SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 291 2026 – N. R.G. 00000386 2025 DEPOSITO MINUTA 16 03 2026 PUBBLICAZIONE 17 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D’Appello di Genova
Terza Sezione Civile
Composta dai magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 386/2025 R.G., avverso la sentenza n. 134/2025, pubblicata il 24/02/2025 dal Tribunale di Savona, promossa da:
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per mandato in atti
APPELLANTE
contro
e, per essa,
quale mandataria, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per mandato in atti
APPELLATA
e
rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per mandato in atti APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per : ‘Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Genova, contrariis reiectis, in riforma totale della sentenza n. 134/2025 (RG n. 829/2023) emessa e pubbl. il 24/02/2025 dal Tribunale di Savona e notificata il 26.03.2025:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO
-Rilevato il difetto di iscrizione all’albo ex art. 106 TUB da parte di e la conseguente violazione dell’art. 2 co. 6 della L. 130/99, accertare e dichiarare la nullità della procura conferita da a e il conseguente difetto di rappresentanza sostanziale e processuale ex art. 182 c.p.c. con conseguente revoca del decreto opposto ed ogni conseguente statuizione;
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO
Rilevato, per tutti i motivi espressi in narrativa, il difetto di legittimazione attiva in capo a e alla mandataria procedente non avendo queste dimostrato l’esistenza del contratto di cessione del credito e/o la sua inclusione nella cessione in blocco ex art. 58 TUB, revocare il decreto opposto con ogni conseguente statuizione;
NEL MERITO
rilevata ed accertata la qualità di consumatore in capo alla Sig.ra ;
accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la natura vessatoria e dunque la nullità ex art. 33 del Codice del Consumo delle clausole n. 5 e/o n. 6 apposte al contratto di fideiussione sub iudice; e per l’effetto dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione sub iudice e la decadenza ex art. 1957 c.c. da parte della convenuta opposta dalla facoltà di escutere la garante Sig.ra ;
NEL MERITO
comunque revocare per i motivi tutti espressi in narrativa il decreto ingiuntivo n. 77/2023 emesso dal Tribunale di Savona in persona del AVV_NOTAIO in data 31.01.2023 (R.G. n. 101/2023), respingendo, in ogni caso, le domande e le istanze della convenuta opposta in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio liquidate ex DM 55/2014 secondo i parametri pro tempore vigenti’.
Per ‘”Contrariis reiectis e salvis iuribus; previa occorrendo ammissione di tutte le istanze istruttorie proposte in primo grado dall’odierna appellata con la propria memoria ex art. 183, comma VI n.ro 2 c.p.c.; riproposte espressamente tutte le difese, domande ed eccezioni di cui agli atti tutti rassegnati in I grado (e da aversi per quivi -occorrendo -integralmente riportati e trascritti) dall’allora opposta e superate e/o non esaminate e/o ritenute assorbite e/o irrilevanti dal giudice dell’impugnata sentenza; voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello:
respingere e disattendere, perché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e non provato, l’appello come in atti proposto dall’epigrafata appellante
avverso l’impugnata sentenza 24.02.2025, n.ro 134/2025 del Tribunale di Savona;
per l’effetto e comunque, confermare in toto la precitata e medesima sentenza 24.02.2025, n.ro 134/2025 del Tribunale di Savona;
sempre per l’effetto e comunque, confermare in toto l’opposto decreto ingiuntivo, ovvero ma in subordine denegato e fatto salvo il gravame, nonché dichiarata e/o operata occorrendo e sempre in subordine denegatissimo e salvo fermo gravame -la
compensazione tra qualsivoglia non creduto credito denegatamente riconosciuto in capo al debitore principale quale correntista titolare dell’omonima sua ditta individuale ” ” come in atti generalizzato, da un lato, ed i superiori crediti tutti nella titolarità della appellata ed epigrafata società cessionaria di cartolarizzazione dall’altro, dichiarare tenuta e condannare la garante appellante – tale in forza della garanzia sempre come in atti da lei sottoscritta e rilasciata , anch’essa come in atti generalizzata, al pagamento, in favore della precitata appellata in persona del legale rappresentante pro tempore, e/o – occorrendo e per essa – in favore di sempre in persona del legale rappresentante pro tempore e non in proprio ma esclusivamente quale Mandataria con e come da procura richiamata in atti della predetta cessionaria in cartolarizzazione della complessiva somma di € 52.516,02// (cinquantaduemilacinquecentosedici//02) -ovvero dell’altra maggiore o minore determinanda in corso di causa ex CTU -, oltre interessi convenzionali o in subordine legalicommerciali dall’ 1/09/2021 all’effettivo soddisfo, a titolo di saldo debitore del vertito conto corrente di corrispondenza n. 103098619; il tutto, come da estratti-conto e da estratto-conto certificato versati in atti;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari – compreso rimb. forf. 15% spese generali ed oltre iva e cpa come per legge – anche del presente II grado di giudizio ed assolvendosi parte appellata da qualsivoglia avversa pretesa”.
Per ‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita così giudicare:
IN INDIRIZZO
-respingere tutte le domande formulate dall’appellante in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti e, per l’effetto, confermare la Sentenza n. 134/2025, emessa il 24.02.2025 e pubblicata il 24.02.2025 dal Tribunale di Savona, nell’ambito del giudizio n. 829/2023 R.G.;
IN OGNI CASO
-con vittoria di spese, diritti e onorari, relativi ad entrambi i gradi di giudizio’.
FATTO
Con ricorso al Tribunale di Savona affermava di essere cessionaria del credito di euro 52.516,02 nascente dal contratto di conto corrente assistito da apertura di credito stipulato da con COGNOME NOME, titolare del di Alassio. In conseguenza dell’inadempimento del debitore la era stata costretta a recedere dal contratto con lettera racc. del 18.08.2021, con conseguente passaggio a sofferenza del
credito ed intimazione di pagamento al debitore, che era stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Savona in data 01.12.2021. Ciò premesso, chiedeva il pagamento del debito a che aveva prestato fideiussione per il debitore. Con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo la denunciava la nullità delle clausole vessatorie apposte alla fideiussione, specificamente di quella che prevedeva la deroga all’art.1957 C.C. Intanto, eccepiva la decadenza della creditrice dalla facoltà di agire contro il fideiussore. Infatti, osservava che l’azione contro il fideiussore era stata proposta solo in seguito al fallimento del debitore principale, a distanza di sedici mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, che era quella di revoca dell’affidamento. La convenuta resisteva in giudizio, opponendosi all’accoglimento della domanda attrice. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, la decideva con sentenza, con la quale respingendo l’opposizione confermava il decreto ingiuntivo. La ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale, col quale ripropone le eccezioni preliminari e nel merito chiede la revoca del decreto ingiuntivo. ed separatamente costituiti in giudizio, resistono all’impugnazione, opponendosi al suo accoglimento. La causa è stata rimessa alla decisione della Corte all’udienza del 05.03.2026, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell’art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Col primo motivo l’appellante ripropone l’eccezione relativa al difetto di legittimazione ad agire della creditrice.
L’appellante afferma il difetto di legittimazione ad agire di , che non avrebbe provato di essere cessionaria da del credito per cui è causa, nascente dal contratto di conto corrente affidato stipulato con . Vale a dire che non avrebbe provato -la creditrice -che il credito in contestazione fosse compreso nell’operazione di cartolarizzazione dei crediti stipulata con Intanto, la sola produzione dell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non sarebbe sufficiente a dimostrare che il credito vantato rientri tra quelli oggetto di cartolarizzazione, rendendosi necessario a tale scopo il deposito del contratto di cessione intercorso relativamente a quel rapporto.
Il Tribunale, respingendo l’eccezione, ha osservato che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra la specifica enumerazione di ciascuno di essi.
La motivazione del Tribunale è condivisibile. Questa Corte osserva in principio che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione per dimostrare la
titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la sola produzione della pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, se questa contenga l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, ove ciò consenta di individuare senza incertezze il credito oggetto di cessione (Cass.24.12.2025, n.33966). Nella fattispecie, la cessione in blocco -come risulta dall’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -aveva per oggetto tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o giuridiche nel periodo compreso tra il 01.01.1950 ed il 28.02.2022 che fossero stati classificati a sofferenza. La pubblicazione dell’atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell’atto stesso o l’accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che mentre secondo la disciplina ordinaria il cessionario deve provare la notificazione della cessione o l’accettazione della stessa da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova del fatto che la cessione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (Cass., 16.06.2006, n.13954). Non solo. La prova della cessione del credito può essere data, anche dopo la pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, dalla notifica di un atto di citazione o di un ricorso con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o da una dichiarazione del cedente attestante che il credito è compreso nella cessione (Cass., 23.09.2020, n.20495). Nella fattispecie, costituitasi in giudizio, ha aderito alla posizione della cessionaria, senza rivendicare alcuna residua pretesa nei confronti della Piazza e confermando di avere ceduto il credito ad . Per contro, la non ha mai contestato specificamente che il credito in contestazione rientrasse -come categoria – tra quelli oggetto della cessione. Come ha affermato la Corte di Cassazione, la contestazione della legittimazione del creditore non può essere generica, trincerandosi dietro la generica deduzione del difetto di prova della cessione o dell’estensione di essa al credito in contestazione, ma deve specificare chi fa l’eccezione -perché debba ritenersi che la cessione non v’è stata, ovvero che il credito non rientri nella cessione. Respingendo il motivo in esame, conferma in questa parte la sentenza del Tribunale.
