Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28759 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28759 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19746/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato per legge in ROMA, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO GENOVA n. 589/2021 depositata il 17/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
la RAGIONE_SOCIALE car si rese cessionaria, nell ‘ anno 2011 di un credito di risarcimento danni per danni da circolazione stradale all ‘ autovettura di tale Deliu Myftar che era titolare di polizza «NOME» con la RAGIONE_SOCIALE;
la RAGIONE_SOCIALE, dopo avere premesso di avere esperito l ‘ azione risarcitoria ai sensi degli artt. 145 e 148 cod. ass. dianzi al Giudice di pace di Sanremo nei confronti dell ‘ altro conducente, tal NOME COGNOME, quale danneggiante e della sua compagnia assicuratrice RAGIONE_SOCIALE, agì in giudizio dinanzi al Tribunale di Imperia anche nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, assicuratrice dell ‘ autovettura di proprietà del Myftar;
la domanda, nel contraddittorio delle parti, venne rigettata dal Tribunale;
la RAGIONE_SOCIALE car propose appello e la Corte d ‘ appello di Genova, con sentenza n. 589 del 28/05/2021, ha rigettato l ‘ impugnazione;
avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE car con due motivi;
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni per l ‘ adunanza camerale del 18/09/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Considerato che:
i motivi di ricorso sono i seguenti:
primo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all ‘ art. 100 cod. proc. civ. per violazione dell ‘ art. 115 cod. proc. civ. per erronea affermazione del difetto della legittimazione ad agire, poiché, secondo la prospettazione della ricorrente, la Corte territoriale ha errato nel ritenere di potere esaminare l ‘ eccezione di carenza di legittimazione ad agire
R.g. n. 19746 del 2021; Ad. 18/09/2024; estensore: COGNOME
formulata nei suoi confronti dalla RAGIONE_SOCIALE, nonostante questa fosse tardiva, in quanto proposta solo in comparsa conclusionale in primo grado;
secondo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 1362, comma 2, cod. civ. per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale da parte della Corte d ‘ appello e in relazione al contratto di cessione, per avere la Corte territoriale omesso di considerare fatti, intercorsi tra le parti e successivi al contratto di cessione;
il primo motivo è infondato, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso in capo alla RAGIONE_SOCIALE car, ossia della spettanza ad essa del diritto derivante dalla polizza cd NOME risulta essere stata effettuata dalla compagnia assicuratrice, sia pure in subordine, in fase d ‘ appello e, quindi, la Corte territoriale ha del tutto validamente accolto l ‘ eccezione, non trattandosi di un eccezione in senso stretto o di una questione rilevabile soltanto a istanza di parte, posto che il difetto di titolarità del rapporto controverso è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in adesione alla stessa pronuncia nomofilattica richiamata a corredo del primo motivo di ricorso (Sez. U n. 2951 del 16/02/2016 Rv. 638372 – 01), secondo i cui principi di diritto «le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall ‘ attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l ‘ eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l ‘ allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti» e (Rv. 638373 – 01) «la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa»;
il secondo motivo, incentrato sul disposto dell ‘ art. 1362, comma 2, cod. civ., è del pari infondato: la Corte territoriale ha affermato che nell ‘ atto di cessione del credito non era espressamente indicato che il cessionario, ossia la RAGIONE_SOCIALE car, avesse anche la facoltà di agire nei confronti della società assicuratrice del cedente e in base alla polizza cd. NOME e la conclusione è stata motivata, dai giudici del merito, sulla base della circostanza, avente anch ‘ essa carattere ermeneutico, chiaramente esplicitata alla penultima pagina della motivazione, che la cessione trae titolo, nel caso di specie, dal sinistro che aveva coinvolto l ‘ autovettura del Myftar e dalla conseguente responsabilità extracontrattuale, ossia dal fatto illecito e, quindi, da un lato il suo oggetto era il relativo credito risarcitorio e, dall’altro, l ‘ azione esperibile dalla cessionaria RAGIONE_SOCIALE car era solo quella generale di cui all ‘ art. 2043 cod. civ., e non anche quella prevista contrattualmente e in base alla polizza cd. NOME; e tanto a prescindere dal fatto che nessun univoco riconoscimento anteriore all’instaurazione della lite avrebbe potuto dirsi sussistente o anche solo rilevante, dinanzi alla vista successiva contestazione in giudizio;
la Corte ha ampiamente motivato sul punto, affermando che la titolarità dell ‘ azione risarcitoria è un effetto naturale del negozio di cessione, ai sensi dell ‘ art. 1374 cod. civ., richiamando coerente giurisprudenza di questa (Cass. n. 52 del 10/01/2012, non massimata;)
il ricorso è, pertanto, infondato;
il ricorso è rigettato;
nulla per le spese di lite, non avendo la RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva;
stante il rigetto dell ‘ impugnazione deve attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell ‘ impugnazione) di cui all ‘ art.
13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di