REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI TORINO – SEZIONE I^ CIVILE RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa NOME COGNOME PRESIDENTE Dott.ssa NOME COGNOME CONSIGLIERE Dott.ssa NOME COGNOME REL.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N._525_2025_- N._R.G._00001196_2022 DEPOSITO_MINUTA 17_06_2025_ PUBBLICAZIONE_17_06_2025
nella causa civile promossa in sede di appello da , società a responsabilità limitata con socio unico,con sede in Conegliano, cod. fisc. , per essa con sede a Milano, cod. fisc. per procura speciale notaio del 5.6.2018, rep. 61382 e racc. 11769, qui rappresentata da con sede in Milano, cod. fisc. per procura speciale notaio del 9.5.2019 rep. 140484 e racc. 35372, in persona della dott.ssa , nata a Genova il 20.3.1984, cod. fisc. in forza di procura speciale notaio del 24.5.2021 rep. 144391 e racc. 37236, dal dott. Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresentata e difesa in forza di procura in data 25.3.2022 dall’avv. NOME COGNOME presso il cui studio in Milano INDIRIZZO è elettivamente domiciliata, – Parte appellante – Contro nato a Saluzzo il 3.6.1961, cod. fisc. , nato a Sanfront il 10.11.1949, cod. fisc. residenti a Sanfront, rappresentati e difesi in C.F. C.F. – Parti appellate – Udienza collegiale di p.c. 17.9.2024 Conclusioni delle parti Per parte appellante “Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Torino, per tutti i motivi esposti in narrativa, in riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo, n. 287/2022 del 24.03.2022, resa nel giudizio RG 3377/2020, non notificata, per i motivi esposti in narrativa, accogliere il presente appello e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto rigettando l’opposizione degli appellati Voglia al contempo, riformato anche il capo delle spese e competenze di lite, porre a carico di parte appellata il rimborso delle spese e competenze di entrambi i gradi gi giudizio. Per parte appellata “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d’Appello, contrariis reiectis:
ritenere e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità, e, in gradato subordine, la infondatezza ed inaccoglibilità – in accoglimento dei motivi esposti in parte narrativa od a seguito di diversi rilievi ex officio o in accoglimento delle domande ed eccezioni formulate in I grado, assorbite e riproposte dagli appellati – dell’appello formulato da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per essa in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata da in persona del legale rapp.te pro tempore, e, per l’effetto, (previa, ove necessaria, la declaratoria di inammissibilità ed inutilizzabilità delle produzioni documentali effettuate dalla appellante unitamente alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c. depositata in I grado e la eventuale statuizione che ne ordini lo stralcio dagli atti di causa) dichiarare inammissibile e/o infondato e rigettare integralmente l’appello ex adverso proposto, con conseguente conferma della sentenza gravata. In via gradata, per l’ipotesi denegata e non creduta in cui l’adita Corte ritenesse di condividere il motivo d’appello avversario, i Sigg.ri chiedono all’Ecc.ma Corte adita di accogliere in ogni caso la opposizione a decreto ingiuntivo dagli stessi formulata, anche avuto riguardo alla fondatezza delle doglianze, assorbite in I grado e ritualmente riproposte, afferenti la nullità totale o parziale delle fideiussioni azionate ex adverso, previo esame ed accertamento, anche in via incidentale, di ogni questione rilevante sollevata in atti e/o comunque rilevabile ex officio, e previa ogni statuizione e declaratoria eventualmente necessaria od opportuna secondo quanto dedotto ed eccepito in atti (ivi inclusa /o dichiarare nullo e/o comunque inefficace con qualsivoglia statuizione nei confronti degli opponenti il decreto ingiuntivo n.1328/2020 emesso dal Tribunale Civile di Cuneo in persona del Giudice Dott. NOME COGNOME in data 16.10.2020 e pubblicato il 21.10.2020 nell’ambito del giudizio N.R.G. 2841/2020 munito di formula esecutiva il 30.10.2020 e comunque, con qualsivoglia statuizione disattendere le avverse pretese creditorie, confermando in ogni caso la statuizione di I grado allorché ha accolto l’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l’opposta alla rifusione in favore degli opponenti di spese e competenze di lite, con distrazione dei compensi in favore del difensore.
Con vittoria di spese e competenze, pertanto, del doppio grado, e con distrazione, anche delle competenze del presente grado, in favore dei legali.