Col secondo motivo l’appellante contesta il difetto di rappresentanza sostanziale e processuale di , derivante dalla sua mancata iscrizione all’albo ex art.106 TUB: la quale pertanto non potrebbe agire in giudizio quale mandataria di . Il vizio del rapporto processuale, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sarebbe causa di nullità della sentenza.
Il motivo è infondato. La Corte di Cassazione ha affermato la massima per la quale il conferimento dell’incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell’albo di cui all’art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l’art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all’autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l’omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cass., 18.03.2024, n.7243). Onde il vizio denunciato dall’appellante non costituisce causa di nullità del rapporto processuale instaurato con la costituzione in giudizio della mandataria e della sentenza.
Nel merito, le questioni di diritto sollevate dalla difesa dell’appellante relative all ‘accertamento della sua qualità di consumatore ed alla pretesa nullità della clausola vessatoria di deroga all’art.1957 C.C. , contenuta nel contratto di fideiussione, che ha ampliato da sei a trentasei mesi il termine per agire in giudizio contro il debitore, non sono rilevanti per l’accoglimento dell’appello. Invero, come ha ritenuto correttamente il Tribunale, la creditrice ha agito tempestivamente contro il debitore principale nel termine di sei mesi previsto dall’art.1957 C.C. Infatti, la Banca è receduta dal rapporto in contestazione l’11.08.2021. Poco tempo dopo il debitore è stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Savona in data 01.12.2021. tempestivamente si è insinuata nel fallimento e ha ottenuto l’ammissione allo stato passivo. Quando è stata accertata l’incapienza della procedura e l’impossibilità di soddisfare il suo credito nel fallimento la cessionaria ha agito contro il fideiussore. Non risulta quindi che la creditrice abbia trascurato di esercitare il suo credito verso il debitore principale, confidando nella garanzia fideiussoria, ovvero che abbia azionato tardivamente il proprio credito contro il fideiussore senza avere prima provato ad escutere il debitore principale. Al contrario, ha agito contro il fideiussore solo dopo essersi insinuata senza successo nel passivo del fallimento, senza ledere quindi il diritto del fideiussore. Onde il merito deve essere deciso in senso favorevole all’appellata, senza che sia rilevante per la decisione della causa accertare la vessatorietà e conseguente nullità della clausola di deroga all’art.1957 C.C. La difesa dell’appellante osserva ulteriormente che la Banca ha atteso troppo tempo prima
di recedere dal rapporto, revocando gli affidamenti, dopo avere concesso numerose
proroghe al debitore che aveva già dato chiari segnali di insolvenza, compromettendo quindi la realizzazione del credito e rendendo più gravosa la posizione del fideiussore.
Con la doglianza in esame la difesa dell’appellante denuncia, pur senza menzionarlo espressamente, la violazione dell’art.1956 C.C. La questione è inammissibile, non essendo stata proposta tempestivamente con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo.
Mentre respinge l’appello intanto conferma la sentenza del Tribunale -liquida a carico dell’appellante le spese del presente grado del giudizio in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa civile d’appello n. 386/2025 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Savona in data 24.02.2025 n.134, promossa da:
TABLE
così decide:
Respingendo l’appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Condanna l’appellante a rimborsare alle altre parti le spese del presente grado del giudizio, che liquida a favore di nella somma complessiva di euro 8.000,00 ed a favore di nella somma complessiva di euro 4.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater D.P.R. n. 115/2002, che l’appello è stato integralmente respinto.
Genova, 12 marzo 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE