Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3369 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3369 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 29893/2019 r.g. proposto da:
NOME e NOME, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in persona RAGIONE_SOCIALE responsabile dell’Ufficio Contenzioso AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
avverso la sentenza, n. cron. 3020/2019, RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO di MILANO, pubblicata il giorno 05/07/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del giorno
27/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA (O RILEVATO CHE)
Con atto notificato il 7 ottobre 2015, NOME ed NOME, quali fideiussori RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE di Novara, proposero tempestiva opposizione, ex art. 645 cod. proc. civ., avverso il decreto n. 4254/15 con cui il giudice unico presso il Tribunale di Monza, richiestone da RAGIONE_SOCIALE, aveva ingiunto ai primi il pagamento, in via solidale, in favore di quest’ultima, dell’importo di € 486.118,95, oltre accessori e spese, per saldo debitore del rapporto di c/c n. 187600 intercorso tra la società suddetta ed il menzionato istituto di credito.
1.1. Costituitasi la banca opposta, che concluse per il rigetto delle avverse istanze, l’adito tribunale, con sentenza del 24/29 maggio 2018, n. 1499, respinse l’opposizione, confermando, per l’effetto, l’indicato decreto e condannando gli opponenti alla refusione delle spese di lite.
Pronunciando sul gravame promosso da questi ultimi avverso questa decisione, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 5 luglio 2019, n. 3020, così statuì: « 1) accoglie parzialmente l’appello e revoca il decreto ingiuntivo n. 4254/2015; 2) condanna in solido gli appellanti, NOME e NOME COGNOME, nella loro qualità di fideiussori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a pagare alla RAGIONE_SOCIALE la minor somma di Euro 484.749,95, oltre interessi convenzionali, nei limiti dei tassi soglia usura, dalla domanda al saldo; 3) condanna gli appellanti in solido a rifondere all’appellata i 9/10 delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, spese che liquida, per la quota indicata, nell’importo di Euro 27.000,00, oltre generali (15%) e oneri di legge, e compensa tra le parti il decimo residuo ».
2.1. In particolare, quella corte: i ) diede atto che « Per la RAGIONE_SOCIALE si costituiva nel giudizio di appello la società RAGIONE_SOCIALE, in qualità di cessionaria dei crediti del RAGIONE_SOCIALE e, per essa, la
mandataria RAGIONE_SOCIALE »; ii ) quanto, poi, agli ivi descritti undici motivi di gravame, ne argomentò le ragioni di irrilevanza dei primi due e di infondatezza di tutti gli altri esclusi il sesto (concernente l’invocata illegittimità RAGIONE_SOCIALE capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito a decorrere dall’1 gennaio 2014 e la conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE legge di stabilità 2014), che accolse, ed il decimo (con cui si era dedotta l’erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per aver confermato il decreto ingiuntivo opposto), che ritenne assorbito; iii ) osservò, in relazione al motivo accolto, che « dagli atti emerge che, in fase monitoria, l’importo del debito per cui è causa è stato calcolato dalla RAGIONE_SOCIALE al netto dell’importo dalla stessa applicato per capitalizzazione trimestrale (a decorrere dal 2014), quantificato in Euro 3.392,00 . E tuttavia , a seguito RAGIONE_SOCIALE contestazione degli opponenti -a detta dei quali, per effetto, RAGIONE_SOCIALE capitalizzazione trimestrale, il credito ingiunto sarebbe ‘sfalsato per Euro 8.543,62 a sfavore del correntista’ e del conseguente ricalcolo imposto dal giudice (cfr. verbale del 21.3.2017), l’istituto di credito ha provveduto alla rideterminazione del suddetto importo, quantificandolo, in definitiva, in Euro 4.761,00. Ne discende che, per espressa ammissione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il decreto ingiuntivo opposto (confermato, nel suo importo, dalla sentenza impugnata) deve ritenersi illegittimo per la richiesta di interessi capitalizzati dopo il giorno 1.1.2014 in misura maggiore rispetto a quanto effettivamente ‘stornato’ in fase monitoria. Ciò posto e appurata la fondatezza delle ragioni di credito oggetto RAGIONE_SOCIALE presente doglianza, la Corte osserva, tuttavia, che gli appellanti non hanno fornito, né offerto, adeguata prova delle singole poste illegittimamente addebitate atte a giustificare l’importo richiesto, atteso che, per un verso, essi si sono limitati ad allegare un proprio prospetto di calcolo senza dare una spiegazione ragionata e senza offrire una puntuale e specifica contestazione degli importi che in concreto asserivano non dovuti; per altro verso e per quanto qui rileva, anche la perizia di parte (depositata soltanto con la memoria 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) tace del tutto sulla questione. Pare quindi opportuno, in proposito, tenere fermo il computo di tali interessi anatocistici, come presentato dalla RAGIONE_SOCIALE in data 5.5.2017. Di qui la rideterminazione degli interessi anatocistici
illegittimamente applicati (dall’1.1.2014) nella somma di Euro 4.761,00, con un conseguente minor credito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di euro 1.369,00 (= 4.761 – 3.392). La circostanza impone, quindi, la revoca del decreto opposto e la condanna, in solido, degli opponenti, attuali appellanti, al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE minor somma di euro 484.749,95 (= 486.118,95 -1.369,00), oltre interessi convenzionali, nei limiti RAGIONE_SOCIALE soglia usura, dalla domanda al saldo ».
Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso NOME ed NOME, affidandosi a sei motivi. Ha resistito, con controricorso, illustrato anche da memoria ex art. 380bis cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE, pregiudizialmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva perché il credito di cui si discute era stato ceduto dalla stessa alla RAGIONE_SOCIALE ancor prima RAGIONE_SOCIALE instaurazione del giudizio di appello.
CONSIDERATO CHE
1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:
I) « Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, comma 1, conv. in L. 28 febbraio 2001, n. 24, del D.L n. 185 del 2008, art. 2 -bis , comma 2, legge 2/2009, e dell’art. 644 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.) »;
II) « Violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 4 del D.lgs. 385/93 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), difetto di motivazione ed omessa e falsa considerazione di prove documentali acquisite su alcuni punti decisivi RAGIONE_SOCIALE controversia (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) »;
III) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 120, comma 2, T.U.B. e degli artt. 2 e 6 RAGIONE_SOCIALE Delibera CICR 9.2.2000, dell’art. 1283 c.c., degli artt. 1175, 1283, 1344 e 1375 c.c., e dell’art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 287/90 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); sull’omis sione di pronuncia su aspetto rilevante (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) »;
IV) « Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); omessa e falsa considerazione di prove
documentali acquisite su punti decisivi RAGIONE_SOCIALE controversia (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) »;
V) « Violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 191, 210 c.p.c., dell’art. 119 del d.lgs. n. 385/1983, degli artt. 1832 e 1827 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); omissione di pronuncia su un aspetto rilevante, omessa e falsa considerazione di prove documentali acquisite su punti decisivi RAGIONE_SOCIALE controversia (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) »;
VI) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 -bis del D.lgs. n. 385/1983, dell’art. 27 -bis del d.l. 24/01/2012, n. 1, modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a), del D.L. 24 marzo 2102, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla L 18 maggio 2012, n. 62, de ll’art. 1421 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); omissione di pronuncia su aspetto rilevante ».
RITENUTO CHE
In via pregiudiziale rispetto allo scrutinio dei formulati motivi, deve essere valutata l’eccezione con cui RAGIONE_SOCIALE ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva perché il credito di cui si discute era stato ceduto dalla stessa alla RAGIONE_SOCIALE ancor prima RAGIONE_SOCIALE instaurazione del giudizio di appello.
2.1. In proposito, rimarca il Collegio che: i ) la sentenza oggi impugnata, benché recante nella sua intestazione, come parte appellata, esclusivamente il « RAGIONE_SOCIALE», contiene, poi, nella sua parte dedicata a ‘ Fatto e Processo ‘, alla pagina 7, la seguente affermazione: « Per la RAGIONE_SOCIALE si costituiva nel giudizio di appello la società RAGIONE_SOCIALE, in qualità di cessionaria dei crediti del RAGIONE_SOCIALE, e per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE »; ii ) l’odiern a controricorrente RAGIONE_SOCIALE ha documentato che, « in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, concluso in data 12/6/2018, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 RAGIONE_SOCIALE Legge n. 130 del 30/4/99, la RAGIONE_SOCIALE ha acquistato pro-soluto dalla RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE i crediti vantati dagli stessi Istituti di RAGIONE_SOCIALEo, con avviso pubblicato nella G.U. del 16/6/2018, n. 69 del Foglio delle Inserzioni » ( cfr.
doc. 5 allegato al controricorso) ed ha affermato che « La pubblicazione sulla G.U. ha prodotto e produce, sempre ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 RAGIONE_SOCIALE Legge sulla cartolarizzazione, gli effetti previsti dall’art. 1264 c.c. e, per effetto RAGIONE_SOCIALE suddetta cessione e con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, la RAGIONE_SOCIALE è succeduta a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, già di titolarità delle società cedenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.ARAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, tra cui rientra il rapporto de quo».
