazione su una eccezione ritualmente proposta – violazione art. 112 c.p.c.
In tesi di il primo giudice ha omesso di pronunciarsi o di rendere motivazione alcuna circa il mancato accoglimento dell’eccezione proposta in via gradata nel caso di conferma, anche parziale, del provvedimento monitorio opposto.
Il Tribunale, infatti, non si è pronunciato sulla richiesta di riduzione del prezzo contrattuale richiesta da parte opponente in ragione degli inadempimenti avversari eccepiti, né sulla istanza svolta in via istruttoria di ammissione della CTU, in aperta violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Costituitasi in appello per resistere al gravame, ne ha eccepito l’infondatezza in fatto e diritto, chiedendone il rigetto con rifusione delle spese del grado di giudizio.
La causa era trattenuta in decisione ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all’udienza di discussione del 9 marzo 2026.
- L’appello va accolto.
Nel caso in esame vengono in rilievo due cessioni di credito aventi datazione rispettivamente 29 settembre 2012 e 28 novembre 2012; la prima intervenuta tra RAGIONE_SOCIALE e
e la seconda siglata tra RAGIONE_SOCIALE e
La prima cessione ha ad oggetto il credito portato dalla fattura n. 42/2012 del 25.09.2012 pari ad € 79.860,00, come attesta il doc. 4 di comunicazione della cessione del credito allegato al fascicolo di primo grado di parte opponente; la seconda, a quanto si evince dai documenti allegati al fascicolo di parte opposta (doc. 12 e 13), ha ad oggetto il credito di € 29.860,00, portato sempre dalla fattura n. 42/2012.
Non è dunque corretto quanto affermato dal Tribunale circa l’e sistenza di due differenti cessioni ‘parziali’ del credito portate dal medesimo documento fiscale , l’una per la somma di € 50.000,00
e l’altra per l’importo di 29.860,00 , con ciò sostenendo la piena validità della seconda cessione di credito e la conseguente legittimazione attiva in capo alla cessionaria (ora .
7.1.Parte appellante impugna il decisum di primo grado tornando, in via preliminare, ad invocare una pronuncia sul difetto di legittimazione attiva in capo alla attesa l’esistenza/validità della prima cessione tra RAGIONE_SOCIALE e l’istituto di RAGIONE_SOCIALE di cui innanzi per l’intero credito di cui alla fattura n. 42/2012 e la conseguente invalidità della cessione datata 28.11.2012. Per contro, in linea con la motivazione resa dal Tribunale e con la tesi della cessione parziale del residuo del credito portato dalla fattura azionata, parte appellata, sostiene la correttezza della pronuncia gravata, ritenendosi legittimata a pretendere il pagamento.
A riguardo solo in sede di scritti conclusivi depositati in atti a ridosso dell’udienza fissata per la discussione e decisione del presente giudizio, prendendo una posizione differente dalle precedenti difese e decisamente nuova, a sostegno della propria legittimazione attiva, ha eccepito che, in applicazione dell’art. 1265 c.c., la cessione parziale del credito datata 28 novembre 2012 sarebbe opponibile alla debitrice ceduta in ragione della posteriorità della data di notifica della prima cessione avvenuta soltanto il 03 dicembre 2012.
Dato atto che l’eccezione sollevata dall’appellata non è processualmente ammissibile stante la tardività della stessa rispetto ai termini preclusivi che regolano il processo civile, il Collegio, in ogni caso, ai fini della decisione, osserva che si rende indispensabile valutare la data certa di notificazione o di accettazione della cessione del credito datata 28.11.2012 ovverosia l’anteriorità temporale della sua manifestazione alla debitrice ceduta, onde riconoscere o meno la legittimazione attiva in capo alla cessionaria odierna appellata, esistendo nel compendio
documentale offerto dalle parti due cessioni siglate in successione (di cui la prima per l’intero importo portato dalla fattura e in difetto di un atto di retrocessione del credito).
