SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 1350 2025 – N. R.G. 00000043 2024 DEPOSITO MINUTA 15 12 2025 PUBBLICAZIONE 15 12 2025
Repubblica RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE TERZA CIVILE In nome del Popolo italiano
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO
Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa nr 43/2024
promossa da:
, , , E , elettivamente domiciliati in MASSA alla INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende per mandato in calce all’atto di appello
APPELLANTI
contro
quale mandataria di in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Saluzzo INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO del Foro di Cuneo, che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per gli Appellanti:
‘Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello Civile di Genova, respinta ogni contraria istanza: in via cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto; in via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, in riforma della Sentenza emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE Sez. Civile, Giudice
AVV_NOTAIO, NUMERO_DOCUMENTO, depositata in Cancelleria l’1.12.2023 e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: nel merito revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo o comunque inefficace nei confronti degli opponenti , per le ragioni di cui alla narrativa dell’ atto di citazione, il decreto ingiuntivo opposto n. 893/19 emesso in data 20.12.19 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Giudice, AVV_NOTAIO; e conseguentemente disattendere e respingere ogni domanda e pretesa ex adverso avanzata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto Con vittoria di spese per entrambi i gradi del Giudizio.
In via istruttoria, ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze:
‘vero che la Banca RAGIONE_SOCIALE oggi Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, sono state socie dell’RAGIONE_SOCIALE a far tempo dal momento di inizio della loro attività’
‘vero che i testi delle fidejussione bancarie prodotti in atti di parte ricorrente quale doc 7, 8 e 9 (fidejussione omnibus) corrispondono, in particolare per quanto riguarda i punti 2, 6 e 8, al testo predisposto da RAGIONE_SOCIALE nell’ anno 1987 e costantemente adottato dalla generalità degli istituti di credito iscritti ad RAGIONE_SOCIALE nel quinquennio 1987 -2002 e successivi’.
Si indicano quali testimoni, su detti capitoli il Direttore pro tempore della Direzione ‘Rapporti Istituzionali e media’ della Banca d’Italia, o altro loro incaricato, con sede in INDIRIZZO. Ancora in via istruttoria, ordinare ex art.210 cpc alla Banca d’Italia con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO) l’esibizione in giudizio dell’elenco degli istituti di credito ad essa associati a far tempo dall’ anno 1985 ad oggi e comunque ed in particolare nell’ anno 2009.’
Per l’Appellat a:
‘contrariis reiectis, voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita,
NEL MERITO – respingere l’appello proposto dai signori
e poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte in atti e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 7222023, pubblicata il 01.12.2023, non notificata, resa all’esito del giudizio R.G. n. 631/2020.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Con aumento fino ad un terzo ai sensi dell’art. 4 comma 8 D.M. 55/2014 in ragione della manifesta fondatezza delle difese di parte convenuta. ‘.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 722/2023 pubblicata il 1.12.2023 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 893/2019 (ottenuto per l’importo di euro 702.832,09 da e per essa nei confronti di
, , e , in seguito alla revoca dei fidi e risoluzione dei contratti di apertura di credito in conto corrente n. 019/2877 e dei contratti di
in qualità di fideiussori di apertura di credito in conto corrente garantiti da ipoteca n. 019/3480 e 019/3844.
A fondamento dell’opposizione i signori COGNOME avevano innanzitutto contestato che la ricorrente non avesse dato prova in sede monitoria di essere l’effettiva titolare del credito per cui aveva agito, essendosi limitata a produrre l’estratto dalla GU da cui risultava esserci stata una cessione di crediti deteriorati tra la Banca Versilia lunigiana e Garfagnana e la ed una procura di conferimento del mandato da a per il recupero del credito, mentre non era stato prodotto in giudizio il contratto di cessione del credito. Il Giudice di prime cure respingeva il motivo di opposizione motivando che fosse sufficiente a dimostrare l’avvenuta cessione del credito la pubblicazione su G.U.
