Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34094 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34094 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21984/2021 R.G. proposto da: NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 322/2021, depositata il 18/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 230/2016, il Tribunale di Cassino accoglieva la domanda di NOME COGNOME affermatosi cessionario fino alla concorrenza di euro 131.520,00 dei crediti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del Comune di Arpino derivanti dall’accordo transattivo sottoscritto con il comune in data 7 novembre 2003, e, per l’effetto, condannava l’ente comunale al pagamento di euro 131.520,00.
Detta pronuncia è stata modificata dalla Corte d’Appello di Roma che, con la sentenza n. 322/2021, resa pubblicata in data 18 gennaio 2021, ha accolto l’impugnazione proposta dal Comune di Arpino ed ha ritenuto la cessione inopponibile alla P.A., per difetto dei requisiti di forma e di sostanza, perché essa era stata notificata il 15 luglio 2006, quindi dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 163/2006, richiedente, all’art. 117, comma 2°, la forma scritta ad substantiam dell’atto pubblico o della scrittura privata e al comma 1° che i cessionari fossero banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa, e dunque nella specie facevano difetto i requisiti soggettivi e di forma.
Il COGNOME propone ricorso avverso detta sentenza, formulando un solo articolato motivo, illustrato con memoria.
Il Comune di Arpino resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico morivo il ricorrente denunzia <>.
Deduce che la normativa di cui al D.lgs 163/2006 ed in particolare quella di cui all’art. 117 (‘Cessione dei crediti derivanti dal contratto’) riguarda esclusivamente ‘i crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione’; in altri termini, riguarda la sola amministrazione centrale statale ed esclusivamente gli appalti pubblici; ciò corrispondendo sia alla normativa del 1923, che, a sua volta, riguarda la sola amministrazione centrale statale ( ‘l’art. 69 del r. d. n. 2440 del 1923 – che richiede, per l’efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge – è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse’: Cass. n. 30658/17) sia alla normativa del 1999, la quale è relativa ai soli appalti in corso: ‘la legge 554 del 1999 non ha abrogato la disposizione del 1923, in quanto si riferisce ad un particolare e specifico tipo di crediti. L’articolo 115 della legge n. 554 del 1999, poi modificata dal codice appalti (D.lgs. 163 del 2006) nel primo comma si riferisce, infatti, espressamente ai crediti vantati a titolo di corrispettivo di appalto’.
Nella specie, invece, si trattava della cessione del credito derivante da un formale atto di transazione, essendo stato, infatti, ceduto -nella misura del 50% e fino alla concorrenza della somma di euro 131.520,00 -il credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del Comune di Arpino in forza dell”accordo transattivo’ stipulato in data 7 novembre 2003, avente ad oggetto la definizione dei rapporti nati dalla convenzione n. 20/2008, con cui alla RAGIONE_SOCIALE era stato affidato l’incarico di censire le unità immobiliari, aggiornare la numerazione civica e la toponomastica, predisporre una cartografia digitalizzata, le mappe catastali e l’aggiornamento della cartografia del territorio comunale.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha già in varie occasioni osservato: a) che la specialità della disciplina della cessione dei crediti verso la Pubblica amministrazione ha lo scopo di evitare che durante l’esecuzione del contratto possano venir meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della P.A.; b) che la disciplina derogatoria trova applicazione solo nei confronti dei contratti di durata, e solo finché essi sono in corso di esecuzione; c) che i crediti tornano ad essere liberamente cedibili una volta che il contratto abbia avuto esecuzione; d) che le norme che riconoscono alla P.A. privilegi che restringono l’autonomia negoziale sono da interpretare in senso restrittivo, in linea con l’art. 41, comma 1, Cost. (Cass. 01/02/2007, n. 2209; Cass. 25/08/2023, n. 25284).
La corte territoriale ha dunque applicato la disciplina speciale, derogatoria, ad una fattispecie non confacente, atteso che il credito ceduto traeva origine da una transazione.
Ciò costituisce ragione sufficiente ai fini della fondatezza del motivo di ricorso , cui consegue l’ accoglimento del ricorso
Della impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma che, in diversa composizione,
procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.