2.2. Rileva il Collegio, poi, che: i ) la legge 30 aprile 1999, n. 130 (‘ Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti ‘) prevede all’art. 4, comma 1, (nel testo, qui applicabile ratione temporis , vigente dal 22 febbraio 2014 al 30 aprile 2019, comunque rimasto inalterato anche successivamente), che ‘ Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi RAGIONE_SOCIALE presente legge si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all’articolo 1 RAGIONE_SOCIALE legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta cessione contenga l’indicazione del cedente, del cessionario e RAGIONE_SOCIALE data di cessione. Alle medesime cessioni può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, RAGIONE_SOCIALE legge 21 febbraio 1991, n. 52 ‘; ii ) l’art. 58 del T.U. RAGIONE_SOCIALErio (d.lgs. 1 se ttembre 1993, n. 385), sancisce, ai suoi commi 2, 3 e 4, che ‘ 2. La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale RAGIONE_SOCIALE Repubblica italiana. La RAGIONE_SOCIALE d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. 3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. 4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal
comma 2 producono gli effetti indicati dall’art. 1264 del codice civile ‘; iii ) questa Corte ha più volte affermato -con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità -che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 -contratto a forma libera -è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapport i ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto RAGIONE_SOCIALE cessione ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 31118 del 2017; Cass. n. 15884 del 2019; Cass. n. 4277 del 2023); iv ) la già riportata affermazione RAGIONE_SOCIALE corte distrettuale circa l’essersi costituita, nel giudizio di appello, « la società RAGIONE_SOCIALE, in qualità di cessionaria dei crediti del RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE e, per essa, la mandataria RAGIONE_SOCIALE» pone in luce come il giudice territoriale abbia ritenuto l’idoneità asseverativa dell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (versato agli atti del giudizio) in ordine all’avvenuta cessione (anche) del credito di cui ancora oggi si discute. Si tratta, quindi, in tutta evidenza, di accertamento fattuale, devoluto tipicamente al prudente apprezzamento degli elementi istruttori ad opera del giudice di merito: valutazione, dunque, sottratta al sindacato di legittimità, se non nell’angusto recinto delle anomalie motivazionali rilevanti in base all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., qui in nessun modo specificamente dedotte. Né, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 4277 del 2023, « è sollecitabile in questa sede, siccome del tutto estraneo alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità, un riesame RAGIONE_SOCIALE valenza probatoria dell’avviso di pubblicazione RAGIONE_SOCIALE cessione ».
2.3. Fermo quanto precede, è innegabile, allora, che, per effetto RAGIONE_SOCIALE cessione suddetta, si è verificata, nella specie, una successione a titolo particolare RAGIONE_SOCIALE società cessionaria (RAGIONE_SOCIALE) al RAGIONE_SOCIALE (cedente) nel diritto controverso, fenomeno, quest’ultimo , disciplinato dall’art. 111 cod. proc. civ., i cui commi 1, 3 e 4, sanciscono, rispettivamente che ‘ 1. Se nel corso del processo si trasferisce il diritto
contro
verso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. . 3. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può esserne estromesso. 4. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull’acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione ‘ .