Si chiede, infine, all’Ecc.ma Corte adita di volere valutare la sussistenza dei presupposti per la condanna dell’appellante ex art. 96 c.p.c. e condannare, in caso positivo, l’appellante al pagamento in favore degli appellati di una somma equitativamente determinata.
” Svolgimento del processo Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1328/2020 emesso dal Tribunale di Cuneo il 16.10.2020, avevano contestato sia la legittimazione di ad agire in monitorio sia, nel merito, la fondatezza della pretesa azionata nei loro confronti quale conseguenza della dedotta nullità delle fidejussioni rilasciate da entrambi il 18.8.2008 a garantire la per obbligazioni assunte dalla “ sulla base dell’accertamento contenuto nella sentenza n. 706/2018 del medesimo Tribunale di Cuneo, aveva infatti chiesto ed ottenuto l’ingiunzione nei loro confronti per il pagamento, con vincolo di solidarietà, della somma di € 222.364,48 oltre interessi e spese, quale debito della “ In sintesi, gli opponenti, avevano dedotto che la ricorrente non aveva dato alcuna dimostrazione di essere la titolare dei crediti azionati e che, in ogni caso, le fidejussioni rilasciate erano redatte su modello che riportava testualmente alcune delle clausole contenute nel modello ABI sanzionato con provvedimento di Banca D’Italia 2005 n. 55 in quanto predisposte ed utilizzate dagli istituti di credito in violazione delle norme di cui alla L. 287/1990. Tali clausole avrebbero dovuto essere dichiarate nulle con il conseguente accertamento della , costituendosi, aveva contestato la fondatezza dell’opposizione, aveva confermato di aver documentato la sua legittimazione ad agire per il recupero dei crediti azionati ed aveva eccepito che, nel merito, la vicenda era coperta dal giudicato intervenuto con la sentenza n. 706/2018 del Tribunale di Cuneo, sentenza resa all’esito del giudizio promosso anche dagli opponenti che, in quella sede, avevano agito “… qualificandosi fidejussori al fine di sentire accertare l’inesistenza del proprio debito (o la diversa quantificazione) e la nullità delle fidejussioni …”. La causa è stata istruita documentalmente ed è stata decisa con la sentenza n. 287/2022 pubblicata il 24.3.2022 con la quale il Tribunale di Cuneo ha accolto l’eccezione di carenza di legittimazione di (“… parte opposta non abbia fornito la prova della titolarità dei rapporti controversi, per effetto della cessione, nulla avendo documentato quanto alle precedenti operazioni di fusione dei soggetti titolari dei rapporti oggetto di contestazione…ha prodotto in atti la pubblicazione della cessione dei crediti in blocco mediante deposito dell’estratto della Gazzetta Ufficiale … non ha tuttavia documentato il rapporto di cessione intervenuto con impedendo di risalire ai rapporti oggetto di cessione; né ha documentato le vicende relative alle fusioni tra i vari soggetti che si sono succeduti nei rapporti giuridici di cui trattasi, considerando peraltro che le fideiussioni risultano stipulate con Banco Popolare di Novara e che, peraltro, la stessa sentenza del Tribunale di Cuneo è stata resa in allora nei confronti del Banco Popolare Società Cooperativa … a ciò si aggiunga che nemmeno le caratteristiche dei rapporti oggetto di cessione in blocco, come descritti nell’estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto in atti, consentono di ritenere che i rapporti contrattuali oggetto di controversia fossero ricompresi nell’ambito di tale cessione … dal testo prodotto in atti risulta che i crediti oggetto di cessione erano crediti derivanti da contratti di finanziamento classificati in sofferenza nel periodo tra il 1962 e il 2017, peraltro periodo antecedente la sentenza resa dal Tribunale di Cuneo …”), ha revocato il decreto opposto e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite. Ha anche ritenute assorbite, con la pronuncia sull’eccezione preliminare, le questioni di merito sollevate dagli opponenti.
L’appello ha censurato la decisione del Tribunale – premessa una dettagliata ricostruzione dei passaggi societari che hanno caratterizzato il rapporto dedotto in giudizio – anche con il richiamo alle statuizioni contenute nella sentenza n. 706/2018 del Tribunale di Cuneo, passata in giudicato, (“… tra i Sig.ri e la banca cedente era già intervenuta la sentenza n. 706/2018 del Tribunale di Cuneo (all 10) ad accertare che i primi avessero un debito nei confronti della seconda in virtù degli stessi rapporti e degli stessi titoli (poi azionati in INDIRIZZO) sorti e contratti con la prima della sua fusione nel Banco Popolare … circostanza, questa, rilevante per quanto appresso che non aveva bisogno di prova alcuna poiché portata da sentenza passata in giudicato e, di conseguenza, mai sollevata in dubbio da parte opponente. La titolarità in capo a Banco Popolare dei rapporti sorti con , quindi, era certa tra le parti ab origine e non occorreva alcuna prova ulteriore…”).
Nell’argomentare con il richiamo alle numerose produzioni in atti, parte appellante ha ribadito la sua piena legittimazione e concluso, anche in punto liquidazione spese, per la riforma della sentenza.
Gli appellati, costituendosi nel presente grado, hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame ex artt. 348 bis e ter cpc (eccezione rinunciata in occasione della precisazione delle conclusioni), hanno contestato le produzioni effettuate dalla controparte con le repliche alla conclusionale deducendone la tardività, con anche il richiamo alla giurisprudenza di legittimità sulla consistenza dell’onere probatorio in capo alla cessionaria del credito, ritenendo corretta la decisione del Tribunale sul punto. Gli appellati hanno riproposto peraltro le eccezioni e le domande che, per effetto dell’assorbimento conseguente all’accoglimento dell’eccezione preliminare, non sono state esaminate dal primo giudice.
Insistono quindi nel dedurre la nullità integrale del contratto di fidejussione (le fidejussioni sottoscritte contengono le tre clausole censurate dalla Banca d’Italia la cui applicazione uniforme, ritenuta contraria alla normativa antitrust, è anche documentata dai signori o, in subordine, concludono per l’accertamento della nullità parziale del contratto con la declaratoria di nullità delle clausole 2, 6 e 9 e “… la conseguente applicabilità dell’art 1957 c.c., e per l’effetto la decadenza dellaopposta dalla possibilità di agire nei confronti dei fideiussori, risalendo la revoca dei fidi al 20.05.2015 e non avendo la presunta creditrice promosso le proprie istanze nei confronti del debitore principale (né invero nei confronti dei fideiussori) nel termine di 6 mesi previsto dall’art. 1957 c.c., con conseguente intervenuta decadenza ed estinzione delle fideiussioni prestate…”. caso, contestato che con essa sia intervenuta una decisione sulla validità delle fidejussioni di cui si discute.
Motivi della decisione Con il primo motivo di appello, censura la decisione del Tribunale di Cuneo che ha accolto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva per la mancanza in atti di documenti idonei a fornire la prova della titolarità dei rapporti controversi.
Osserva la Corte che dalle allegazioni e produzioni delle parti, intanto è pacifico che il credito di cui si discute, ha origine fra la società (della quale gli odierni appellati sono fidejussori) e la ;
quest’ultima è stata fusa per incorporazione nel (e questa hanno convenuto in giudizio gli odierni appellati nel giudizio definito con la sentenza n. 706/2018 del Tribunale di Cuneo, in giudicato) ed a seguito di ulteriore fusione con , è nato che è l’ente cessionario dei crediti a contratto del quale è stata data formale comunicazione nella G.U. parte seconda, n. 65 del 7.6.2018.
Il Tribunale, richiamando “l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato” ha escluso che la produzione dell’estratto della Gazzetta Ufficiale sia sufficiente a fondare la legittimazione attiva della società cessionaria e che anche la descrizione dei crediti ceduti, contenuta nella comunicazione pubblicata in G.U. non deponga a favore della prova dell’intervenuta cessione e, quindi, della prova della legittimazione attiva in capo alla società Ritiene la Corte che tale argomento sia non condivisibile alla luce proprio del richiamato orientamento che è stato altre volte esposto dalla Suprema Corte e che, in tutte le occasioni è stato anche articolato ed esplicato in dettaglio. Ferma la regola in base alla quale “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (ex multis Cass., Sez. 6 – 1, ord. n. 24798 del 05/11/2020) deve tenersi presente che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, lasciando caso in esame, ciò che è oggettivamente traibile dai contenuti della comunicazione in G.U. è, ad avviso della Corte, sufficiente ad integrare la prova della cessione del credito di cui si discute da (avente causa da Banco Pop. .
E infatti: (i) è indicata la tipologia dei crediti ceduti (non si condivide la decisione del Tribunale che, in relazione ad essa, ha escluso che i crediti nei confronti della “ fossero esclusi per il fatto che la sentenza che ne accertava l’entità fosse stata emessa nel corso del 2018:
i crediti erano in contestazione fin dall’anno 2014, di radicamento della causa definita con detta sentenza), (ii) la comunicazione in G.U. contiene sia la indicazione di un sito internet (http://www.bancobpm.it/generale/exodus/) nel quale è rinvenibile l’elenco dei crediti oggetto di cessione ed anche l’indicazione del notaio presso il quale tale lista era liberamente consultabile fino all’estinzione del debito e (iii) l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti è coerente con le indicazioni appena descritte. In questo contesto, ritiene la Corte che gli elementi sopra delineati siano sufficientemente precisi e tali da consentire di ricondurre anche il credito azionato da nei confronti degli appellati, tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco oggetto del contratto di cui è stata data comunicazione nella G.U. parte seconda n. 65 del 7.6.2018.
Nel merito, la domanda proposta dai signori on è fondata.
Intanto non si può ritenere che le statuizioni della sentenza n. 706/2018 del Tribunale di Cuneo, resa, si rammenta, fra la società ed i fidejussori (oltre che nei confronti di un ulteriore garante che non è parte di questo giudizio)
siano estranee alla presente controversia.
Quel giudice ha infatti affrontato il tema della nullità delle fidejussioni di cui qui si discute (capo 7 rubricato come “La domanda di nullità delle fideiussioni sulla base del principio espresso da Cass. 29810/2017”) ed ha argomentato chiarendo che “… la sentenza citata dalla parte attrice va collocata nel contesto di un dibattito giurisprudenziale ancora in corso, che ha visto anche pronunce di diverso tenore (cfr. ad esempio, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9384 del 11/06/2003, Rv. 564179 – 01) …” ed anche che “… alla luce del provvedimento n. 55 della Banca d’Italia e pur tenendo in considerazione quanto osservato dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, non sembra che sia possibile pronunciare la nullità integrale dei contratti, soprattutto in difetto di specifiche e compiute allegazioni da parte degli attori sul punto …”. Tale statuizione – contenuta in sentenza passata in giudicato – è intangibile.
ogni caso, anche esaminando nel merito la questione, rileva la Corte che i contratti di fideiussione sono stati stipulati nel 2008, 2009 e 2010 e dunque sono al di fuori del periodo temporale oggetto dell’accertamento della Banca d’Italia n. 55 del 2005.
Come ha recentemente precisato la Suprema Corte (Cass. n.1170/2025), ai fine di potersi avvalere, come avviene nel caso da parte degli appellanti, dell’accertamento compiuto dalla Banca d’Italia nel 2005, occorre che la fideiussione sia stata stipulata nel periodo temporale a cui è riferibile l’accertamento del provvedimento ABI.
Diversamente tale provvedimento non è utilizzabile a fini probatori e l’interessato deve allegare e provare in altro modo l’esistenza di una intesa cui è riconducibile la fideiussione sottoscritta.
prova che, nel caso in esame, non è stata fornita.
L’appello deve quindi essere accolto.
Spese processuali Le spese processuali del primo e secondo grado, in applicazione del principio della soccombenza e non sussistendo motivi di compensazione neppure parziale, si pongono a carico di parte appellata La liquidazione si effettua secondo le indicazioni desumibili dalla normativa attualmente vigente, ai valori minimi, tenuto conto dell’attività concretamente svolta, del valore effettivo e della difficoltà della controversia.
Si riconoscono pertanto, per il primo grado, € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale e così per l’importo complessivo di € 7.052,00 oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, l’IVA e CPA come per legge ed il rimborso degli esborsi documentati;
per il presente grado, € 1.489,00, per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva ed € 2.552,00 per la fase decisionale, e così per l’importo complessivo di € 4.997,00, oltre il rimborso forfetario nella misura del 15%, l’IVA e CPA come per legge ed il rimborso degli esborsi documentati.
PQM
La Corte d’Appello di Torino, Sezione 1^ civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto in persona del legale rappresentante avverso la sentenza n. 287/2022 del Tribunale di Cuneo, ogni contraria istanza disattesa, accoglie l’appello proposto da conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1328/2020 del 16.10.2020, pubblicato il 21.10.2020, gli appellati , in solido, a rimborsare a le spese del giudizio che liquida, per il primo grado in € 7.052,00, oltre spese forfettarie 15%, esborsi documentati CPA ed IVA e per il presente grado in € 4.997,00 oltre spese forfettarie 15% ed esborsi documentati. Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 12 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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