Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26997 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26997 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14311/2023 R.G. proposto da : COMUNE COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 705/2023 depositata il 19/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
Banca Sistema RAGIONE_SOCIALE otteneva e notificava al Comune di Maniace un decreto ingiuntivo allegando di aver acquistato, con contratto di cessione, i crediti vantati da Eni RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’ente locale, chiedendo dunque il pagamento come corrispettivo della fornitura di energia elettrica e gas erogata;
si opponeva il Comune controdeducendo di non aver accettato l’atto di cessione del credito, come necessario, per un’efficace opponibilità, a mente dell’art. 9 della legge n. 2248 del 1865 allegato E;
il Tribunale accoglieva l’opposizione revocando l’ingiunzione, con pronuncia riformata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, per quanto ancora qui di utilità:
-«il divieto di cui all’art. 9 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, All. E, richiamato dall’art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, ai sensi del quale sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l’amministrazione interessata, è applicabile soltanto ai contratti in corso di esecuzione e caratterizzati dagli stati di avanzamento e dal periodico pagamento di rate del complessivo prezzo, mentre non può operare per i crediti da somministrazioni, non sussistendo per questi ultimi alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio generale di cui all’art. 1260 cod. civ., la ‘inefficacia provvisoria’ della cessione dei crediti residui sui quali l’amministrazione non possa vantare ulteriori diritti»;
-nella somministrazione di energia elettrica e gas con prezzo pagato annualmente o a scadenze inferiori all’anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, questi, e i conseguenti corrispettivi pecuniari,
«configurano una prestazione periodica con connotati di autonomia nell’ambito di una causa petendi di tipo continuativo»;
-era dunque legittima ed efficace nei confronti del Comune appellato, debitore ceduto, la cessione, effettuata da Eni in favore di Banca Sistema, dei crediti per forniture, portati da fatture scadute e risalenti nel tempo, poiché ogni singola fornitura aveva esaurito i suoi effetti nel momento in cui era avvenuta l’erogazione, costituendo, la singola fattura, «la traduzione in termini monetari dell’operazione già conclusa all’atto dell’immissione dell’energia nella disponibilità del cliente»;
-nel residuo merito, la pretesa creditoria era in fatto fondata;
avverso la suindicata decisione propone ricorso per cassazione il Comune di Maniace, articolando un solo motivo;
resiste con controricorso la Banca Sistema s.p.a.
Rilevato che
con unico motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 69, 70, r.d. n. 2440 del 1923, 1260, 1262, 1263, cod. civ., avendo la corte d ‘ appello asseritamente omesso di considerare che il Comune non ha accettato la cessione, ad esso pertanto non opponibile; accettazione viceversa necessaria trattandosi di contratto di durata, ed essendo il preteso trasferimento dei cediti avvenuto in corso di esecuzione del contratto, come da prodotto atto pubblico del 29 dicembre 2014, laddove la fornitura era proseguita anche nell’anno 2015, oggetto del decreto ingiuntivo essendo stata pure la fattura di gennaio 2015.
Considerato che
il ricorso è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati;
occorre innanzi tutto osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte man mano consolidata, l’art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 – che richiede, per l’efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti di pubbliche amministrazioni, che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato, è norma eccezionale, derogando alla regola di libera cedibilità dei crediti, e, come tale, riguarda la sola amministrazione statale per cui è dettata, risultando insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (Cass., 21/12/2017, n. 30658, v. in specie a pag. 4 per fattispecie coinvolgente i Comuni, e Cass., 13/12/2019, n. 32788);
resta comunque ferma la possibilità per le parti, nell’ambito della loro autonomia negoziale, di richiamare la normativa in parola estendendola al loro rapporto (Cass., 24/10/2023, n. 29420; v. ad esempio, la fattispecie scrutinata da Cass., 6/3/2025, n. 6038, pagg. 6 e seguenti);
la corte distrettuale ha però statuito esplicitamente il contrario, affermando, cioè, l’applicabilità al rapporto di fornitura con l’ente locale (pag. 5 della sentenza impugnata), senza censure incidentali (condizionate), con conseguente giudicato interno sul punto;
ciò posto, la tesi della Corte di appello (pagg. 6-7 della motivazione) secondo cui le forniture in discussione, di energia elettrica come di gas, sono periodiche ed autonome, ed esauriscono gli effetti nel momento dell’erogazione, sicché, come anticipato, la fattura costituirebbe la traduzione ‘in termini monetari di un’operazione già conclusa’, non può essere condivisa , la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla corte di merito nell’impugnata sentenza non essendo pertinente in quanto concernente il (se non proprio altro) diverso tema della prescrizione per crediti da prestazioni periodiche;
nella specie deve invero aversi piuttosto riguardo alla circostanza se il rapporto contrattuale fosse in corso o meno al momento della cessione, posto che la ratio della norma richiamata è pacificamente quella di assicurare la persistenza dei mezzi finanziari propri del soggetto erogante la prestazione di durata in favore della pubblica amministrazione;
paradigmatica è in proposito la pronunzia Cass., 1°/2/2007, n. 2209 ( pagine 7 e 8 ), relativa proprio a ll’accertamento diverso del giudice di merito sul punto, ove si è esclusa la possibilità di discorrersi di ‘ fornitura ancora in corso’ ovvero di ‘ rapporto non ancora esaurito ‘ (così dovendo dunque intendersi il riferimento a «forniture già ricevute», e non per le ragioni sostenute nella presente controversia da parte ricorrente, che, alle pagg. 13 e 14 del controricorso, riporta solo una parte della motivazione dell’arresto);
ed invero , nella specie è all’esito del giudizio di merito rimasto pacificamente accertato essere il contratto in argomento ancora in corso al momento della cessione, tanto è vero che l’ingiunzione de qua attiene a crediti anche alla medesima successivi;
alla fondatezza nei suindicati temini del motivo consegue l’accoglimento p.q.r. del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d ‘A ppello di Catania, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione;
il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’ impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d ‘A ppello di Catania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 4/7/2025. Il Presidente NOME COGNOME