2.3.1. Costituiscono, poi, princìpi giurisprudenziali consolidati di legittimità, qui assolutamente condivisi, quelli per cui: i ) la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all’art. 111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell’azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non fa venir meno l’interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell’originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali RAGIONE_SOCIALE pronuncia si spiegano solo nei confronti dell’effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio ( cfr. ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 10442 del 2023; Cass. n. 22503 del 2014; Cass., SU, n. 22727 del 2011, circa l’efficacia di titolo esecutivo che la sentenza, pronunciata nei confronti dell’originario convenuto, ha nei confronti del successore a titolo particolare; Cass. n. 6945 del 2007; Cass. n. 15674 del 2007; Cass. n. 2200 del 1999); ii ) il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo ma parte, essendo l’effettivo titolare RAGIONE_SOCIALE res litigiosa che costituisce l’oggetto dell’accertamento giurisdizionale (proprietà, diritto reale limitato, diritto di credito); quindi il successore, il cui intervento nel processo è regolato dall’articolo 111 cod. proc. civ., può svolgere tutte le attività processuali consentite al suo dante causa ed ha il potere autonomo di impugnare la sentenza pronunciata nei confronti di quest’ultimo o di resistere all’impugnazione ex adverso proposta contro la medesima sentenza, senza che rilevi il suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, fermo restando il litisconsorzio necessario tra dante causa (che non sia stato estromesso) e successore a titolo particolare
( cfr . anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 24901 del 2023; Cass. n. 2889 del 2002, in motivazione; Cass. n. 965 del 1997); iii ) il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione; pertanto, il suo intervento è regolato dall’art. 111 cod. proc. civ., e non dall’art. 105 cod. proc. civ., e dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario ( cfr . anche nelle rispettive motivazioni., Cass. n. 17479 del 2023; Cass. n. 18767 del 2017); iv ) laddove l’art. 111, comma 3, cod. proc. civ. prevede che il soggetto che riveste la qualifica di successore a titolo particolare nel diritto controverso possa intervenire o essere chiamato nel processo (aggiungendo che solo ‘ se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può esserne estromesso ‘), si sottende distintamente che l’ingresso del successore a titolo particolare nel processo (tramite intervento o per mezzo di chiamata da parte di uno dei litiganti originari) non vale a escludere la partecipazione necessaria al processo del dante causa parte originaria nei cui confronti il fenomeno successorio ebbe a verificarsi, potendo tale eliminazione avvenire solo per effetto del consenso dell’altra parte e dello stesso successore, con la conseguente determinazione, fino all’estromissione, di una fattispecie di litisconsorzio necessario ex lege fra le parti originarie ed il successore intervenuto o chiamato ( cfr. ex multis , Cass. n. 5287 del 2023; Cass. n. 1535 del 2010; Cass. n. 2707 del 2005). La sussistenza del litisconsorzio necessario, inoltre, avrà a verificarsi pure quando, come recita l’ultimo comma dell’art. 111 cod. proc. civ., l’entrata nel processo del successor e a titolo particolare si verifichi per iniziativa dello stesso attraverso l’esercizio del diritto di impugnazione ( cfr . Cass. n. 5287 del 2023; Cass. n. 10955 del 2007).
2.3.2. Alla stregua di tali princìpi, ne deriva, quindi, che ove si verifichi un fenomeno che si assuma riconducibile alla fattispecie dell’art. 111 cod. proc. civ. in pendenza del giudizio d’appello o, come concretamente avvenuto nella specie, ancor prima RAGIONE_SOCIALE sua effettiva instaurazione (posto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di avvenuta cessione in favore
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è avvenuta il 16 giugno 2018, mentre la notificazione RAGIONE_SOCIALE citazione in appello è del 29 giugno 2018), già tale ultimo giudizio (in cui tra l’altro, si era espressamente dato atto di detta cessione) doveva svolgersi necessariamente con il coinvolgimento di cedente (RAGIONE_SOCIALE) e cessionaria (RAGIONE_SOCIALE).
2.4. Fermo quanto precede, nel caso di specie il giudizio di appello si è svolto con la partecipazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (benché non citata in quella sede) e nella contumacia di RAGIONE_SOCIALE (unico soggetto ivi convenuto dagli appellanti), dunque il contraddittorio era integro. Non altrettanto, invece, è a dirsi in relazione a questo giudizio di legittimità, posto che il ricorso introduttivo di NOME e NOME risulta essere stato notificato solo a RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non anche a RAGIONE_SOCIALE.
2.4.1. Ne deriva, quindi, che, non rivelandosi lo stesso, almeno prima facie , inammissibile (evenienza che avrebbe escluso la necessità dell’adozione di provvedimenti ex art. 331 cod. proc. civ.. Cfr ., ex multis , Cass., SU, n. 8774 del 2021; Cass. n. 6924 del 2020; Cass. n. 16141 del 2019; Cass. n. 14365 del 2019; Cass. n. 12515 del 2018), occorre ordinarsi la integrazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ex art. 331 cod. proc. civ., onerandosi i menzionati ricorrenti del corrispondente adempimento, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, e rinviandosi, pertanto, la causa a nuovo ruolo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte ordina la integrazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex art. 331 cod. proc. civ., onerando i ricorrenti NOME e NOME del corrispondente adempimento, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Rinvia, pertanto, la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di cassazione, il 27 ottobre 2023.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME