Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5493 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5493 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18758/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 214/2022 depositata il 13/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 13.1.2022 la Corte d’Appello di Roma accoglieva l’appello interposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Frosinone con la quale era stata rigettata la domanda di RAGIONE_SOCIALE, subconduttrice di un immobile ad uso commerciale, intesa ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate alla conduttrice RAGIONE_SOCIALE a titolo di canoni di locazione anticipati per il periodo da aprile 2016 a dicembre 2017 nonostante in data 30.3.2016 il contratto di locazione fosse stato ceduto dalla conduttrice ad altro soggetto, il RAGIONE_SOCIALE
L’appellante aveva ivi dedotto che il pagamento dei canoni dovuti alla sublocatrice e pagati anticipatamente anche per il periodo successivo all’intervenuta cessione del contratto di locazione doveva ritenersi indebit o poiché versato a soggetto non più sublocatore essendo subentrato invece nella predetta posizione il RAGIONE_SOCIALE e che, quindi, il Tribunale di Frosinone non aveva tenuto in debito conto che non persisteva la causa di pagamento, da rinvenirsi nel solo contratto di locazione, mentre il successivo accordo in data 30.3.2016 sottoscritto anche da essa appellante non aveva regolamentato in alcun modo la debenza dei canoni già versati e ritenuti, erroneamente, rinunciati dal giudice di prime cure.
La convenuta appellata RAGIONE_SOCIALE costituitasi aveva contestato i motivi di appello e, ritenuto che il contratto in data 30.3.2016 avesse risolto ogni questione tra le parti, aveva chiesto il rigetto dei motivi proposti.
Il giudice dell’impugnazione, ritenuto indebito il pagamento dei canoni anticipati come effettuato da RAGIONE_SOCIALE e che il contratto stipulato tra tutte le parti in data 30.3.2016 non avesse dato luogo a rinuncia del cessionario
ai crediti per il periodo successivo alla cessione, accoglieva l’appello e condannava l’appellata alla restituzione di quanto percepito a tale titolo.
Avverso tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso articolato in un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Fissata l’odierna adunanza camerale, parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata ex art. 360 n. 4 c.p.c. per «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 e 1409 c.c.».
Pur nell’erronea indicazione del vizio invocato (art.360 n.4 c.p.c.), dalle argomentazioni poste a fondamento del motivo è chiara la deduzione del vizio di violazione di legge (art.360 n.3 c.p.c.) atteso che parte ricorrente lamenta che alla fattispecie concreta, sussunta correttamente nella fattispecie astratta della cessione del contratto, sia stata ritenuta applicabile la disciplina di cui all’art.2033 c.c..
La ricorrente deduce, in particolare, che la cessione del contratto determina una mera modificazione di una delle parti senza caducare il precedente rapporto che resta in essere. Conseguentemente assume che quanto pagato da RAGIONE_SOCIALE trovava causa, e la trova tuttora, nel contratto di sublocazione originariamente sottoscritto. Nessun indebito, dunque, potrebbe ravvisarsi nel caso di specie.
Il motivo merita accoglimento.
Il giudice del gravame, dopo aver indicato che nel contratto in data 30.3.2016 sottoscritto anche dalle odierne parti non vi è stata regolamentazione dei canoni già versati, ha rilevato che, in forza dello
stesso, il RAGIONE_SOCIALE ha assunto la veste di sublocatore in luogo della RAGIONE_SOCIALE.
Da tale dato il giudice del gravame ha dedotto che la causa debendi del contratto di sublocazione è venuta meno con il contratto in data 30.3.2016, così ritenendo l’indebito pagamento dei canoni riferiti al periodo successivo.
Premesso che il cessionario, RAGIONE_SOCIALE, del primo contratto di locazione (tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) è subentrato nel rapporto di sublocazione (relativamente al contratto intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), come accertato dal giudice del gravame, tale subentro si riconduce anch’esso ad un’ulteriore cessione del contratto ex art. 1406 c.c. che ha determinato una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale in essere con RAGIONE_SOCIALE e la liberazione del cedente da ogni obbligazione verso il ceduto con effetti ex nunc .
Tale cessione non ha comportato dunque il venire meno del contratto originario, ma solo la sostituzione di una delle parti nel rapporto.
Per effetto allora della cessione della locazione, la cessionaria è infatti subentrata nella posizione di conduttrice (rispetto all’originario contratto di locazione) e, come confermava la stessa partecipazione e comunque il tenore del contratto cui la sentenza impugnata fa riferimento, detta cessionaria era subentrata all’originaria conduttrice sublocataria anche nel contratto di sublocazione e, dunque, nelle obbligazioni da esso nascenti. Pertanto, il subentro aveva anche riguardato l’obbligazione relativa ai canoni anticipatamente riscossi.
Il pagamento effettuato dunque non era e non è indebito perché trovava e trova causa proprio in quel medesimo rapporto ceduto.
Per quanto di interesse in questa sede è poi irrilevante quali rimedi possano azionare le parti in ipotesi di richiesta di pagamento da parte di
taluno dei contraenti dell’accordo del 30.3.2016, rimedi che dovranno confrontarsi con la disciplina richiamata.
In sostanza, i giudici di merito avrebbero dovuto semplicemente assumere che, per effetto della cessione della locazione, la cessionaria era subentrata nella posizione di conduttrice e che, come confermava la stessa partecipazione e comunque il tenore del contratto cui la sentenza impugnata fa riferimento, detta cessionaria era subentrata all’originaria conduttrice sublocataria nel contratto di sublocazione e, dunque, nelle obbligazioni dea esso nascenti.
Ne segue che il subentro aveva anche riguardato l’obbligazione relativa ai canoni anticipatamente riscossi, sicché la qui resistente subconduttrice risultava avere pagato i canoni anticipatamente anche nei confronti della nuova cessionaria sublocatrice.
Ne discende l’assoluta insussistenza della pretesa di ripetizione di indebito verso la sublocatrice cedente.
La sentenza va cassata prescrivendo di motivare sulla base delle svolte considerazioni in iure .
Prive di fondamento sono le eccezioni di inammissibilità di parte resistente, mentre il palese errore nell’indicare il paradigma del n. 4 anziché quello del n. 3, è innocuo alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013.
Il ricorso deve dunque essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 27.1.2026 nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile.
Il AVV_NOTAIO COGNOME