Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11314 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11314 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sui ricorsi, riuniti, iscritti, rispettivamente, il primo, al n. 28138/2018 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Barletta (BT), alla INDIRIZZO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegate al ricorso, dall’AVV_NOTAIO COGNOME, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-ricorrente contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Parigi (Francia), INDIRIZZO, e, per essa, quale mandataria con rappresentanza, RAGIONE_SOCIALE) , con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona dei procuratori speciali AVV_NOTAIOri NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentata e
difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO .
-controricorrente e ricorrente incidentale –
ed il secondo al n. 1583/2020 r.g., proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’ AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO .
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Barletta (BT), alla INDIRIZZO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegate al controricorso, dall’AVV_NOTAIO COGNOME, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
avverso le sentenze, rispettivamente n. cron. 955/2017, della CORTE DI APPELLO DI BARI, pubblicata in data 01/08/2017, e n. cron. 1968/2018, della CORTE DI APPELLO DI BARI, pubblicata in data 26/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 19/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con atto ritualmente notificato l’11 febbraio 2004, RAGIONE_SOCIALE citò RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche, breviter , BNL) innanzi al Tribunale di Trani per sentire: i ) accertare e dichiarare l’illegittimità dell’atto di precetto notificatole da quest’ultima il 24 novembre 2003, con il
quale le era stato intimato il pagamento di € 1.346.518,31 in forza di un contratto di mutuo ipotecario stipulato con rogito del AVV_NOTAIO Barletta del 25.11.99 e successivo atto di quietanza del 02.11.2001; ii ) ordinare il frazionamento dell’ipoteca e del finanziamento; iii ) accertare e dichiarare l’inadempimento della banca agli obblighi contrattualmente assunti; iv ) previo accertamento del tasso effettivo di interesse anche alla luce del complessivo comportamento della mutuante, rideterminare le somme dovute per capitale e interessi, ove dovuti, con ogni conseguenza di legge; v ) accertare e dichiarare l’illegittimità delle clausole contrattuali abusive e/o vessatorie e, per l’effetto, porle nel nulla; vi ) condannare BNL al risarcimento di tutti i danni causatile in dipendenza del colpevole inadempimento contrattuale e dell’illegittimo comportamento tenuto nella conclusione ed esecuzione del contratto.
1.1. Costituitasi la convenuta, che concluse per il rigetto delle avverse istanze e l’accertamento della legittimità del credito portato dall’atto di precetto, di cui chiese la conferma, il tribunale, con sentenza del 22 dicembre 2009/25 marzo 2010, n. 166: i ) accolse l’opposizione a precetto, dichiarandone l’inefficacia; ii ) determinò le residue somme dovute dalla RAGIONE_SOCIALE ‘ secondo le conclusioni del c.t.u. nella relazione del 28 novembre 2005, come precisate ed integrate nella relazione a chiarimenti del 9 luglio 2006, con riferimento alla seconda ipotesi formulata dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME e, cioè, quella che tiene conto del versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE, contestualmente all’ultima erogazione del mutuo, della somma di £ 329.661.177 ‘.
Pronunciandosi sui gravami, principale ed incidentale, promossi contro quella decisione, rispettivamente, da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello di Bari, con sentenza dell’1 agosto 2017, n. 955, non definitivamente pronunciando: i ) rigettò l’appello incidentale; ii ) accolse quello principale e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, dichiarò la risoluzione del suddetto contratto di mutuo stipulato tra la RAGIONE_SOCIALE; iii ) per l’effetto, condannò RAGIONE_SOCIALE alla restituzione, in favore di BNL, di €
950.391,73, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Trani di procedere all’annotazione della riduzione dell’ipoteca iscritta al n. 231250 r.g. e n. 4046 r.p. con formalità dell’1 dicembre 1999, al credito residuo così determinato; iv ) dichiarò nulla la clausola di pattuizione degli interessi, in quanto usurari, ex art. 1815, comma 2, cod. civ.; v ) per l’effetto, determinò nella misura di € 950.391,73 la somma che la RAGIONE_SOCIALE era tenuta a restituire alla banca mutuante e dispose la riduzione ad € 1.900 .000,00 dell’ipoteca suddetta, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Trani di procedere alla relativa annotazione; vi ) condannò la banca appellata a corrispondere alla società appellante, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla illegittima segnalazione alla cd. RAGIONE_SOCIALE, la somma, già rivalutata all’attualità, di € 50.000,00 , oltre agli interessi legali dal dì della domanda e fino al soddisfo; vii ) dispose, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per consentire la prosecuzione del processo per la sola parte attinente alla quantificazione del danno patrimoniale subito dalla RAGIONE_SOCIALE, in conseguenza dell’inadempimento contrattuale di BNL, a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio.