Il giudice di prime cure respingeva altresì il motivo di opposizione fondato sulla natura di contratti autonomi di garanzia e non di fideiussioni dei contratti stipulati: in aggiunta al dato testuale, il permanere della accessorietà rispetto al rapporto principale -nonostante la previsione della clausola di pagamento a prima richiesta mancava una contestuale preclusione per il garante di proporre eccezioni – impediva di riqualificare tali rapporti contratti autonomi di garanzia.
In ordine alla contestazione mossa dagli opponenti di eccesso di garanzia del credito richiesta dalla Banca (a fronte di finanziamenti concessi per un importo complessivo di euro 825.000,00 la banca aveva ottenuto due ipoteche immobiliari per un valore complessivo di 1.320.000,00 euro; il rilascio di pegno su titoli per l’importo complessivo di euro 210.000,00; fideiussioni da n. 5 persone per complessivi 2.250.000,00 euro) in violazione del principio generale di proporzionalità delle garanzie creditorie rispetto all’entità del credito, il Giudice la rigettava sostenendo trattarsi di plurimi soggetti cui facevano capo distinti rapporti giuridici privi di collegamento negoziale.
In ordine alla nullità delle clausole conformi allo schema ABI per violazione della normativa antitrust, il Giudicante, pur avendo accertato la sostanziale conformità degli schemi negoziali utilizzati per le fideiussioni omnibus rispetto allo schema standard dell’ABI , rigettava il
motivo di opposizione in quanto, trattandosi di fideiussioni stipulate in data successiva al 2005 -negli anni 2009, 2010 e 2011 – parte opponente avrebbe dovuto dimostrare la perduranza dell’intesa anticoncorrenziale e dunque che un numero elevato di banche operanti nel contesto territoriale di riferimento avessero continuato ad avvalersi del modello a suo tempo predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, perdurando a limitare il libero gioco della concorrenza in contrasto con l’ordine pubblico economico. Tale onere probatorio non era difatti stato assolto dagli opponenti che avevano prodotto un discreto numero di documenti ma di scarsa pertinenza, non garantendo l’uniformità spazio temporale indispensabile ai fini dello scrutinio richiesto.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e concludendo come in epigrafe. Si è costituita resistendo all’appello e chiedendo confermarsi la sentenza di primo grado.
All’udienza dell’11 luglio 2024 questa Corte , all’esito del deposito delle note sostitutive di udienza, ha accolto l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza gravata rinviando ex art 352 cpc con termini all’udienza del 20 marzo 2025, data in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione l’appellante censura la sentenza gravata per ‘Violazione e falsa applicazione dell’art 58 TUB, degli articoli 1264 c.c. e 2697 c.c. art 111 cpc ‘ nella parte in cui il Giudicante aveva rigettato il motivo di opposizione con cui era stato dedotto il difetto di legittimazione sostanziale dell’attrice per mancata cessione del credito. Nonostante difatti l’opponente avesse contestato l’esistenza della cessione, la Banca non aveva mai dimostrato la titolarità del credito producendo il contratto di cessione, limitandosi a produrre la pubblicazione su GU, la quale aveva solo funzione dichiarativa e di opponibilità ma non costitutiva del diritto di credito. Il giudice di primo grado aveva equivocato, ritenendo che l’opponente avesse contestato l’inclusione del credito nell’elenco pubblicato in GU, mentre ciò che gli opponenti avevano contestato era l’esistenza stessa del contratto di cessione del credito e dunque la legittimazione sostanziale attiva della Banca che aveva agito con decreto ingiuntivo.
Tuttavia la pubblicazione in GU della notizia dell’avvenuta cessione da parte della cessionaria ex art 58 comma 2 TUB ha rilievo quale notifica della cessione ex art 1264 c.c. al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito in favore del cedente, ma non costituisce prova della cessione, prova che può essere data validamente solo attraverso la produzione del contratto di cessione.
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti hanno dedotto ‘Violazione e falsa applicazione degli articoli 1939, 1945, 1957 e art 58 TUB’ nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto di non poter riqualificare le garanzie quali contratti autonomi di garanzia. In aggiunta alla clausola immediatamente e a prima richiesta, sussistevano altri gravi e precisi indizi che portavano a concludere che i contratti di cui si discute rientrassero nell’ambito dei contratti autonomi di garanzia, in quanto tali non ricadenti nella previsione di cui all’art 58 TUB della cessione dei crediti deteriorati: essendo caratteristica fondamentale del contratto autonomo di garanzia la carenza dell’elemento dell’accessorietà, tale autonomia preclude a tale contratto di essere ceduto insieme al credito senza un esplicito consenso.
Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante ha dedotto ‘Violazione e falsa applicazione degli articoli 1419 c.c., 2697 c.c. e dell’art 3 D Lgsl 168/2003’ censurando la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice ha rigettato l’eccepita nullità delle clausole riproduttive dello schema ABI del 2005 in violazione della normativa antitrust. A prescindere dal fatto che, contrariamente a quanto dedotto dal giudice, parte opponente aveva assolto all’onere di provare il perdurare dell’intesa anticoncorrenziale da parte di numero di istituti di credito anche per gli anni successivi al 2005 attraverso la produzione di copiosa documentazione, la semplice conformità delle clausole contenute nelle fideiussioni omnibus di cui è causa alle clausole nulle dello schema ABI sarebbe stato sufficiente a far dichiarare la nullità delle stesse per violazione della normativa antitrust.
Con il quarto motivo gli appellanti censurano la sentenza gravata nella parte in cui il giudice aveva respinto le istanze istruttorie formulate in citazione in quanto non
espressamente riprodotte nelle memorie 183 cpc.: nessuna norma del codice imponeva una tale preclusione, sicchè gli appellanti ripropongono in appello tanto la prova testimoniale articolata in citazione quanto la richiesta di acquisizione ex art 210 cpc della documentazione richiesta.
Il primo motivo è fondato.
Gli odierni appellanti hanno specificamente contestato la legittimazione attiva di
per non avere la stessa provato di essere l’effettiva titolare del credito mediante prova dell’avvenuto contratto di cessione. Con Ord. 8.11.2024 n. 28790 la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire : ‘Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell’art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata; tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n. 17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 T.U.B..
2.4 È stato infatti correttamente spiegato nell’arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che “una cosa è l’avviso della cessione necessario ai fini dell’efficacia della cessione – un’altra la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenza di quest’ultima” (così
espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006) ‘ .
In termini analoghi la Corte di cassazione si era espressa poco prima con Ord. 29.02.2024 n. 5478, secondo cui: ‘ Invero, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell’art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
2.4.4. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione ed in qualsiasi forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto; quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 T.U.B.. ‘
Nel caso che ci occupa si è limitata a produrre in giudizio il solo avviso di pubblicazione su GU , senza mai produrre il contratto di cessione. Soltanto in appello (doc.5) -e dunque inammissibilmente e tardivamente -parte opposta ha prodotto una ‘dichiarazione di avvenuta NUMERO_DOCUMENTO che nelle intenzioni dell’appellata dovrebbe sopperire alla carenza probatoria eccepita da controparte. Trattasi tuttavia di documento che, oltre ad essere inammissibilmente stato prodotto per la prima volta soltanto nel giudizio di appello (senza peraltro prova alcuna della impossibilità di produrlo nel giudizio di primo grado), comunque inutilizzabile allo scopo, stante l’assoluta incertezza in ordine alla identità e qualità (e poteri rappresentativi) di chi lo ha sottoscritto, privo di data certa, e di contenuto generico.
L’accoglimento del primo motivo di impugnazione assorbe tutti gli altri.
Le peculiarietà della questione e la novità dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M. LA CORTE D’APPELLO
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
Accoglie l’appello proposto da
avverso la sentenza n. 722/2023 resa dal tribunale di MASSA pubblicata in data 1.12.2023 ed, in totale riforma della stessa, revoca il decreto ingiuntivo n. 893/2019 emesso in data 20.12.2019 dal Tribunale di MASSA, rigettando tutte le domande spiegate da
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 24 novembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore
AVV_NOTAIO
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO