Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12079 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12079 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 19373/2022 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
FALLIMENTO di NOME COGNOME, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
e contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
e contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di L ‘Aquila nr. 967/2022, depositata in data 29/6/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1 La Corte d’Appello di L ‘Aquila, con sentenza de l 29/6/2022, ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME, titolare dell’omonima impresa individuale, avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di Teramo, su istanza di RAGIONE_SOCIALE, dopo aver dichiarato risolto il concordato preventivo omologato dell ‘imprenditore .
1.1 La corte distrettuale, per quanto di interesse in questa sede, ha osservato: i) che RAGIONE_SOCIALE era legittimata a richiedere la risoluzione del concordato e il fallimento, avendo incorporato per fusione RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ed essendo
divenuta pertanto titolare del credito in origine vantato dalla società di leasing in forza del contratto di locazione finanziaria stipulato con RAGIONE_SOCIALE; ii) che tale legittimazione non era venuta meno per effetto della cessione del credito in questione – attraverso una operazione di cartolarizzazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 36 del 25 marzo 2008 – alla RAGIONE_SOCIALE, sia perché RAGIONE_SOCIALE era rimasta creditrice concorsuale, non avendo mai comunicato la cessione agli organi della procedura, sia perché la sua domanda operava comunque a favore della cessionaria, in forza della procura da questa rilasciata a RAGIONE_SOCIALE il 3 marzo 2016; iii) che, peraltro, doveva ritenersi ritualmente proposta anche l’istanza di fallimento formulata oralmente, nel corso dell’udienza camerale fissata per la comparizione delle parti, dall’AVV_NOTAIO, quale nuncius dell’AVV_NOTAIO, difensore della creditrice RAGIONE_SOCIALE.
2 NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi illustrati con memoria. Il Fallimento di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con separati controricorsi, mentre sono rimasti intimati gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
3 Il ricorrente, cui era stata comunicata proposta di definizione accelerata del giudizio , ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha presentato tempestiva istanza di decisione.
CONSIDERATO CHE
1.Il primo mezzo denuncia ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 115 e 169 l.fall. (art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.). Violazione dell’art. 1264 c.c. (art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.). Violazione degli artt. 6 e 186 l.fall. (art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.). Violazione degli artt. 77 e 81 c.p.c. (art. 360, comma 1°, nn. 3 e 4 c.p.c.)’ . Secondo il ricorrente la corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto RAGIONE_SOCIALE s.p.a. legittimata a proporre
istanza di risoluzione del concordato, ex art. 186 l.fall., e istanza di fallimento, ex art. 6 l.fall., nonostante fosse provato documentalmente che l’istante aveva ceduto ad altra società il credito vantato nei suoi confronti: l’art. 115 l.fall., non richiamato dall’art. 169 l. fall., sarebbe inapplicabile al concordato preventivo, con conseguente irrilevanza della mancata comunicazione dell ‘ avvenuta cessione del credito, e il giudice del reclamo non avrebbe considerato che RAGIONE_SOCIALE, pur avendone il potere in forza della procura richiamata in sentenza, non aveva agito in nome e per conto della cessionaria, ma iure proprio.
2 Il motivo è infondato.
2.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso di cessione di un credito la possibilità di partecipare al concorso dipende dalla anteriorità del credito ceduto e non dalla anteriorità della cessione; il credito verso il fallito può, infatti, essere ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento (tanto che il cessionario è tenuto a dare la prova che la cessione è stata stipulata anteriormente al fallimento solo ai fini di un’eventuale compensazione, ex art. 56, co. 2 l.fall., od ai fini del voto nel concordato fallimentare, ex art. 127, u.co., l. fall.: cfr. Cass. nn. 10454/2014, 6930/2019 e 2217/2022).
2.2 Del resto la circolazione dei crediti nell’ambito delle procedure concorsuali deve ritenersi ‘fisiologica’ (come confermato dal disposto di cui all’art.115 2° comma l. fall., che, dettando una regola attinente alla fase di chiusura del fallimento, non poteva essere richiamato dall’art. 169 l. fall. in tema di effetti dell’apertura del concordato per i creditori) ma, non essendo previsto alcun obbligo di comunicazione della cessione al curatore (o al commissario giudiziale e/o al commissario liquidatore), sino a che la comunicazione non viene effettuata, il creditore originario sarà sempre legittimato a prendere parte alle varie fasi della procedura.
2.3 Nel caso di specie, peraltro, la corte d’appello ha fondato l’accertamento della legittimazione di RAGIONE_SOCIALE ad instare per la risoluzione del concordato e per il fallimento anche su ben precisi elementi di fatto, non scalfiti dalle censure del ricorrente: in primo luogo sulla circostanza che in precedenza COGNOME, pur avendo presentato la domanda di ammissione al concordato nel 2015 (e quindi ben dopo il marzo 2008), non aveva mai contestato la qualità di creditrice concorsuale della società, ammessa in tale veste a partecipare alle operazioni di voto, mentre, per contro, gli organi della procedura non avevano ricevuto alcuna comunicazione e/o notifica della cessione del credito.
2.4 Per altro verso, la corte del merito ha pure evidenziato che la cedente aveva conservato il potere di agire, anche senza spendita del nome della mandante, in forza della procura del 3 marzo 2016, rilasciata dalla cessionaria a RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), la quale prevedeva espressamente che ‘ i debitori continueranno a pagare a RAGIONE_SOCIALE ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di leasing e per l’amministrazione, la gestione, e l’incasso dei crediti, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il Sub-RAGIONE_SOCIALE agiranno quale mandatario con o senza rappresentanza di RAGIONE_SOCIALE, secondo le circostanze ‘.
Il secondo e il terzo motivo del ricorso, che investono il capo della sentenza, integrante ulteriore ratio decidendi , con cui la corte d’appello ha ritenuto ritualmente formulata l’istanza orale di fallimento avanzata in udienza dalla sostituta del l’AVV_NOTAIOto difensore di RAGIONE_SOCIALE, vanno invece dichiarati inammissibili per carenza di interesse, posto che il loro eventuale accoglimento non potrebbe determinare la cassazione della pronuncia impugnata, che, stante l’infondatezza del primo motivo, resterebbe comunque sorretta dall ‘ altra ratio .
4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di cui all’ art. 380-bis c.p.c., trovano inoltre applicazione il terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. 27195/023).
5.1. Per l’effetto, il ricorrente va condannato a pagare a ciascuno dei controricorrenti una somma equitativamente determinata in misura pari alle spese liquidate in favore delle stesse parti e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 2.500.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascun controricorrente delle spese del presente giudizio. che liquida in € 5.000 per compensi, oltre € 200 per esborsi e accessori di legge, nonché , ai sensi dell’art. 96, terzo comma c.p.c., dell’ulteriore somma di € 5.000 .
Condanna altresì il ricorrente a versare alla cassa delle ammende la somma di € 2.500 .
Ai sensi dell’ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis .
Cosi deciso in Roma l’ 8 novembre 2023
La Presidente
NOME