Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27892 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 27892 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso 3884/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 806/2020 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 30/06/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1. Il RAGIONE_SOCIALE ricorre contro la sentenza n. 806/2020 del Tribunale di Brindisi, che accogliendo l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in qualità di impresa designata dalla RAGIONE_SOCIALE per la gestione del RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 614/2014 del Giudice di pace di Fasano -ha rigettato la domanda risarcitoria che era stata proposta in primo grado dal RAGIONE_SOCIALE.
Questi in breve i fatti.
In data 23 aprile 2012 si verificava un sinistro RAGIONE_SOCIALEle in Fasano in occasione del quale l’autovettura Opel Agila di proprietà di NOME COGNOME riportava danni.
Con convenzione 8 maggio 2012 la COGNOME cedeva il proprio credito al RAGIONE_SOCIALE. In particolare, in base alla clausola n. 7, espressamente sottoscritta dalle parti, <>.
RAGIONE_SOCIALE, quale cessionario del credito RAGIONE_SOCIALE COGNOME, conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Fasano NOME e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale impresa designata dalla RAGIONE_SOCIALE per la gestione dei sinistri in carico al RAGIONE_SOCIALE) per sentirli condannare al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 1680 a titolo di risarcimento danni subiti dall’autovettura Opel in occasione del sinistro.
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE che in via preliminare eccepiva la nullità del contratto di cessione del credito ed il difetto di legittimazione attiva del cessionario, mentre nel merito chiedeva il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda attorea.
Il convenuto NOME NOME rimaneva contumace.
Il Giudice di Pace: dapprima, respingeva le eccezioni preliminari RAGIONE_SOCIALE convenuta; poi, istruiva la causa mediante l’acquisizione delle produzioni documentali effettuate dalle parti nonché mediante assunzione di prove orali; infine, pronunciava sentenza n. 614/2014 con la quale condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE attoreo RAGIONE_SOCIALE somma risarcitoria di euro 1.505 (compreso iva), oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE, nella suddetta qualità, riproponendo le ragioni svolte in primo grado e censurando la erronea interpretazione del materiale probatorio da parte del primo giudice.
Il RAGIONE_SOCIALE si costituiva chiedendo la conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, mentre COGNOME NOME rimaneva contumace.
Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza qui impugnata, come sopra rilevato, accoglieva l’appello, e, per l’effetto, rigettava la domanda risarcitoria, proposta in primo grado dal RAGIONE_SOCIALE, e condannava quest’ultimo alla restituzione di quanto percepito in esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chieden do l’accoglimento del primo motivo con assorbimento del secondo.
Il Difensore del RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il giudice di appello, nella sentenza impugnata, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta in primo grado dal RAGIONE_SOCIALE sul presupposto che l’attività posta in essere dallo stesso, essendo qualificabile come attività di concessione di finanziamenti, rientri tra le attività che, a mente dell’art. 106 TUB, necessitano di speciale autorizzazione, in assenza RAGIONE_SOCIALE quale è integrato il reato previsto e punito dall’art. 132 TUB ed è nullo il contratto di cessione (con conseguente difetto di titolarità RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria in capo al RAGIONE_SOCIALE).
A tale conclusione il giudice di primo grado è pervenuto ritenendo provato e comunque non contestato che il RAGIONE_SOCIALE: a) anticipi (ovvero prometta di farsi carico) i costi di riparazione dei veicoli incidentati (riparati presso autocarrozzerie convenzionate) con ciò consentendo al danneggiato di fruire immediatamente del servizio di riparazione del proprio veicolo senza quindi corrispondere nella immediatezza alcuna somma per la riparazione; b) si renda cessionario del credito vantato dal danneggiato nei confronti del danneggiante e, in particolare, si renda cessionario di unc redito che comprende voci ulteriori (fermo tecnico e custodia) rispetto a quelle afferenti la mera riparazione del mezzo, in tal modo lucrando sulla differenza tra i costi di riparazione e l’ammontare del credito risarcitorio vantato dal cedente; c) svolga una simile attività su larga scala come comprovato dai numerosi giudizi risarcitori promossi dal RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso del RAGIONE_SOCIALE è affidato a due motivi
2.1. Con il primo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 c.c., 106 e 132 d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e 3 del d.m. n. 29 del 2009 nella
parte in cui il giudice di appello ha confuso la cessione del credito con una attività di finanziamento ai sensi del d. lgs. n. 385/1993.
Sottolinea che esso non aveva versato alla COGNOME nessuna somma di denaro, con obbligo di restituzione dello stesso a scadenze pattuite e dietro corrispettivo di interessi, ma si era obbligato a fornire alla COGNOME una serie di servizi (quali curare le riparazioni RAGIONE_SOCIALE sua autovettura ed attivare l’eventuale azione risarcitoria nei confronti del responsabile).
2.2. Con il secondo motivo denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per motivazione meramente apparente e comunque al di sotto del c.d. minimo costituzionale, nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui il giudice di appello non ha indicato le ragioni di fatto e di diritto che giustificavano la riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado.
3. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il credito da risarcimento del danno da sinistro RAGIONE_SOCIALEle è suscettibile di cessione, in ossequio al principio RAGIONE_SOCIALE libera cedibilità del credito posto all’
e ss..
Tale principio, non sussistendo alcun divieto normativo ostativo, è stato affermato: sia con riferimento alla cessione del diritto di credito al risarcimento del danno patrimoniale, in quanto è stato posto in rilievo che, essendo esso di natura non strettamente personale, non sussiste specifico divieto normativo al riguardo (Cass. n. 21765 del 2019; n. del 2009; n. del 2004 e, tra le più risalenti, n. del 1986) e non rimane in tal caso integrata ipotesi di cessione di crediti litigiosi vietata ex (Cass. n. e n. 52 del 2012); sia con riferimento alla cessione del diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto la trasmissibilità
iure hereditatis del diritto al risarcimento del danno morale terminale, del danno catastrofale e del danno biologico terminale depone nel senso di doversi corrispondentemente ammettere la relativa alienabilità anche mediante atti inter vivos (Cass. n. 22601 del 2013).
Pertanto, il cessionario è stato ritenuto legittimato ad agire, in vece del cedente, per l’accertamento giudiziale RAGIONE_SOCIALE responsabilità dell’autore del sinistro e per la conseguente condanna del medesimo e del suo assicuratore per la r.c.a. al risarcimento dei danni (Cass. n. del 2009;n. , n. e n. del 2012).
Di tale principio di diritto ha preso atto di recente il legislatore che, con l’art. 1 comma 24 RAGIONE_SOCIALE legge n. 124 del 2017, ha introdotto nel Codice RAGIONE_SOCIALE assicurazioni private l’art. 149 bis, in base al quale <<In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione RAGIONE_SOCIALE fattura emessa dal l'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge 5 febbraio 1992 n. 122, che ha eseguito le riparazioni'.
Per le ragioni che precedono, occorre qui ribadire quanto anche di recente affermato da questa Sezione in fattispecie analoga (Cass. n. 4300 del 2019); e cioè che la cessione del credito da risarcimento del danno derivante da sinistro RAGIONE_SOCIALEle costituisce (non già un'operazione di finanziamento, bensì) il mero mezzo di pagamento da parte del cedente RAGIONE_SOCIALE prestazione professionale di carrozziere.
All'applicazione di tale principio non osta il fatto che nel caso di specie vi è stata interposizione di un soggetto terzo tra il soggetto danneggiato e le imprese di riparazione (il RAGIONE_SOCIALE, per l'appunto, costituito da dieci officine artigiane di autoriparazione con scopo fondamentalmente mutualistico e senza fini
di lucro: art. 3 primo comma del relativo statuto): invero, anche nel caso di specie il danneggiato ha ricevuto la riparazione RAGIONE_SOCIALE vettura, quale prestazione in cambio RAGIONE_SOCIALE quale ha ceduto il proprio credito. L'unica particolarità del caso di specie è che il cessionario è un soggetto formalmente terzo, che ha agito nell'interesse delle imprese consorziate, secondo la logica propria del consorzio (art. 2602 c.c.). Senonché, in considerazione RAGIONE_SOCIALE funzione essenzialmente rappresentativa ed organizzativa svolta dal consorzio, nel caso di specie ricorre una situazione del tutto analoga a quella RAGIONE_SOCIALE ordinaria cessione del credito del danneggiato direttamente in favore dell'impresa di riparazione.
Anzi, nel caso di specie, il principio di cui sopra trova applicazione a maggior ragione.
Occorre considerare che l'art. 6 del TUB (d.lgs. 3 85/93) si riferisce all'' esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma '. Trattandosi di norma che stabilisce limiti e vincoli (prevedendo l'autorizzazione e l'iscrizione), essa va interpretata in s enso restrittivo, ragion per cui essa trova applicazione soltanto in presenza RAGIONE_SOCIALE concreta erogazione di prestiti e di aiuti economici, contraddistinti dalla corresponsione di 'interessi' corrispettivi e di mora a carico del finanziato e in favore del finanziatore.
Orbene, detti elementi in alcun modo ricorrono nel caso di specie nel quale: a) il RAGIONE_SOCIALE non eroga alcuna provvidenza economica dietro pattuizione di 'interessi', ma si impegna soltanto ed esclusivamente a gestire nell'interesse delle carrozzerie consorziate le eventuali controversie di risarcimento (ottenendo quale quid pluris il vantaggio di potere recuperare l'intera posta risarcitoria comprensiva di voci ulteriori rispetto al semplice costo di riparazione del veicolo); b)
l'anticipazione finanziaria viene fatta dal RAGIONE_SOCIALE in favore dell a sola impresa consorziata (che riceve dal RAGIONE_SOCIALE il corrispettivo per la prestazione di riparazione resa e rimette al RAGIONE_SOCIALE il compito di provvedere al recupero del credito risarcitorio ceduto) e non ' nei confronti del pubblico ', come richiesto dall'art. 106 TUB, erroneamente evocato nella sentenza impugnata.
In definitiva, il ricorso va deciso alla stregua del seguente principio di diritto: <>.
Per le ragioni che precedono, dell’impugnata sentenza s’impone la cassazione, con rinvio al Tribunale di Brindisi, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione del suindicato disatteso principio. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Brindisi in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2023, nella camera di consiglio