2.1. Con successiva ‘ sentenza definitiva ‘ del 26 novembre 2018, n. 1968, poi, resa tra RAGIONE_SOCIALE e ‘ RAGIONE_SOCIALE, in proprio nonché in nome e per conto di BNP RAGIONE_SOCIALE S.A., cessionaria del credito …’, la medesima corte: i ) non autorizzò la proposizione della querela di falso, in via incidentale, da parte di BNL, avverso l’atto pubblico denominato ‘ atto di erogazione di saldo mutuo ‘, per AVV_NOTAIO, del 2 novembre 2001; ii ) in accoglimento dell’appello principale, condannò la banca appellata, ‘ nella duplice qualità ‘, al pagamento, in favore della società appellante, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, della complessiva somma di € 768.444,68, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi sulle singole voci di danno, secondo i criteri e le modalità specificate in parte motiva; iii ) condannò la banca appellata, ‘ nella duplice veste ‘, alla refusione delle spese e competenze relative sia al giudizio di primo grado, comprensivo della fase cautelare, sia al grado di appello.
Per la cassazione della prima di tali sentenze, n. 955/2017, RAGIONE_SOCIALE ha promosso ricorso (introduttivo del procedimento n.r.g. 28138/2018), affidato ad un motivo, illustrato anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., notificato a ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in nome e per conto di BNP RAGIONE_SOCIALE S.A. RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di Servicer della medesima BNP RAGIONE_SOCIALE S.A., nel domicilio eletto presso il procuratore Costituito Avv. NOME COGNOME …’. Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e, per essa, quale sua mandataria con rappresentanza, RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), proponendo pure ricorso incidentale recante sette motivi, alcuni dei quali articolati in differenti profili, cui è seguito il controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ., di RAGIONE_SOCIALE. In atti si rinvengono, altresì, una ‘ Comparsa di costituzione di nuovo difensore ‘ per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE s.p.a., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di BNP RAGIONE_SOCIALE S.A., datata 1 marzo 2022, ed una ‘ Nota integrativa a comparsa di costituzione di nuovo difensore ‘ per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, in qualità di mandataria di BNP RAGIONE_SOCIALE S.A., datata 4 marzo 2024, in cui si deduce che RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) è stata incorporata nella BNL RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE in data 1 gennaio 2019.
3.1. Per la cassazione della seconda di dette sentenze, n. 1968/2018, ha promosso ricorso (introduttivo del procedimento n.r.g. 1583/2020) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.a., ‘ in nome e per conto di BNP RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.ARAGIONE_SOCIALE ‘, affidato a quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, RAGIONE_SOCIALE. In atti si rinviene , altresì, una ‘ Comparsa di costituzione di nuovo difensore ‘ per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, datata 1 marzo 2022.
3.1.1. Con riferimento a questo secondo giudizio (n.r.g. 1583/2020), infine, la Prima Sezione civile di questa Corte, assegnataria dello stesso, con
ordinanza interlocutoria del 25 ottobre 2023/8 gennaio 2024, n. 522, « rilevato che il presente ricorso è stato proposto avverso la sentenza definitiva n. 1968/2018 del 26.11.2018, pronunciata dalla Corte d’Appello di Bari, la quale, tuttavia, aveva sulla medesima questione emesso sentenza non definitiva n. 955 del 1° agosto 2017, nei cui confronti è stato parimenti proposto ricorso per cassazione, cui è stato attribuito il numero NUMERO_DOCUMENTO » e che « si rende necessaria la trattazione unitaria dei due ricorsi », lo ha rinviato a nuovo ruolo « per consentire la sua riunione al ricorso n. RG 28138/2018 ».
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo del ricorso principale iscritto al n.rNUMERO_DOCUMENTOg. NUMERO_DOCUMENTO, RAGIONE_SOCIALE lamenta la nullità della sentenza della Corte di appello di Bari n. 955/2017 « per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », nella parte in cui, dichiarato risolto il contratto di mutuo a rogito del AVV_NOTAIO del 25 novembre 1999, ha condannato la prima alla restituzione delle somme erogatele malgrado l’assenza della corrispondente domanda della controparte.
I motivi del ricorso incidentale formulati, nel medesimo procedimento n.r.g. 28138/2018, contro la menzionata decisione della corte barese, da RAGIONE_SOCIALE e, per essa, quale sua mandataria con rappresentanza, da RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Nullità della sentenza impugnata , ex art. 360, comma IV c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 2, c.p.c., stante la totale omessa menzione, in essa, della parte interventrice ex art. 111 c.p.c. BNP RAGIONE_SOCIALE S.A., costituitasi a tale titolo nel giudizio di appello »;
II) « Illegittimità derivata del capo di rigetto sub I della sentenza impugnata, dell’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Trani, per falsa applicazione degli artt. 2700 c.c. e 221 c.p.c., nonché degli artt. 2727-2729 c.c., sui limiti della necessità della querela di falso in ordine alla possibilità di rilievo diretto dell’errore materiale,
consistente nell’inversione di cifre o soggetti, contenuto nella clausola sub 2 dell’atto pubblico notarile per RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO del 2.11. 2001 , ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché nullità della sentenza sul medesimo punto per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione alla non necessarietà della querela di falso per errore materiale, consistente nell’inversione di cifre o soggetti nell’art. 2 -bis dell’atto pubblico notarile del 2.11.2001, oggetto di discussione tra le parti, con rife rimento all’ art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c. »;
III) « Nullità e illegittimità della pronuncia di risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento della banca mutuante, per violazione del principio della mutatio libelli , e cioè degli artt. 102, 112, 163, 164, 183, comma 5 (previgente) c.p.c., nonché degli artt. 345 c.p.c. e 1453 c.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4., c.p.c. », per avere la corte distrettuale accolto la domanda di risoluzione del contratto di mutuo contrattuale introdotta da RAGIONE_SOCIALE, per la prima volta, solo nel giudizio di appello;
IV) « Nullità della sentenza gravata nei capi 5 e 6 , ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 112, 163, 164, 183, comma 5, e 184 previgenti c.p.c., nonché illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226, 2050, 2697, 2727 e 2729 c.c., insite nei capi 5 e 6, di accoglimento, anziché di necessario rigetto di ogni domanda risarcitoria di RAGIONE_SOCIALE, con riferimento all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». Si censura la decisione impugnata per non avere rilevato che correttamente il tribunale non aveva provveduto a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento danni di RAGIONE_SOCIALE in quanto formulata in modo estremamente generico, così da risultare nulla ed illegittima, inducendo quel giudice a non prenderla in considerazione;
V) « Nullità della sentenza, nei capi 5 e 6, per violazione degli artt. 99, 112, 132, 187, 188, 189, 277 e 278 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c., ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », per aver separato senza richiesta di parte la condanna sull’ an da quella sul quantum ;
VI) « Nullità, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione del divieto di domande nuove, e cioè degli artt. 112 e 183, V comma previgente, e 345 c.p.c., insita nel capo 3 della sentenza gravata, circa la declaratoria di nullità, non tempestivamente invocata da RAGIONE_SOCIALE nell’atto di citazione introduttivo, della clausola di pattuizione degli interessi in quanto pretesamente usuraria . Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1815 c.c., riguardo alla sanzionabilità degli interessi usurari, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. »;
VII) « Nullità/illegittimità derivata della sentenza gravata rispetto al suo capo 4, nella parte in cui determina nella minore somm a di soli € 950.391,73, la somma che RAGIONE_SOCIALE era tenuta a restituire alla RAGIONE_SOCIALE mutuante, con relativa condanna, anziché nella maggiore somma reclamata nel precetto di pagamento per € 1.346.518,31, oltre interessi, nonché nella parte in cui dispone la riduzione ad € 1.900.000,00 dell’ipoteca iscritta aa garanzia del debito restitutorio, ai sensi dei pregiudiziali motivi di ricorso innanzi richiamati , ex art. 336 c.p.c.».
I motivi formulati da RAGIONE_SOCIALE, ‘ in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE ‘, con il ricorso iscritto n.r.g. 1583/2020, contro la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1968/2018, denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: a) nullità derivata del provvedimento e della sentenza di condanna definitiva sul capo 2 per essere stata preceduta da sentenza non definitiva sul quantum debeatur senza la corrispondente istanza di parte relativa alla separazione da quella sull’ an debeatur , con violazione pure dell’art. 112 c.p.c. sul divieto di ultrapetizione; b) nullità del procedimento e della sentenza per avere dichiarato inammissibile, e quindi non autorizzato nel capo 2, la querela di falso proposta in corso di causa ex art. 355 c.p.c., ritenendola erroneamente preclusa dalla sentenza non definitiva n. 955/2017, della stessa Corte di appello di Bari, di accertamento dell’ an debeatur sulla scorta di una illegittima ed erronea interpretazione o
applicazione dell’art. 278 c.p.c. e dell’art. 279 c.p.c., nonché degli artt. 221 -222 e 355 c.p.c. »;
II) « Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 164, comma 4, c.p.c., in quanto una domanda di condanna generica del tipo ‘ danni patiti e patendi ‘ non può legittimamente generare una condanna pecuniaria specifica come quella contenuta nella sentenza definitiva gravata »;
III) « Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti », sempre il relazione alla carenza di determinatezza del petitum ed all’insufficienza della formula ‘ danni patiti e patendi ‘ ;
IV) « Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., rispettivamente per: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. sul danno patrimoniale, nonché sul nesso eziologico e relativo onere della prova; b) per avere ignorato le note critiche mosse dal c.t.p. della BNL alla c.t.u., in rapporto all’art. 116 c.p.c.; c) per omesso esame delle stese, benché oggetto di discussione tra le parti ».
RITENUTO CHE
1. In via preliminarmente, va disposta la riunione del procedimento iscritto al n. 1583/NUMERO_DOCUMENTO (recante il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, ‘ in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE ‘, contro la ‘ sentenza definitiva ‘ n. 1968/2018 della Corte di appello di Bari, concernente il quantum della pretesa risarcitoria per i danni patrimoniali invocati da RAGIONE_SOCIALE) a quello anteriormente iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO (avente ad oggetto le impugnRAGIONE_SOCIALE, principale ed incidentale, proposte, rispettivamente, da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, e, per essa, quale mandataria con rappresentanza, RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza parziale e non definitiva n. 955/2017, della medesima corte barese, riguardante, tra l’altro, l’ an di quei danni).
1.1. Sul punto, è sufficiente richiamare il principio, già da tempo affermato da questa Corte e che il Collegio condivide, secondo cui i ricorsi per cassazione separatamente proposti contro la sentenza sull’ an e contro quella sul quantum , la quale è oggettivamente condizionata al permanere della prima, devono essere riuniti anche d’ufficio, quando la Corte abbia consapevolezza della pendenza dinanzi a sé dei due ricorsi – al fine di costituire oggetto di un’unica decisione – analogamente a quanto stabilito dall’art. 335 cod. proc. civ. per l’ipotesi della proposizione di più impugnRAGIONE_SOCIALE avverso la stessa sentenza e ciò anche nell’ipotesi in cui le due sentenze siano state emesse in giudizi distinti, atteso che la connessione che lega la pronuncia sul quantum ‘ a quella sull’ an sussiste indipendentemente dal fatto che esse siano state emesse nello stesso procedimento e che quella sul quantum costituisca, o meno, sentenza definitiva rispetto a quella sull’ an ( cfr. Cass. n. 403 del 2023; Cass. n. 6854 del 1996; Cass. n. 5498 del 1985; Cass. n. 3335 del 1982. Si vedano anche, nel senso di una facoltà di riunione, Cass. n. 15708 del 2014 e Cass. n. 2357 del 2003).
2. Ancor prima di procedere allo scrutinio dei descritti motivi di ciascun ricorso, ed impregiudicata, quindi, ogni ulteriore valutazione degli stessi, occorre risolvere la questione pregiudiziale, sollevata da RAGIONE_SOCIALE e, per essa, quale mandataria con rappresentanza, da RAGIONE_SOCIALE, parte controricorrente nel procedimento iscritto al n.r.g. 28138 del 2018, concernente l’ invocata inammissibilità del l’avverso ricorso di RAGIONE_SOCIALE perché notificato solo a ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di servicer della medesima RAGIONE_SOCIALE ‘ , e non anche a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.a.. In altri termini, viene dedotto che quel ricorso è stato notificato solo alla parte intervenuta in appello ex art. 111 cod. proc. civ. (quale cessionaria del credito originariamente azionato da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.a.) e non anche alla parte originaria (cedente).
2.1. Ad avviso del Collegio, stando alla epigrafe del menzionato ricorso di RAGIONE_SOCIALE introduttivo del procedimento n. 28138/2018, ed alla sua appena riportata relata di notifica, deve concludersi nel senso che, effettivamente, la notifica di tale atto sia stata eseguita soltanto alla parte intervenuta in appello ex art. 111 cost. (cioè a ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di servicer della medesima RAGIONE_SOCIALE ‘ ).
2.2. RAGIONE_SOCIALE, nel suo controricorso a ricorso incidentale ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ., sostiene ( cfr . pag. 2-3) che, « nella fattispecie in esame, in dipendenza della cessione del credito, la BNL ha continuato a resistere in giudizio non più solo ‘in proprio’ ma anche – per l’appunto – quale sostituto processuale della BNP RAGIONE_SOCIALE (cioè in suo nome e conto), mentre quest’ultima società non si è mai avvalsa della facoltà di intervento (avendovi, peraltro, come si vedrà, abdicato) e quindi soltanto il rappresentante RAGIONE_SOCIALE riveste la qualità di parte del giudizio . I nfatti, l”intervento’ di cui si discute non è stato spiegato (come invece il controricorso e ricorso incidentale) dalla BNP P aribas ‘in proprio’ bensì dalla stessa RAGIONE_SOCIALE ‘in nome e per conto’ della BNP RAGIONE_SOCIALE, in conseguenza della intervenuta cessione del credito e, quindi, a mente dell’art. 111 c.p.c. e pertanto non può qui ravvisarsi pluralità di rapporti processuali. Al di la del ‘nomen iuris’ attribuito, non si tratta, dunque, dell’atto di intervento di un terzo ai sensi dell’art 111 c.p.c., ma, più semplicemente, di un atto, sostanzialmente ultroneo, con il quale la BNL ha inteso esplicitare la sua nuova qualità di ‘sostituto processuale’ della BNP RAGIONE_SOCIALE, qualità che in ogni caso già rivestiva, per effetto della cessione del credito. il giudizio a quo , quindi, non ha mai visto la partecipazione di tre parti, ma solo di due, come ‘ab ovo’ perché, nonostante l”intervento’, la BNL ha continuato a stare in giudizio come unica parte processuale, ancorché nella sua duplice qualità, che assumeva rilevanza solo interna al rapporto tra essa BNL e la sua mandante, senza che l’assunzione della qualità di rappresentante della RAGIONE_SOCIALE possa aver mutato la qualità di unico soggetto processuale, né può
immaginarsi una sorta di sdoppiamento soggettivo virtuale, come si pretende ex adverso. Prova ne sia che l’atto in questione è stato sottoscritto dal medesimo procuratore della BNL ‘in proprio’ ed in forza della medesima procura generale alle liti rilasciata in data 16.10.2007 per AVV_NOTAIO di Roma, vale a dire antecedentemente alla cessione del credito ».
2.3. Una tale argomentazione, tuttavia, non persuade minimamente, atteso che, nel momento in cui c’ è stato -e la circostanza è assolutamente pacifica -l’intervento in giudizio della cessionaria (appunto BNP RAGIONE_SOCIALE, sebbene tramite la propria servicers banca nazionale del lavoro s.p.a.) del credito di cui all’atto di precetto opposto da RAGIONE_SOCIALE , il processo si è svolto anche nei suoi confronti: c’erano, cioè, tre parti processuali (e non due, come pretenderebbe RAGIONE_SOCIALE), benché una di esse fosse rappresentata in giudizio da un’altra gi à ivi presente in proprio.
