Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2299 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2299 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8904/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME
NOME,
NOME
ASSICURAZIONI
SPA
-intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 16928/2018 depositata il 06/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
–NOME COGNOME ha subito danni alla sua vettura, investita da un altro veicolo, e, per tale ragione, ha dovuto prendere a noleggio, momentaneamente, una vettura dalla società RAGIONE_SOCIALE per un costo di 960,00 euro, per estinguere il quale ha COGNOME parte del credito che COGNOME verso il danneggiante e verso la sua assicurazione, la società RAGIONE_SOCIALE.
Quest’ultima, infatti, ha liquidato al COGNOME una somma 4875,37 euro.
La cessione del credito da COGNOME a RAGIONE_SOCIALE è stata notificata prima che la RAGIONE_SOCIALE liquidasse il danno.
RAGIONE_SOCIALE ha chiesto dunque alla compagnia il pagamento della parte di credito COGNOMEle dal danneggiato (960,00 euro), ma inutilmente.
-Ha dunque agito davanti al Giudice di Pace sia nei confronti della cessionaria compagnia di RAGIONE_SOCIALE, che, in subordine, nei confronti del cedente, sia per il pagamento della parte di credito COGNOME, che per il risarcimento del danno dovuto alle spese di recupero del suddetto credito.
-Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda: ha sostenuto che si trattava della cessione di un credito futuro, secondo lui, in quanto tale inammissibile, ed ha ipotizzato un illecito frazionamento del credito.
-Giunta la causa in appello, il Tribunale di Roma ha inteso la cessione come limitata al costo del noleggio, anzi avente ad oggetto proprio quest’ultimo: ne ha tratto la convinzione che dunque la assicurazione (debitrice ceduta) non avesse alcunché da corrispondere alla cessionaria (RAGIONE_SOCIALE) e che invece obbligata verso quest’ultima era il solo COGNOME, ossia il cedente, che si era obbligato verso RAGIONE_SOCIALE nel momento in cui COGNOME preso a noleggio l’auto da quest’ultima.
Questa decisione è qui impugnata sia dal COGNOME con tre motivi, che da RAGIONE_SOCIALE, anche in tal caso, con tre motivi. La società RAGIONE_SOCIALE non si è costituita.
Considerato che
6. -La ratio della decisione impugnata .
Come si è detto, COGNOME COGNOME contratto un debito di 960,00 euro con RAGIONE_SOCIALE, avendo preso a nolo da quest’ultima società una vettura sostitutiva.
Per pagare tale debito, ha COGNOME, fino alla concorrenza della somma, il suo credito che COGNOME verso RAGIONE_SOCIALE, tenuta a risarcirlo del danno subito alla vettura.
Il Tribunale ha ritenuto che oggetto della cessione, anziché il credito, fosse la somma di 960 euro che il COGNOME doveva alla RAGIONE_SOCIALE e dunque ha ritenuto che quest’ultima alcunché potesse pretendere nei confronti della compagnia di assicurazione.
-Questa ratio è contestata sia dal COGNOME (cedente) che da RAGIONE_SOCIALE (cessionaria), con tre motivi.
-Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE
-Con il primo motivo si prospetta motivazione illogica e contraddittoria.
La tesi è la seguente: il Tribunale ha scambiato la causa della cessione con il suo oggetto. Per pagare il suo debito verso RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME ha COGNOME a quest’ultima il credito che COGNOME verso la compagnia, per il risarcimento del danno causato alla sua vettura. Nell’identificare invece la cessione come riferita alla somma spesa per il noleggio, il Tribunale non rende alcuna ragione di tale assunto ed anzi si contraddice. E soprattutto scambia la causa della cessione (pagare il debito per il noleggio) con il suo oggetto.
10. -Il motivo è fondato.
La singolare tesi del Tribunale, peraltro sbrigativamente esposta in poche righe, a dispetto delle 19 pagine dedicate alla ricostruzione dei fatti del processo, è la seguente: ‘ risulta che la cessione in questione rappresentava il costo del noleggio del veicolo sostitutivo fornito al COGNOME ‘.
Il che significherebbe che il COGNOME COGNOME COGNOME il debito al suo creditore: egli era infatti debitore di 960 euro verso RAGIONE_SOCIALE, per avere preso a nolo una vettura da quest’ultima, ed è impensabile, secondo un qualsiasi criterio di giudizio, che possa avere pagato questo debito cedendo il debito stesso.
Per quanto l’interpretazione della domanda sia rimessa al giudice di merito, egli deve rispettare non solo i concetti e le regole di interpretazione della domanda, ma altresì quelli di logica comune: non si può dire che il debitore, per pagare il debito, ha COGNOME il debito stesso, se non scambiando tra di loro concetti giuridici fondamentali, di cui si deve avere per presupposta la conoscenza. Se il giudice di merito assume che ‘ proprio in ragione di detto debito si conveniva la cessione de qua ‘ non può non rendersi conto che il debito costituisce la causa della cessione (la quale è fatta cioè a scopo solutorio, ossia allo scopo di adempiere un debito), mentre altro è l’oggetto della cessione, ossia il credito che il cedente ha verso terzi. Il COGNOME ha COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE un credito che COGNOME verso la RAGIONE_SOCIALE, e lo ha fatto allo scopo di adempiere al suo debito verso la predetta società.
Ridotta, peraltro, la motivazione nei suddetti termini, essa è assolutamente insufficiente a rendere conto della ratio decidendi : non si capisce perché dalla premessa che ‘ risulta che la cessione in questione rappresentava il costo del noleggio del veicolo sostitutivo fornito al COGNOME ‘, si debba ricavare che RAGIONE_SOCIALE non ha azione verso il debitore COGNOME.
Se il Tribunale, a dispetto di quanto appare, intendeva dire che effettivamente COGNOME ha COGNOME ad RAGIONE_SOCIALE il credito che COGNOME verso RAGIONE_SOCIALE, a pagamento del suo debito, come sarebbe nella logica dei fatti, allora non è dato capire perché mai RAGIONE_SOCIALE, diventata creditrice di RAGIONE_SOCIALE, per via della cessione, non possa pretendere che il credito le venga pagato.
Il secondo motivo prospetta violazione degli articoli 1260 e 1264 c.c.
La tesi è che, poiché il pagamento da parte di RAGIONE_SOCIALE al COGNOME, anziché in parte (per 960,00 euro) alla RAGIONE_SOCIALE, è avvenuto dopo che è stata notificata la cessione, esso deve intendersi come fatto al creditore sbagliato, non più tale, e dunque va affermato che andava fatto al cessionario.
Il motivo è fondato.
La cessione era stata notificata e dunque il debitore (RAGIONE_SOCIALE) era nelle condizioni di sapere a chi pagare, e non era all’oscuro dell’avvenuta modifica soggettiva della obbligazione.
Il terzo motivo prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c.
La ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non ha pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno nei confronti del COGNOME,
verso cui era stata formulata domanda subordinata: danno consistente nelle spese di attività stragiudiziale.
E ciò a maggior ragione, se si tiene conto del fatto che il Tribunale ha condannato solo il COGNOME al pagamento dei 960,00 euro, e non altri.
Il motivo è tuttavia assorbito dall’accoglimento dei precedenti, in quanto l’eventuale condanna del debitore COGNOME renderebbe inutile quella del cedente.
13 . Il ricorso COGNOME .
Il primo motivo del ricorso prospetta violazione dell’articolo 1264 c.c. e coincide con il secondo motivo del ricorso di RAGIONE_SOCIALE: accolto quello, va accolto quest’ultimo, per le medesime ragioni.
Il secondo motivo del ricorso prospetta invece motivazione contraddittoria e dunque nullità della sentenza, e coincide esattamente con il primo motivo del ricorso di RAGIONE_SOCIALE, e dunque, al pari di quello e per le medesime ragioni, va accolto.
-Il terzo motivo prospetta violazione dell’articolo 102 c.p.c.
Attiene alla prova del danno da fermo tecnico, ed è motivo assorbito dall’accoglimento degli altri.
I ricorsi vanno dunque accolti in questi termini, con cassazione della decisione impugnata e rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso di RAGIONE_SOCIALE, e dichiara assorbito il terzo, nonché il primo ed il secondo motivo del ricorso COGNOME, e dichiara assorbito il terzo. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di