A tale fine va rammentato che, ai sensi dell’art. 1264 c.c. , la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o gli è stata notificata.
La notifica in parola, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere al debitore ceduto la mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, non identificandosi necessariamente con quella prevista dall’ordinamento processuale ( Cass. civ. Sez. II, ordinanza n. 654/2025 ).
La notificazione, quale atto a forma libera, è necessaria ai fini della opponibilità al debitore ceduto e, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante ( Cass. civ., Sez III, ordinanza n. 9810/2024 ). In altri termini, la formalità della notifica conferisce data certa al contratto di cessione intercorso tra creditore cedente e cessionario, consentendo la tutela accordata dall’ordinamento ai diversi soggetti coinvolti, non ultimo il debitore ceduto, il quale ha il diritto di effettuare dei pagamenti che siano liberatori.
Tanto precisato, dato per pacifico che nella specie esistano due cessioni aventi ad oggetto il credito portato dalla medesima fattura (una per l’intero importo, l’altra per una parte dello stesso), considerato che è altrettanto indubbio che la abbia ricevuto la comunicazione della cessione del settembre 2012 il 3 dicembre 2012 e che l’abbia accettata (pagamento alla Banca cessionaria), ai fini del riconoscimento della legittimità della pretesa creditoria azionata da in applicazione del principio di priorità temporale al primo notificante, è imprescindibile stabilire con certezza l’opponibilità della cessione del 28 novembre 2012 al debitore ceduto in quanto anteriormente portata a sua conoscenza: deve esistere agli atti,
quindi, la prova dell’avvenuta notifica o dell’accettazione avente data certa anteriore al 3 dicembre 2012.
Dall’esame di quanto esibito da tenuta a corroborare i propri assunti al fine di risolvere il conflitto insorto, non v’è prova della notifica della cessione, bensì esiste esclusivamente la prova della cessione del credito avente data 28 novembre 2012.
La data riportata su un atto è decisamente questione differente rispetto alla ‘data certa’ richiesta ex art. 1265 c.c. quale criterio di risoluzione del contrasto tra più cessionari dal medesimo dante causa (secondo il principio ‘prior in tempore, potior in iure’ ) ovvero ai fini dell’efficacia della cessione riguardo ai terzi.
Detto sindacato è stato omesso dal Tribunale che, pur in assenza di un documento che attestasse la retrocessione del credito interamente ceduto da RAGIONE_SOCIALE alla il 27.09.2012 ed al netto della prova della notifica o accettazione della cessione datata 28.11.2012, ha considerato legittime le pretese di confermando il decreto ingiuntivo opposto.
In questa sede si deve invece concludere per l’inopponibilità della cessione intercorsa tra RAGIONE_SOCIALE e (oggi : il contratto di cessione del 28 novembre 2012 non è produttivo di effetti verso la ceduta poiché non v’è prova della sua notifica. La data sul documento allegato attiene alla datazione della cessione intercorsa tra la cessionaria e la cedente RAGIONE_SOCIALE (28.11.2012), ma non rileva ai fini dell’opponibilità e dunque della validità degli effetti verso la poiché non idonea ad attestare la data certa ai sensi dei parametri fissati dall’art. 2704 c.c.
In considerazione di quanto motivato innanzi, l’appello viene accolto.
- Le ulteriori censure svolte nel merito restano assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi di giudizio come in dispositivo in base al valore della causa, secondo il DM n. 55/2014, valori medi, con esclusione, per il secondo grado, della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1 -accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 4023/2025 del Tribunale di Venezia, in accoglimento dell’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2004/2022 emesso dal Tribunale di Venezia nell’ambito del procedimento monitorio R.G. 6947/2022;
2 -condanna alla rifusione in favore di delle spese processuali di primo e secondo, che liquida per il primo grado in € 7.616,00 per compenso e per il secondo grado in € 777,00 per spese ed € 6.946,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Venezia lì 09 marzo 2026
La COGNOME Estensora Dott.ssa NOME COGNOME