2.4. Si pone , allora, il problema delle conseguenze dell’avvenuta notificazione del ricorso in questione solo al successore intervenuto e non anche alla parte originaria, rimarcandosi, peraltro, fin da ora, che: i ) lo stesso ricorso incidentale promosso, nell’ambito del procedimento iscritto al n.r.g. 28138/2018, da RAGIONE_SOCIALE, e, per essa, quale mandataria con rappresentanza, da RAGIONE_SOCIALE, non risulta essere stato notificato a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (parte originaria nel giudizio di appello, mai estromessa dopo l’intervento in quella sede della cessionaria); ii) altrettanto è a dirsi per il ricorso di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Lavoso, ‘in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE.A.’, introduttivo del successivo giudizio n.r.g.- 1583/2020, già riunito al primo.
2.4.1. Sul punto, il Collegio ritiene di aderire al più recente orientamento espresso da questa Corte ( cfr . Cass. nn. 17479 e 5287 del 2023), secondo cui, in tali ipotesi, è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., sussistendo, tra cedente e cessionario, una situazione di litisconsorzio processuale.
2.4.2. Occorre, dunque, ordinarsi, in relazione ad entrambi i giudizi riuniti, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE in proprio (quale originaria parte opposta/appellante), assegnandosi alle parti il termine di sessanta giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, per il corrispondente adempimento, contestualmente rinviandosi la causa a nuovo ruolo.
2.4.3. Tale conclusione si impone malgrado si rinvengano in atti: i ) nel procedimento n.r.g. 28138/2018, una ‘ Comparsa di costituzione di nuovo difensore ‘ per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE s.p.a., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di BNP RAGIONE_SOCIALE S.A., datata 1 marzo 2022, ed una ‘ Nota integrativa a comparsa di costituzione di nuovo difensore ‘ per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, in qualità di mandataria di BNP RAGIONE_SOCIALE S.A., datata 4 marzo 2024, in cui si deduce che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) è stata incorporata nella RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE in data 1 gennaio 2019; ii ) nel procedimento n.r.g. 1583/2020, una ‘ Comparsa di costituzione di nuovo difensore ‘ per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE s.p.a., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di BNP RAGIONE_SOCIALE S.A., datata 1 marzo 2022.
2.4.4. In nessuno dei due menzionati procedimenti, infatti, si rinviene un precedente ‘ controricorso ‘ (o altro atto, pur diversamente denominato, recante comunque tutti gli elementi che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 370, comma 2, e 366 cod. proc. civ., devono essere presenti, a pena di inammissibilità, nell’atto con cui la parte intende contraddire all’avverso ricorso depositato dai soggetti indicati nelle intestRAGIONE_SOCIALE degli atti appena descritti, sicché non può ritenersi configurabile una già avvenuta loro costituzione e rituale partecipazione nei procedimenti predetti.
2.4.4.1. A tal proposito, va qui solo ricordato che, pure nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380bis .1 cod. proc. civ. (introdotto dall’art. 1bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificRAGIONE_SOCIALE, dalla legge n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato – come nel caso di specie – un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 cod. proc. civ., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il
deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 cod. proc. civ. ( cfr . Cass. n. 10813 del 2019; Cass. n. 16261 del 2012; Cass. n. 5586 del 2011).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte , letto l’art. 335 cod. proc. civ., dispone la riunione del procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO a quello anteriormente iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO.
Letto, altresì, l ‘ art. 331 cod. proc. civ., impregiudicata ogni ulteriore valutazione dei motivi formulati dalle parti in ciascuno dei ricorsi, principale ed incidentale, ivi promossi, ordina, in relazione ad entrambi i giudizi riuniti, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE s.p.a. in proprio (quale originaria parte opposta/appellante), assegnando alle parti il termine di sessanta giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, per il corrispondente adempimento e contestualmente rinviando la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile